Articolo 8 della Legge 3 febbraio 1965, n. 14
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 marzo 1965
Art. 8.
L'assuntore e' tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965
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