Articolo 1 della Legge 5 febbraio 1968, n. 85
Articolo 2
Versione
17 marzo 1968
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 17 marzo 1968