Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5973 del 2025, proposto da
DA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna AR Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 3286 del 29.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LU Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 31.10.2025 e depositato il 7.11.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato (certificato della cancelleria del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza datato 21.10.2025 accluso al ricorso) ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 5.5.2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Il Ministero si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 9.1.2026 la difesa di parte ricorrente espone che, nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della causa, in data 7.1.2026 l’amministrazione resistente ha ottemperato al decisum accreditando l’importo di € 1.500,00 sul “borsellino elettronico” della ricorrente e, pertanto, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a. può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione della natura satisfattiva dell’azione amministrativa;
- occorre porre le spese processuali a carico dell’amministrazione intimata, come da liquidazione in dispositivo e con attribuzione al procuratore antistatario richiedente, poiché l'adempimento del titolo è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di TA | AR RU |
IL SEGRETARIO