Art. 7.
Norme di contabilita'
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2-bis. ((Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.))
Norme di contabilita'
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2-bis. ((Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.))