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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, AT
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12755/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7536 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3786/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12755/4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 18.9.2023, con la quale, relativamente all'avviso di accertamento n. 7536, avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2019 in ordine a trenta immobili di proprietà della predetta contribuente, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle pretese oggetto di annullamento in autotutela giusta nota prot. n.
QB/2023/23373 del 13.1.2023 e, per il resto, accolto il ricorso.
Con l'appello in esame, l'ente creditore eccepiva la illegittimità della gravata decisione nella parte in cui riconosceva l'esenzione IMU, invocata dalla contribuente in ordine ai beni tassati sul presupposto che fossero strumentali all'esercizio della attività agricola, nonostante quest'ultima fosse pacificamente posta in essere da terzi e non dalla Resistente_1. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza n. 12755/4/2023 con conseguente declaratoria di reiezione del beneficio fiscale opposto, in quanto non spettante ai soggetti che, non rivestendo la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, sono tenuti al pagamento dell'IMU nella misura calcolata in base agli ordinari criteri di determinazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sig.ra Resistente_1, la quale, nel riportarsi a quanto sostenuto nell'atto introduttivo della causa, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa, la parte appellata ribadiva ulteriormente le eccezioni formulate nell'originario ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 7536.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come è noto, l'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 prevede che “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” ossia il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Ai sensi, poi, dell'art. 9, comma 1, d.l. 23/2011, il possesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 1140 c.c., deve trarre origine dalla titolarità o del diritto di proprietà o di un qualsiasi diritto reale limitato. In ragione di tale normativa, pertanto, è tenuto a corrispondere l'IMU esclusivamente il titolare di un diritto reale, indipendentemente dalla quota di possesso e dalla disponibilità del bene.
Ebbene, nel caso in esame, in ragione della documentazione prodotta dalle parti, deve ritenersi indubbio che la appellata, in quanto proprietaria pro quota degli immobili tassati, sia titolare dello ius possidendi e, per l'effetto, soggetto passivo dell'imposta dedotta nell'avviso impugnato.
Nemmeno può ritenersi sussistente l'invocato diritto di vedersi applicata un'aliquota ridotta, se non la totale esenzione dal pagamento dell'IMU per essere i cespiti tassati strumentali all'attività agricola.
Il richiamato art. 13 d.l. 201/2011 prevede una serie di riduzioni d'imposta riservate ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali “iscritti nella previdenza agricola”: in particolare, al comma 8, sancisce una riduzione dell'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma
3-bis, d.l. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/1994. Tali agevolazioni, peraltro, sono riservate ai possessori dei terreni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori iscritti nella previdenza agricola. Pertanto, laddove non sussista il simultaneo requisito del “posseduto e condotto” non è possibile riconoscere le agevolazioni previste per i fabbricati rurali strumentali.
Orbene, poiché nel caso in esame è incontestato che gli immobili siano stati attribuiti in detenzione a soggetti terzi, attraverso contratti di affitto e di comodato d'uso, ne deriva che alcuna agevolazione possa essere riconosciuta alla Resistente_1, non rientrando quest'ultima nella categoria dei soggetti che ritraggono dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. La appellata, difatti, non essendo iscritta nella previdenza agricola, non può ritenersi né coltivatrice diretta né imprenditrice agricola professionale. La stessa, inoltre, neppure di fatto conduce direttamente il fondo.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico della appellata e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro
1.000,00, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.500,00, per il secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 1.000,00 e per il secondo grado in € 1.500,00, oltre oneri di legge. Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore Il Presidente Basile Pannullo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, AT
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2237/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12755/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7536 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3786/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1, Roma Capitale impugnava la sentenza n. 12755/4/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 18.9.2023, con la quale, relativamente all'avviso di accertamento n. 7536, avente ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno 2019 in ordine a trenta immobili di proprietà della predetta contribuente, veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle pretese oggetto di annullamento in autotutela giusta nota prot. n.
QB/2023/23373 del 13.1.2023 e, per il resto, accolto il ricorso.
Con l'appello in esame, l'ente creditore eccepiva la illegittimità della gravata decisione nella parte in cui riconosceva l'esenzione IMU, invocata dalla contribuente in ordine ai beni tassati sul presupposto che fossero strumentali all'esercizio della attività agricola, nonostante quest'ultima fosse pacificamente posta in essere da terzi e non dalla Resistente_1. Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza n. 12755/4/2023 con conseguente declaratoria di reiezione del beneficio fiscale opposto, in quanto non spettante ai soggetti che, non rivestendo la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali, sono tenuti al pagamento dell'IMU nella misura calcolata in base agli ordinari criteri di determinazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sig.ra Resistente_1, la quale, nel riportarsi a quanto sostenuto nell'atto introduttivo della causa, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa, la parte appellata ribadiva ulteriormente le eccezioni formulate nell'originario ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 7536.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Come è noto, l'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 prevede che “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” ossia il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Ai sensi, poi, dell'art. 9, comma 1, d.l. 23/2011, il possesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 1140 c.c., deve trarre origine dalla titolarità o del diritto di proprietà o di un qualsiasi diritto reale limitato. In ragione di tale normativa, pertanto, è tenuto a corrispondere l'IMU esclusivamente il titolare di un diritto reale, indipendentemente dalla quota di possesso e dalla disponibilità del bene.
Ebbene, nel caso in esame, in ragione della documentazione prodotta dalle parti, deve ritenersi indubbio che la appellata, in quanto proprietaria pro quota degli immobili tassati, sia titolare dello ius possidendi e, per l'effetto, soggetto passivo dell'imposta dedotta nell'avviso impugnato.
Nemmeno può ritenersi sussistente l'invocato diritto di vedersi applicata un'aliquota ridotta, se non la totale esenzione dal pagamento dell'IMU per essere i cespiti tassati strumentali all'attività agricola.
Il richiamato art. 13 d.l. 201/2011 prevede una serie di riduzioni d'imposta riservate ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali “iscritti nella previdenza agricola”: in particolare, al comma 8, sancisce una riduzione dell'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma
3-bis, d.l. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/1994. Tali agevolazioni, peraltro, sono riservate ai possessori dei terreni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori iscritti nella previdenza agricola. Pertanto, laddove non sussista il simultaneo requisito del “posseduto e condotto” non è possibile riconoscere le agevolazioni previste per i fabbricati rurali strumentali.
Orbene, poiché nel caso in esame è incontestato che gli immobili siano stati attribuiti in detenzione a soggetti terzi, attraverso contratti di affitto e di comodato d'uso, ne deriva che alcuna agevolazione possa essere riconosciuta alla Resistente_1, non rientrando quest'ultima nella categoria dei soggetti che ritraggono dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. La appellata, difatti, non essendo iscritta nella previdenza agricola, non può ritenersi né coltivatrice diretta né imprenditrice agricola professionale. La stessa, inoltre, neppure di fatto conduce direttamente il fondo.
In ragione di tali considerazioni, pertanto, l'appello va senz'altro accolto.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese di causa seguono la soccombenza a carico della appellata e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di euro
1.000,00, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.500,00, per il secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in € 1.000,00 e per il secondo grado in € 1.500,00, oltre oneri di legge. Roma, 3 dicembre 2025 Il relatore Il Presidente Basile Pannullo