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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1956/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tretola, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
AVV. (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Sebastiani, in forza di procura depositata in data 21.10.2024, domiciliato come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, l'avv. proponendo CP_1
opposizione al decreto n. 157/2019 emesso dal Tribunale di Nola il
22.01.2019, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
6.075,20, oltre interessi, nonché delle spese della procedura, per il mancato pagamento del compenso professionale dovuto all'opposto, in virtù dell'attività difensiva svolta da quest'ultimo in favore dell'amministrazione.
Il eccepiva l'infondatezza del decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Nola, in quanto il credito azionato non poteva essere corrisposto, in considerazione della mancata presentazione del
DURC da parte dell'opposto.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, invero, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (cfr. art. 48-bis del DPR n. 602/1973).
Tale verifica, secondo l'opponente, riguarderebbe anche il pagamento da effettuare nei confronti dei lavoratori autonomi (art. 1 DM lavoro del
24.10.2007, art.1 DM 30/1/15 e s.m.i.).
Questi ultimi, secondo quanto dedotto dal Comune di , al Pt_1
momento del pagamento, devono essere in possesso della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, circostanza non verificatasi con riguardo all'avv. con conseguente impossibilità per CP_1
l'amministrazione di procedere al pagamento.
L'avv. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, ricorre la figura giuridica del contratto di prestazione d'opera professionale e non di quella del contratto di appalto. Come è noto, il “contratto di appalto” o “appalto pubblico” è un contratto a titolo oneroso stipulato tra un operatore economico e una stazione appaltante, che abbia come oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
Per “operatore economico”, si intende, in particolare, qualsiasi persona o ente, che, a prescindere dalla sua natura, pubblica o privata, offra sul mercato servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
Come indicato ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'operatore economico che si obbliga a eseguire un contratto di appalto è dotato di un'organizzazione di mezzi che gestisce a proprio rischio. In tale definizione risiede la sostanziale differenza con il contratto di prestazione d'opera professionale, regolato ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile, ove
è stabilito che con il contratto de quo “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 c.c.).
La fattispecie oggetto del presente giudizio va dunque inquadrata nel contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto l'avvocato ha prestato un servizio avvalendosi del proprio lavoro e non di
“un'organizzazione di mezzi” da gestire a proprio rischio. Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha evidenziato la: “differenza
ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute a essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti
pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e
consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di
differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di
attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di
servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” (Cons. di Stato, sez. V,
11.05.2012, n. 2730)
Tale premessa è necessaria ai fini dell'individuazione della normativa applicabile al caso di specie, che non può essere quella contenuta nel
Codice degli appalti, all'epoca vigente, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
Va inoltre specificato che, il d.lgs. n. 50/16, all'epoca vigente, all'art. 17,
escludeva espressamente l'applicabilità della normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici agli incarichi legali oggetto di causa.
Nel caso di specie ricorre, dunque, un contratto di natura privatistica che la pubblica amministrazione è libera di stipulare per il conferimento di incarichi specifichi e che riguarda la prestazione di un'opera di consulenza in materia legale (cfr. doc. delibera Giunta comunale, prod.
opposto).
Sul punto, quanto al pagamento del compenso al professionista cui è
stato conferito un incarico da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73, è stabilito che le amministrazioni pubbliche, “prima
di effettuare, a qualunque titolo, pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo”.
A norma dell'articolo 37, comma 7-ter, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, le verifiche di cui sopra devono essere effettuate dalle pubbliche amministrazioni all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori.
In base al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, art. 2, è inoltre stabilito che: “I
soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. Equitalia Servizi
S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a
carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Inoltre, è stabilito all'art. 3 che: “Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se
non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene
l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato
l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”.
Ancora, è specificato ai sensi dell'art. 6 che: “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi
dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico
procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”.
Dalla disciplina così enunciata, si può agevolmente evincere che, in capo all'amministrazione, vi è un onere specifico di preventiva verifica completamente differente dal dovere del prestatore d'opera professionale di presentare il DURC.
Tale onere, secondo l'opponente, sarebbe erroneamente posto a carico dell'avv. CP_1
Diversamente, alla luce della disciplina sopra richiamata, sarebbe stato onere del semmai, verificare tramite procedura Parte_1
telematica la regolare posizione dell'opposto e successivamente, solo in caso di esito negativo, come ampiamente precisato, negare il pagamento per cui è causa.
Sul punto, il nulla ha allegato, in quanto non Parte_1
risultano depositati in atti documenti in base ai quali si dimostri che l'opposto sia risultato inadempiente rispetto ai suoi obblighi contributivi.
Il invece, si è limitato a contestare all'avv. Parte_1 [...]
di non aver esibito il certificato DURC al momento della CP_1 richiesta di pagamento, onere che, come specificato in base alla normativa evidenziata, non è in alcun modo posto in capo al prestatore d'opera professionale.
Da quanto risulta agli atti, il ha effettuato richiesta alla Pt_1 [...]
ai fini dell'ottenimento del DURC dell'avv. CP_2 CP_1
(doc. 1 prod. opponente), ma non vi è alcun documento da cui sia possibile evincere che la abbia fornito un riscontro in CP_2
merito all'amministrazione richiedente.
Va inoltre specificato che, ai sensi dell'art. 48-bis citato, viene fatto riferimento alla presenza di eventuali cartelle di pagamento notificate al soggetto che deve ricevere i compensi, e non alla certificazione DURC
nello specifico.
L'automatico rifiuto dell'amministrazione di erogare il credito dovuto, a seguito della mancata emissione del DURC da parte della , CP_2
dunque, è fondato su un'erronea interpretazione della normativa sopra delineata a opera del Parte_1
Va inoltre evidenziato che, da ultimo, a conferma dei principi sostanziali già vigenti in materia, con nota del Ministero della Giustizia del
16.11.2021, è stato chiarito che “il DURC va richiesto esclusivamente nei casi
in cui il professionista presti la sua opera professionale con l'ausilio di dipendenti”. Inoltre, con la stessa nota, è stato specificato che: “Con riferimento specifico
alla la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi, CP_2
nonché le varie modalità di pagamento, e il complesso meccanismo dell'efficacia
dell'anno a fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC. Gli avvocati
iscritti, però, hanno diritto a ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con
contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC”.
Ebbene, sulla base della nota interpretativa citata, viene addirittura esclusa la possibilità per la di emettere il DURC, in quanto CP_2
sussiste, al più (data la peculiarità della natura dei contributi dovuti alla stessa il solo diritto a ottenere una certificazione avente un CP_2
contenuto analogo.
Tale certificazione, come è evidente, non potrebbe tuttavia produrre i medesimi effetti di un DURC irregolare.
Nello stesso senso depone il parere del del 17 luglio 2015 n. 69:
“Dall'esame della normativa di riferimento, si evince che l'obbligo di esibizione – e di
acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche
amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici. Al di fuori di tali previsioni – e dunque, nel caso sottoposto
all'esame di questa Commissione – non è ipotizzabile la sussistenza di tale obbligo”.
Ad analoghe conclusioni è giunto, ancora una volta, il
[...]
a seguito della nota del Controparte_4 Controparte_5
sopra citata: “il CNF non può che ribadire come, per le ragioni qui esposte, il
DURC non possa essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati
affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della al rilascio di documentazione analoga al cd. CP_2
DURC” (parere del CNF del 19.11.2021).
Nella stessa sentenza citata dall'opponente, l'obbligo di presentazione del
DURC viene considerato dalla Cassazione quale onere posto a carico delle “aziende”.
Ha infatti statuito la Cassazione che: “Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, attesta “la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale”.
Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1° gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori
dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti” (Cass. civ., sez. unite, 16.02.2017, n. 4092).
Alla luce di quanto detto, è evidente che il sulla base della Pt_1
disciplina vigente al momento dell'incarico, avallata dai richiamati interventi successivi, non può giustificare il mancato pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato sulla base della mancata produzione del DURC, in quanto tale adempimento non è prescritto da alcuna norma giuridica.
Inoltre, anche qualora si volesse sostenere che il DURC, anche nel caso di specie, costituisca presupposto legittimante il pagamento da parte dell'amministrazione, in atti non è depositato alcun documento ove sia data prova dell'esito negativo della verifica della regolarità della posizione contributiva dell'opposto.
Solo in caso di tale riscontro negativo, invero, l'amministrazione sarebbe stata legittimata a rifiutare il pagamento, così come stabilito in base alla normativa sopra enunciata.
Per tutti i motivi sopra esposti, le eccezioni formulate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dal devono essere Parte_1
rigettate, in quanto infondate. Va comunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in corso di causa, è intervenuto il pagamento della somma dovuta da parte dell'ente in favore dell'opposto, come riconosciuto anche dall'avv. nelle note di trattazione scritta del CP_1
17.02.2022.
L'opponente ha tuttavia inteso fare salva la domanda di ripetizione delle somme corrisposte all'opposto.
La domanda in questione va dunque rigettata, in quanto infondata per le plurime motivazioni sopra esposte.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, va precisato che la stessa risulta ammissibile ma nel merito è infondata.
Quanto ai profili di ammissibilità della domanda in questione, va ricordato quanto statuito sul punto dalla Cassazione civile, che con sentenza del 24 marzo 2022, n. 9633 ha statuito che il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, nell'ipotesi in cui tale domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nel merito, va ricordato in questa sede, che, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., è richiesto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, elementi che difettano nel caso di specie.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie l'azione promossa da parte opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
La questione oggetto della presente controversia involge, inoltre, numerosi aspetti che sono stati oggetto di acceso contrasto interpretativo.
Di conseguenza, considerato l'avvenuto adempimento del pagamento da parte dell'amministrazione comunale in favore dell'opposto e preso atto delle oscillazioni interpretative relative alla fattispecie oggetto di controversia, si ritiene che esistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1956/2019, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2019, emesso dal Tribunale di Nola
in data 22.01.2019, per l'avvenuto adempimento dell'opponente;
- rigetta la domanda formulata da parte opponente di ripetizione delle somme corrisposte;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 29.01.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1956/2019 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Tretola, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
AVV. (C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Sebastiani, in forza di procura depositata in data 21.10.2024, domiciliato come in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, l'avv. proponendo CP_1
opposizione al decreto n. 157/2019 emesso dal Tribunale di Nola il
22.01.2019, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
6.075,20, oltre interessi, nonché delle spese della procedura, per il mancato pagamento del compenso professionale dovuto all'opposto, in virtù dell'attività difensiva svolta da quest'ultimo in favore dell'amministrazione.
Il eccepiva l'infondatezza del decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Nola, in quanto il credito azionato non poteva essere corrisposto, in considerazione della mancata presentazione del
DURC da parte dell'opposto.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, invero, le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (cfr. art. 48-bis del DPR n. 602/1973).
Tale verifica, secondo l'opponente, riguarderebbe anche il pagamento da effettuare nei confronti dei lavoratori autonomi (art. 1 DM lavoro del
24.10.2007, art.1 DM 30/1/15 e s.m.i.).
Questi ultimi, secondo quanto dedotto dal Comune di , al Pt_1
momento del pagamento, devono essere in possesso della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, circostanza non verificatasi con riguardo all'avv. con conseguente impossibilità per CP_1
l'amministrazione di procedere al pagamento.
L'avv. costituitosi in giudizio, contestava l'avversa CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va preliminarmente chiarito che, nel caso di specie, ricorre la figura giuridica del contratto di prestazione d'opera professionale e non di quella del contratto di appalto. Come è noto, il “contratto di appalto” o “appalto pubblico” è un contratto a titolo oneroso stipulato tra un operatore economico e una stazione appaltante, che abbia come oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
Per “operatore economico”, si intende, in particolare, qualsiasi persona o ente, che, a prescindere dalla sua natura, pubblica o privata, offra sul mercato servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
Come indicato ai sensi dell'art. 1655 c.c., l'operatore economico che si obbliga a eseguire un contratto di appalto è dotato di un'organizzazione di mezzi che gestisce a proprio rischio. In tale definizione risiede la sostanziale differenza con il contratto di prestazione d'opera professionale, regolato ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile, ove
è stabilito che con il contratto de quo “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente” (art. 2222 c.c.).
La fattispecie oggetto del presente giudizio va dunque inquadrata nel contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto l'avvocato ha prestato un servizio avvalendosi del proprio lavoro e non di
“un'organizzazione di mezzi” da gestire a proprio rischio. Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha evidenziato la: “differenza
ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute a essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti
pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e
consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di
differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di
attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di
servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” (Cons. di Stato, sez. V,
11.05.2012, n. 2730)
Tale premessa è necessaria ai fini dell'individuazione della normativa applicabile al caso di specie, che non può essere quella contenuta nel
Codice degli appalti, all'epoca vigente, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
Va inoltre specificato che, il d.lgs. n. 50/16, all'epoca vigente, all'art. 17,
escludeva espressamente l'applicabilità della normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici agli incarichi legali oggetto di causa.
Nel caso di specie ricorre, dunque, un contratto di natura privatistica che la pubblica amministrazione è libera di stipulare per il conferimento di incarichi specifichi e che riguarda la prestazione di un'opera di consulenza in materia legale (cfr. doc. delibera Giunta comunale, prod.
opposto).
Sul punto, quanto al pagamento del compenso al professionista cui è
stato conferito un incarico da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/73, è stabilito che le amministrazioni pubbliche, “prima
di effettuare, a qualunque titolo, pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme
iscritte a ruolo”.
A norma dell'articolo 37, comma 7-ter, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, le verifiche di cui sopra devono essere effettuate dalle pubbliche amministrazioni all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori.
In base al D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, art. 2, è inoltre stabilito che: “I
soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. Equitalia Servizi
S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a
carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.
Inoltre, è stabilito all'art. 3 che: “Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se
non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene
l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato
l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”.
Ancora, è specificato ai sensi dell'art. 6 che: “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi
dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico
procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”.
Dalla disciplina così enunciata, si può agevolmente evincere che, in capo all'amministrazione, vi è un onere specifico di preventiva verifica completamente differente dal dovere del prestatore d'opera professionale di presentare il DURC.
Tale onere, secondo l'opponente, sarebbe erroneamente posto a carico dell'avv. CP_1
Diversamente, alla luce della disciplina sopra richiamata, sarebbe stato onere del semmai, verificare tramite procedura Parte_1
telematica la regolare posizione dell'opposto e successivamente, solo in caso di esito negativo, come ampiamente precisato, negare il pagamento per cui è causa.
Sul punto, il nulla ha allegato, in quanto non Parte_1
risultano depositati in atti documenti in base ai quali si dimostri che l'opposto sia risultato inadempiente rispetto ai suoi obblighi contributivi.
Il invece, si è limitato a contestare all'avv. Parte_1 [...]
di non aver esibito il certificato DURC al momento della CP_1 richiesta di pagamento, onere che, come specificato in base alla normativa evidenziata, non è in alcun modo posto in capo al prestatore d'opera professionale.
Da quanto risulta agli atti, il ha effettuato richiesta alla Pt_1 [...]
ai fini dell'ottenimento del DURC dell'avv. CP_2 CP_1
(doc. 1 prod. opponente), ma non vi è alcun documento da cui sia possibile evincere che la abbia fornito un riscontro in CP_2
merito all'amministrazione richiedente.
Va inoltre specificato che, ai sensi dell'art. 48-bis citato, viene fatto riferimento alla presenza di eventuali cartelle di pagamento notificate al soggetto che deve ricevere i compensi, e non alla certificazione DURC
nello specifico.
L'automatico rifiuto dell'amministrazione di erogare il credito dovuto, a seguito della mancata emissione del DURC da parte della , CP_2
dunque, è fondato su un'erronea interpretazione della normativa sopra delineata a opera del Parte_1
Va inoltre evidenziato che, da ultimo, a conferma dei principi sostanziali già vigenti in materia, con nota del Ministero della Giustizia del
16.11.2021, è stato chiarito che “il DURC va richiesto esclusivamente nei casi
in cui il professionista presti la sua opera professionale con l'ausilio di dipendenti”. Inoltre, con la stessa nota, è stato specificato che: “Con riferimento specifico
alla la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi, CP_2
nonché le varie modalità di pagamento, e il complesso meccanismo dell'efficacia
dell'anno a fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del DURC. Gli avvocati
iscritti, però, hanno diritto a ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con
contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC”.
Ebbene, sulla base della nota interpretativa citata, viene addirittura esclusa la possibilità per la di emettere il DURC, in quanto CP_2
sussiste, al più (data la peculiarità della natura dei contributi dovuti alla stessa il solo diritto a ottenere una certificazione avente un CP_2
contenuto analogo.
Tale certificazione, come è evidente, non potrebbe tuttavia produrre i medesimi effetti di un DURC irregolare.
Nello stesso senso depone il parere del del 17 luglio 2015 n. 69:
“Dall'esame della normativa di riferimento, si evince che l'obbligo di esibizione – e di
acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche
amministrazioni e imprese che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici. Al di fuori di tali previsioni – e dunque, nel caso sottoposto
all'esame di questa Commissione – non è ipotizzabile la sussistenza di tale obbligo”.
Ad analoghe conclusioni è giunto, ancora una volta, il
[...]
a seguito della nota del Controparte_4 Controparte_5
sopra citata: “il CNF non può che ribadire come, per le ragioni qui esposte, il
DURC non possa essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati
affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della al rilascio di documentazione analoga al cd. CP_2
DURC” (parere del CNF del 19.11.2021).
Nella stessa sentenza citata dall'opponente, l'obbligo di presentazione del
DURC viene considerato dalla Cassazione quale onere posto a carico delle “aziende”.
Ha infatti statuito la Cassazione che: “Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, attesta “la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale”.
Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1° gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori
dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti” (Cass. civ., sez. unite, 16.02.2017, n. 4092).
Alla luce di quanto detto, è evidente che il sulla base della Pt_1
disciplina vigente al momento dell'incarico, avallata dai richiamati interventi successivi, non può giustificare il mancato pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato sulla base della mancata produzione del DURC, in quanto tale adempimento non è prescritto da alcuna norma giuridica.
Inoltre, anche qualora si volesse sostenere che il DURC, anche nel caso di specie, costituisca presupposto legittimante il pagamento da parte dell'amministrazione, in atti non è depositato alcun documento ove sia data prova dell'esito negativo della verifica della regolarità della posizione contributiva dell'opposto.
Solo in caso di tale riscontro negativo, invero, l'amministrazione sarebbe stata legittimata a rifiutare il pagamento, così come stabilito in base alla normativa sopra enunciata.
Per tutti i motivi sopra esposti, le eccezioni formulate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dal devono essere Parte_1
rigettate, in quanto infondate. Va comunque disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in corso di causa, è intervenuto il pagamento della somma dovuta da parte dell'ente in favore dell'opposto, come riconosciuto anche dall'avv. nelle note di trattazione scritta del CP_1
17.02.2022.
L'opponente ha tuttavia inteso fare salva la domanda di ripetizione delle somme corrisposte all'opposto.
La domanda in questione va dunque rigettata, in quanto infondata per le plurime motivazioni sopra esposte.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opposta, va precisato che la stessa risulta ammissibile ma nel merito è infondata.
Quanto ai profili di ammissibilità della domanda in questione, va ricordato quanto statuito sul punto dalla Cassazione civile, che con sentenza del 24 marzo 2022, n. 9633 ha statuito che il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche qualora l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale, nell'ipotesi in cui tale domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Nel merito, va ricordato in questa sede, che, ai fini della condanna per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., è richiesto che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, elementi che difettano nel caso di specie.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della
medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente
nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ.,
sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave
devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a
prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza
20.02.2023, n.5191). Nel caso di specie l'azione promossa da parte opponente non può essere considerata meramente pretestuosa, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
La questione oggetto della presente controversia involge, inoltre, numerosi aspetti che sono stati oggetto di acceso contrasto interpretativo.
Di conseguenza, considerato l'avvenuto adempimento del pagamento da parte dell'amministrazione comunale in favore dell'opposto e preso atto delle oscillazioni interpretative relative alla fattispecie oggetto di controversia, si ritiene che esistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1956/2019, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 157/2019, emesso dal Tribunale di Nola
in data 22.01.2019, per l'avvenuto adempimento dell'opponente;
- rigetta la domanda formulata da parte opponente di ripetizione delle somme corrisposte;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
Così deciso in Nola, lì 29.01.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura