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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2062/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2062/2024 R.G. promossa con ricorso depositato
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Baselga di Pinè frazione Tressilla (Tn), via della Palustela n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Padova (C.F.
, fax 0461/236607, C.F._2
PEC: e presso il suo studio in Trento, Via Email_1
Paradisi n. 15/2, elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a Controparte_1 C.F._3
Nicosia (EN), in data 18.11.1983, e residente, in Baselga di Pinè (TN), via
Campolongo n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Lorenzi del Foro di Trento (cod. fisc. – e-mail: C.F._4
con studio in Pergine Valsugana (TN), in Email_2
Loc. Fratte n. 44, ove ha eletto domicilio, giusta delega depositata via PCT in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Resistente
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio disciplinate con decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data
13.11.2019, e depositato in data 22.11.2019.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'udienza del 05.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.09.2024, parte ricorrente ha avanzato le seguenti richieste: “modificare condizione n. 7 del decreto dd. 13.11.2019 prevedendo la corresponsione dell'assegno Unico ed Universale in misura pari al 50% a ciascun genitore, in ragione del vigente regime di affido condiviso dei figli;
in via subordinata, modificare la condizione n. 4 del decreto dd. 13.11.2019 prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile a favore dei figli
a carico di per la somma corrispondente, nel pregresso regime, Parte_1
alla deduzione per i figli a carico, nella misura che risulterà in corso di causa;
in ogni caso condannare la resistente a pagare al ricorrente le somme dalla stessa integralmente incassate, a far data dal marzo 2022, pari al 50% dell'assegno unico universale oppure, in subordine, la somma corrispondente nel pregresso regime alla deduzione dei figli a carico, oltre interessi, detratte le
Pag. 2 di 5 somme già incassate dal ricorrente nel periodo dal novembre 2023 al maggio
2024. -Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
A sostegno delle proprie richieste il predetto ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione con la resistente, erano nati i figli (il 24.10.2007), Persona_1
(l'1.12.2015) e (il 27.06.2017); che, con decreto dd. Persona_2 Persona_3
13.11.2019, depositato in data 22.11.2019, il Tribunale di Trento, su ricorso congiunto dei genitori, aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio prevedendo, in particolare, quanto ai rapporti economici, al punto 4), che “il padre provvedesse al mantenimento dei figli con
l'importo mensile di Euro 600,00 da versare entro il giorno 25 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a ”, Controparte_1
mentre, al punto 5), che “entrambi i genitori provvedessero a concorrere alle spese straordinarie relative ai figli minori in pari misura” ed, in fine, quanto al punto 7), che “gli assegni familiari saranno richiesti e attribuiti a
[...]
; beneficerà delle detrazioni fiscali per i figli a CP_1 Parte_1 carico;
le spese detraibili saranno divise al 50% fra i due genitori.”; che, tuttavia, dal 1° marzo 2022, era stato introdotto, con la legge n. 46/2021,
l'assegno unico e universale, il quale aveva inglobato anche le detrazioni fiscali per i figli a carico, allo stesso spettanti, nella misura del 100%, secondo la pregressa regolamentazione, ed, adesso, invece, integralmente percepite dalla resistente;
che, dunque, si rendeva necessaria una rideterminazione degli aspetti economici concordati tra le parti.
Si è costituita la resistente la quale si è opposta alle richieste avanzate dal ricorrente domandando di: “Confermare- riconoscere il diritto della sig.ra
[...]
, di richiedere e percepire per intero l'Assegno Unico Controparte_1
Universale; Stabilire la quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario mensile da versarsi da parte del sig. , alla sigra Parte_1 Controparte_1
, nell'interesse dei figli ( n.to il 24.10.2007 ),
[...] Persona_1 Per_1
Pag. 3 di 5 ( n.to il 1.12.2015) e ( n.ta il 27.6.2017) nella misura che Per_2 Persona_3
risulterà in corso di causa, che si indica prudenzialmente, allo stato, comunque non inferiore all'importo indicato al p.to 4 del decreto Tr. Trento dd.
13.11.2019, rivalutato Istat. Con rivalutazione annuale Istat;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del 50% dell'AUU a favore del sig.
, incrementare l'assegno di mantenimento ordinario da versarsi da Parte_1 parte del sig. , alla sigra , nell'interesse dei Parte_1 Controparte_1
figli, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero comunque in misura non inferiore all'importo riconosciuto al ricorrente per AUU. Con rivalutazione
Istat; In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 05.02.2025 sono state sentite le parti e, all'esito di tale audizione, il giudice delegato ha formulato a queste ultime la seguente proposta conciliativa:
“a) Riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente, Sig.
alla resistente, Sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli, , e , da Persona_1 Persona_2 Persona_3
euro 600 mensili ad euro 450 mensili (euro 150 per ogni figlio), da versare entro il giorno 25 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; b) Percezione, da parte della resistente, di tutti gli emolumenti economici dovuti a favore dei figli, anche con particolare riguardo all'importo integrale dell'assegno unico universale nel quale sono ricomprese le detrazioni per i figli;
c) Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
La suddetta proposta è stata accettata da entrambe le parti. I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come da proposta conciliativa formulata dal Giudice e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………….
Pag. 4 di 5 Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere modificare le condizioni di cui ai punti 4) e
7) del decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data 13.11.2019, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 05.02.2025, alla quale entrambe le parti hanno aderito e le cui condizioni, come sopra riportate, si reputano conformi all'interesse della prole e all'ordine pubblico.
Anche spese di lite vanno, infine, definitivamente regolamentate tra le parti come da proposta conciliativa, disponendone, dunque, la compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-modifica le condizioni di cui ai punti 4) e 7) del decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data 13.11.2019, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 05.02.2025, il cui contenuto è stato riportato in parte motiva;
-spese di lite compensate tra le parti come da proposta conciliativa del
05.02.2025.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il giudice estensore
Laura Di Bernardi
Il Presidente
Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2062/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2062/2024 R.G. promossa con ricorso depositato
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Baselga di Pinè frazione Tressilla (Tn), via della Palustela n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Padova (C.F.
, fax 0461/236607, C.F._2
PEC: e presso il suo studio in Trento, Via Email_1
Paradisi n. 15/2, elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a Controparte_1 C.F._3
Nicosia (EN), in data 18.11.1983, e residente, in Baselga di Pinè (TN), via
Campolongo n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Lorenzi del Foro di Trento (cod. fisc. – e-mail: C.F._4
con studio in Pergine Valsugana (TN), in Email_2
Loc. Fratte n. 44, ove ha eletto domicilio, giusta delega depositata via PCT in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta
Resistente
e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio disciplinate con decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data
13.11.2019, e depositato in data 22.11.2019.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'udienza del 05.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.09.2024, parte ricorrente ha avanzato le seguenti richieste: “modificare condizione n. 7 del decreto dd. 13.11.2019 prevedendo la corresponsione dell'assegno Unico ed Universale in misura pari al 50% a ciascun genitore, in ragione del vigente regime di affido condiviso dei figli;
in via subordinata, modificare la condizione n. 4 del decreto dd. 13.11.2019 prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile a favore dei figli
a carico di per la somma corrispondente, nel pregresso regime, Parte_1
alla deduzione per i figli a carico, nella misura che risulterà in corso di causa;
in ogni caso condannare la resistente a pagare al ricorrente le somme dalla stessa integralmente incassate, a far data dal marzo 2022, pari al 50% dell'assegno unico universale oppure, in subordine, la somma corrispondente nel pregresso regime alla deduzione dei figli a carico, oltre interessi, detratte le
Pag. 2 di 5 somme già incassate dal ricorrente nel periodo dal novembre 2023 al maggio
2024. -Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
A sostegno delle proprie richieste il predetto ha, in particolare, rappresentato che, dall'unione con la resistente, erano nati i figli (il 24.10.2007), Persona_1
(l'1.12.2015) e (il 27.06.2017); che, con decreto dd. Persona_2 Persona_3
13.11.2019, depositato in data 22.11.2019, il Tribunale di Trento, su ricorso congiunto dei genitori, aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio prevedendo, in particolare, quanto ai rapporti economici, al punto 4), che “il padre provvedesse al mantenimento dei figli con
l'importo mensile di Euro 600,00 da versare entro il giorno 25 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a ”, Controparte_1
mentre, al punto 5), che “entrambi i genitori provvedessero a concorrere alle spese straordinarie relative ai figli minori in pari misura” ed, in fine, quanto al punto 7), che “gli assegni familiari saranno richiesti e attribuiti a
[...]
; beneficerà delle detrazioni fiscali per i figli a CP_1 Parte_1 carico;
le spese detraibili saranno divise al 50% fra i due genitori.”; che, tuttavia, dal 1° marzo 2022, era stato introdotto, con la legge n. 46/2021,
l'assegno unico e universale, il quale aveva inglobato anche le detrazioni fiscali per i figli a carico, allo stesso spettanti, nella misura del 100%, secondo la pregressa regolamentazione, ed, adesso, invece, integralmente percepite dalla resistente;
che, dunque, si rendeva necessaria una rideterminazione degli aspetti economici concordati tra le parti.
Si è costituita la resistente la quale si è opposta alle richieste avanzate dal ricorrente domandando di: “Confermare- riconoscere il diritto della sig.ra
[...]
, di richiedere e percepire per intero l'Assegno Unico Controparte_1
Universale; Stabilire la quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario mensile da versarsi da parte del sig. , alla sigra Parte_1 Controparte_1
, nell'interesse dei figli ( n.to il 24.10.2007 ),
[...] Persona_1 Per_1
Pag. 3 di 5 ( n.to il 1.12.2015) e ( n.ta il 27.6.2017) nella misura che Per_2 Persona_3
risulterà in corso di causa, che si indica prudenzialmente, allo stato, comunque non inferiore all'importo indicato al p.to 4 del decreto Tr. Trento dd.
13.11.2019, rivalutato Istat. Con rivalutazione annuale Istat;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del 50% dell'AUU a favore del sig.
, incrementare l'assegno di mantenimento ordinario da versarsi da Parte_1 parte del sig. , alla sigra , nell'interesse dei Parte_1 Controparte_1
figli, nella misura che risulterà in corso di causa ovvero comunque in misura non inferiore all'importo riconosciuto al ricorrente per AUU. Con rivalutazione
Istat; In ogni caso con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 05.02.2025 sono state sentite le parti e, all'esito di tale audizione, il giudice delegato ha formulato a queste ultime la seguente proposta conciliativa:
“a) Riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente, Sig.
alla resistente, Sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli, , e , da Persona_1 Persona_2 Persona_3
euro 600 mensili ad euro 450 mensili (euro 150 per ogni figlio), da versare entro il giorno 25 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; b) Percezione, da parte della resistente, di tutti gli emolumenti economici dovuti a favore dei figli, anche con particolare riguardo all'importo integrale dell'assegno unico universale nel quale sono ricomprese le detrazioni per i figli;
c) Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
La suddetta proposta è stata accettata da entrambe le parti. I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come da proposta conciliativa formulata dal Giudice e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
…………………………….
Pag. 4 di 5 Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere modificare le condizioni di cui ai punti 4) e
7) del decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data 13.11.2019, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 05.02.2025, alla quale entrambe le parti hanno aderito e le cui condizioni, come sopra riportate, si reputano conformi all'interesse della prole e all'ordine pubblico.
Anche spese di lite vanno, infine, definitivamente regolamentate tra le parti come da proposta conciliativa, disponendone, dunque, la compensazione tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-modifica le condizioni di cui ai punti 4) e 7) del decreto, emesso dal Tribunale di Trento in data 13.11.2019, come da proposta conciliativa avanzata dal giudice relatore all'udienza del 05.02.2025, il cui contenuto è stato riportato in parte motiva;
-spese di lite compensate tra le parti come da proposta conciliativa del
05.02.2025.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il giudice estensore
Laura Di Bernardi
Il Presidente
Luciano Spina
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