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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23261/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. FEROLDI LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. Luca Feroldi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“ 1) Dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
150 c.c.
2) Ordinare al Comune di TI (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ed con Persona_1 Persona_2
1 collocamento paritario presso entrambi i genitori. Ogni modalità di visita/gestione del tempo con i figli,
anche relativa ai periodi delle Festività, verrà liberamente concordata tra i genitori e dietro l'ascolto dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.
Contr 03000307190 accesso presso la Filiale di TI della di Brescia, ciascuno, l'importo di €.
450,00, dal quale potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli ed sino a quando la Sig.ra percepirà il canone di Persona_1 Persona_2 Parte_1
locazione di cui alle premesse. Successivamente, qualora i figli non siano ancora economicamente autosufficienti, il suddetto conto corrente verrà estinto ed i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in eguale misura ed in considerazione del tempo trascorso con i figli.
5) Dare atto che in ogni caso le spese straordinarie dei figli ed fino alla loro Persona_1 Persona_2
autosufficienza economica, saranno sopportate in misura del 50% tra i genitori, come da noto Protocollo
del Tribunale di Brescia, da intendersi integralmente richiamato.
6) Dare atto che la Sig.ra rimarrà ad abitare presso la Casa coniugale con i figli sino e Parte_1
non oltre la data del 10.6.2027, allorquando si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà
sito in TI (BS), via Moretto n. 5, ovvero presso altro immobile che riterrà idoneo.
7) Dare atto che il Sig. trasferirà sin da subito la propria residenza e dimora abituale Parte_2
presso una diversa unità immobiliare, autonoma ed indipendente, sita all'interno del medesimo complesso.
8) Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, anche a titolo di scioglimento della comunione, anche de residuo, il Sig. Parte_2
verserà alla Sig,ra entro e non oltre la data del 10.6.2027, l'importo onnicomprensivo Parte_1
di €. 15.000,00.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TI (BS) in data 9.10.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TI al n. 21, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 20.1.2007 e il 10.11.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23261/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. FEROLDI LUCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2
lo studio dell'Avv. Luca Feroldi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“ 1) Dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
150 c.c.
2) Ordinare al Comune di TI (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni ed con Persona_1 Persona_2
1 collocamento paritario presso entrambi i genitori. Ogni modalità di visita/gestione del tempo con i figli,
anche relativa ai periodi delle Festività, verrà liberamente concordata tra i genitori e dietro l'ascolto dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti si impegnano a versare mensilmente sul conto corrente cointestato n.
Contr 03000307190 accesso presso la Filiale di TI della di Brescia, ciascuno, l'importo di €.
450,00, dal quale potranno attingere per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli ed sino a quando la Sig.ra percepirà il canone di Persona_1 Persona_2 Parte_1
locazione di cui alle premesse. Successivamente, qualora i figli non siano ancora economicamente autosufficienti, il suddetto conto corrente verrà estinto ed i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in eguale misura ed in considerazione del tempo trascorso con i figli.
5) Dare atto che in ogni caso le spese straordinarie dei figli ed fino alla loro Persona_1 Persona_2
autosufficienza economica, saranno sopportate in misura del 50% tra i genitori, come da noto Protocollo
del Tribunale di Brescia, da intendersi integralmente richiamato.
6) Dare atto che la Sig.ra rimarrà ad abitare presso la Casa coniugale con i figli sino e Parte_1
non oltre la data del 10.6.2027, allorquando si impegna a trasferirsi presso l'immobile di sua proprietà
sito in TI (BS), via Moretto n. 5, ovvero presso altro immobile che riterrà idoneo.
7) Dare atto che il Sig. trasferirà sin da subito la propria residenza e dimora abituale Parte_2
presso una diversa unità immobiliare, autonoma ed indipendente, sita all'interno del medesimo complesso.
8) Dare atto che a definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, anche a titolo di scioglimento della comunione, anche de residuo, il Sig. Parte_2
verserà alla Sig,ra entro e non oltre la data del 10.6.2027, l'importo onnicomprensivo Parte_1
di €. 15.000,00.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TI (BS) in data 9.10.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TI al n. 21, parte II, serie A, anno 2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dall'unione sono nati i figli il 20.1.2007 e il 10.11.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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