Decreto cautelare 2 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/03/2026, n. 4730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4730 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11331 del 2025, proposto da
RA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
e la conseguente dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AN SA YR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad con riguardo alla richiesta di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio, rappresentando di aver ottenuto la preiscrizione all’ Università degli Studi di Napoli Federico II ma di non essere riuscita ad ottenere un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto, formulando contestuale istanza cautelare;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio e con memoria depositata in data 30 ottobre 2025, corredata da documentazione, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuta fissazione di un appuntamento in favore dell’interessata presso la Sede diplomatica;
- all’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2025 il Tribunale, con ordinanza n. 6194/2025 del 7 novembre 2025, ha rigettato la domanda cautelare “ rilevato che risulta dagli atti che l’appuntamento richiesto è stato fissato dalla sede diplomatica; ritenuto che pertanto debba ritenersi venuto meno l’interesse dell’istante alla pronuncia cautelare propulsiva ”;
- alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso avverso il silenzio è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- nel caso di specie, l’azione è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda di visto per motivi di studio, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata italiana in Pakistan a tale scopo;
- nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso (circostanza attestata dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale e non specificamente contestata dalla parte ricorrente);
- ne consegue che, in ragione della domanda giudiziale proposta, è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato la preiscrizione universitaria);
- quanto alla regolazione delle spese di lite, queste possono essere compensate in ragione dell’ingente flusso di domande che l’Ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale (cfr. ex multis recenti T.A.R. Lazio, II ter, 23 febbraio 2026, nn. 3386, 3385, 3384, 3382, 3380, 3378, 3377);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
AN SA YR, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA YR | AN IA |
IL SEGRETARIO