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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9435/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Caruso;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N.
107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
2022/2023 2023/2024 2024/2025; 2) Condannare il alla corresponsione a favore della CP_2 ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla
1 maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento,
e con distrazione a favore del difensore costituito”.
Con memoria depositata in data 17/3/2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti - Rigettare ogni altra azione perché infondata
e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Sempre in via preliminare va esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, limitatamente alla pretesa relativa agli anni CP_1 scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge sia senz'altro spirato con riferimento all'adempimento richiesto per le annualità sopra indicate. Si condivide sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
2 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2018/2019 il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico, ovverosia dal 15/09/2018 (cfr. documentazione di parte ricorrente nonché stato matricolare prodotto in atti da parte resistente), sicché il quinquennio prescrizionale di legge si è perfezionato il 15/9/2023 senza il compimento di validi atti interruttivi, non assumendo rilievo a tal fine la lettera di diffida versata in atti atteso che la stessa risulta spedita in data 13/9/2024, dunque quando il termine di prescrizione risultava già compiuto (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente).
Parimenti prescritti sono i crediti relativi all'anno 2019/2020, dal momento che il relativo termine ha iniziato a decorrere alla data di conferimento dell'incarico del 14/9/2019 e la raccomandata di diffida è stata ricevuta dal a termine prescrizionale già decorso, ossia CP_1 il 17/9/2024, come documentato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (cfr. allegato al ricorso) dovendo rammentarsi che l'atto di costituzione in mora rilevante ex art. 2943 c.c. ha carattere ricettizio.
Deve dunque dichiararsi estinta per prescrizione la pretesa relativa agli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020.
L'eccezione di prescrizione quinquennale va, invece, disattesa con riferimento ai successivi anni scolastici invocati in ricorso giacché i relativi incarichi sono stati tutti conferiti entro il quinquennio antecedente alla diffida.
4. Quanto alle ulteriori annualità, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e ciò anche per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
4.1. Rilevante ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
3 In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. n. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
4 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
5 Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
4.2. Nel caso in esame la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo appare confermata dalla documentazione in atti, laddove per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, la parte ricorrente è stata destinataria di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n.
124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno e 31 agosto di ciascun anno (cfr. contratti di parte ricorrente nonché stato matricolare di parte resistente).
Analoga comparabilità sussiste con riguardo all'anno scolastico 2023/2024, avendo la ricorrente svolto la propria attività continuativamente e ininterrottamente, peraltro presso lo stesso istituto scolastico, per effetto di una serie continuativa di supplenze brevi e fino al
27.6.2024, dovendo ritenersi che anche in tale periodo la supplente sia stata chiamata a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.3. Va, dunque, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per € 2.500,00, con la condanna del convenuto CP_1 agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite
6 ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Stante l'evidenziata soccombenza di parte ricorrente con riferimento alle annualità
2018/2019 e 2020/2021 le spese di lite possono compensarsi in ragione di 2/7; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 e, liquidata come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, va posta a carico di parte convenuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9435/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione Controparte_1 alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per due settimi le spese di lite tra le parti;
condanna il alla rifusione della restante parte delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano, per la parte già proporzionalmente ridotta, in € 735,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9435/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Caruso;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA ELETTRONICA” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N.
107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
2022/2023 2023/2024 2024/2025; 2) Condannare il alla corresponsione a favore della CP_2 ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla
1 maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento,
e con distrazione a favore del difensore costituito”.
Con memoria depositata in data 17/3/2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via Controparte_1 principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti - Rigettare ogni altra azione perché infondata
e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Sempre in via preliminare va esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, limitatamente alla pretesa relativa agli anni CP_1 scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Premessa la natura pecuniaria dell'obbligazione e la sua periodicità, con conseguente applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., deve rilevarsi come nella specie il quinquennio prescrizionale di legge sia senz'altro spirato con riferimento all'adempimento richiesto per le annualità sopra indicate. Si condivide sul punto quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, secondo cui: “L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
2 all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2018/2019 il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico, ovverosia dal 15/09/2018 (cfr. documentazione di parte ricorrente nonché stato matricolare prodotto in atti da parte resistente), sicché il quinquennio prescrizionale di legge si è perfezionato il 15/9/2023 senza il compimento di validi atti interruttivi, non assumendo rilievo a tal fine la lettera di diffida versata in atti atteso che la stessa risulta spedita in data 13/9/2024, dunque quando il termine di prescrizione risultava già compiuto (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente).
Parimenti prescritti sono i crediti relativi all'anno 2019/2020, dal momento che il relativo termine ha iniziato a decorrere alla data di conferimento dell'incarico del 14/9/2019 e la raccomandata di diffida è stata ricevuta dal a termine prescrizionale già decorso, ossia CP_1 il 17/9/2024, come documentato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti (cfr. allegato al ricorso) dovendo rammentarsi che l'atto di costituzione in mora rilevante ex art. 2943 c.c. ha carattere ricettizio.
Deve dunque dichiararsi estinta per prescrizione la pretesa relativa agli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020.
L'eccezione di prescrizione quinquennale va, invece, disattesa con riferimento ai successivi anni scolastici invocati in ricorso giacché i relativi incarichi sono stati tutti conferiti entro il quinquennio antecedente alla diffida.
4. Quanto alle ulteriori annualità, reputa il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato e ciò anche per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
4.1. Rilevante ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
3 In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. n. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
4 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.2. Vengono altresì in rilievo, ai fini del positivo vaglio di fondatezza della domanda, le pronunce della Corte di Giustizia dell'UE rese nelle cause C-450/21 (EU:C:2022:411) e C-
268/2024 (EU:C:2025:526).
Con la prima delle richiamate pronunce, la CGUE ha sancito che “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Con la più recente pronuncia del 2025, la CGUE, sollecitata a pronunciarsi sulla violazione della clausola 4 dell'accordo quadro con riferimento alle supplenze non aventi carattere annuale, ma c.d. brevi, ha interpretato la clausola medesima nel senso che essa “osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
5 Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”, osservando in motivazione che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
4.2. Nel caso in esame la comparabilità tra il lavoro svolto dalla ricorrente per le annualità oggetto di esame e quello di un docente di ruolo appare confermata dalla documentazione in atti, laddove per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, la parte ricorrente è stata destinataria di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n.
124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno e 31 agosto di ciascun anno (cfr. contratti di parte ricorrente nonché stato matricolare di parte resistente).
Analoga comparabilità sussiste con riguardo all'anno scolastico 2023/2024, avendo la ricorrente svolto la propria attività continuativamente e ininterrottamente, peraltro presso lo stesso istituto scolastico, per effetto di una serie continuativa di supplenze brevi e fino al
27.6.2024, dovendo ritenersi che anche in tale periodo la supplente sia stata chiamata a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.3. Va, dunque, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per € 2.500,00, con la condanna del convenuto CP_1 agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite
6 ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Stante l'evidenziata soccombenza di parte ricorrente con riferimento alle annualità
2018/2019 e 2020/2021 le spese di lite possono compensarsi in ragione di 2/7; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 e, liquidata come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, va posta a carico di parte convenuta, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9435/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, all'attribuzione Controparte_1 alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per due settimi le spese di lite tra le parti;
condanna il alla rifusione della restante parte delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano, per la parte già proporzionalmente ridotta, in € 735,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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