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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4039/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259012349784000 TARI 2012 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012003215442000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023042005000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste pe ril rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 22.09.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale concessionaria del
Comune di Aversa, per il pagamento della tassa rifiuti anni 2011-2012, portate da due cartelle di pagamento, come richiamate nell'atto impugnato, deducendo a motivi l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente omessa motivazione e la prescrizione quinquennale dei tributi ax art. 2948
n. 4 c.c.
Si csotituiva in giudizio il Comune di Avera, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorso riguardava atti della procedura di riscossione affidati all'Ader.
L'Ader si costituiva in giudizio e deduceva di aver prodotto la prova della notifica di entrambe le cartelle richiamate nell'atto impugnato, ma in realtà produceva tra gli allegati due volte la stessa relata attinente ad una sola delle cartelle. Allegava di aver notificato in data 1.07.2014 anche un fermo amministrativo relativo agli stessi tributi, ma in realtà no produceva nè l'atto di fermo amministrativo, nè una relata di notifica ricollegabile ad esso.
All'esito dell'udienza, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 22.09.2025 a distanza di oltre 11 anni dalla data dell'ultimo presunto atto interruttivo, peraltro nemmeno provato, che sarebbe il fermo amministrativo asseritamente notificato in data 1.07.2014. Seppure si volesse considerare come validamente provata tale notifica - e ciò non è - le obbligazioni tributarie oggetto di ricorso risulterebbero comunque presscitte ex art. 2948 n. 4 c..c nel 2019, ancora prima dell'intervento della normativa emergenziale covid 19, entrata in vigore l'8.3.2020, quando i tributi erano già estinti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento in solido in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00 per compensi di difesa oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4039/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259012349784000 TARI 2012 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012003215442000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023042005000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste pe ril rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 22.09.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale concessionaria del
Comune di Aversa, per il pagamento della tassa rifiuti anni 2011-2012, portate da due cartelle di pagamento, come richiamate nell'atto impugnato, deducendo a motivi l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente omessa motivazione e la prescrizione quinquennale dei tributi ax art. 2948
n. 4 c.c.
Si csotituiva in giudizio il Comune di Avera, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorso riguardava atti della procedura di riscossione affidati all'Ader.
L'Ader si costituiva in giudizio e deduceva di aver prodotto la prova della notifica di entrambe le cartelle richiamate nell'atto impugnato, ma in realtà produceva tra gli allegati due volte la stessa relata attinente ad una sola delle cartelle. Allegava di aver notificato in data 1.07.2014 anche un fermo amministrativo relativo agli stessi tributi, ma in realtà no produceva nè l'atto di fermo amministrativo, nè una relata di notifica ricollegabile ad esso.
All'esito dell'udienza, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 22.09.2025 a distanza di oltre 11 anni dalla data dell'ultimo presunto atto interruttivo, peraltro nemmeno provato, che sarebbe il fermo amministrativo asseritamente notificato in data 1.07.2014. Seppure si volesse considerare come validamente provata tale notifica - e ciò non è - le obbligazioni tributarie oggetto di ricorso risulterebbero comunque presscitte ex art. 2948 n. 4 c..c nel 2019, ancora prima dell'intervento della normativa emergenziale covid 19, entrata in vigore l'8.3.2020, quando i tributi erano già estinti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti al pagamento in solido in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00 per compensi di difesa oltre oneri accessori come per legge.