CASS
Ordinanza 25 maggio 2021
Ordinanza 25 maggio 2021
Commentario • 1
- 1. L’INAGIBILITA’ DEVE ESSERE DICHIARATAGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 giugno 2021
La Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha stabilito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati (Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017)”. Pertanto, la dichiarazione di inutilizzo diventa necessaria e, come già principio consolidato della giurisprudenza, grava sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/05/2021, n. 14224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14224 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 13604-2017 proposto da: AR NA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato DOMENICO DE CHIARO;
- ricorrente -
contro COMUNE BENEVENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato TO IA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CATALANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 430/2017 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 20/01/2017; Civile Ord. Sez. 5 Num. 14224 Anno 2021 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 25/05/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO. Ritenuto in fatto 1.CE LI impugnava gli avvisi di liquidazione della Tarsu concernenti le annualità dal 2008 al 2011, relativi ad un immobile ubicato nel comune di Benevento, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria e l'inagibilità del fabbricato. La CTP di Benevento respingeva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente. La CTR della Campania accoglieva il gravame limitatamente all'annualità 2011 e respingendolo per il resto, sul rilievo che i documenti prodotti dalla ricorrente risalivano all'anno 2005, mentre le imposte dovute concernevano annualità successive;
aggiungendo che la residenza anagrafica in quell'immobile smentiva le deduzioni difensive della LI. Avverso la sentenza n. 430/2017, depositata il 20 gennaio 2017, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'ente comunale di Benevento resiste con controricorso e memorie difensive. Considerato in diritto 2. La ricorrente censura, "violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.", deducendo che la CTR avrebbe errato nell'escludere l'inagibilità dell'immobile, in quanto, dall'esame del certificato dei VVF, della sentenza del Tribunale di Benevento nonché del verbale di sopralluogo dell'usi, emergeva l'inutilizzabilità del fabbricato. ( A tal fine reitera le difese svolte nel giudizio di merito riportando il contenuto degli atti enunciati che il decidente avrebbe "omesso di esaminare", rimarcando che la decisione è stata emessa in violazione della I. n. 507/93, la quale esclude la tassazione per le aree che non possono produrre rifiuti perché risultano in condizioni di inutilizzabilità. 3. La censura non supera il vaglio di ammissibilità. Nel denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, quale la produzione documentale, attraverso la violazione dell'art. 360, n. 3,c.p.c. la ricorrente ha introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia;
limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni sulla rilevanza dei documenti prodotti, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità; in tal modo la censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (S.U. n. 8053 del 2014; S.U. n. 34476/2019). Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente quindi degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373). In ogni caso, l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).L, 4. E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; N. 17622 del 2016; n. 26725 del 2016; Cass. n. 22130/2017). Ne consegue che, anche in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati (Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017). 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 deI2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovute.
P.Q.M.
La Corte La Corte - dichiara inammissibile il ricorso. - Condanna la ricorrente alla refusione delle spese sostenute dall'amministrazione comunale di Benevento delle Entrate che liquida in euro 1.880,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, - Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 deI2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovute. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di ge 0.I 6re cassazione, tenutati da remoto il 18 zejjjbr 2020.-- Il P esidente
- ricorrente -
contro COMUNE BENEVENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato TO IA ON, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CATALANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 430/2017 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 20/01/2017; Civile Ord. Sez. 5 Num. 14224 Anno 2021 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 25/05/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO. Ritenuto in fatto 1.CE LI impugnava gli avvisi di liquidazione della Tarsu concernenti le annualità dal 2008 al 2011, relativi ad un immobile ubicato nel comune di Benevento, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria e l'inagibilità del fabbricato. La CTP di Benevento respingeva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente. La CTR della Campania accoglieva il gravame limitatamente all'annualità 2011 e respingendolo per il resto, sul rilievo che i documenti prodotti dalla ricorrente risalivano all'anno 2005, mentre le imposte dovute concernevano annualità successive;
aggiungendo che la residenza anagrafica in quell'immobile smentiva le deduzioni difensive della LI. Avverso la sentenza n. 430/2017, depositata il 20 gennaio 2017, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'ente comunale di Benevento resiste con controricorso e memorie difensive. Considerato in diritto 2. La ricorrente censura, "violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.", deducendo che la CTR avrebbe errato nell'escludere l'inagibilità dell'immobile, in quanto, dall'esame del certificato dei VVF, della sentenza del Tribunale di Benevento nonché del verbale di sopralluogo dell'usi, emergeva l'inutilizzabilità del fabbricato. ( A tal fine reitera le difese svolte nel giudizio di merito riportando il contenuto degli atti enunciati che il decidente avrebbe "omesso di esaminare", rimarcando che la decisione è stata emessa in violazione della I. n. 507/93, la quale esclude la tassazione per le aree che non possono produrre rifiuti perché risultano in condizioni di inutilizzabilità. 3. La censura non supera il vaglio di ammissibilità. Nel denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, quale la produzione documentale, attraverso la violazione dell'art. 360, n. 3,c.p.c. la ricorrente ha introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia;
limitandosi a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni sulla rilevanza dei documenti prodotti, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità; in tal modo la censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti (S.U. n. 8053 del 2014; S.U. n. 34476/2019). Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente quindi degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata la vicenda (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2019, n. 33373). In ogni caso, l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004).L, 4. E' principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015; N. 17622 del 2016; n. 26725 del 2016; Cass. n. 22130/2017). Ne consegue che, anche in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati (Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017). 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 deI2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovute.
P.Q.M.
La Corte La Corte - dichiara inammissibile il ricorso. - Condanna la ricorrente alla refusione delle spese sostenute dall'amministrazione comunale di Benevento delle Entrate che liquida in euro 1.880,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, - Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 deI2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovute. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di ge 0.I 6re cassazione, tenutati da remoto il 18 zejjjbr 2020.-- Il P esidente