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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 547 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e (C.F.: ) in proprio, rappresentati e Parte_2 C.F._1
difesi dall'avv. FASOLI EMMA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attori opponenti
contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHELUZZO
ALBERTO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3136/2022, emesso in data 12.11.2022 su ricorso di il Tribunale di Verona Controparte_1 ha ingiunto a e , in solido tra loro, di pagare alla parte Parte_1 Parte_2 ricorrente la somma di euro 59.805,33 (di cui € 50.000,00 a titolo di sorte capitale) in forza della scrittura privata datata 28.11.2019 – dalla quale risulta che PT
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di si era
[...] Parte_1 impegnato a restituire a la somma di € 50.000,00, Controparte_1 pari alla differenza tra la caparra di € 100.000,00 ricevuta e la somma di € 50.000,00 già restituita – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto hanno proposto opposizione sia che Parte_1 PT
, disconoscendo le sottoscrizioni riferibili a ed eccependo
[...] Parte_2 la prescrizione del credito azionato in via monitoria.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inam- Controparte_1 missibilità dell'opposizione proposta da in proprio per tardività della Parte_2 stessa ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione proposta da Parte_1 chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta opposta ha formulato istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, indicando le necessarie scritture di comparazione.
Ciò posto, va premesso che nella specie non sono in contestazione i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria da Controparte_1
relativo alla restituzione della caparra versata da (oggi
[...] Parte_3 [...]
in esecuzione di un contratto preliminare immobiliare sottoscritto il Controparte_1
7.6.2011 e risolto consensualmente, ma occorre accertare esclusivamente se tale diritto risulti estinto per prescrizione o se quest'ultima sia stata efficacemente interrotta dal riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata datata
28.11.2019, oggetto di disconoscimento. Pur non contestando il credito azionato in via monitoria, infatti, gli opponenti hanno disconosciuto la scrittura privata datata
28.11.2019, contenente riconoscimento di debito avente efficacia interruttiva della prescrizione.
Ciò posto, l'opposizione proposta da in proprio va dichiarata Parte_2 inammissibile per tardività della stessa poiché la notifica del decreto ingiuntivo al medesimo, effettuata dal procuratore della società convenuta opposta a mezzo posta, si è perfezionata in data 2.12.2022 (come risulta dalla copia notificata del decreto ingiuntivo dimessa da parte convenuta) mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec solo in data 16.1.2023 (come attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dimesse da parte attrice), e dunque oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In relazione all'opposizione proposta da è stata invece disposta ed Parte_1 espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica volta ad accertare se le sottoscrizioni riferibili a apposte in calce alla scrittura privata datata Parte_2
28.11.2019 (nella qualità di legale rappresentante di siano state apposte Parte_1 dal medesimo.
Ebbene, all'esito di un attento esame delle sottoscrizioni apposte sulle scritture di comparazione e dell'assunzione di saggio grafico, il C.T.U. nominato,
, pur sottolineando l'elevata variabilità grafica autografa del Persona_1 ha concluso con rassicurante certezza che «le firme apposte in calce alla PT
“Convenzione transattiva di risoluzione consensuale di promessa di compravendita immobiliare da valersi ad ogni effetto di legge”, datata “Verona, 28.11.2019”, sono autografe del signor .». Parte_2
Tali conclusioni, raggiunte dal C.T.U. attraverso un percorso argomentativo chiaro, coerente ed immuni da vizi logici e non seriamente inficiate dalle osservazioni del C.T.P. di parte opponente, alle quali il C.T.U. ha fornito adeguate e convincenti risposte, devono essere condivise dal Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine al carattere autografo delle sottoscrizioni riferibili a PT
(nella qualità di legale rappresentante di apposte in calce alla
[...] Parte_1
“Convenzione transattiva di risoluzione consensuale di promessa di compravendita immobiliare da valersi ad ogni effetto di legge”, datata “Verona, 28.11.2019”
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione proposta da PT
va dichiarata inammissibile mentre l'opposizione proposta da va
[...] Parte_1 rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'efficacia interruttiva della prescrizione della scrittura privata datata 28.11.2019.
In virtù della loro soccombenza gli attori opponenti vanno condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali, con i compensi liquidati come in dispositivi ai sensi del d.m. 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di in ragione dell'infondatezza del discono- Parte_1 scimento dalla stessa effettuato.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna d'ufficio della parte attrice opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte della somma equitativamente determinata in € 4.000,00 dal momento che la proposizione di un'opposizione palesemente tardiva e la negazione dell'autenticità della propria sottoscrizione depongono chiaramente per il carattere temerario dell'iniziativa giudiziale attorea e meritano di essere opportunamente sanzionate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Alla condanna che precede ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. consegue, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo (aggiunto dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 30.6.2023), la condanna degli attori opponenti al pagamento in favore della Controparte_2 della somma di euro 2.000,00 (così determinata tra il minimo di euro 500,00 e il massimo di euro 5.000,00 previsti dalla norma predetta).
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 3136/2022, emesso da questo Tribunale in data 12.11.2022;
b) rigetta l'opposizione proposta da avverso il medesimo decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3136/2022, emesso da questo Tribunale in data 12.11.2022;
c) condanna gli attori opponenti in solido a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di Parte_1 e) condanna gli attori opponenti in solido a pagare alla convenuta opposta l'ulteriore somma di euro 4.000,00;
f) condanna gli attori opponenti a pagare alla la somma di Controparte_2 euro 2.000,00.
Così deciso in Verona, il 4.2.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)