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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7381/2024
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. VIDALI GIULIO
e
SANTO VI, con l'avv. DALLA LIBERA PIETRO
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 265/2025 pubblicata in data 25/02/2025 e passata in giudicato il 26/02/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 28/01/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/01/2012 tra i coniugi da
[...]
nata a [...] il [...] e SANTO VI nato a [...] Pt_1
il 09/10/1971, trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento. non sarà, CP_1
pertanto, riconosciuto alcun assegno divorzile.
2 2. Le figlie minorenni, e restano affidate ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambi i genitori.
3. Le figlie, e restano in ogni caso collocate prevalentemente Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna. Il figlio maggiorenne, , economicamente autonomo, Persona_3
continuerà, invece, a risiedere presso l'abitazione del padre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie secondo le modalità condivise in sede di separazione consensuale dei coniugi.
5. La permanenza delle figlie con ciascun genitore nei periodi di vacanza sarà organizzata secondo le modalità condivise in sede di separazione consensuale dei coniugi.
6. Ciascun coniuge si impegna ad occuparsi in prima persona dell'accudimento delle figlie nel tempo di propria competenza o comunque avvalendosi di persone di assoluta fiducia, specie per i meri prelievi ad accompagnamenti dalle/alle loro attività scolastiche e pomeridiane. Fatte salve queste circostanze, ciascun genitore, che nel periodo di propria competenza di accudimento delle figlie abbia la necessità di assentarsi, si impegna a verificare la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi e tenere con sé le figlie per il tempo necessario prima di rivolgersi ad altre persone. In particolare, ciascun coniuge si impegna ad avvisare immediatamente l'altro genitore in caso di malattia o di qualsiasi problema di salute delle figlie (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di febbre sopra i 38,0 °, di trasporto presso il Pronto Soccorso, di visita pediatrica urgente, ecc.). Si precisa che entrambe le figlie sono attualmente affidate al pediatra/medico di base Dott. . Persona_4
3 7. I coniugi si impegnano a discutere e concordare le prioritarie decisioni relative alla salute, scuola, sport ed educazione religiosa delle figlie, senza utilizzarle quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse delle figlie.
8. I coniugi si occuperanno del mantenimento ordinario diretto delle figlie nel tempo in cui le stesse si troveranno presso ciascun genitore. La SI.ra , in qualità di genitore collocatario, percepirà il Pt_1
100% dell'assegno unico;
il SI. Provino, invece, verserà mensilmente a titolo di ulteriore contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie una somma pari a euro 150,00 ciascuna (per un totale di euro 300,00), con aggiornamento, a partire dall'anno successivo a quello dell'omologazione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT, da corrispondere entro il 15 del mese nel conto corrente bancario intestato alle figlie. Per spese ordinarie devono intendersi tutte quelle spese elencate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso al punto a) sottoscritto dai coniugi.
9. Le spese straordinarie così come individuate e descritte nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Treviso ai punti b) e c) verranno, invece, perfettamente suddivise tra i coniugi. In particolare, in relazione alle spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora questo non pervenisse tramite comunicazione scritta entro 30 giorni dalla richiesta, il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa. Eventuali spese straordinarie anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate entro
15 giorni dalla richiesta documentata.
10. I coniugi rendono il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per le figlie.
11. Le spese di lite integralmente compensate tra i coniugi.
12. Con la perfetta esecuzione delle condizioni di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di non vantare alcuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio
4 Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7381/2024
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. VIDALI GIULIO
e
SANTO VI, con l'avv. DALLA LIBERA PIETRO
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 265/2025 pubblicata in data 25/02/2025 e passata in giudicato il 26/02/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 28/01/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/01/2012 tra i coniugi da
[...]
nata a [...] il [...] e SANTO VI nato a [...] Pt_1
il 09/10/1971, trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento. non sarà, CP_1
pertanto, riconosciuto alcun assegno divorzile.
2 2. Le figlie minorenni, e restano affidate ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambi i genitori.
3. Le figlie, e restano in ogni caso collocate prevalentemente Persona_1 Persona_2
presso la dimora materna. Il figlio maggiorenne, , economicamente autonomo, Persona_3
continuerà, invece, a risiedere presso l'abitazione del padre.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie secondo le modalità condivise in sede di separazione consensuale dei coniugi.
5. La permanenza delle figlie con ciascun genitore nei periodi di vacanza sarà organizzata secondo le modalità condivise in sede di separazione consensuale dei coniugi.
6. Ciascun coniuge si impegna ad occuparsi in prima persona dell'accudimento delle figlie nel tempo di propria competenza o comunque avvalendosi di persone di assoluta fiducia, specie per i meri prelievi ad accompagnamenti dalle/alle loro attività scolastiche e pomeridiane. Fatte salve queste circostanze, ciascun genitore, che nel periodo di propria competenza di accudimento delle figlie abbia la necessità di assentarsi, si impegna a verificare la disponibilità dell'altro genitore ad occuparsi e tenere con sé le figlie per il tempo necessario prima di rivolgersi ad altre persone. In particolare, ciascun coniuge si impegna ad avvisare immediatamente l'altro genitore in caso di malattia o di qualsiasi problema di salute delle figlie (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di febbre sopra i 38,0 °, di trasporto presso il Pronto Soccorso, di visita pediatrica urgente, ecc.). Si precisa che entrambe le figlie sono attualmente affidate al pediatra/medico di base Dott. . Persona_4
3 7. I coniugi si impegnano a discutere e concordare le prioritarie decisioni relative alla salute, scuola, sport ed educazione religiosa delle figlie, senza utilizzarle quale canale di comunicazione, mantenendo tra gli adulti un dialogo diretto nell'esclusivo interesse delle figlie.
8. I coniugi si occuperanno del mantenimento ordinario diretto delle figlie nel tempo in cui le stesse si troveranno presso ciascun genitore. La SI.ra , in qualità di genitore collocatario, percepirà il Pt_1
100% dell'assegno unico;
il SI. Provino, invece, verserà mensilmente a titolo di ulteriore contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie una somma pari a euro 150,00 ciascuna (per un totale di euro 300,00), con aggiornamento, a partire dall'anno successivo a quello dell'omologazione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT, da corrispondere entro il 15 del mese nel conto corrente bancario intestato alle figlie. Per spese ordinarie devono intendersi tutte quelle spese elencate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso al punto a) sottoscritto dai coniugi.
9. Le spese straordinarie così come individuate e descritte nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Treviso ai punti b) e c) verranno, invece, perfettamente suddivise tra i coniugi. In particolare, in relazione alle spese per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori, qualora questo non pervenisse tramite comunicazione scritta entro 30 giorni dalla richiesta, il consenso si intenderà reso e la spesa condivisa. Eventuali spese straordinarie anticipate da un genitore dovranno essere rimborsate entro
15 giorni dalla richiesta documentata.
10. I coniugi rendono il loro reciproco assenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, per sé e per le figlie.
11. Le spese di lite integralmente compensate tra i coniugi.
12. Con la perfetta esecuzione delle condizioni di cui sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di non vantare alcuna altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio
4 Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
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