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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2738/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2738/24 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da maschile a femminile, attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere dall'effettuazione degli Per_1 Pt_1
interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso del 20.11.2024 la ricorrente ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, il mutamento del prenome in “ e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste Per_1
modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso maschile, ma di aver maturato - nel corso della crescita - una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminili.
La ricorrente, che si sta già giovando della sua identità di elezione (c.d. alias) sul posto di lavoro presso il Policlinico Umberto I Roma, in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto spiccatamente femminile e riferendosi a sé al femminile, ha dichiarato: “io da sempre, dai primi anni di vita, ho capito di non essere nel genere “giusto”, me ne sono accorta nel rapporto che avevo con i miei compagni di scuola, che inizialmente erano maschi. Sono di Castelsardo, che è un paese piccolo, e questo non ha aiutato;
la mia famiglia è una mia alleata, mio padre, mia madre e mia sorella mi appoggiano, all'inizio non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ero una bambina abbastanza precoce nel senso che ho capito fin da subito che mi dovevo proteggere, e quindi mi reprimevo e mi sono concentrata su altro, anche se questo è stato difficile. Mi dicevo “tu non hai scelta”, sei un maschio. E ho dovuto resistere per tanti anni. Quando ho iniziato l'università, prima un anno a Pisa in biologia, e poi mi sono iscritta ad infermieristica a Roma, trasferendomi a vivere a Roma con due mie compagne di studio. E in questo nuovo contesto mi sono sentita più libera. Ho iniziato una psicoterapia a Roma per farmi supportare.
Dovevo de-costruire qualcosa che avevo costruito in molti anni. E da lì in poi ho messo l'acceleratore e la mia famiglia ha capito e ha accettato e si è adoperata. Mi sono laureata nel 2018 e mi sono trasferita a Barcellona per varie ragioni, era un posto di libertà per la mia condizione e mi interessava un Master in Urgenza da fare lì. Al contempo ho fatto un concorso pubblico per la Regione Lazio e ho vinto il posto per infermiera al Policlinico Umberto I Roma, questo lavoro mi ha dato stabilità e per questo ho lasciato la Spagna e da quel momento tutto “si è allineato”, dopo la crisi della Pandemia del periodo del
Covid-19. Ho lavorato due anni in Pronto Soccorso e poi ho preso un'aspettativa e sono tornata in
Spagna ove ho terminato in presenza il Master di cooperazione e salute internazionale che stavo seguendo on line. Scaduto l'anno, ho deciso di tornare al mio posto di lavoro qui in Italia, perché a
Barcellona avevo grande libertà però anche precarietà. Adesso sto lavorando in Pronto soccorso sempre al Policlinico, con qualche difficoltà per come è organizzato e affollato. Da poco mi hanno trasferito al centro trasfusionale, in un contesto più tranquillo che mi sta piacendo. Presso il luogo di lavoro, al pagina 2 di 6 momento dalla mia assunzione, mi sono presentata con il mio nome anagrafico e non è stato immediato ri-presentarmi con la mia identità di elezione, dopo essermi adattata mi sono interfacciata con aspetto fisico femminile e mi sono presentata così come sono, rendendo noto con i miei colleghi il percorso che stavo facendo. Recentemente ho attivato la carriera alias presso il mio datore di lavoro (direzione ufficio del personale), che permette di avere il cartellino pubblico di presentazione con il nome e genere di elezione e di usufruire dei bagni relativi. Preciso che in Spagna avevo avuto subito accesso alla terapia ormonale senza necessità di diagnosi ufficiale né di supporto psicologico;
nel frattempo mi sono sottoposta a trattamenti laser per eliminare la peluria dal viso. Quando sono tornata in Italia mi sono arrangiata per la terapia, ritiravo in farmacia in Spagna quanto mi serviva ogni tot. Mi sono rivolta al Centro specializzato 6come6 a Roma dove mi hanno diagnosticato la disforia di genere (v. certificato di novembre 2023); poi ho iniziato il piano ufficiale terapeutico ormonale, che deve essere aggiornato ogni 6 mesi più o meno, ho iniziato a maggio 2024, ma non era la prima prescrizione, infatti c'è scritto
“prosecuzione della cura” perché io avevo già fatto dei cicli in Spagna.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione del centro specializzato 6COME6 di
Roma contenente la diagnosi di diagnosi di disforia di genere (secondo i parametri DSM5) del novembre 2023, piano terapeutico endocrinologo del maggio 2024.
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione centro 6COME6), comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dalla ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale,
pagina 3 di 6 oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei
pagina 4 di 6 caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la Parte_3
presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e di rettificazione del prenome da “ a proposte da nato a [...] il Pt_1 Per_1 Parte_1
09.12.1994 (C.F. ); CodiceFiscale_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo alla ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “maschile” debba leggersi “femminile” e dove
è scritto “ debba leggersi “ ; Pt_1 Per_1
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2738/24 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da maschile a femminile, attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere dall'effettuazione degli Per_1 Pt_1
interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da maschili a femminili.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso del 20.11.2024 la ricorrente ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, il mutamento del prenome in “ e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste Per_1
modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso maschile, ma di aver maturato - nel corso della crescita - una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminili.
La ricorrente, che si sta già giovando della sua identità di elezione (c.d. alias) sul posto di lavoro presso il Policlinico Umberto I Roma, in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto spiccatamente femminile e riferendosi a sé al femminile, ha dichiarato: “io da sempre, dai primi anni di vita, ho capito di non essere nel genere “giusto”, me ne sono accorta nel rapporto che avevo con i miei compagni di scuola, che inizialmente erano maschi. Sono di Castelsardo, che è un paese piccolo, e questo non ha aiutato;
la mia famiglia è una mia alleata, mio padre, mia madre e mia sorella mi appoggiano, all'inizio non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ero una bambina abbastanza precoce nel senso che ho capito fin da subito che mi dovevo proteggere, e quindi mi reprimevo e mi sono concentrata su altro, anche se questo è stato difficile. Mi dicevo “tu non hai scelta”, sei un maschio. E ho dovuto resistere per tanti anni. Quando ho iniziato l'università, prima un anno a Pisa in biologia, e poi mi sono iscritta ad infermieristica a Roma, trasferendomi a vivere a Roma con due mie compagne di studio. E in questo nuovo contesto mi sono sentita più libera. Ho iniziato una psicoterapia a Roma per farmi supportare.
Dovevo de-costruire qualcosa che avevo costruito in molti anni. E da lì in poi ho messo l'acceleratore e la mia famiglia ha capito e ha accettato e si è adoperata. Mi sono laureata nel 2018 e mi sono trasferita a Barcellona per varie ragioni, era un posto di libertà per la mia condizione e mi interessava un Master in Urgenza da fare lì. Al contempo ho fatto un concorso pubblico per la Regione Lazio e ho vinto il posto per infermiera al Policlinico Umberto I Roma, questo lavoro mi ha dato stabilità e per questo ho lasciato la Spagna e da quel momento tutto “si è allineato”, dopo la crisi della Pandemia del periodo del
Covid-19. Ho lavorato due anni in Pronto Soccorso e poi ho preso un'aspettativa e sono tornata in
Spagna ove ho terminato in presenza il Master di cooperazione e salute internazionale che stavo seguendo on line. Scaduto l'anno, ho deciso di tornare al mio posto di lavoro qui in Italia, perché a
Barcellona avevo grande libertà però anche precarietà. Adesso sto lavorando in Pronto soccorso sempre al Policlinico, con qualche difficoltà per come è organizzato e affollato. Da poco mi hanno trasferito al centro trasfusionale, in un contesto più tranquillo che mi sta piacendo. Presso il luogo di lavoro, al pagina 2 di 6 momento dalla mia assunzione, mi sono presentata con il mio nome anagrafico e non è stato immediato ri-presentarmi con la mia identità di elezione, dopo essermi adattata mi sono interfacciata con aspetto fisico femminile e mi sono presentata così come sono, rendendo noto con i miei colleghi il percorso che stavo facendo. Recentemente ho attivato la carriera alias presso il mio datore di lavoro (direzione ufficio del personale), che permette di avere il cartellino pubblico di presentazione con il nome e genere di elezione e di usufruire dei bagni relativi. Preciso che in Spagna avevo avuto subito accesso alla terapia ormonale senza necessità di diagnosi ufficiale né di supporto psicologico;
nel frattempo mi sono sottoposta a trattamenti laser per eliminare la peluria dal viso. Quando sono tornata in Italia mi sono arrangiata per la terapia, ritiravo in farmacia in Spagna quanto mi serviva ogni tot. Mi sono rivolta al Centro specializzato 6come6 a Roma dove mi hanno diagnosticato la disforia di genere (v. certificato di novembre 2023); poi ho iniziato il piano ufficiale terapeutico ormonale, che deve essere aggiornato ogni 6 mesi più o meno, ho iniziato a maggio 2024, ma non era la prima prescrizione, infatti c'è scritto
“prosecuzione della cura” perché io avevo già fatto dei cicli in Spagna.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione del centro specializzato 6COME6 di
Roma contenente la diagnosi di diagnosi di disforia di genere (secondo i parametri DSM5) del novembre 2023, piano terapeutico endocrinologo del maggio 2024.
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione centro 6COME6), comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dalla ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale,
pagina 3 di 6 oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei
pagina 4 di 6 caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la Parte_3
presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e di rettificazione del prenome da “ a proposte da nato a [...] il Pt_1 Per_1 Parte_1
09.12.1994 (C.F. ); CodiceFiscale_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo alla ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “maschile” debba leggersi “femminile” e dove
è scritto “ debba leggersi “ ; Pt_1 Per_1
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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