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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 27 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
19,50), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 24031 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Luigi Giuseppe Faravelli, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Arturo MARESCA e Monica GRASSI, che la rappresentano e difendono, unitamente all'avv. Gaetano GRANDOLFO, giu- sta procura in calce al ricorso
RICORRENTE – CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sabotino, n. Controparte_1
46, presso lo studio dell'avv. Francesca PAPARONI, che lo rappresenta e di- fende in forza di procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra- zione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti A. Maresca, M. Grassi e G. Grandolfo, per la ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la legittimità del
1 provvedimento disciplinare irrogato al sig. , in data 23.5.2024. Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'avv. F. Paparoni, per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, rigettare integralmente ed immediata- mente il ricorso proposto dall' perché assolutamente infonda- Parte_1 to in fatto ed in diritto;
in ogni caso: dichiarare l'illegittimità del licenziamen- to per giustificato motivo soggettivo, intimato al sig. in data CP_1
23.05.2024 (ricevuto il 27.05.2024). ordinare ad in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata reintegra del Sig. CP_1
, nel posto di lavoro in precedenza occupato, con attribuzione delle
[...] medesime funzioni e qualifiche. Per l'effetto: condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante protempore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde per- ceptum e l'aliunde percipiendum;
condannare al pagamento Parte_1
di tutti i danni patrimoniali subiti – di cui si allegano documenti giustificativi
(vedi allegato da n. 5 a 14) per complessive € 45.419,13 (euroquarantacin- quemilaquattrocentodiciannove/13) – e subendi in conseguenza dell'illegittimo licenziamento irrogato, nonché del danno alla salute e di tutti i danni non patrimoniali, da accertarsi con apposita CTU, che esplicitamente si richiede;
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 21 giugno 2024, la soc. ha Parte_1
esposto che , originariamente assunto dalla soc. Controparte_1 [...]
nel 2007, avente dal 2017 la qualifica di “venditore” per la soc. CP_2
Enel Energia e passato, per cessione di contratto, alle dipendenze di essa so- cietà ricorrente nel 2018, a febbraio 2020 ha avuto la qualifica di “area mana- ger”, venendo inquadrato, dal dicembre 2022, come quadro ed operando a
Campobasso, in contrada San Giovanni in Golfo;
che il è stato, da CP_1
2 allora, impiegato nell'unità sales nell'ambito del progetto , avviato Parte_2
per sviluppare il business nel mercato dell'efficienza energetica degli edifici residenziali, utilizzando le opportunità offerte dal c.d. “superbonus”; che essa ha operato in tale settore come cessionario dei crediti di imposta del 110% del valore della spesa sostenuta nell'intervento; che il convenuto aveva il compito di ricercare e selezionare imprese partner per l'esecuzione di interventi di ri- qualificazione energetica/sismica, di vendere ai clienti condominiali tal genere di interventi, di individuare i potenziali clienti, di ricercare e selezionare le imprese interessate all'acquisto di prodotti per l'efficienza energetica da Pt_1
X ed alla vendita di crediti fiscali, di curare le necessarie attività in fase di ese-
[...]
cuzione dei contratti e di gestire i rapporti con la clientela e con i fornitori;
che, per eseguire il proprio lavoro, era stato munito di credenziali per l'accesso al sistema gestionale per la cura e la tracciatura dei rapporti com- merciali con la clientela;
che, utilizzando le proprie credenziali, poteva moni- torare le attività svolte sullo stesso sistema da intermediari commerciali ed imprese clienti / imprese partner, tutti dotati di proprie autonome credenziali;
che il Gruppo Marma S.r.l.s. era una società che operava nell'area affidata al e con la quale aveva sottoscritto due accordi CP_1 Parte_1
quadro per la cessione dei crediti di imposta;
che le cessioni di credito dal
Gruppo Marma ad essa ricorrente erano sempre associate alla fornitura, da parte di , di dispositivi di efficientamento energetico e/o di migliora- Pt_1
mento sismico;
che, a seguito di comunicazione del medesimo in CP_1
data 15.11.2023, essa ricorrente è venuta conoscenza delle indagini avviate nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 1° e 2° comma, n. 1) c.p. o, in alterna- tiva, dall'art. 316-ter c.p.; che, presentata istanza all'autorità procedente il
21.11.2023, il 17 gennaio 2024 sono stati acquisiti il decreto ed il verbale di perquisizione nonché la relazione delle intercettazioni;
che, dall'esame di tali documenti, sono apparse condotte aventi rilevanza disciplinare;
che, in parti-
3 colare, è emerso che il intratteneva stretti rapporti, anche extra- CP_1 lavorativi, con il sig. – esponente del Gruppo Marma – per avvan- CP_3
taggiare questo ultimo nella procedura finalizzata al pagamento da parte di dei crediti fiscali;
che, invero, è risultato che il : a) Parte_1 CP_1
ha indebitamente utilizzato le credenziali assegnate al Gruppo Marma;
b) ha anticipato al sig. le irregolarità che l'advisor avrebbe se- CP_3 CP_4
gnalato; c) ha violato le norme in materia di riservatezza inviando al sig. CP_3
un estratto di ruolo di altra impresa;
d) ha suggerito al di acquistare da CP_3
prodotti per importo non superiore all'1%, laddove tale percen- Parte_1
tuale rappresentava il valore minimo;
e) ha violato il dovere di riservatezza comunicando al che erano in corso indagini della Guardia di Finanza a CP_3
carico della sua impresa;
f) ha suggerito al di “ritoccare” – ed in sostanza CP_3
di falsificare – dei documenti già caricati sul sistema in modo da evitare che la pratica potesse essere bloccata;
g) ha ricevuto dal regali, ovvero un pic- CP_3
colo diamante in occasione del battesimo della figlia del ed un CP_1 orologio “Rolex” del quale non è stato in grado di dimostrare che non prove- nisse dal h) ha omesso di segnalare alla società datrice di lavoro il ruolo CP_3
che sua moglie aveva nella società DM Italia di cui si avvaleva per at- Pt_1
tività di intermediazione commerciale;
che, per tali fatti, con raccomandata ri- cevuta il 27.3.2024, è stata sollevata contestazione disciplinare;
che il lavora- tore, invitato a rendere le proprie giustificazioni, è stato sentito oralmente ed ha presentato una memoria difensiva;
che essa ricorrente, non ritenendo valide le giustificazioni offerte, ha irrogato, con lettera del 23.5.2024, inviata a mez- zo raccomandata a/r, il licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
che il lavoratore ha impugnato il provvedimento chiedendo la costituzione del collegio arbitrale ex art. 7, legge n. 300/1970; che l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro, con lettera del 12.6.2024, ha invitato essa ricorrente a nominare un proprio rappresentante in seno al Collegio;
e che, invece, essa ha interesse ad accertamento giudiziale della legittimità della sanzione.
4 Tanto premesso, la società ha dedotto che il codice disciplinare è rego- larmente affisso in azienda e comunque, data la natura degli addebiti, la for- malità dell'affissione non è necessaria;
che i fatti contestati sono provati ed in- tegrano ipotesi per le quali il CCNL, al titolo IV, contempla la sanzione del li- cenziamento per giustificato motivo soggettivo, ovvero allorquando il lavora- tore: “si avvale della propria posizione funzionale nell'Azienda per procurare un ingiusto vantaggio a sé o ad altri o per arrecare ad altri un danno”; che, comunque, la condotta contestata rientra nella previsione del CCNL, Capitolo
4, art. 25, paragrafo 2), lett. i): “atti tali da far venire meno radicalmente la fi- ducia dell'Azienda nei confronti del lavoratore”; che la sanzione è stata irro- gata tempestivamente essendo trascorsi poco più di due mesi tra la data della contestazione e quella della intimazione del recesso;
che, in via subordinata, il lavoratore non potrebbe aver diritto alla reintegrazione, bensì soltanto alla tu- tela indennitaria prevista dall'art. 18, 5° comma, delle legge n. 300/1970; e che, in caso di annullamento del licenziamento, devono essere detratte, da quanto eventualmente riconosciuto al lavoratore, le somme ricevute a titolo di corrispettivo per la prestazione lavorativa resa a favore di terzi.
La società ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito, in data 16 settembre 2024, , il quale, Controparte_1
ricostruiti brevemente i fatti – dalla contestazione disciplinare sino alla irroga- zione della sanzione del licenziamento – ha sottolineato come la ricorrente, anziché aderire alla richiesta di arbitrato per l'impugnativa del provvedimento disciplinare, da lui avanzata in data 28.05.2024, ha scelto la via giudiziale.
Ha evidenziato quindi che l'azienda ha formalizzato le contestazioni di- sciplinari nonostante vi fosse un procedimento penale per l'accertamento delle sue responsabilità tutt'ora pendente, attuando così, a suo giudizio, un compor- tamento affrettato ed incauto, se non anche persecutorio, pure in ragione del fatto che egli non fosse, all'epoca, in possesso di tutta la documentazione sulla quale si basavano le contestazioni dell'azienda, situazione che permane ancora
5 oggi;
e che tale atteggiamento gli ha provocato ansia e stress riconducibili ad un danno biologico in corso di evoluzione, nonché l'esborso di ingenti spese atte a sopperire alle conseguenze del licenziamento.
In particolare, il convenuto ha dedotto che il suo percorso professionale, iniziato nel 2007 con contratto di inserimento, ha avuto negli anni una pro- gressiva evoluzione proficua e brillante che lo ha portato ad essere nominato area manager con inquadramento nella categoria di quadro a partire da di- cembre 2022; che, in ragione di tale qualifica, intratteneva rapporti con le so- cietà di advisoring e con le società che facevano i sopralluoghi in cantiere ol- tre che con le altre unità interne della struttura aziendale dedicata al progetto
“Vivi meglio”; che il Gruppo Marma S.r.l.s. operava con già prima che Pt_1
egli prendesse i contatti con la detta azienda poiché si trattava di cliente pro- cacciato dall'agente che nel corso degli anni sono stati Controparte_5
usati diversi sistemi gestionali ed in particolare, sino ai primi mesi del 2021, era in funzione un sistema che non permetteva alcun accesso alle imprese edili interessate alla cessione dei propri crediti fiscali verso;
che, successi- Pt_1
vamente e fino al settembre-ottobre 2022, è stato implementato un altro siste- ma gestionale che prevedeva la creazione di utenze e credenziali per le dette imprese, ma, ad ogni buon conto, era prassi che le imprese interessate fornis- sero le proprie credenziali agli intermediari commerciali o agli area manager che le supportavano nell'operatività del sistema;
che tanto è avvenuto negli anni 2021 e 2022 per le opportunità inserite da esso convenuto per il Gruppo
Marma e per le società di intermediazione Enerx S.r.l. e DM Italia S.r.l.s.; che egli non ha mai interferito con i processi di verifica documentale che Pt_1
delega agli advisor quali E&Y o PWC, né avrebbe potuto non avendo alcuna autorità per bloccare l'iter di una pratica;
che, inoltre, ha avuto ruolo di mero interlocutore comunicando le integrazioni o i chiarimenti richiesti dall'advisor, riferendo solo sommarie indicazioni in merito a quali fossero i documenti richiesti ed adempiendo, pertanto, al proprio dovere di area mana-
6 ger; che non ha violato il principio di riservatezza inviando all'impresa facsi- mili di documenti, avendo oscurato ogni dato sensibile in essi presente;
che, con riferimento al suggerimento degli acquisti da effettuare per la percentuale minima stabilita da X (1%), ha tenuto il comportamento che di prassi te- Pt_1
nevano anche i suoi colleghi per venire incontro alle numerose contestazioni che le imprese edili muovevano rispetto a questo vincolo di acquisto imposto da e non formalmente previsto in contratto;
che, con il Gruppo Marma, Pt_1
infatti, aveva trovato una mediazione proprio nella limitazione al minimo ne- cessario per rispettare la prassi;
che non ha violato il principio di riservatezza nemmeno quando ha rivelato al Gruppo Marma S.r.l.s. delle indagini in corso da parte della Guardia di Finanza, in quanto tale informazione è stata data solo in occasione dell'incontro dell'8 giugno 2022 a seguito delle perduranti pres- sioni da parte di e quando la questione era comunque allo stesso CP_3
già nota;
che non ha suggerito al predetto di contraffare documenti, avendo invece solamente riferito le motivazioni sottese al rigetto delle pratiche e sug- gerendo un confronto tra i soggetti interessati (advisor PWC da una parte e tecnico e commercialista del Gruppo Marma dall'altra) per un chiarimento;
che, infine, ha accettato il credito superbonus in data 22/08/2022 liqui- Pt_1
dandolo il successivo 29 agosto – a seguito di riunioni dirette tra il Gruppo
Marma e vari esponenti di (management , Security Affairs Pt_1 Parte_2
and Operations, Legal and Corporate Affairs) – ben consapevole delle indagini da parte della Guardia di Finanza sull'impresa edile;
che, sulla questione dei regali, il diamante, ricevuto da ha scarso valore e comunque co- CP_3
stituisce un regalo per la propria figlia, mentre l'orologio Rolex è stato da lui stesso acquistato;
che, per quanto riguarda il ruolo di sua moglie CP_6
la stessa non risulta essere, né essere mai stata dipendente della socie-
[...]
tà DM Italia S.r.l., mentre lo è della società Enerx S.r.l.; e che, sin dal 2015, la ha collaborato con diverse società riconducibili al Gruppo Enel il qua- CP_6
le, pertanto, ben conosceva il suo ruolo e le sue attività le quali, peraltro, non
7 hanno mai interferito con il Gruppo Marma, se non per l'acquisto di materiali per la sola opportunità di via XXX Giugno.
Tanto premesso, il resistente ha dedotto che il procedimento disciplinare adottato è illegittimo poiché non tempestivo essendo trascorsi più di due anni da quando egli ha iniziato ad avere contatti con il Gruppo Marma S.r.l.s. e prima che l'azienda ritenesse i suoi comportamenti scorretti, contestazioni pe- raltro sollevate solo dopo che egli stesso ha comunicato l'avvio del procedi- mento penale nei suoi confronti;
che la sanzione irrogata è illegittima poiché non è provata l'affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori;
che è altresì illegittima per il mancato rispetto dell'onere della pro- va in merito al giustificato motivo soggettivo poiché l'intero castello accusato- rio si fonda su un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari e, in particolare, sugli atti di indagine di parte tuttora soggetti a valutazione, non essendo stata data prova che egli si sia effettivamente avvalso “della propria posizione funzionale nell'Azienda per procurare un ingiusto vantaggio a sé o ad altri o per arrecare ad altri un danno”; e che, in subordine, il licenziamen- to è comunque illegittimo poiché sproporzionato rispetto ai fatti contestati i quali, tenendo in considerazione i criteri allegati al CCNL, comporterebbero una sanzione di natura conservativa, quale il trasferimento per punizione.
Tutto quanto sopra premesso, ha rassegnato le con- Controparte_1
clusioni come innanzi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In via preliminare in rito, si evidenzia che le domande riconvenziona- li proposte dal convenuto devono ritenersi ammissibili, nonostante quest'ultimo non abbia chiesto lo spostamento della data di udienza ex art. 418
c.p.c. Ciò in ragione del fatto che l'attore non ha eccepito la decadenza, così accettando il contradditorio sul punto.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha affermato che «nel rito del lavoro,
l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sen-
8 si dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui dell'art.
418 c.p.c., comma 1 – il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda ri- convenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza conte- nuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza – non determina la decadenza stabilita
“ex lege” qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157 c.p.c., comma 2, sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui inte- resse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacché l'istanza di fissazione concerne la “vocatio in jus” ed è, perciò, “esterna” rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 2, si realizza con la “editio ac- tionis”» (così, Cass. civ., sentenza n. 2334 del 29.01.2019, nonché in senso conforme Cass. civ. n. 16955 del 01.08.2007).
2. - In via preliminare, nel merito, l'eccezione di illegittimità del licen- ziamento per violazione del principio di immediatezza è infondata.
Il convenuto deduce che la società datrice di lavoro ha impiegato più di due anni per ritenere scorretti i suoi comportamenti, ovvero dal febbraio 2021 al marzo 2024, e, pur venuta a conoscenza, per iniziativa di esso stesso lavora- tore, del procedimento penale in atto, lo ha sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore, prorogando poi a tempo indetermina-
9 to la misura cautelare che, in realtà, può avere la durata di sessanta giorni, e, successivamente alle giustificazioni (23 aprile 2024), ha atteso oltre trenta giorni prima di adottare il provvedimento sanzionatorio, omettendo poi di ri- spondere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per comunicare la propria mancata nomina del componente della commissione arbitrale, limitandosi, do- po ulteriori trenta giorni, a depositare il ricorso.
Come ricorda, correttamente, la società, “l'immediatezza della contesta- zione disciplinare che giustifica il licenziamento si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va intesa in senso rela- tivo, sicché la tempestività della contestazione va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito effettiva e piena conoscenza, posto che nel caso con- creto potrebbe essere necessario un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione della complessità delle operazioni di accertamento dell'infrazione oppure a causa dell'esistenza di una articolata organizzazione aziendale”
(Corte appello Milano sez. lav., 25/09/2023, n. 813).
Nella specie, quindi, non rileva la circostanza che i fatti si sarebbero svolti tra il 2021 ed il 2022, dovendo aversi riguardo, invece, al momento in cui il latore di lavoro ha avuto conoscenza degli stessi e, cioè “al momento in cui i fatti a carico del lavoratore medesimo appaiono ragionevolmente sussi- stenti” (Cass. civ. sez. lav., 03/11/2021, n. 31363).
Nella specie, a seguito della comunicazione, da parte del , in CP_1
data 15 novembre 2023, del fatto che il medesimo era sottoposto ad indagini e che, su ordine dell'autorità del 10 novembre 2023, era stata effettuata perqui- sizione personale e locale ed era stato eseguito un sequestro, la società, pochi giorni dopo, cioè il 21 novembre 2023, a mezzo del proprio ufficio legale, ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ed alla
Guardia di Finanza - Tenenza di Camerino di poter accedere agli atti del pro-
10 cedimento penale al fine di valutare compiutamente, sotto il profilo disciplina- re, la gravità della condotta del lavoratore (doc. 13). Sulla base del solo decre- to di perquisizione e sequestro, contenente l'ipotizzato capo di imputazione e cenni relativi ai fatti prospettati, certo non sarebbe stato ragionevole formula- re, d'emblée, una contestazione disciplinare fondata su una conoscenza di fatti ragionevolmente sussistenti.
Il 17 gennaio 2024 la società è quindi venuta in possesso di una chiavetta
USB contenente il decreto ed il verbale di perquisizione e la relazione delle in- tercettazioni telefoniche sulla cui base era stata ipotizzata la fattispecie di rea- to.
Effettuata l'analisi di tali documenti e, in particolare, della detta relazio- ne – documento con consta di 77 pagine, contenente stralci di messaggi e con- versazioni intercettate nonché spiegazioni di quanto ritenuto da essi desumibi- le – la società ha formulato la contestazione disciplinare con nota del 20 marzo
2024. Il successivo 23 aprile il lavoratore, come da lui richiesto, è stato sentito a discolpa ed ha presentato uno scritto difensivo. Il licenziamento è stato irro- gato con nota del 23 maggio 2024, dopo la valutazione complessiva di circo- stanze di fatto e deduzioni relative ad otto capi di incolpazione.
Avendo il richiesto la costituzione di commissione arbitrale CP_1
presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso Isernia, questo ha invitato la società a designare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato con lettera del 12 giugno 2024 (la data indicata dalla ricorrente non è stata contestata dal convenuto) ed indi, prima della scadenza del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 7, 6° comma, l. n. 300/1970, ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Considerate la complessità dei fatti oggetto di contestazione, la necessità di esaminare con la dovuta attenzione un corposo ed articolato documento e di tener conto delle difese del lavoratore, e la struttura dell'azienda (i fatti si sono verificati nella zona di attività del mentre l'unità organizzativa CP_1
11 che ha istruito il procedimento ed adottato la sanzione ha sede a Roma), deve escludersi che il licenziamento possa essere viziato per violazione del princi- pio di immediatezza.
3. - Sempre in via preliminare, in merito alla deduzione circa la mancata affissione del codice disciplinare presso la sede di lavoro del , va CP_1
rilevato che il datore di lavoro non ha fornito prova sufficiente di tale circo- stanza.
La prova testimoniale esperita sul punto fornisce un mero indizio non univoco in ordine all'effettiva affissione del codice in azienda e, precisamente, nella sede di Campobasso.
La teste , invero, all'udienza del 10.12.2024, ha riferito Testimone_1
di occuparsi della verifica periodica delle affissioni dei codici disciplinari nelle varie sedi aziendali facenti capo a società del Gruppo Enel che operano con clienti retail su tutto il territorio nazionale, ma di non essere mai stata perso- nalmente a Campobasso e di non sapere, pertanto, se lì fosse o meno affisso il codice (v. in tal senso, pp. 1 e 2 del verbale di udienza del 10.12.2024).
Pertanto, mancando la prova dell'affissione del codice disciplinare, oc- corre valutare se le violazioni addebitate al singolarmente consi- CP_1
derate integrino violazioni dei doveri fondamentali insiti nel rapporto di lavo- ro, tali da essere immediatamente percepibili a prescindere da ogni formale comunicazione del codice (v., ex multis, Corte appello Messina sez. lav.,
16/06/2022, n. 485).
4. - Si rammenta, inoltre, che, secondo consolidato orientamento, “qualo- ra il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al di- pendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi au- tonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione.
Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamen-
12 te, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non con- sentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 07/01/2020, n. 113; v. anche Id., 02/02/2009, n. 2579; per la giu- risprudenza di merito v. Corte appello Venezia sez. lav., 03/10/2022, n. 531, in www.dejure.it).
Orbene, nella contestazione disciplinare del 20.03.2024 (ricevuta il
27.03.2024) sono state rilevate diverse violazioni disciplinari che, in applica- zione del principio di diritto su richiamato, vanno considerate anche disgiun- tamente, non avendo il datore di lavoro affermato che, solo se valutate con- giuntamente, dette violazioni avrebbero giustificato la sanzione del licenzia- mento, ed avendo anzi espressamente affermato che i comportamenti addebita- ti “sia unitariamente che singolarmente considerati, anche in via disgiuntiva, integrano gravi violazioni rilevanti sul piano disciplinare”.
Pertanto, i singoli addebiti devono essere valutati anche singolarmente sia per quanto attiene alla loro esistenza, sia per quanto attiene al loro essere manifestamente contrastanti con la legge, con il contratto collettivo e con i va- lori comunemente accettati.
5. - Quanto all'addebito formulato nel capo a) della lettera di contesta- zione disciplinare del 20.03.2024, si osserva quanto segue.
avrebbe, nel periodo compreso tra marzo 2021 e Controparte_1
giugno 2022, indebitamente utilizzato le credenziali (username e password) assegnate al gruppo Marma S.r.l.s. ed effettuato, al posto della suddetta socie- tà, il caricamento sulla piattaforma dedicata della documentazione richiesta re- lativa ai seguenti cantieri (cc.dd. opportunità): Pt_3 Pt_4 Pt_5 [...]
e Pt_6 Pt_7 Pt_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11 Pt_12
. Ciò sarebbe avvenuto, a parere della ricorrente, in violazione delle diret-
[...]
tive aziendali che imponevano che fosse la sola impresa cedente il credito ad occuparsi del caricamento della documentazione sulla piattaforma dedicata al- la procedura in questione.
13 Nella sua difesa, il convenuto non ha contestato il fatto addebitatogli, ma ha affermato che l'utilizzo da parte degli intermediari commerciali e/o degli area manager delle credenziali delle imprese era una prassi non solo consoli- data, ma soprattutto indispensabile per fronteggiare le difficoltà che le imprese stesse riscontravano nell'uso della piattaforma.
Infatti, nel periodo marzo 2021 – giugno 2022 aveva abili- Parte_1
tato ad operare sulla piattaforma Partner Community unicamente le imprese cedenti. Ciò aveva creato una difficoltà operativa per gli area manager che, impossibilitati ad accedervi autonomamente, erano costretti a richiedere le credenziali di accesso alle imprese per poterle coadiuvare nella procedura.
Tanto è vero che, successivamente, ha esteso l'accesso agli in- Parte_1
termediari commerciali e agli area manager munendoli di proprie credenziali.
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata dal teste Testimone_2
escusso all'udienza del 10.12.2024 il quale ha specificato, in particolare, che
“fino a quando non è stato modificato il sistema come ho detto, la prassi era quella che l'impresa condividesse con l'intermediario le proprie credenziali;
tanto so perché io stesso come referente interno di ricevevo lamentele Pt_1 dalle imprese interessate che trovavano difficoltà nell'uso dell'applicativo e quindi se un'impresa mi rappresentava una difficoltà nell'accesso e nell'uso dell'applicativo io qualche volta ho invitato l'impresa a darmi le credenziali in modo da meglio capire in cosa avesse trovato difficoltà; l'ho fatto raramen- te, ma sapevo che era una prassi comune quella che le imprese comunicassero agli intermediari le proprie credenziali e ciò l'ho appreso anche dai miei col- leghi e questo è stato spesso oggetto di confronto all'interno dell'azienda con le unità che gestivano il processo informatico di acquisizione e gestione dei documenti” (vedi pag. 4 del verbale di udienza del 10.12.2024).
Alla luce della giustificazione fornita dal lavoratore, deve ritenersi che il fatto, seppur materialmente esistente, non integri un illecito disciplinare.
14 Del resto, tale prassi, sebbene non espressamente autorizzata dall'azienda, non viola nessuna norma imperativa e, peraltro, sembra risponde- re ad un interesse dell'azienda stessa.
Infatti, la previsione di consentire solo alle imprese l'accesso alla piatta- forma Partner Community si era rivelata una scelta di carattere meramente or- ganizzativo-amministrativo alquanto inefficiente e poi di fatto superata.
6. - Relativamente alla contestazione di cui al capo b) della medesima lettera, si rileva quanto segue.
La ricorrente ha contestato al di aver indebitamente interfe- CP_1
rito nel processo di verifica documentale demandata a Ernest&Young antici- pando a la presenza di irregolarità formali e sostanziali nella do- CP_3
cumentazione relativa alle opportunità di cui al punto a), ed indicando allo stesso come superarle per evitare il blocco della procedura.
In particolare, ha contestato al lavoratore che con tale mo- Parte_1
dus operandi avrebbe consentito al di ottenere il riconoscimento di un CP_3
extra-credito di euro 67.000,00 pur in presenza di precedenti irregolarità do- cumentali sfuggite al primo controllo effettuato sul credito originario.
Sul punto, va rilevato che il non ha suggerito all'impresa di CP_1
adottare un escamotage al fine di aggirare i controlli da parte dell'advisor, ma ha semplicemente svolto il suo lavoro, sincerandosi che fossero presenti tutti quanti i documenti che risultavano dalla check-list in suo possesso al fine di ottenere il risultato utile per entrambe le parti contrattuali ( e Parte_1
Gruppo Marma S.r.l.s.).
È emerso, infatti, che gli intermediari e gli area manager erano in posses- so di un elenco della documentazione necessaria per la completezza della pra- tica e, al solo scopo di agevolare i rapporti tra advisor ed imprese cedenti, gli intermediari effettuavano un primo controllo informale di completezza della documentazione, nell'ottica di accelerare la procedura.
15 È evidente, dunque, che nessun danno è stato arrecato a dal Parte_1
, atteso che lo stesso non aveva comunque alcuna autorità decisio- CP_1
nale in merito all'approvazione definitiva della pratica e si limitava unicamen- te ad effettuare un controllo preliminare sulla documentazione che poi doveva essere trasmessa agli advisor per le valutazioni di competenza.
Del resto, ciò è quanto avvenuto in relazione al contestato extra-credito, che altro non è se non una semplice aggiunta ad un credito esistente e già rico- nosciuto, che poi è stato effettivamente ceduto ad . Parte_1
Il comportamento contestato, di conseguenza, non costituisce un illecito disciplinare.
7. - Nel capo c) della lettera di contestazione disciplinare, Parte_1
ha addebitato al diverse violazioni della privacy dal momento che CP_1 avrebbe, con e-mail del maggio 2021, trasmesso al l'estratto di ruolo di CP_3
altra impresa cliente di e, successivamente, con e-mail Parte_1
dell'agosto 2021, inviato al la comunicazione di un altro cliente di CP_3 [...]
, in palese violazione della vigente normativa in materia di riservatez- Pt_1
za.
Sul punto, si osserva che il lavoratore non ha contestato di aver effetti- vamente inviato tali e-mail, ma ha asserito di aver oscurato i dati sensibili del- le altre imprese, di cui aveva inviato i documenti a mero titolo esemplificativo e sempre al fine di agevolare la conclusione della pratica di cessione del credi- to.
L'aver fornito una giustificazione del fatto produce dei riflessi in punto di riparto dell'onere della prova.
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamen- to, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinan- za alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario diri-
16 mere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impedi- tivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”
(Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 7830 del 29.03.2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, si rileva che il fatto storico (invio delle mail) deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato, e che, pertanto, il datore di lavoro ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
Al contrario, il lavoratore si è limitato ad allegare l'oscuramento dei dati sensibili senza provarlo.
Egli, infatti, pur essendone onerato, non ha prodotto in giudizio le relati- va mail, adducendo che fossero nella disponibilità del datore di lavoro, cui aveva riconsegnato il PC aziendale ed ha formulato, per superare tale difficol- tà, una richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. inammissibile, in quanto pri- va dei necessari requisiti (v., ex multis, Cass. civ. sez. II, 10/01/2024, n. 982) e formulata in termini generici e dunque di natura “esplorativa” (“chiede dispor- si da parte del giudice l'acquisizione del computer e del telefono del resistente al fine di poterne estrarre atti utili alla difesa dello stesso”).
Da ciò consegue che, mancando la prova del fatto giustificativo, deve ri- tenersi sussistente l'illecito disciplinare contestato.
8. - Con il capo d) della lettera di contestazione disciplinare, Parte_13
[..
ha lamentato che il avrebbe agito in contrasto con gli interessi CP_1
dell'azienda consigliando a di limitare l'acquisto di materiali di CP_3
, previsto dal contratto quadro di cessione del credito, alla quota Parte_1
minima dell'1% del valore del credito contrattualizzato.
Orbene, sul punto, si osserva che nessuna disposizione dell'Accordo quadro stipulato con l'impresa prevedeva l'obbligo di acquisto di CP_7
una percentuale minima di materiali da . Ed invero, il suddetto Parte_1
17 Accordo contiene un generico riferimento a contratti di vendita di prodotti
Enel accessori al contratto principale di cessione del credito, senza indicare al- cuna specifica percentuale di quantità di materiale da acquistare in concreto
(vedi “Articolo 2 – Oggetto”, pag. 3 Accordo Quadro).
È emerso, in realtà, che detta percentuale minima fosse imposta di fatto dal sistema di funzionamento della piattaforma Partner Community, che bloc- cava la procedura in caso di mancato raggiungimento della stessa.
Il teste ha affermato in proposito: “non ricordo se nel Testimone_2
contratto era specificato il valore percentuale degli acquisti rispetto al valore complessivo dell'appalto, però a livello di procedura era fissato un valore mi- nimo dell'1%; nella compilazione dei format della piattaforma l'impresa do- veva indicare ad un certo punto i materiali da acquistare e nel caso in cui il valore dei materiali scelti non fosse stato pari almeno all'1% il sistema non consentiva di procedere oltre con la pratica;
ricordo che la parte relativa all'acquisto dei materiali era molto complicata;
ciascun tipo di materiale era indicato con sistema di quantità diverse (ad esempio ferro da cantiere a fasci, colle a bidoni e chiodi a pacchi)” (vedi pp. 4 e 5 del verbale di udienza del
10.12.2024).
Sotto altro profilo, che detto comportamento non fosse contrario agli in- teressi dell'azienda è dimostrato dal fatto che il ha ricevuto il CP_1
premio di produzione per aver raggiunto gli obiettivi aziendali fissati per gli anni 2021 e 2022 per la vendita di materiali.
Ciò ha trovato riscontro sempre nelle dichiarazioni del teste Tes_3
“è vero che per i referenti commerciali era previsto un premio su base
[...]
annua in caso di acquisti da parte delle imprese di materiali in determinata quantità; gli obiettivi erano variabili tra un anno e l'altro; ADR: ricordo che praticamente tutti noi referenti nel 2021 e nel 2022 abbiamo preso l'incentivo relativo alle quantità di materiali venduti” (vedi pp. 4 e 5 del verbale di udienza del 10.12.2024).
18 Non sussiste, dunque, l'illecito disciplinare così come contestato.
9. - Con il capo e) della lettera di contestazione, ha lamenta- Parte_1
to che, in data 23 giugno 2022, avrebbe inviato un messaggio vo- CP_1
cale su WhatsApp al per informarlo delle indagini che la Guardia di Fi- CP_3
nanza aveva avviato sulle attività del Gruppo Marma S.r.l.s., così contravve- nendo al dovere di riservatezza insito nel rapporto di lavoro.
Orbene, sul punto, il , in sede di giustificazioni, ha sostenuto CP_1
che di fatto il era già a conoscenza dell'esistenza di indagini della CP_3 Per_1
[...
di Finanza sul suo conto. Tale affermazione è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio e, in ogni caso, contrasta con quanto emerso in sede di in- tercettazioni (utilizzabili in questa sede, non essendo stato neppure ipotizzato che non siano state legittimamente disposte: v. Cass. civ. sez. lav., 16/05/2016,
n. 10017), laddove il parlando con il , espressamente riferisce: CP_3 CP_1
“se è vero quello che mi hai detto tu, che la Guardia di finanza ha chiamato per dire - non comprate i crediti a questo signore - hanno fatto la cosa Pt_1 più grave che esiste… (omissis…) “io a te ti credo, credo alle tue parole” (v.
p. 57 Relazione della Legione Carabinieri “Marche” doc. all. n. 17 del ricor- so).
In sostanza, è emerso che il abbia informato il sul reale CP_1 CP_3
motivo del blocco delle liquidazioni dei crediti già ceduti, così integrando l'illecito disciplinare contestato attraverso la divulgazione di informazioni ri- servate, di cui era a conoscenza per via della sua posizione lavorativa.
10. - In merito alla contestazione di cui al capo f) della citata lettera, avente ad oggetto il presunto suggerimento dato dal al di so- CP_1 CP_3 stituire, per la pratica relativa all'immobile sito in Tolentino, via XXX Giu- gno, i documenti già caricati sul portale con altri documenti artatamente modi- ficati, si rileva quanto segue.
Dalla lettura complessiva dell'informativa dei Carabinieri di Macerata
(v., in particolare, pagg. 50 e segg.) e delle giustificazioni addotte dal lavorato-
19 re è emerso che in un primo momento la pratica ha avuto un esito negativo
(c.d. KO documentale), perché PwC, altro advisor addetto al controllo docu- mentale, aveva valutato negativamente la documentazione caricata sul portale, in quanto l'immobile (una villetta bifamiliare) non era stato trattato come avrebbe dovuto, ossia come unico immobile con parti in comune alla stregua di un condominio. Era, dunque, necessario presentare un'unica documentazio- ne.
A seguito di ciò, il decideva spontaneamente di procedere CP_3 all'apertura di una nuova pratica e di ivi inoltrare la nuova documentazione predisposta dai tecnici dallo stesso incaricato.
Non vi è prova che la documentazione predisposta ex novo per la pratica di poi valutata dagli advisor fosse frutto di una modifica artefatta di documenti precedenti e che, dunque, vi sia stato un falso documentale.
Infatti, ha valutato positivamente la documentazione CP_4
reinserita dal , in sede di successivo sopralluogo, i tecnici di DBA group CP_3
Spa (società incaricata del controllo tecnico dall' hanno verificato Pt_1
l'esistenza degli interventi edilizi di cui alla cessione del credito.
Ne consegue che manca la prova dell'illecito disciplinare contestato nel capo f).
11. - Con il capo g) della lettera di contestazione, ha dedot- Parte_1
to che avrebbe ricevuto dal presunti regali di rilevante valo- CP_1 CP_3
re, precisamente: un orologio Rolex modello Oyster Perpetual Date Just e un diamante di 0,15 carati, di cui non avrebbe fornito alcuna comunicazione al suo Responsabile, così violando le disposizioni di cui al Codice Etico, al Piano tolleranza zero, al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n.
231/2001 nonché alla Policy che regolamenta la materia.
Sul punto, si osserva che era onere del datore di lavoro dimostrare che ta- li oggetti fossero regali fatti dal cliente al dipendente e che il loro valore fosse superiore ad euro 200,00, soglia oltre la quale scatta per i lavoratori l'obbligo
20 di comunicazione al datore di lavoro in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 8 della Policy aziendale (v. doc. all. n. 4 del ricorso).
Nella fattispecie, per quanto concerne il diamantino, sebbene il abbia ammesso, già in sede di perquisizione, che si trattava di un CP_1
regalo da parte del per il battesimo della figlia , nulla è emerso in CP_3 Per_2
merito al suo valore commerciale e non vi sono elementi di sorta per ritenere che lo stesso valga più di 200,00 euro.
Quanto al Rolex, invece, il datore di lavoro ha soltanto asserito che si sa- rebbe trattato di un regalo fatto dal cliente al , in ragione del CP_3 CP_1
mero fatto che l'orologio era stato sequestrato a seguito della perquisizione, senza tuttavia fornire alcun concreto riscontro di tale provenienza.
Il , invece, pur non essendone onerato, ha dimostrato di aver- CP_1
lo acquistato personalmente, attraverso la produzione in giudizio delle ricevute di pagamento e di un bonifico effettuato in favore del privato venditore,
[...]
(vedi allegato n. 17 della memoria difensiva). Persona_3
Pertanto, non sussiste l'illecito disciplinare lamentato.
12. - Quanto, infine, alla contestazione di cui al capo h), con la quale lamenta che il abbia omesso di segnalare l'esistenza di Pt_1 CP_1
un possibile conflitto di interessi con la moglie, attesa la sua posizione lavora- tiva, si rileva quanto segue.
La coniuge del ha prestato attività lavorativa per società che CP_1
si occupavano di intermediazione commerciale per conto di Pt_1
In particolare, pur non essendo formalmente assunta dalla società DM
Italia, la stessa ha prestato attività lavorativa per la società collegata ENERX
S.r.l., e tale circostanza è idonea ad integrare l'ipotesi del conflitto di interessi apparente, per come definito dalla Policy n. 311 del 2018 avente ad oggetto le linee guida in materia di conflitto di interesse adottata dall' Controparte_8
[...] In ossequio al combinato disposto degli artt.
7.1 e 7.2 di tale documento, il lavoratore avrebbe dovuto segnalare al proprio responsabile tale situazione di conflitto di interessi, nonostante l'apparenza dello stesso.
La Policy in uso all'azienda, infatti, parifica il trattamento del conflitto di interessi apparente al conflitto di interessi reale.
La mancata comunicazione integra, pertanto, una violazione disciplinare che tuttavia non è di immediata percezione. Di conseguenza, non può irrogarsi alcuna sanzione in assenza della affissione del codice disciplinare.
Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, solo “nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predetermina- zione dell'illecito e l'affissione del codice disciplinare sono superflue (così
Cass. civ. sez. lav., 09/07/2021, n. 19588) ciò che deve escludersi nella fatti- specie.
13. - Rientrano, invece, nel minimo etico gli altri illeciti disciplinari di cui ai capi c) ed e) della lettera di contestazione (essendo attinenti alla viola- zione di norme di legge, ovvero quelle sulla tutela della privacy, e di principi fondamentali di correttezza e buona fede, come il dovere di riservatezza in ge- nerale su tutto quanto appreso in ragione delle funzioni lavorative: v. Cass. 5 febbraio 2025, n. 2806) ritenuti integrati per le ragioni su esposte.
È dunque necessario, limitatamente ad essi, valutare la proporzionalità della sanzione del licenziamento irrogata.
Infatti: “il giudice ha il potere di valutare in concreto se la condotta del lavoratore possa essere ricondotta a una fattispecie disciplinare prevista dal contratto collettivo, anche se non esplicitamente elencata, e di determinare la proporzionalità della sanzione disciplinare applicata, considerando le circo- stanze specifiche del caso” (così Cass. civ. sez. lav., 25/10/2024, n. 27698).
Orbene, le violazioni integrate sono riconducibili alle lettere d) (mante- nere la massima riservatezza sugli interessi dell' ; non trarre profitto, Pt_14
22 con eventuale danno dell' medesima, da quanto forma oggetto delle Pt_14
sue funzioni, né svolgere comunque attività contraria agli interessi dell' stessa) ed e) (osservare con diligenza appropriata le disposizioni Pt_14
di legge e regolamento sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le relative misure di sicurezza (Regolamento
UE 2016/679 – GDPR – sulla protezione dei dati personali), nonché quelle emanate al riguardo dall medesima) dell'art. 24 del CCNL di riferi- Pt_14
mento e risultano di immediata percezione, per cui, nonostante l'assenza di prova in merito all'affissione del codice disciplinare su rilevata, il datore di la- voro può irrogare la sanzione.
Tuttavia, la sanzione irrogata in concreto, ossia il licenziamento, risulta sproporzionata, atteso che le condotte contestate si ritengono idonee ad inte- grare l'ipotesi di cui alla lettera h) dell'art. 25 del CCNL di riferimento. Infatti, ai sensi del citato articolo, incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa, sospensione o trasferimento per punizione il lavoratore che: “trasgredi- sca in altro modo l'osservanza del presente Contratto o commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro”.
Si è dunque in presenza di un illecito disciplinare per il quale il CCNL prevede l'applicazione di sanzioni conservative.
Del resto, ai sensi del citato articolo, la sanzione conservativa è prevista finanche per ipotesi ben più gravi rispetto a quelle oggetto di contestazione nella presente sede, quale a titolo esemplificativo quella di cui alla lettera f), ossia la messa in pericolo dell'incolumità di impianti o persone.
Pertanto, il licenziamento irrogato è illegittimo in quanto sproporzionato e, annullato, deve riconoscersi la tutela di cui all'art. 18, 4° comma, l. n.
300/1970.
14. - Va accolta, per l'effetto, la domanda riconvenzionale di reintegra avanzata dal e, in applicazione dell'art. 18, comma 4, dello Statu- CP_1
to dei Lavoratori, nella versione vigente ratione temporis, la soc. Parte_15
[...] lia è tenuta a reintegrare nel posto di lavoro dallo stesso Controparte_1
precedentemente occupato, con attribuzione delle medesime funzioni e quali- fiche e va condannata al pagamento in favore del medesimo di un'indennità ri- sarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, oltre che al pagamento di interessi e rivaluta- zione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assisten- ziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
15. - Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal nella sua memoria difensiva, ne va premessa CP_1
l'ammissibilità, atteso che, secondo giurisprudenza consolidata: “in tema di li- cenziamento illegittimo in regime di tutela reale, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore - con riferimento alla retribu- zione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazio- ne - non esclude la possibilità di domandare il risarcimento del pregiudizio ul- teriore relativo al periodo precedente e a quello successivo alla reintegra” ( così Cass. Ord. Sez. lav. 29335/2023).
Tuttavia, essa va rigettata nel merito, in quanto manca del tutto l'allegazione dei fatti costitutivi del danno e soprattutto del nesso di causalità con il licenziamento.
Infatti, il ha asserito di aver subito dei danni patrimoniali in CP_1
conseguenza del licenziamento, adducendo di aver dovuto procedere all'acquisto di un'automobile, di aver sostenuto tutte le spese relative, nonché di aver dovuto acquistare uno smartphone e di aver subito una generica dimi- nuzione patrimoniale per mancati introiti, quali i buoni pasto.
Il resistente, tuttavia, non ha allegato di aver avuto dall'azienda in como- dato d'uso tali asset aziendali con destinazione all'uso promiscuo e che, quin- di, gli esborsi sostenuti siano diretta conseguenza del licenziamento.
Allo stato, pertanto, la scelta di procedere all'acquisto di una macchina e di uno smartphone è frutto della propria autonomia negoziale e non può essere
24 qualificata quale danno conseguenza del fatto del licenziamento imputabile al datore di lavoro.
Manca, altresì, l'allegazione della percezione dei buoni pasto, la cui per- dita è in ogni caso strettamente connessa alla mancata prestazione lavorativa ed è dunque inclusa nel risarcimento dovuto ex art. 18 l. n. 300/1970.
Per quanto riguarda il lamentato danno biologico, va rilevato che anche tale richiesta è inammissibile, poiché trattasi di allegazione del tutto generica con la quale si chiede il ristoro di un danno che non viene provato né nell'an né nel quantum, per la cui quantificazione è stata avanzata una richiesta di
CTU meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile.
16. - Le spese seguono la soccombenza che, nel caso di specie, deve rite- nersi reciproca, atteso il rigetto della domanda della ricorrente e della doman- da riconvenzionale del risarcimento del danno avanzata dal resistente, con conseguente loro compensazione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. con ricorso depositato il 21 giugno 2024, nonché sulla Parte_1
domanda riconvenzionale proposta da con memoria de- Controparte_1
positata il 16 settembre 2024, così provvede:
1. - rigetta la domanda principale;
2. - annulla il licenziamento e, in parziale accoglimento della domanda ri- convenzionale, condanna la soc. alla reintegrazione Parte_1
di nel posto di lavoro, con attribuzione delle mede- Controparte_1
sime funzioni e qualifiche, e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previden- ziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
25 3. - rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata da CP_1
;
[...]
4. - compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
Provvedimento redatto con la collaborazione delle ed Elisa Parte_16
Ferrazzoli.
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