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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17975/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto “appello avverso sentenza del G.d.P. in materia di sanzioni amministrative”, iscritta al n. 17975 del Ruolo Generale dell'anno 2019, vertente
TRA in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ortiz come Parte_1 da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Avv. Giulia, in proprio ex art. 86 cpc;
CP_1
APPELLATA
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con verbale di accertamento n. D18120535683 dell'8.8.2018 elevato dalla Polizia Municipale di veniva Pt_1 contestata a Avv. Giulia, quale proprietaria obbligata in solido, la violazione dell'art. 157, co. 8, CP_1
c.d.s. perché in sul lungomare Starita di fronte al lasciava in sosta il ciclomotore a 4 ruote tg Pt_1 CP_2
X847CV collocandolo sugli stalli destinati ai ciclomotori a 2 ruote e quindi in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica.
La proponeva personalmente opposizione avverso tale verbale innanzi al G.d.P. di Bari. CP_1
Costituitosi in giudizio il il giudice con sentenza n. 1233/19 del 28.5.2019 annullava il Parte_1 provvedimento sanzionatorio compensando le spese processuali.
Riteneva il giudice che “…la ricorrente eccepisce l'insussistenza della condotta antigiuridica contestata, in considerazione del fatto che il quadriciclo di sua proprietà, in ragione della sua lunghezza, poteva essere parcheggiato all'interno degli spazi predisposti per il ciclomotori solo parallelamente al marciapiede, perché altrimenti sarebbe fuoriuscito dallo spazio delimitato ed avrebbe intralciato il traffico.
pagina 1 di 4 Il si è costituito in giudizio per resistere all'opposizione e ha rilevato che in mancanza, come nel Parte_1 caso specifico, di una normativa comunale specifica sulle modalità di sosta dei quadricicli questi dovrebbero sostare su aree libere o private. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico tra le parti che il non ha provveduto a regolamentare la sosta dei quadricicli e, Parte_1 quindi, a predisporre aree idoneamente adeguate nel centro cittadino.
Risulta evidente, dalle riproduzioni fotografiche acquisite (per allegazione della parte ricorrente e non contestate da parte resistente) che il quadriciclo in questione, al momento dell'accertamento della violazione, sostava in uno spazio di sosta riservato ai ciclomotori anche se parallelamente al marciapiede.
I quadricicli leggeri, come quello della ricorrente, sono equiparati ai ciclomotori e, in assenza di spazi idonei predisposti per la loro sosta, possono essere parcheggiati negli spazi riservati ai ciclomotori purché non fuoriescano dall'area delimitata per la sosta. Nel caso specifico, in mancanza di spazi di sosta riservati ai quadricicli, la ricorrente ha legittimamente utilizzato quelli riservati ai ciclomotori e per non intralciare il traffico e non fuoriuscire dalla zona delimitata (a causa della lunghezza del mezzo) ha parcheggiato il mezzo parallelamente al marciapiede.
La ricorrente ha agito in buona fede in considerazione del fatto che il non ha ancora Parte_1 provveduto a regolamentare la materia.
Sarebbe auspicabile che il predisponesse degli spazi specifici adibiti alla sosta dei quadricicli almeno Pt_1 nella zona centrale della città, mediante una delimitazione idonea nell'area di sosta riservata ai ciclomotori”.
Il ha impugnato la decisione con ricorso depositato il 27.12.2019 chiedendo a questo Tribunale Parte_1 il rigetto del ricorso e la condanna dell'appellante all'integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio in proprio ex art. 86 cpc resistendo al CP_1 gravame.
In data 3.3.2025 l'appellata ha depositato bonifico bancario dell'importo di euro 100,10 effettuato CP_1
in corso di causa il 09 gennaio 2025 a pagamento della sanzione per cui è processo.
La causa è stata decisa alla odierna udienza all'esito della discussione orale.
In particolare la ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo ella pagato la CP_1 sanzione.
All'esito il giudice ha deciso la causa con lettura e deposito telematico della sentenza.
************
Va innanzitutto disattesa la richiesta di parte appellata di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'art. 202 C.d.S. consente la possibilità al trasgressore di pagare entro il termine di sessanta giorni dalla commissione dell'infrazione una somma pari al minimo edittale. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, in particolare, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1 codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione;
pertanto, ove l'adempimento avvenga in pagina 2 di 4 data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203 C.d.S., comma 3, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale (Cass. 20084/2010; Cass. Ss. Uu. 20544/2008).
Questo perché la proposizione di ricorso in sede amministrativa (ex art. 203 cds) o giurisdizionale (ex art. 204 bis cds) la determinazione della sanzione viene rimessa dalla legge alla discrezionalità dell'organo decidente (v. art. 204 co. 1 cds per il Prefetto e l'art. 7 co.11 d.lgs. n. 150 del 2011 per il giudice) mentre gli eventuali pagamenti nelle more eseguiti saranno tenuti dall'amministrazione in acconto del dovuto ai sensi dell'art. 389 reg. Cds.
Pertanto ove anche il pagamento della metà del massimo (euro 84,50 oltre accessori per totali euro 100,10) eseguito in corso di causa il 9.1.2025 sia riferibile al trasgressore odierno appellato (in verità il bonifico non è stato eseguito dalla in proprio, quale persona fisica sanzionata, ma a nome di “ CP_1 CP_3
che non è il soggetto sanzionato) questo non è idoneo a far cessare la materia del contendere.
[...]
Ciò chiarito, l'impugnazione è fondata e va accolta.
Giova premettere che a mente dell'art. 157 co. 5 CdS nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica e la violazione di tale previsione è punita con sanzione pecuniaria dal successivo comma 8. Nel regolamento all'art. 351 al comma 2 si specifica che “Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.”
Orbene in punto di fatto è pacifico che il quadriciclo o microcar di proprietà dell'Avv. G. Romanelli è stato sanzionato dai VVUU ex art. 157 cds perché sostava in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e ciclomotori non potendo occupare, per le sue dimensioni, un unico stallo ma più stalli tra quelli delimitati dalla segnaletica orizzontale presente sul posto (v. fotografie prodotte dalla appellata come doc.n. 5 fasc. primo grado). CP_1
Ebbene ritiene questo giudice dell'appello che risulti in tal modo perfettamente integrata la fattispecie sanzionatoria de quo poiché è pacifico che il veicolo della odierna appellata non era collocato nel modo prescritto dalla segnaletica.
Così come giustamente rilevato nell'impugnazione, in relazione al tipo veicolo in questione, munito di quattro ruote, non può trovare applicazione la disciplina propria dei ciclomotori di cui all'art. 52 CdS con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto e tanto per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53 lett. h) del codice della strada che classifica i quadricli come motoveicoli (cfr Cass. n. 3432 del 3.2.2023).
Trattandosi nel caso in questione della responsabilità solidale del coobbligato con l'autore materiale della violazione, la sussistenza dell'elemento psicologico deve essere valutata in riferimento alla previsione dell'art. 196 cpc - secondo cui “il proprietario del veicolo… è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Ne deriva che l'unico profilo dell'elemento psicologico qui rilevante è la volontarietà o meno della circolazione del mezzo, questione che non è stata neppure dedotta dall'opponete in primo grado, mentre il pagina 3 di 4 giudice di pace ha ritenuto sussistente la “buona fede” della opponente evidentemente confondendo la condizione psicologica del coobbligato in solido con quella del trasgressore.
In conclusione la sentenza gravata va riformata.
Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7, comma 11, d.l.vo 150 del 2011 la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 90,00, oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del
2014 nella versione pro-tempore vigente ed in relazione al valore della causa, alla attività difensiva svolta e al rito applicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1 del G.d.P. di Bari n. 1233/19 del 28.5.2019, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto dall'Avv.
Giulia Romanelli avverso il verbale di accertamento n. D18120535683 dell'8.8.2018 elevato dalla
Polizia Municipale di per violazione dell'art. 157, co. 8, c.d.s.; Pt_1
2) Determina la relativa sanzione in euro 90,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore distrattario del Pt_1
Avv. Patrizia Ortiz, liquidate in euro 91,50 per spese vive ed euro 397,00 (139 primo grado
[...] valori minimi no istruttoria + 258 secondo grado rito lavoro valori minimi no istruttoria) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso e depositato all'udienza del 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione terza civile in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto “appello avverso sentenza del G.d.P. in materia di sanzioni amministrative”, iscritta al n. 17975 del Ruolo Generale dell'anno 2019, vertente
TRA in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ortiz come Parte_1 da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Avv. Giulia, in proprio ex art. 86 cpc;
CP_1
APPELLATA
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
Con verbale di accertamento n. D18120535683 dell'8.8.2018 elevato dalla Polizia Municipale di veniva Pt_1 contestata a Avv. Giulia, quale proprietaria obbligata in solido, la violazione dell'art. 157, co. 8, CP_1
c.d.s. perché in sul lungomare Starita di fronte al lasciava in sosta il ciclomotore a 4 ruote tg Pt_1 CP_2
X847CV collocandolo sugli stalli destinati ai ciclomotori a 2 ruote e quindi in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica.
La proponeva personalmente opposizione avverso tale verbale innanzi al G.d.P. di Bari. CP_1
Costituitosi in giudizio il il giudice con sentenza n. 1233/19 del 28.5.2019 annullava il Parte_1 provvedimento sanzionatorio compensando le spese processuali.
Riteneva il giudice che “…la ricorrente eccepisce l'insussistenza della condotta antigiuridica contestata, in considerazione del fatto che il quadriciclo di sua proprietà, in ragione della sua lunghezza, poteva essere parcheggiato all'interno degli spazi predisposti per il ciclomotori solo parallelamente al marciapiede, perché altrimenti sarebbe fuoriuscito dallo spazio delimitato ed avrebbe intralciato il traffico.
pagina 1 di 4 Il si è costituito in giudizio per resistere all'opposizione e ha rilevato che in mancanza, come nel Parte_1 caso specifico, di una normativa comunale specifica sulle modalità di sosta dei quadricicli questi dovrebbero sostare su aree libere o private. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico tra le parti che il non ha provveduto a regolamentare la sosta dei quadricicli e, Parte_1 quindi, a predisporre aree idoneamente adeguate nel centro cittadino.
Risulta evidente, dalle riproduzioni fotografiche acquisite (per allegazione della parte ricorrente e non contestate da parte resistente) che il quadriciclo in questione, al momento dell'accertamento della violazione, sostava in uno spazio di sosta riservato ai ciclomotori anche se parallelamente al marciapiede.
I quadricicli leggeri, come quello della ricorrente, sono equiparati ai ciclomotori e, in assenza di spazi idonei predisposti per la loro sosta, possono essere parcheggiati negli spazi riservati ai ciclomotori purché non fuoriescano dall'area delimitata per la sosta. Nel caso specifico, in mancanza di spazi di sosta riservati ai quadricicli, la ricorrente ha legittimamente utilizzato quelli riservati ai ciclomotori e per non intralciare il traffico e non fuoriuscire dalla zona delimitata (a causa della lunghezza del mezzo) ha parcheggiato il mezzo parallelamente al marciapiede.
La ricorrente ha agito in buona fede in considerazione del fatto che il non ha ancora Parte_1 provveduto a regolamentare la materia.
Sarebbe auspicabile che il predisponesse degli spazi specifici adibiti alla sosta dei quadricicli almeno Pt_1 nella zona centrale della città, mediante una delimitazione idonea nell'area di sosta riservata ai ciclomotori”.
Il ha impugnato la decisione con ricorso depositato il 27.12.2019 chiedendo a questo Tribunale Parte_1 il rigetto del ricorso e la condanna dell'appellante all'integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la si è costituita in giudizio in proprio ex art. 86 cpc resistendo al CP_1 gravame.
In data 3.3.2025 l'appellata ha depositato bonifico bancario dell'importo di euro 100,10 effettuato CP_1
in corso di causa il 09 gennaio 2025 a pagamento della sanzione per cui è processo.
La causa è stata decisa alla odierna udienza all'esito della discussione orale.
In particolare la ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo ella pagato la CP_1 sanzione.
All'esito il giudice ha deciso la causa con lettura e deposito telematico della sentenza.
************
Va innanzitutto disattesa la richiesta di parte appellata di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'art. 202 C.d.S. consente la possibilità al trasgressore di pagare entro il termine di sessanta giorni dalla commissione dell'infrazione una somma pari al minimo edittale. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, in particolare, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202, comma 1 codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione;
pertanto, ove l'adempimento avvenga in pagina 2 di 4 data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203 C.d.S., comma 3, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale (Cass. 20084/2010; Cass. Ss. Uu. 20544/2008).
Questo perché la proposizione di ricorso in sede amministrativa (ex art. 203 cds) o giurisdizionale (ex art. 204 bis cds) la determinazione della sanzione viene rimessa dalla legge alla discrezionalità dell'organo decidente (v. art. 204 co. 1 cds per il Prefetto e l'art. 7 co.11 d.lgs. n. 150 del 2011 per il giudice) mentre gli eventuali pagamenti nelle more eseguiti saranno tenuti dall'amministrazione in acconto del dovuto ai sensi dell'art. 389 reg. Cds.
Pertanto ove anche il pagamento della metà del massimo (euro 84,50 oltre accessori per totali euro 100,10) eseguito in corso di causa il 9.1.2025 sia riferibile al trasgressore odierno appellato (in verità il bonifico non è stato eseguito dalla in proprio, quale persona fisica sanzionata, ma a nome di “ CP_1 CP_3
che non è il soggetto sanzionato) questo non è idoneo a far cessare la materia del contendere.
[...]
Ciò chiarito, l'impugnazione è fondata e va accolta.
Giova premettere che a mente dell'art. 157 co. 5 CdS nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica e la violazione di tale previsione è punita con sanzione pecuniaria dal successivo comma 8. Nel regolamento all'art. 351 al comma 2 si specifica che “Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.”
Orbene in punto di fatto è pacifico che il quadriciclo o microcar di proprietà dell'Avv. G. Romanelli è stato sanzionato dai VVUU ex art. 157 cds perché sostava in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e ciclomotori non potendo occupare, per le sue dimensioni, un unico stallo ma più stalli tra quelli delimitati dalla segnaletica orizzontale presente sul posto (v. fotografie prodotte dalla appellata come doc.n. 5 fasc. primo grado). CP_1
Ebbene ritiene questo giudice dell'appello che risulti in tal modo perfettamente integrata la fattispecie sanzionatoria de quo poiché è pacifico che il veicolo della odierna appellata non era collocato nel modo prescritto dalla segnaletica.
Così come giustamente rilevato nell'impugnazione, in relazione al tipo veicolo in questione, munito di quattro ruote, non può trovare applicazione la disciplina propria dei ciclomotori di cui all'art. 52 CdS con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto e tanto per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53 lett. h) del codice della strada che classifica i quadricli come motoveicoli (cfr Cass. n. 3432 del 3.2.2023).
Trattandosi nel caso in questione della responsabilità solidale del coobbligato con l'autore materiale della violazione, la sussistenza dell'elemento psicologico deve essere valutata in riferimento alla previsione dell'art. 196 cpc - secondo cui “il proprietario del veicolo… è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Ne deriva che l'unico profilo dell'elemento psicologico qui rilevante è la volontarietà o meno della circolazione del mezzo, questione che non è stata neppure dedotta dall'opponete in primo grado, mentre il pagina 3 di 4 giudice di pace ha ritenuto sussistente la “buona fede” della opponente evidentemente confondendo la condizione psicologica del coobbligato in solido con quella del trasgressore.
In conclusione la sentenza gravata va riformata.
Al rigetto del ricorso deve seguire ex art. 7, comma 11, d.l.vo 150 del 2011 la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare nel valore di euro 90,00, oltre spese postali ed amministrative.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del
2014 nella versione pro-tempore vigente ed in relazione al valore della causa, alla attività difensiva svolta e al rito applicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1 del G.d.P. di Bari n. 1233/19 del 28.5.2019, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto dall'Avv.
Giulia Romanelli avverso il verbale di accertamento n. D18120535683 dell'8.8.2018 elevato dalla
Polizia Municipale di per violazione dell'art. 157, co. 8, c.d.s.; Pt_1
2) Determina la relativa sanzione in euro 90,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore distrattario del Pt_1
Avv. Patrizia Ortiz, liquidate in euro 91,50 per spese vive ed euro 397,00 (139 primo grado
[...] valori minimi no istruttoria + 258 secondo grado rito lavoro valori minimi no istruttoria) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso e depositato all'udienza del 5.3.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
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