Art. 7.
Norme di contabilita'
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - Omissis.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
Omissis.».
Norme di contabilita'
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) contributo statale di cui all'articolo 34;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprieta' industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
f) introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.
2. Il regolamento di contabilita' dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ;
b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - Omissis.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
Omissis.».