TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11757 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 18/11/2025 dà lettura della seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 22903/2025 R.G. controversie di lavoro promossa
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Rossini e Alessandro Ciciarelli, per procura allegata al ricorso, OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Assunta Controparte_1
Bilotta, per procura allegata alla memoria di costituzione,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione depositato in data 24/6/2025 la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3482/2025 emesso dal Tribunale di Roma il 12/5/2025 e notificato il 15/5/2025, con il quale le era ingiunto il pagamento della somma di € 1.691,94 in favore di , oltre accessori e spese della procedura monitoria, a Controparte_1 titolo di retribuzione per il mese di novembre 2024, ratei di 13ª e 14ª mensilità e quota TFR, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato tra le parti dall'8/11/2024 al 19/12/2024. A sostegno dell'opposizione, l'opponente lamentava l'omessa considerazione delle difficoltà economiche aziendali, che le avevano impedito di adempiere alla propria obbligazione retributiva, nonché l'inesatta quantificazione delle somme dovute e la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità per l'emissione del decreto ingiuntivo. Sollecitato l'intervento del giudice ai fini di bonaria composizione della controversia e spiegata opposizione alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la società domandava di voler accogliere le seguenti, testuali, conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere l'opposizione per tutti motivi sopra esposti e revocare il decreto ingiuntivo n. 3482/2025 reso e pubblicato in data 12.05.2025 dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ida Cristina Pangia, all'esito del procedimento monitorio recante RG 15869/2025; in ogni caso, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di TFR e di ratei di 13ma e 14ma mensilità per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata, limitare le somme dovute dalla ricorrente a quelle effettivamente spettanti al lavoratore”, con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per Controparte_1 il suo rigetto, nonché spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento del suo diritto a percepire, altresì, le somme non ammesse in ingiunzione, segnatamente la retribuzione per il mese di dicembre 2024 e la restante quota di TFR, escluse in assenza della relativa busta paga. Di talché, l'opposto domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “In via principale, nel merito: respingere siccome del tutto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata o come meglio, la proposta opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3482/2025 del 12/05/2025 RG n. 15869/2025 con il quale è stata riconosciuta la parziale somma di € 1.691,94 emesso dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro nei confronti della (…); in via riconvenzionale, nel Parte_1 merito: si chiede al Giudice di riconoscere, a titolo di mensilità di dicembre Cont 2024 , quota TFR, quota di 13 e quota di 14.ma la sopra indicata somma di E. 1.421,14, essendo somma da credito di lavoro certo, liquido ed esigibile e dimostrato dai documenti formati e prodotti -in conseguenza della vicenda in atti, condannare la (…) al pagamento in favore del sig. Parte_1 CP_1
della somma complessiva di €. 3.112,08 o della maggiore o minore
[...] somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa
o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Alla prima udienza, esperito il tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano essere pendenti tra di loro trattative per la bonaria definizione della presente controversia, domandando la concessione di un rinvio per 2 addivenire ad un accordo transattivo. All'odierna udienza, le stesse riferivano il fallimento del tentativo di conciliazione, in assenza di proposte da parte aziendale. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi;
indi, udita la discussione orale, assorbita l'istanza di sospensione e senza necessità di disporre ulteriori rinvii, veniva trattenuta nella camera di consiglio e decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, occorre, in via preliminare, muovere dalla considerazione che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Si tratta, in particolare, di un giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 3, n. 5754 del 10/3/2009). Per tale ragione, nel caso in esame, è ammissibile la domanda qualificata come riconvenzionale dall'opposto, pur in assenza dell'istanza ex articolo 418 c.p.c., poiché essa si sostanzia nella riproposizione per intero della originaria istanza monitoria, parzialmente non accolta per insufficiente prova scritta.
3. L'odierno ricorrente aveva agito con istanza monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento a carico del datore di lavoro per Parte_1
l'importo complessivo netto di € 3.128,12, così calcolato, in assenza della busta paga di dicembre 2024, non consegnata da parte datoriale, a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2024, dall'8/11/2024 al 19/12/2024, oltre ratei di 13ª e 14ª mensilità e TFR. Il giudice della precedente fase limitava l'ingiunzione al minor importo di
€ 1.691,94, escludendo le somme richieste a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2024 e relativa quota di TFR, per carenza della busta paga. Nel presente giudizio di opposizione, l'opposto nelle more CP_1 venutone in possesso, ha allegato in atti, altresì, la busta paga di dicembre 2024, insistendo per l'accoglimento integrale dell'originaria domanda, che, sulla scorta dei dati ricevuti dal datore di lavoro, ha precisato nell'importo di € 3.112,08, a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2024, oltre ratei di 13ª e 14ª mensilità e TFR. 3.1 Le somme richieste dal lavoratore trovano puntuale riscontro, al netto, 3 nei cedolini stipendiali emessi dal datore di lavoro, in relazione al rapporto a tempo determinato protrattosi tra le parti dall'8/11/2024 al 19/12/2024. 3.2 A fronte della censura di inadempimento nell'erogazione della dovuta retribuzione, il datore di lavoro, odierna opponente, si è limitata ad addurre le proprie difficoltà economiche, nonché del tutto generiche contestazioni sull'esattezza dei calcoli, in realtà esito della mera sommatoria delle voci retributive esposte nei cedolini stipendiali da essa stessa elaborati. Non si rinvengono, in allegato al ricorso in opposizione, diversi conteggi, né censure specifiche sull'esattezza dei calcoli o su eventuali errori commessi nell'elaborazione delle buste paga. Di talché non può che osservarsi che, per consolidata giurisprudenza, i prospetti paga, in qualsiasi forma emessi, fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, in ordine agli elementi in essi contenuti, in considerazione del loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato. 3.3 Restano irrilevanti, ai fini della decisione, le riferite circostanze inerenti le pendenze del lavoratore nei confronti di diverso datore di lavoro, che la parte resistente ha assunto essere cessionario di fatto dell'odierna opponente, in quanto soggetto giuridico estraneo al presente giudizio.
4. Conclusivamente, pertanto - inopponibili al lavoratore, assunto per la prestazione di attività lavorativa, le difficoltà economiche dell'azienda e fallito il tentativo di conciliazione, nonostante il rinvio appositamente concesso - la domanda originariamente avanzata dal lavoratore come attualmente CP_1 documentalmente supportata, deve ritenersi fondata. Le buste paga allegata in atti, relative ai mesi di novembre e dicembre 2024, offrono conferma della spettanza della retribuzione rivendicata, per l'importo complessivo di € 3.112,08, come meglio precisato nei conteggi compendiati nella memoria di costituzione. Per conseguenza, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato e la società opponente condannata a corrispondere al suo ex dipendente Controparte_1
l'importo netto complessivo di € 3.112,08, a titolo di retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2024, ratei di 13ª e 14ª mensilità, nonché TFR, come risultanti dai prospetti paga emessi dal datore di lavoro per le corrispondenti mensilità, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
5. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, comprensive di quelle della fase monitoria, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario. 4
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 3482/2025 emesso dal Tribunale di Roma il 12/5/2025. Condanna la a corrispondere a , per i titoli Parte_1 Controparte_1 meglio precisati in parte motiva, l'importo netto complessivo di € 3.112,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna la alla refusione delle spese di lite, che liquida Parte_1 in complessivi € 2.500, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
5