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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/10/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
REPUBBLICA ITALIANA retribuzione professionale docenti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (art. 7 CCNL 2001)
IL TRIBUNALE DI FERRARA
TO VO
in persona della dott.ssa DR De CU, giudice del lavoro, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 72/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti RINALDI Parte_1 C.F._1
IO, WA IC, IO CI, IC ZAMPIERI, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. Lorenzo Ceroni, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell in VIA MADAMA, 35 44121 Controparte_2
FERRARA; RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti (art. 7 CCNL 2001)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 4/02/2025 ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere stata utilizzata da quest'ultimo in attività di docenza CP_3 mediante la stipula di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato, aventi ad oggetto supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Ha dedotto di non avere ricevuto la voce retributiva denominata “retribuzione professionale docenti” in ragione del fatto che i sopra indicati incarichi non coincidevano con l'intera durata dell'anno scolastico o sino alla fine delle attività didattiche;
ha sostenuto la discriminatorietà, ai sensi della Clausola 4 dell'accordo
1 quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, del mancato pagamento dell'emolumento, non potendosi ravvisare alcuna diversità tra le sue mansioni e quelle svolte dagli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 voce retributiva, quantificata in complessivi € 2.928,99 oltre accessori.
2. Costituitosi in giudizio, il ha resistito alla proposta azione. CP_3
Secondo l'amministrazione scolastica la differenziazione tra le due tipologie di contratti a termine risiedeva nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa.
Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una
“ragione oggettiva” (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della CGUE nella sentenza 18.10.2012 “Valenza” delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che giustificava il mancato riconoscimento della RPD, posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa “Motter” dalla pronuncia della CGUE del 20.9.2018, in epoca successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018.
Ha contestato l'importo richiesto dalla ricorrente, precisandone l'ammontare in
€ 2.869,26 (tabella pp. 7 e 8 memoria di costituzione).
Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.
3. La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di ulteriore istruttoria a seguito dello scambio tra le parti di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. Ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere accolto aderendo all'orientamento ormai consolidato e dunque con valenza nomofilattica della
Suprema Corte secondo cui risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive")
2 applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione […] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così in parte motiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020; del medesimo tenore: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6435 del 2020).
Con dette pronunce, intervenute in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza “Motter” della CGUE citata dalla parte resistente, la Corte ha inteso comunque dare continuità all'orientamento espresso con l'ordinanza del 27.7.2018
n. 20015 della quale si riporta per comodità il testo per la parte che qui interessa:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
4 5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la CP_1 percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;”.
Le osservazioni della Suprema Corte sono tutte pienamente condivisibili.
Si ritiene solo di aggiungere, alla luce della difesa articolata dalla parte resistente, che l'art. 7 CCNL 2001 associa la corresponsione della retribuzione professionale docente agli obiettivi di “valorizzazione professionale della funzione
5 docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole” e di “avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Trattasi, all'evidenza, di formule piuttosto generiche e non realmente agganciate a specifici obiettivi, come ad esempio potrebbero essere lo svolgimento di particolari percorsi di aggiornamento professionale oppure la partecipazione a specifici innovativi progetti scolastici, che possano essere oggetto di obiettiva valutazione. Il trattamento in questione assume invece i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna.
Appare dunque chiaro, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015/2018, che l'emolumento non è in realtà agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi (secondo la giurisprudenza comunitaria sopra ricordata) la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie.
Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti.
5. Il deve pertanto essere condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_3 differenze retributive maturate e quantificate tenuto conto della durata del servizio.
Va rilevato che la somma non è contestata se non per una piccola differenza pari ad € 59,73; si ritiene pertanto di quantificare la somma in via equitativa, ex art. 432 c.p.c., per un totale di € 2.869,26, importo, come detto in precedenza, su cui converge l'amministrazione scolastica, onde evitare le spese di una consulenza contabile.
Quanto agli accessori, in applicazione del disposto di cui all'art. 22 comma 36
L. n. 724/1994, la disciplina dettata dall'art. 16 comma 6 L. n. 412/1991 – secondo cui l'importo degli interessi legali che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere sulle prestazioni dovute, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito – si applica anche agli
6 emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.
6. Le spese seguono la soccombenza;
vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, della natura documentale della causa e della mancanza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Pt_1 alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista
[...] dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) stipulati con il
[...]
negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_4
Con per l'effetto condanna il a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 2.869,26, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come per legge, sino al saldo effettivo. Con Condanna il alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ferrara il 23/10/2025
IL GIUDICE
DR De CU
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