Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7608 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], rappresentato e dife- Parte_1 so per mandato in atti dall'Avv. Mannino Marina;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata nelle Isole Mauritius il 14/05/1973, rappre- Controparte_1 sentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Adelfio Carmela;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 7/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
13/06/2024, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 05/09/2017 a Palermo, unione dalla quale è nata il Controparte_1
1
2. Il 3/12/2024 si è costituita in giudizio la resistente Controparte_2
, la quale ha aderito alla domanda di separazione e ha rappresentato di
[...] aver raggiunto un accordo con il ricorrente relativamente alle condizioni del- la separazione.
3. All'udienza del 7/01/2024, le parti hanno precisato le proprie conclu- sioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo denominato “istanza per la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale a con- sensuale” sottoscritto dalle medesime il 27/12/2024 e depositato il
5/12/2024, e la causa è stata posta in decisione.
4. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizio- ni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo che si trascrivono integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena liber- tà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di co- municazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;
2) la figlia minore verrà affidata in maniera condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori e vivrà con il padre presso l'abitazione sita in Palermo,
Via Vaccari Giuseppe 56, condotta in locazione;
3) Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sulla figlia minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Al fine di consentire alla minore di mantenere un rapporto equi- librato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che la madre, potrà incontrare e tenere con sé la figlia certamente per due pomeriggi
- 2 - alla settimana ovvero, in caso di disaccordo, il martedì e giovedì, dalle ore
16:00, all'uscita di scuola, alle ore 21:00 nel periodo scolastico e dalle ore
16:00 alle ore 22:00 nel periodo estivo a partire dalla data di conclusione dell'anno scolastico.
La madre, inoltre, potrà tenere con sè la minore, a settimane alternate dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi saranno trascorsi dalla stessa ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rota- zione e dell'alternanza annuale.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito ove poter sempre essere rintracciati.
4) la SI.ra contribuirà al mantenimento della figlia, corrispondendo CP_1 un importo mensile di €150,00(centocinquanta/00), che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese al SI. Detta somma verrà rivalutata annual- Pt_1 mente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. Le spese straordinarie saran- no affrontate dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno, secondo i criteri di seguito riportati:
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsa- te al coniuge che le abbia interamente sostenute anche in assenza di preventi- vo accordo:
-le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico cu- rante;
b) cure odontoiatriche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protetiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
-le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mense;
f) spese per progetti curriculari in-
- 3 - detti dalla scuola;
-le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra coniugi figurano: -le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fi- sioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) far- maci particolari;
-le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in mi- sura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolasti- che con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
-le spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione (es. lingue stranie- re, disegno, tecnologia etc.); b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby-sitter, pre-scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
d) viaggi e vacanze;
e) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mez- zo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), lad- dove acquistato senza il consenso di entrambi i genitori;
f) spese per organiz- zazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo esti- vo.
Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi ca- rattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizio-
- 4 - nato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda so- stenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di al- meno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro del- la prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinen- za); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta na- turalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il se- condo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una for- male richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Infine, in relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatorio avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documenta- zione giustificativa.
5) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dal
SI. Pt_1
6) Nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi rinun- ciano vicendevolmente a qualsiasi richiesta economica, in quanto entrambi privi di alcuna occupazione lavorativa.
7) Il SI. al momento della sottoscrizione del presente accordo, si Pt_1 impegna a rimettere la querela del 29.01.2024 avanzata nei confronti della
SI.ra ; CP_1
8) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispet- tivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.
9) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale. Ciò pre- messo i ricorrenti dichiarano di avere così inteso regolare ogni loro rapporto
- 5 - personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere al difuori delle superiori pattuizioni.
10) I coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad ogget- to, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.”
5. Le superiori condizioni, soddisfano adeguatamente gli interessi della prole, non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono essere, pertanto, recepite dal Tribunale.
6. In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussi- stere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronun- ciando nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separa- zione dei coniugi , nato a [...] in data [...] e Parte_1 [...]
nata nelle Isole Mauritius il 14/05/1973, i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Palermo il 5/09/2017, iscritto nei registri dello Sta- to Civile del medesimo Comune al n. 78, parte I, dell'anno 2017 alle condi- zioni indicate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tri- bunale di Palermo, il 9/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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