Versione
2 marzo 1965
2 marzo 1965
Art. 8.
L'assuntore e' tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.
L'assuntore e' tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/1976, n. 199Provvedimento: […] D'altronde sarebbe assurdo ritenere che, mentre l'assuntore è tenuto (art. 8 della citata legge n. 14 del 1965) ad assicurare contro gli infortuni tramite l'INAIL i coadiutori e comunque i suoi dipendenti, lo stesso diritto venisse negato agli assuntori che svolgono lo stesso lavoro e che sono da considerarsi, almeno sotto alcuni aspetti, lavoratori subordinati. […]Leggi di più...
- interpretazione correttiva della disposizione·
- non e' prevista l'assicurazione obbligatoria presso l'inail·
- ferrovie esercitate in regime di concessione·
- non e' violato l'art. 38, quarto comma, della costituzione·
- infortuni sul lavoro·
- sent. 199/76. lavoro·
- legge 3 febbraio 1965, n. 14, art. 9·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- rapporto di assuntoria