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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7664/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], tutti ARte_1
elettivamente domiciliati in Palermo, via XII gennaio n. 1/m, presso lo studio dell'avv. Anna IA GA, dal quale sono rappresenti e difesi, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente CP_1
domiciliata in Palermo, via Cluverio 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Giaconia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata in Monreale, nella via Venero n.186, presso lo studio dell'Avv.
Rosaria Messina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da morte sinistro stradale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25 giugno 2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.06.2020 e 22.06.2020,
[...]
, in proprio e n.q. di erede del padre , ARte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 26.12.2016, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la HDI Assicurazioni s.p.a. (d'ora innanzi denominata soltanto HDI) e per sentirli Controparte_2
condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale (sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico terminale e danno morale terminale) e patrimoniale (per spese legali stragiudiziali e lucro cessante), da quantificarsi in corso di giudizio,
oltre interessi e rivalutazione, danni patiti iure proprio e/o a lui trasmessi iure
hereditatis per la morte del padre , deceduto in data Persona_1
26.12.2016 a causa di un sinistro stradale verificatosi il 7.12.2016, intorno alle
2 ore 10:10, in via PP Crispi all'altezza dell'intersezione con via
PP EL.
Assumeva, infatti, che la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva a , conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Controparte_2
500 targata AV769HY, assicurata per la RCA con la HDI, la quale, in data
07.12.2016, alle ore 10:10 circa, nel percorrere la via PP EL, giunta all'incrocio con la via PP Crispi, aveva impegnato l'intersezione senza concedere la dovuta precedenza al motociclo modello SH 300 targato
DA14694, di proprietà e condotto da , determinando il Persona_1
violento scontro tra i due veicoli e causando, a quest'ultimo, gravissime lesioni personali a causa delle quali il era deceduto a distanza di Per_1
circa 20 giorni.
Deduceva, a tal proposito, che la dinamica del sinistro e la responsabilità
esclusiva della conducente della Fiat erano stati accertati dai VV.UU. del
Comune di Palermo, intervenuti suoi luoghi per i rilievi, e che si era aperto un procedimento penale a carico della iscritto al N.R.N.R. CP_2
21810/2016 e N.R.G.G.I.P n. 7591/2017, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p..
La HDI, ritualmente costituitasi, nel merito, contestava l'efficacia probatoria del rapporto di VV.UU. e della relazione di consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, nonché l'efficacia esecutiva nel giudizio civile della sentenza ex art.444 c.p.p. e assumeva la responsabilità
concorsuale del conducente del motociclo nella causazione del sinistro.
3 Deduceva, infatti, che il al momento del sinistro, era privo di Per_1
idonea patente di guida per il motociclo condotto, procedeva comunque ad una velocità non conforme alle disposizioni del C.d.S. e senza far uso del casco di protezione.
Rilevava, altresì, che vi erano altre concause del decesso rispetto al sinistro.
Ed ancora, contestava la prova della qualità di erede per il danno preteso
iure hereditatis e la quantificazione dei danni.
Deduceva, in ogni caso, che doveva ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa attorea l'importo di € 200.000,00 offerto in via stragiudiziale e già
incassato dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno.
La convenuta costituitasi tardivamente con comparsa Controparte_2
del 3.11.2020, contestava la domanda attorea con particolare riferimento all'an della pretesa risarcitoria, ritenendo anch'essa la responsabilità
esclusiva o concorrente del conducente del motociclo , Persona_1
per aver condotto il proprio mezzo lungo la via Crispi ad una velocità di gran lunga superiore rispetto al limite di legge, e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere garantita dalla HDI, sua compagnia assicurativa .
Quindi all'udienza del 25 giugno 2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4 Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla HDI, con lettere a mezzo pec ricevute in data 7.02.2017 (vedi allegato n. 5 dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In ordine alla dinamica del sinistro, giova premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come
avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto
che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o
in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur
sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica
prova contraria” ( in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass.
n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto conclusivo relativo al sinistro stradale redatto dall'Ufficio Infortunistica Stradale del Comando della Polizia Municipale Di
Palermo, attesta quanto segue:
“in riferimento ai rilievi foto-planimetrici eseguiti, dall'esame degli elementi
oggettivi rinvenuti sul luogo del sinistro, e da quant'altro esaminato in relazione
all'evento in oggetto, la vicenda infortunistica può così sommariamente essere
ricostruita:
5 alla guida dell'autovettura Fiat Seicento targata Controparte_2
AV769HY, percorreva la via PP EL, nel giusto senso di marcia, dalla via
OL Di RT, alla via Tommaso Aversa.
Pervenuta all'intersezione con la via PP Crispi, impegnava l'area di
manovra in linea retta, omettendo di concedere opportuna precedenza a destra, nella
fattispecie al deceduto conducente del motociclo Honda SH 300 targato DA14694 che
percorreva la predetta via PP Crispi, nel giusto senso di marcia dalla via
Serradifalco, alla via Felice Bisazza.
Conseguentemente all'urto, che si concretizzava tra la parte anteriore
dell'autovettura e la fiancata sinistra del motociclo, questi si abbatteva sul fianco
destro, mentre il proprio deceduto conducente rovinava sulla sede stradale
cagionandosi quelle gravi lesioni che ne determinavano l'immediato ricovero verso la
2^ divisione di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Civico di Palermo
e le cui complicanze nei determinavano il successivo decesso, a 20 giorni dall'evento.
Stante a quanto fin qui esposto e nella ricerca della cause che hanno determinato
l'evento, si ritiene che esse vadano esclusivamente nella condotta di guida della
conducente della Fiat Seicento che, al di là del principio generale di cui all'articolo
145 comma 1° che prevede che i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, avrebbe dovuto più in
particolare concedere opportuna precedenza ai veicoli provenienti dalla propria
destra, giusto quanto disposto dal 2° comma del medesimo articolo.” (vedi rapporto conclusivo di cui all'allegato n. 3 dell'atto di citazione).
6 Ora, tale ricostruzione della dinamica del sinistro appare condivisibile perché fondata su elementi oggettivi, ossia le tracce rilevate sulla carreggiata stradale, la posizione assunta dai veicoli coinvolti e l'entità dei danni riportati dai mezzi (vedi pagg. 2, 3 e 4 del rapporto).
Tale dinamica del sinistro, inoltre, emerge chiaramente anche dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto di incidente stradale, nelle quali viene ripresa la Fiat 500, al centro dell'incrocio, con la porzione anteriore danneggiata ed il motociclo accasciato al suolo proprio dinanzi ad essa (posizioni che ben si attagliano alla ricostruzione di urto diretto tra la parte anteriore dell'autovettura e la fiancata del motociclo).
Ad ulteriore supporto, parte attrice ha altresì prodotto la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del
Tribunale di Palermo in data 10.10.2018 a carico di Controparte_2
imputata del “reato p. e p. dall'articolo 589 bis c.p. perché per colpa consistita in
imprudenza e negligenza nonché con violazione delle norme che regolano la
circolazione stradale (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285); procedendo alle ore 10:00 circa
del 07.12.2016 alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata AV769HY in Palermo
lungo la via G. EL, in prossimità dell'incrocio con via G. Crispi, e per cause
indipendenti da fattori esterni di natura ambientale o tecnica e interamente
riconducibili alla sua disattenzione, non rispettava l'obbligo di dare la precedenza ai
veicoli provenienti da destra, andando ad impattare contro il motociclo Honda SH
targato DA14694, condotto dal che rovinava per terra;
per Persona_1
colpa consistita in imprudenza e negligenza per aver proceduto alla guida
7 dell'autovettura sopraindicata senza adottare le dovute cautele al fine di evitare ogni
pericolo per la sicurezza delle persone (in violazione dell'articolo 141 c. 2 del Codice
della Strada), omettendo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (in
violazione dell'articolo 145 CdS) ed impegnando l'incrocio non osservando le dovute
cautele, pur avendo notato la presenza del motociclo;
poneva, in tal modo, in essere le
condizioni per il verificarsi della morte di che veniva colpito Persona_1
con un violento urto a seguito del quale cadeva per terra e veniva ricoverato presso
l'ospedale civico di Palermo in prognosi riservata” (vedi sentenza di applicazione della pena sub allegato n.4 dell'atto di citazione).
Ora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce - “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd.
"patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito,
il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le
ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non
essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere
utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità
dell'accertamento” (in termini la massima di Cass. n.13034/17, conformi Cass.
n. 9456/2013, n. 15889/2011, n. 26263/2011, n. 24587/2010 e n. 19505/2003).
Inoltre, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “Nei
poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di
fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le
stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
8 cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze
ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017;
conformi Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002).
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (vedi Cass.
n.18025/2019, n.22580/2018 e n.1593/2017).
Nella specie, quindi, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata contro e tutti gli atti del processo Controparte_2
penale possono essere utilizzati, anche nei confronti della compagnia assicurativa odierna convenuta, come prove atipiche ritualmente acquisite e sulle quali si è formato il contraddittorio nel presente giudizio.
Ora, nella sentenza penale di applicazione della pena nei confronti dell'imputata il giudice penale ha escluso la ricorrenza di cause di CP_2
non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
La relazione della perizia redatta dal perito incaricato dal P.M., ing.
d'altra parte, aveva concluso nel senso che il sinistro era Persona_2
stato determinato dalla condotta di guida poco attenta adottata da CP_2
9 , conducente dell'autovettura Fiat 500, la quale, nell'attraversare CP_2
l'intersezione tra la via EL e la via Crispi, pur avendo notato la presenza del motociclo condotto dal non gli concedeva la dovuta Per_1
precedenza, determinandone la caduta e il successivo impatto sulla sede stradale (vedi relazione di c.t.u. di cui all'allegato n. 12 dell'atto di citazione).
A fugare ogni dubbio circa la dinamica del sinistro, inoltre, soccorre la deposizione resa dal teste di parte attrice il quale, terzo e Testimone_1
non parente, ha reso una dichiarazione chiara, precisa e scevra da contraddizioni.
Il teste, in particolare, ha dichiarato che:
AR
“ Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente al momento del sinistro. Ero
amico di ARte_3
Il sinistro si è verificato, se non erro, il 7 dicembre, non ricordo l'anno.
[...]
RI il giorno perché era proprio la vigilia della festa della Madonna, erano circa
le 10 del mattino
AR Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via PP Crispi e la via EL
tra una vecchia 500 condotta da una donna e il motociclo SH condotto da Per_1
[...]
DR l'autovettura percorreva la via EL andava forte e ha continuato a
marciare all'incrocio con la via PP Crispi
DR la motocicletta proveniva dalla via perpendicolare a via EL
DR L'autovettura ha colpito il motociclo con la parte anteriore;
ho
potuto notare che tutto il parafango anteriore era a terra dopo l'urto
10 Dr Io mi trovavo 20 metri più avanti rispetto all'incrocio sempre su via EL.
Stavo dipingendo un mobile ed ero fuori dal mio locale sopra il marciapiede
DR Il motociclo andava “adagio”; non era una persona che Per_1
correva
indossava il casco e dopo l'urto il casco gli è ARte_3
rimasto in testa;
vedevamo del sangue fuoriuscire dall'orecchio
AR Mi sono avvicinato e mi sono trattenuto circa dieci minuti;
poi sono dovuto
andare via perché avevo mio padre sofferente
AR Non ho chiamato io l'ambulanza e questa non è arrivata mentre ero lì
AR Non ho visto se il motociclista rallentava o guardava prima di approcciare
l'incrocio
AR Ho sentito il botto e ho visto a terra Per_1
AR Ho visto l'urto prima che fosse a terra Per_1
AR L'autovettura all'incrocio ha continuato la sua marcia senza
rallentare e senza guardare se provenissero altri veicoli
AR L'autovettura, al momento dell'urto, era giunta circa al centro
dell'incrocio.
DR Il non andava forte. Lo conoscevo e si spaventava persino Per_1
a camminare
AR Non ho notato se l'autovettura abbia o meno frenato prima dell'impatto
AR Il motociclista dopo l'urto è sbalzato più avanti all'angolo dell'incrocio
AR RI che aveva la testa poggiata a terra lateralmente ed era proprio il lato
da cui gli usciva il sangue, ma aveva il casco indosso
11 AR P Io non ro quando è arrivata la polizia municipale
quando l'ho visto a terra l'ho riconosciuto e ho cercato di farmi riconoscere Pt_5
dicendo sono io il restauratore” Per_1
AR La 500 non era il modello più antico, ma quello precedente a quello attuale
AR Non ricordo il punto d'urto sul motociclo
AR A bordo della 500 c'era soltanto la conducente
AR Non ricordo quale fosse la segnaletica all'incrocio
AR Il luogo dove lavoro era davanti casa mia” (vedi verbale di udienza del
21.02.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione di cui sopra, il teste ha confermato tutte le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, il teste ha confermato l'investimento del motociclo condotto dal durante la percorrenza dell'intersezione tra la via Crispi e la Per_1
via EL, da parte dell'autovettura Fiat 500, la quale non arrestava la marcia in prossimità dell'intersezione e non concedeva la dovuta precedenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore ha assolto pienamente al proprio onere probatorio.
E' noto, infatti, che “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella
circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico di
ciascuno dei conducenti ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove
non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive
responsabilità: l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti
12 libera perciò l'altro dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché
dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr.
Cass. Civ., 19.12.2008 n. 29883 nonché Cass. Civ. III sez., 10.12.2012 n. 22831).
Di contro, i convenuti non hanno fornito alcun elemento probatorio di segno contrario che smentisca l'accadimento dei fatti come sopra ricostruiti e dimostri l'esclusione della responsabilità di e/o un Controparte_2
concorso di colpa del deceduto . Persona_1
Invero, non può condividersi la tesi difensiva sostenuta dagli odierni convenuti, relativa al concorso di colpa del conducente del motociclo per aver condotto il mezzo ad elevata velocità e senza far utilizzo del casco,
poiché, con riferimento alla circostanza dell'elevata velocità, questa è stata esclusa dal teste (teste della cui attendibilità non può dubitarsi Tes_2
attesa la precisione e la chiarezza delle dichiarazioni rese), mentre, con riferimento al mancato utilizzo del casco, il c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio, dott.ssa ha affermato che “l'analisi della Persona_3
tipologia di lesioni cranio-encefaliche occorse è plausibile ritenere che il soggetto, al
momento dell'impatto, indossasse un casco omologato. In particolare, l'ematoma
extradurale in sede temporo-fronto-parietale sinistra potrebbe essere compatibile con
l'uso di un casco, specialmente se il trauma ha coinvolto un urto laterale o frontale
con energie superiori alla capacità di assorbimento del casco.” (vedi pag. 32 della relazione peritale).
A ciò si aggiunga che anche la posizione dei mezzi e i punti d'urto sui mezzi smentiscono la tesi dei convenuti, secondo cui l'autovettura aveva
13 quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio quando sopraggiungeva a velocità il ciclomotore che impattava sull'auto. Aderendo a tale prospettazione, infatti, l'urto sarebbe dovuto avvenire tra la fiancata laterale destra dell'auto che aveva ultimato l'attraversamento e la parte anteriore della moto che sopraggiungeva a velocità, mentre l'urto è avvenuto tra la parte anteriore frontale dell'auto e la parte laterale sinistra della moto,
circostanza questa che consente di ricostruire che il motociclo era già in transito quanto l'auto si è immessa e questa ha quindi colpito il motociclo e ha raggiunto la fine dell'incrocio a seguito del moto post urto.
D'altro canto, un concorso di colpa non può essere ravvisato neppure nella asserita guida del motociclo da parte del senza patente Per_1
idonea (A2 o A), circostanza questa smentita dalla produzione attorea della patente di guida anche per le predette categorie (vedi patente di guida allegata alla memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.).
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda avanzata nei confronti di Controparte_2
conducente e proprietaria del mezzo responsabile del sinistro, ai sensi dell'art.2054, primo e terzo comma, c.c..
Al risarcimento dei danni è tenuta, in solido, anche la HDI, quale compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, stante la pacifica e documentata sussistenza del rapporto assicurativo, nonché dei presupposti per l'azione diretta ex art.144 CdA..
14 Ciò detto, giova evidenziare, in primo luogo, che il nesso di causa tra la morte di e il sinistro risulta accertato, sia dal Collegio Persona_1
di periti nominato dal P.M. in sede di procedimento penale, che dal c.t.u.
nominato nel presente giudizio.
Il Collegio dei periti del P.M. è giunto, infatti, alla conclusione che “la
morte di di anni 54, è attribuibile adinamia cardio-respiratoria Persona_1
acuta, per grave e diffuso infarto emorragico cerebrale subacuto in soggetto
politraumatizzato con prevalentemente coinvolgimento delle strutture cranio-
encefaliche” (vedi relazione sub allegato n.13 dell'atto di citazione).
ARimenti, il c.t.u. medico legale nominato nel presente giudizio, dott.ssa rispetto ai quesiti formulati (se la morte di Persona_3 Per_1
fosse causalmente riconducibile alle lesioni riportate in occasione
[...]
del sinistro del 07.12.2016, ovvero a pregresse patologie di cui soffriva il de
cuius e se le pregresse condizioni di salute di abbiano Persona_1
avuto un'incidenza nell'evoluzione negativa del quadro clinico dello stesso e nel suo successivo decesso), ha così concluso:
“Come sopra anticipato, la prognosi dettata dalle comorbidità era abbastanza
favorevole per il paziente, quanto meno a due anni dall'ultimo episodio di rottura di
varici esofagee, tenendo conto dei trattamenti eseguiti e delle terapie prescritte;
pertanto, in termini di causalità, possono ritenersi soddisfatti i criteri di
accertamento del nesso di causa tra il sinistro stradale, le lesioni occorse, e l'exitus.
In particolare, indubbi appaiono il criterio cronologico e di continuità fenomenica, e
ampiamente supportati gli altri criteri, ovvero quello modale, quali-quantitativo, di
15 ammissibilità scientifica e probabilità logico-statistica, di esclusione di altre cause. È
infatti da sottolineare, che alla luce del quadro clinico cristallizzato nella
documentazione sanitaria, ciò che ha maggiormente compromesso la prognosi quad
vitam del paziente, siano state le condizioni neurologiche e respiratorie, sedi delle
lesioni ascrivibili al sinistro...
Con medesimo riferimento alla documentazione sanitaria, sarebbe possibile
ipotizzare che le condizioni pregresse del sig. abbiano inciso sui valori di Per_1
emoglobina e sui fattori coagulativi, tuttavia, stante la tempestività delle cure
somministrate e dalla stabilità del quadro emodinamico, non è possibile attribuire alle
comorbidità del de cuius il ruolo di c.d. momento acceleratore nel determinismo
dell'exitus.” (vedi pag. 31 della relazione di c.t.u.).
Passando all'esame delle pretese risarcitorie, è necessario valutare se ed in che misura siano fondate le pretese risarcitorie azionate dall'attore iure
proprio da perdita del rapporto parentale e iure hereditatis da danno biologico terminale, danno morale terminale e danno da lucro cessante.
ARtendo dal primo, giova rammentare che l'unitario pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale si compone di due profili di danno: l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale.
Costituisce invece duplicazione il riconoscimento del danno parentale e del danno esistenziale (cfr. Cass. n. 30997/2018).
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “In
tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito,
16 il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta
"iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i
parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la
mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato
minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (in termini la massima di Cass. n. 18284/2021.
Ora, per quanto concerne la prova del legame affettivo tra il de cuius
ed il figlio , lo stretto Persona_1 ARte_1
vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare costituisce già
di per sé – salvo che risultino circostanze ostative – prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del legame affettivo esistente tra i suoi componenti.
Non è richiesta, infatti, per la configurabilità del danno, la prova della necessaria convivenza del congiunto con la vittima.
In ogni caso, nel caso di specie, la circostanza della convivenza tra l'attore ed il de cuius risulta provata alla luce della deposizione del teste di parte attrice, , il quale ha riferito in ordine al fatto che, al Testimone_3
momento della morte del padre, e la sorella ARte_1
minore abitavano presso l'abitazione del padre.
Il teste , in particolare, ha riferito che: Tes_3
AR
“ Io sono il padre della attuale moglie di ARte_1
AR Ho conosciuto e il padre da quando mia figlia è andata a ARte_1 Per_1
convivere con all'inizio dell'anno 2015 ARte_1
17 AR Sono andati a convivere nell'abitazione di via Fondo La Manna, credo
numero civico 30
DR Questa era l'abitazione del padre Persona_1
DR Quando io l'ho conosciuto viveva a casa del padre ARte_1
AR Mia figlia e sono rimasti a casa del padre fino al sinistro e ARte_1
al decesso del padre.
DR Io non ho conosciuto la mamma di perché era già morta ARte_1
all'epoca in cui ci siamo conosciuti
AR Non so da quanto tempo fosse deceduta la madre
, oltre al padre, aveva una sorella che abitava pure con loro Persona_4
AR Non so dire la composizione di tutta la famiglia allargata. Io ho conosciuto
qualche zia di da parte del padre ARte_1
frequentava la zia sorella del padre Persona_4
AR La zia faceva da madre a perché aveva perso la madre ARte_1
AR Quando andavo a casa del padre vedevo che la zia dava un aiuto stirando e
svolgendo altri lavori domestici ma non abitava con loro che io sappia
AR La sorella era più piccola di ARte_1
, quando l'ho conosciuto, era maggiorenne e non svolgeva Persona_4
alcuna attività lavorativa
al suo sostentamento il padre ARte_6
al sinistro la situazione è rimasta questa. Il padre provvedeva a Pt_7
tutto
18 AR Ho constatato personalmente che il padre provvedeva al
sostentamento di perché quando mia figlia si è unita a ARte_1 ARte_1
il padre mi ha detto che avrebbe garantito lui per entrambi
nel periodo dall'inizio della nostra conoscenza al decesso Persona_4
del padre ha sempre vissuto a casa del padre;
non era in carcere. Mi sembra
però che avesse gli arresti domiciliari ma non posso confermare” (vedi verbale di udienza del 1.03.2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio patito dall'attore, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce,
comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e
19 della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Inoltre, con la recente sentenza n.37009/2022, la Suprema Corte ha precisato che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono
idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto
parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è
stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice")
che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti
all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla
sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione
affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da
adeguata motivazione…” (in termini la massima della Cass. n. 37009/2022).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente
20 tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
Sulla scorta di tali considerazioni, la suddetta quantificazione viene effettuata quindi alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del padre, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima primaria (18 punti per 54 anni compiuti di ), per l'età Persona_1
del congiunto (26 punti per 20 anni compiuti di ARte_1
), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti,
[...]
corrispondenti alla attribuzione del punteggio mediano), per la convivenza tra congiunti e vittima (16 punti) e per il numero di familiari appartenenti al nucleo primario (14 punti).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore di di € ARte_1
348.079,00 (€ 3.911,00 x 89 punti).
21 Quanto, poi, ai danni non patrimoniali trasmessi all'attore iure hereditatis,
in primo luogo, si osserva che risulta incontestato, e oltretutto provato, il rapporto di filiazione dell'attore con il de cuius . Persona_1
Per quanto concerne, invece, lo status giuridico di erede – contestato da controparte -, come è noto, detto status può essere desunto in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui costituisce accettazione tacita ex art.476 c.c. il promuovimento di un giudizio per fare valere diritti spettanti nella qualità di erede (come nel caso di specie).
Passando all'esame delle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisa da questo giudice, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte
causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si
distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o
catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza
provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in
base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità
dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è
costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua
entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla
cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di
22 tempo.” (in termini la massima di Cass. n. 7923/2024; conformi Cass. n.
21837/2019, n. 23153/2019, n. 22451/2017 e n. 21060/2016).
Sotto il profilo attinente alla coscienza dell'imminente morte, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide -
“La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda
conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la
vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in
difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in
questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle
lesioni” (vedi Cass. n. 13537/2014, conformi Cass. n. 26972/2008 e n.
26973/2008).
Nella specie, la risarcibilità del danno biologico c.d. “terminale” è da ammettersi, in quanto è trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e il decesso (19 giorni).
Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale c.d. “catastrofale”,
essa è altresì ammissibile ricorrendo, nel caso di specie, lo stato di coscienza in capo alla vittima dell'avvicinarsi della propria morte, atteso che, come accertato dal c.t.u. nominato - a seguito dell'analisi dell'intera cartella clinica relativa alle condizioni del de cuius nei giorni che vanno dal 8.12.2016 al
20.12.2016 - il negli intervalli tra le sedazioni per la valutazione Per_1
neurologica, ha avuto periodi di piena coscienza, potendo quindi percepire il luogo nel quale si trovava e la propria condizione di salute.
23 Il c.t.u., invero, ha concluso che “I passaggi sopra menzionati consentono di
ritenere che il paziente abbia avuto periodi di piena coscienza (poiché eseguiva anche
gli ordini semplici richiesti), nel periodo intercorrente tra il sinistro e la morte,
durante le finestre di sedazione per valutazione neurologica.” (vedi relazione di c.t.u., pag. 32 e 33).
Il diritto risarcitorio del danno morale “catastrofale”, si è configurato,
quindi, come sopra illustrato, in capo al suo titolare, il paziente danneggiato,
, e si è trasmesso, con la sua morte, iure hereditatis agli Persona_1
eredi.
Orbene, ai fini della quantificazione del danno biologico terminale e catastrofale, si ritiene di far ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano del
2024, le quali prevedono la liquidazione della somma di € 35.247,00 per i primi tre giorni successivi all'evento, nonché la somma di € 17.473,00 per il periodo che va dal quarto giorno al diciannovesimo giorno successivo all'evento (importi tutti comprensivi della componente biologica temporanea e morale).
Si perviene, così, ad un importo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis in favore di per ARte_1
l'intero danno biologico terminale e morale catastrofale spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis pari ad € 52.720,00 (€ 35.247,00 per i primi 3 giorni +
€ 17.473,00 per i giorni successivi al terzo e fino al diciannovesimo).
Passando, invece, ai danni patrimoniali iure proprio patiti dall'odierno attore, deve procedersi in primo luogo all'esame del danno da lucro cessante
24 per il venir meno del contributo economico che lo stesso avrebbe percepito dal de cuius, se questi non fosse deceduto a seguito del sinistro, danno questo ormai interamente prodottosi, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso.
Ora, può ritenersi provato, alla luce della prova testimoniale espletata con il teste , nonché dei riscontri rinvenuti nelle dichiarazioni fiscali del Tes_3
de cuius relative all'anno 2016 (ultimo anno lavorativo prima del decesso), che tanto l'odierno attore, quanto la sorella minore Persona_5
convivevano con il defunto ed erano figli a carico di quest'ultimo, godendo del sostentamento derivante dall'attività lavorativa espletata dallo stesso
AR (vedi in particolare dichiarazioni testimoniali del , quali “ Tes_3
Quando io l'ho conosciuto viveva a casa del padre” “ ARte_1 Persona_4
quando l'ho conosciuto, era maggiorenne e non svolgeva alcuna attività lavorativa
al suo sostentamento il padre al sinistro la situazione è ARte_6 Pt_7
AR rimasta questa. Il padre provvedeva a tutto” Ho constatato personalmente che il
padre provvedeva al sostentamento di perché quando mia figlia si è unita a ARte_1
il padre mi ha detto che avrebbe garantito lui per entrambi”, nonché il ARte_1
riquadro dei familiari a carico delle dichiarazioni fiscali).
Può altresì ritenersi provato, in base ai precetti normativi di assistenza materiale e di contribuzione economica ai bisogni della famiglia di cui agli artt. 143 e 433 c.c e dai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza della pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume, che , in qualità di padre, destinava e avrebbe Persona_1
25 continuato a destinare ai propri figli (entrambi ancora in età di dipendenza economica dalla famiglia all'epoca della morte del padre) una parte del proprio reddito di lavoro dipendente, se fosse rimasto in vita.
Non vi è dubbio, quindi, che la morte di ha Persona_1
determinato il venir meno dell'apporto economico che questi conferiva alla famiglia, causando un danno patrimoniale da lucro cessante.
Per quanto concerne la quantificazione del detto danno, sulla base delle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo anno di lavoro del defunto (vedi allegato n. 17 dell'atto di citazione), deve considerarsi quanto segue:
- il reddito lordo da lavoro con contratto a tempo indeterminato percepito da al 2016 ammontava ad € 22.991,38 (vedi Persona_1
pag. 27 dichiarazione dei redditi);
- le imposte lorde trattenute sul reddito lordo di cui sopra ammontavano ad € 5.607,61 (vedi pag. 28 della predetta dichiarazione);
- le detrazioni spettanti al per carico di famiglia, nonché Per_1
per “lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati”, ammontavano ad € 2.706,58
(vedi pag. 28);
- le imposte effettive (al netto delle detrazioni) devono, quindi,
calcolarsi in € 2.901,03 (€ 5.607,61 - € 2.706,58);
- il reddito netto percepito dal de cuius ammontava, dunque, ad €
20.090,00 per anno (€ 22.991,38 - € 2.901,03), cui deve essere sommato l'importo di € 960,00 percepito a titolo di bonus IRPEF, per un totale di €
21.050,00;
26 - da tale reddito netto deve scomputarsi l'importo che il de cuius
avrebbe destinato per soddisfare i propri bisogni (c.d. quota sibi), nonché
l'importo che avrebbe destinato per il sostentamento della figlia minore
(importi che possono essere quantificati, in via Persona_5
presuntiva, in 1/3 per il padre, 1/3 per la figlia ed 1/3 per l'odierno attore);
- si perviene così alla somma di € 7.016,67 (€ 21.050,00 - € 14.033,33), la quale costituisce l'importo che annualmente il de cuius avrebbe destinato per il sostentamento del figlio;
ARte_1
- tale somma deve, quindi, moltiplicarsi per il numero di anni che si presume sarebbero intercorsi prima che ARte_1
raggiungesse l'indipendenza economica dalla famiglia (età che si individua nel 23esimo anno, tenendo conto della mancata prosecuzione degli studi in ragione dello stato sociale e delle condizioni familiari);
- tenendo conto che alla morte del padre ARte_1
aveva già compiuto il ventesimo anno di età, la cifra di € 7.016,67 deve essere moltiplicata per i tre anni successivi, pervenendosi così al risultato di €
21.050,01;
Alla luce delle superiori considerazioni, il danno patrimoniale iure proprio
per lucro cessante subito da a seguito della ARte_1
morte del proprio congiunto ammonta ad € 21.050,01.
Infine, per quanto concerne il danno emergente da spese, deve riconoscersi in favore dell'attore la somma di € 1.560,00 a titolo di spese funerarie e di c.t.p. (vedi pag. 2 dell'allegato 15 dell'atto di citazione), nonché
27 l'ulteriore somma di € 300,00 a titolo di spese di c.t.p. sostenute nel presente giudizio.
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese stragiudiziali di € 24.400,00 a titolo di compensi per i legali che hanno assistito l'attore fino al conseguimento della prima offerta di € 100.000,00 corrisposta dalla HDI
(vedi, in proposito, allegato 7 e 15, atto di citazione), né tantomeno le spese stragiudiziali per i compensi spettanti all'attuale difensore di parte attrice.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta dai legali precedenti ed ha allegato, con riferimento all'attività espletata dall'attuale difensore, soltanto comunicazioni a mezzo pec dalle quali si evince che tale attività è consistita nel rendere chiarimenti circa le modalità di pagamento della seconda offerta di € 100.000,00 poi corrisposta dalla HDI, atteso che la predetta compagnia aveva già comunicato in precedenza di voler provvedere al pagamento di tale seconda offerta.
28 Ne consegue che l'attività stragiudiziale svolta può considerarsi già
remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali del presente giudizio.
Pertanto, il danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale)
iure proprio spettante a ammonta ad € 348.079,00 ARte_1
in moneta attuale, il danno patrimoniale (da perdita del contributo economico, e per spese funerarie e di c.t.p.) iure proprio ad€ 22.910,00 in
moneta alla data del 26.12.2019 (data compimento 23esimo anno di età) e l'intero danno non patrimoniale spettante al de cuius, trasmesso iure
hereditatis, ad € 52.720,00 in moneta attuale.
Si precisa, al riguardo, che l'attore non ha precisato di agire limitatamente alla propria quota ereditaria, sicché il danno iure hereditatis spettante al de
cuius gli viene attribuito anche in rappresentanza degli altri eredi (quali la sorella).
Per quanto concerne il danno da ritardo, l'attore si è limitato a chiedere nelle conclusioni dell'atto di citazione, la rivalutazione e gli interessi legali.
Ora, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice – “Nell'obbligazione risarcitoria da
fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera
rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito,
ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella
quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del
creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o
29 liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa
data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato
tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti
compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei
debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel
riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025;
conforme Cass. 18564/2018).
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale,
occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 22.910,00 espressa in moneta alla data del 26.12.2019 fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 27.194,17.
Tale importo di € 27.194,17 deve sommarsi, quindi, alle voci di danno iure
proprio già in moneta attuale (€ 348.079,00), ottenendo così l'importo complessivo per danno iure proprio patrimoniale e non patrimoniale di €
375.273,17.
Ora, al fine di scomputare gli acconti - che devono ritenersi riferibili soltanto all'odierno attore per le voci risarcitorie iure proprio (cfr.
documentazione di cui agli allegati 7, 8 e 15 dell'atto di citazione), occorrerà,
per assicurare l'omogeneità delle poste, rivalutare gli acconti dall'epoca della
30 rispettiva corresponsione alla data odierna e, quindi, scomputarli dalle voci risarcitorie iure proprio espresse in moneta attuale.
Ciò posto, risulta che l'odierno attore ha percepito dall'HDI l'importo di €
200.000,00 (tramite due offerte di € 100.000,00 ciascuna, la prima in data
19.04.2017 e la seconda in data 14.06.2018, vedi allegati 7 e 8 dell'atto di citazione) a titolo di offerte stragiudiziali di risarcimento del danno, le quali sono state accettate a titolo di mero acconto sul maggior danno e,
conseguentemente, devono essere scomputate prima della liquidazione definitiva del credito.
Procedendo conseguentemente, a partire dal danno non patrimoniale e patrimoniale iure proprio patito da sopra ARte_1
indicato in valori attuali (€ 375.273,17) si scomputa l'acconto di € 238.200,00
(rivalutato nei due acconti dalle date di rispettiva corresponsione),
pervenendo così al capitale residuo in moneta attuale di € 136.073,17.
Alla luce dei criteri che precedono, spetta a , a ARte_1
titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale iure proprio al netto dell'acconto ed in moneta attuale la somma di € 136.073,17, mentre, a titolo di capitale per l'intero danno spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis la somma di € 52.720,00, anch'essa in moneta attuale.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art.1224,
primo comma, c.c. dalla presente pronuncia (in cui il debito di valore diviene debito di valuta) fino al soddisfo.
31 Da ultimo, per quanto concerne la domanda di manleva proposta da nei confronti della HDI, questa deve ritenersi Controparte_2
inammissibile.
Invero, la convenuta si è costituita tardivamente, il giorno CP_2
precedente della prima udienza di comparizione, sicché la domanda di manleva proposta nei confronti del terzo assicuratore - già convenuto in giudizio dall'attore - risulta inammissibile.
Le spese del giudizio tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 52.001 a € 260.000),
applicando, i valori medi, sulle fasi di studio ed introduttiva, e, i valori minimi, sulle fasi istruttoria e decisionale (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e la forma semplificata di decisione ex art.281 sexies c.p.c.)
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Anna
IA GA.
Le spese del giudizio tra la convenuta e la convenuta HDI, CP_2
vengono liquidate sulla base sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di media complessità, applicando, i valori minimi su tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'impegno di difesa limitato alla domanda di manleva, con riduzione della metà, trattandosi di pronuncia in rito.
32 In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta HDI ed in le parti nei cui confronti Controparte_2
deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e al Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della ARte_1
somma di € 136.073,17 per danno non patrimoniale e patrimoniale iure
proprio, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e al Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della ARte_1
somma di € 52.720,00 per l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius
e trasmesso iure hereditatis, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
3) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e , in solido, al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese di lite da ARte_1
questi sostenute che liquida in complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 (€
759,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del
33 compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Anna IA GA;
4) dichiara inammissibile l'azione di manleva proposta dalla convenuta contro la sua compagnia assicurativa HDI Assicurazioni Controparte_2
s.p.a.;
5) condanna al pagamento in favore della HDI Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite relative alla domanda di manleva, che si liquidano in € 2.715,50 per compenso, oltre rimborso spese generali del
15%, iva e cpa come per legge;
6) in relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito in solido.
Palermo, 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7664/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], tutti ARte_1
elettivamente domiciliati in Palermo, via XII gennaio n. 1/m, presso lo studio dell'avv. Anna IA GA, dal quale sono rappresenti e difesi, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente CP_1
domiciliata in Palermo, via Cluverio 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Giaconia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E , nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata in Monreale, nella via Venero n.186, presso lo studio dell'Avv.
Rosaria Messina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da morte sinistro stradale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 25 giugno 2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183, sesto comma, c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.06.2020 e 22.06.2020,
[...]
, in proprio e n.q. di erede del padre , ARte_1 Persona_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 26.12.2016, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la HDI Assicurazioni s.p.a. (d'ora innanzi denominata soltanto HDI) e per sentirli Controparte_2
condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni di natura non patrimoniale (sub specie di danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico terminale e danno morale terminale) e patrimoniale (per spese legali stragiudiziali e lucro cessante), da quantificarsi in corso di giudizio,
oltre interessi e rivalutazione, danni patiti iure proprio e/o a lui trasmessi iure
hereditatis per la morte del padre , deceduto in data Persona_1
26.12.2016 a causa di un sinistro stradale verificatosi il 7.12.2016, intorno alle
2 ore 10:10, in via PP Crispi all'altezza dell'intersezione con via
PP EL.
Assumeva, infatti, che la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva a , conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Controparte_2
500 targata AV769HY, assicurata per la RCA con la HDI, la quale, in data
07.12.2016, alle ore 10:10 circa, nel percorrere la via PP EL, giunta all'incrocio con la via PP Crispi, aveva impegnato l'intersezione senza concedere la dovuta precedenza al motociclo modello SH 300 targato
DA14694, di proprietà e condotto da , determinando il Persona_1
violento scontro tra i due veicoli e causando, a quest'ultimo, gravissime lesioni personali a causa delle quali il era deceduto a distanza di Per_1
circa 20 giorni.
Deduceva, a tal proposito, che la dinamica del sinistro e la responsabilità
esclusiva della conducente della Fiat erano stati accertati dai VV.UU. del
Comune di Palermo, intervenuti suoi luoghi per i rilievi, e che si era aperto un procedimento penale a carico della iscritto al N.R.N.R. CP_2
21810/2016 e N.R.G.G.I.P n. 7591/2017, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p..
La HDI, ritualmente costituitasi, nel merito, contestava l'efficacia probatoria del rapporto di VV.UU. e della relazione di consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, nonché l'efficacia esecutiva nel giudizio civile della sentenza ex art.444 c.p.p. e assumeva la responsabilità
concorsuale del conducente del motociclo nella causazione del sinistro.
3 Deduceva, infatti, che il al momento del sinistro, era privo di Per_1
idonea patente di guida per il motociclo condotto, procedeva comunque ad una velocità non conforme alle disposizioni del C.d.S. e senza far uso del casco di protezione.
Rilevava, altresì, che vi erano altre concause del decesso rispetto al sinistro.
Ed ancora, contestava la prova della qualità di erede per il danno preteso
iure hereditatis e la quantificazione dei danni.
Deduceva, in ogni caso, che doveva ritenersi pienamente satisfattiva della pretesa attorea l'importo di € 200.000,00 offerto in via stragiudiziale e già
incassato dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno.
La convenuta costituitasi tardivamente con comparsa Controparte_2
del 3.11.2020, contestava la domanda attorea con particolare riferimento all'an della pretesa risarcitoria, ritenendo anch'essa la responsabilità
esclusiva o concorrente del conducente del motociclo , Persona_1
per aver condotto il proprio mezzo lungo la via Crispi ad una velocità di gran lunga superiore rispetto al limite di legge, e chiedeva, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di essere garantita dalla HDI, sua compagnia assicurativa .
Quindi all'udienza del 25 giugno 2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4 Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla HDI, con lettere a mezzo pec ricevute in data 7.02.2017 (vedi allegato n. 5 dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In ordine alla dinamica del sinistro, giova premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come
avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto
che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o
in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur
sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica
prova contraria” ( in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass.
n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto conclusivo relativo al sinistro stradale redatto dall'Ufficio Infortunistica Stradale del Comando della Polizia Municipale Di
Palermo, attesta quanto segue:
“in riferimento ai rilievi foto-planimetrici eseguiti, dall'esame degli elementi
oggettivi rinvenuti sul luogo del sinistro, e da quant'altro esaminato in relazione
all'evento in oggetto, la vicenda infortunistica può così sommariamente essere
ricostruita:
5 alla guida dell'autovettura Fiat Seicento targata Controparte_2
AV769HY, percorreva la via PP EL, nel giusto senso di marcia, dalla via
OL Di RT, alla via Tommaso Aversa.
Pervenuta all'intersezione con la via PP Crispi, impegnava l'area di
manovra in linea retta, omettendo di concedere opportuna precedenza a destra, nella
fattispecie al deceduto conducente del motociclo Honda SH 300 targato DA14694 che
percorreva la predetta via PP Crispi, nel giusto senso di marcia dalla via
Serradifalco, alla via Felice Bisazza.
Conseguentemente all'urto, che si concretizzava tra la parte anteriore
dell'autovettura e la fiancata sinistra del motociclo, questi si abbatteva sul fianco
destro, mentre il proprio deceduto conducente rovinava sulla sede stradale
cagionandosi quelle gravi lesioni che ne determinavano l'immediato ricovero verso la
2^ divisione di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Civico di Palermo
e le cui complicanze nei determinavano il successivo decesso, a 20 giorni dall'evento.
Stante a quanto fin qui esposto e nella ricerca della cause che hanno determinato
l'evento, si ritiene che esse vadano esclusivamente nella condotta di guida della
conducente della Fiat Seicento che, al di là del principio generale di cui all'articolo
145 comma 1° che prevede che i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, avrebbe dovuto più in
particolare concedere opportuna precedenza ai veicoli provenienti dalla propria
destra, giusto quanto disposto dal 2° comma del medesimo articolo.” (vedi rapporto conclusivo di cui all'allegato n. 3 dell'atto di citazione).
6 Ora, tale ricostruzione della dinamica del sinistro appare condivisibile perché fondata su elementi oggettivi, ossia le tracce rilevate sulla carreggiata stradale, la posizione assunta dai veicoli coinvolti e l'entità dei danni riportati dai mezzi (vedi pagg. 2, 3 e 4 del rapporto).
Tale dinamica del sinistro, inoltre, emerge chiaramente anche dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto di incidente stradale, nelle quali viene ripresa la Fiat 500, al centro dell'incrocio, con la porzione anteriore danneggiata ed il motociclo accasciato al suolo proprio dinanzi ad essa (posizioni che ben si attagliano alla ricostruzione di urto diretto tra la parte anteriore dell'autovettura e la fiancata del motociclo).
Ad ulteriore supporto, parte attrice ha altresì prodotto la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del
Tribunale di Palermo in data 10.10.2018 a carico di Controparte_2
imputata del “reato p. e p. dall'articolo 589 bis c.p. perché per colpa consistita in
imprudenza e negligenza nonché con violazione delle norme che regolano la
circolazione stradale (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285); procedendo alle ore 10:00 circa
del 07.12.2016 alla guida dell'autovettura Fiat 500 targata AV769HY in Palermo
lungo la via G. EL, in prossimità dell'incrocio con via G. Crispi, e per cause
indipendenti da fattori esterni di natura ambientale o tecnica e interamente
riconducibili alla sua disattenzione, non rispettava l'obbligo di dare la precedenza ai
veicoli provenienti da destra, andando ad impattare contro il motociclo Honda SH
targato DA14694, condotto dal che rovinava per terra;
per Persona_1
colpa consistita in imprudenza e negligenza per aver proceduto alla guida
7 dell'autovettura sopraindicata senza adottare le dovute cautele al fine di evitare ogni
pericolo per la sicurezza delle persone (in violazione dell'articolo 141 c. 2 del Codice
della Strada), omettendo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (in
violazione dell'articolo 145 CdS) ed impegnando l'incrocio non osservando le dovute
cautele, pur avendo notato la presenza del motociclo;
poneva, in tal modo, in essere le
condizioni per il verificarsi della morte di che veniva colpito Persona_1
con un violento urto a seguito del quale cadeva per terra e veniva ricoverato presso
l'ospedale civico di Palermo in prognosi riservata” (vedi sentenza di applicazione della pena sub allegato n.4 dell'atto di citazione).
Ora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce - “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd.
"patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito,
il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le
ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il
giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non
essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere
utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità
dell'accertamento” (in termini la massima di Cass. n.13034/17, conformi Cass.
n. 9456/2013, n. 15889/2011, n. 26263/2011, n. 24587/2010 e n. 19505/2003).
Inoltre, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “Nei
poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di
fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le
stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
8 cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze
ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017;
conformi Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002).
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (vedi Cass.
n.18025/2019, n.22580/2018 e n.1593/2017).
Nella specie, quindi, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata contro e tutti gli atti del processo Controparte_2
penale possono essere utilizzati, anche nei confronti della compagnia assicurativa odierna convenuta, come prove atipiche ritualmente acquisite e sulle quali si è formato il contraddittorio nel presente giudizio.
Ora, nella sentenza penale di applicazione della pena nei confronti dell'imputata il giudice penale ha escluso la ricorrenza di cause di CP_2
non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ed ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.
La relazione della perizia redatta dal perito incaricato dal P.M., ing.
d'altra parte, aveva concluso nel senso che il sinistro era Persona_2
stato determinato dalla condotta di guida poco attenta adottata da CP_2
9 , conducente dell'autovettura Fiat 500, la quale, nell'attraversare CP_2
l'intersezione tra la via EL e la via Crispi, pur avendo notato la presenza del motociclo condotto dal non gli concedeva la dovuta Per_1
precedenza, determinandone la caduta e il successivo impatto sulla sede stradale (vedi relazione di c.t.u. di cui all'allegato n. 12 dell'atto di citazione).
A fugare ogni dubbio circa la dinamica del sinistro, inoltre, soccorre la deposizione resa dal teste di parte attrice il quale, terzo e Testimone_1
non parente, ha reso una dichiarazione chiara, precisa e scevra da contraddizioni.
Il teste, in particolare, ha dichiarato che:
AR
“ Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente al momento del sinistro. Ero
amico di ARte_3
Il sinistro si è verificato, se non erro, il 7 dicembre, non ricordo l'anno.
[...]
RI il giorno perché era proprio la vigilia della festa della Madonna, erano circa
le 10 del mattino
AR Il sinistro si è verificato all'incrocio tra la via PP Crispi e la via EL
tra una vecchia 500 condotta da una donna e il motociclo SH condotto da Per_1
[...]
DR l'autovettura percorreva la via EL andava forte e ha continuato a
marciare all'incrocio con la via PP Crispi
DR la motocicletta proveniva dalla via perpendicolare a via EL
DR L'autovettura ha colpito il motociclo con la parte anteriore;
ho
potuto notare che tutto il parafango anteriore era a terra dopo l'urto
10 Dr Io mi trovavo 20 metri più avanti rispetto all'incrocio sempre su via EL.
Stavo dipingendo un mobile ed ero fuori dal mio locale sopra il marciapiede
DR Il motociclo andava “adagio”; non era una persona che Per_1
correva
indossava il casco e dopo l'urto il casco gli è ARte_3
rimasto in testa;
vedevamo del sangue fuoriuscire dall'orecchio
AR Mi sono avvicinato e mi sono trattenuto circa dieci minuti;
poi sono dovuto
andare via perché avevo mio padre sofferente
AR Non ho chiamato io l'ambulanza e questa non è arrivata mentre ero lì
AR Non ho visto se il motociclista rallentava o guardava prima di approcciare
l'incrocio
AR Ho sentito il botto e ho visto a terra Per_1
AR Ho visto l'urto prima che fosse a terra Per_1
AR L'autovettura all'incrocio ha continuato la sua marcia senza
rallentare e senza guardare se provenissero altri veicoli
AR L'autovettura, al momento dell'urto, era giunta circa al centro
dell'incrocio.
DR Il non andava forte. Lo conoscevo e si spaventava persino Per_1
a camminare
AR Non ho notato se l'autovettura abbia o meno frenato prima dell'impatto
AR Il motociclista dopo l'urto è sbalzato più avanti all'angolo dell'incrocio
AR RI che aveva la testa poggiata a terra lateralmente ed era proprio il lato
da cui gli usciva il sangue, ma aveva il casco indosso
11 AR P Io non ro quando è arrivata la polizia municipale
quando l'ho visto a terra l'ho riconosciuto e ho cercato di farmi riconoscere Pt_5
dicendo sono io il restauratore” Per_1
AR La 500 non era il modello più antico, ma quello precedente a quello attuale
AR Non ricordo il punto d'urto sul motociclo
AR A bordo della 500 c'era soltanto la conducente
AR Non ricordo quale fosse la segnaletica all'incrocio
AR Il luogo dove lavoro era davanti casa mia” (vedi verbale di udienza del
21.02.2024).
Ora, come si evince dalla deposizione di cui sopra, il teste ha confermato tutte le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, il teste ha confermato l'investimento del motociclo condotto dal durante la percorrenza dell'intersezione tra la via Crispi e la Per_1
via EL, da parte dell'autovettura Fiat 500, la quale non arrestava la marcia in prossimità dell'intersezione e non concedeva la dovuta precedenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore ha assolto pienamente al proprio onere probatorio.
E' noto, infatti, che “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella
circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico di
ciascuno dei conducenti ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove
non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive
responsabilità: l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti
12 libera perciò l'altro dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché
dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr.
Cass. Civ., 19.12.2008 n. 29883 nonché Cass. Civ. III sez., 10.12.2012 n. 22831).
Di contro, i convenuti non hanno fornito alcun elemento probatorio di segno contrario che smentisca l'accadimento dei fatti come sopra ricostruiti e dimostri l'esclusione della responsabilità di e/o un Controparte_2
concorso di colpa del deceduto . Persona_1
Invero, non può condividersi la tesi difensiva sostenuta dagli odierni convenuti, relativa al concorso di colpa del conducente del motociclo per aver condotto il mezzo ad elevata velocità e senza far utilizzo del casco,
poiché, con riferimento alla circostanza dell'elevata velocità, questa è stata esclusa dal teste (teste della cui attendibilità non può dubitarsi Tes_2
attesa la precisione e la chiarezza delle dichiarazioni rese), mentre, con riferimento al mancato utilizzo del casco, il c.t.u. nominato nel corso del presente giudizio, dott.ssa ha affermato che “l'analisi della Persona_3
tipologia di lesioni cranio-encefaliche occorse è plausibile ritenere che il soggetto, al
momento dell'impatto, indossasse un casco omologato. In particolare, l'ematoma
extradurale in sede temporo-fronto-parietale sinistra potrebbe essere compatibile con
l'uso di un casco, specialmente se il trauma ha coinvolto un urto laterale o frontale
con energie superiori alla capacità di assorbimento del casco.” (vedi pag. 32 della relazione peritale).
A ciò si aggiunga che anche la posizione dei mezzi e i punti d'urto sui mezzi smentiscono la tesi dei convenuti, secondo cui l'autovettura aveva
13 quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio quando sopraggiungeva a velocità il ciclomotore che impattava sull'auto. Aderendo a tale prospettazione, infatti, l'urto sarebbe dovuto avvenire tra la fiancata laterale destra dell'auto che aveva ultimato l'attraversamento e la parte anteriore della moto che sopraggiungeva a velocità, mentre l'urto è avvenuto tra la parte anteriore frontale dell'auto e la parte laterale sinistra della moto,
circostanza questa che consente di ricostruire che il motociclo era già in transito quanto l'auto si è immessa e questa ha quindi colpito il motociclo e ha raggiunto la fine dell'incrocio a seguito del moto post urto.
D'altro canto, un concorso di colpa non può essere ravvisato neppure nella asserita guida del motociclo da parte del senza patente Per_1
idonea (A2 o A), circostanza questa smentita dalla produzione attorea della patente di guida anche per le predette categorie (vedi patente di guida allegata alla memoria attorea ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c.).
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda avanzata nei confronti di Controparte_2
conducente e proprietaria del mezzo responsabile del sinistro, ai sensi dell'art.2054, primo e terzo comma, c.c..
Al risarcimento dei danni è tenuta, in solido, anche la HDI, quale compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, stante la pacifica e documentata sussistenza del rapporto assicurativo, nonché dei presupposti per l'azione diretta ex art.144 CdA..
14 Ciò detto, giova evidenziare, in primo luogo, che il nesso di causa tra la morte di e il sinistro risulta accertato, sia dal Collegio Persona_1
di periti nominato dal P.M. in sede di procedimento penale, che dal c.t.u.
nominato nel presente giudizio.
Il Collegio dei periti del P.M. è giunto, infatti, alla conclusione che “la
morte di di anni 54, è attribuibile adinamia cardio-respiratoria Persona_1
acuta, per grave e diffuso infarto emorragico cerebrale subacuto in soggetto
politraumatizzato con prevalentemente coinvolgimento delle strutture cranio-
encefaliche” (vedi relazione sub allegato n.13 dell'atto di citazione).
ARimenti, il c.t.u. medico legale nominato nel presente giudizio, dott.ssa rispetto ai quesiti formulati (se la morte di Persona_3 Per_1
fosse causalmente riconducibile alle lesioni riportate in occasione
[...]
del sinistro del 07.12.2016, ovvero a pregresse patologie di cui soffriva il de
cuius e se le pregresse condizioni di salute di abbiano Persona_1
avuto un'incidenza nell'evoluzione negativa del quadro clinico dello stesso e nel suo successivo decesso), ha così concluso:
“Come sopra anticipato, la prognosi dettata dalle comorbidità era abbastanza
favorevole per il paziente, quanto meno a due anni dall'ultimo episodio di rottura di
varici esofagee, tenendo conto dei trattamenti eseguiti e delle terapie prescritte;
pertanto, in termini di causalità, possono ritenersi soddisfatti i criteri di
accertamento del nesso di causa tra il sinistro stradale, le lesioni occorse, e l'exitus.
In particolare, indubbi appaiono il criterio cronologico e di continuità fenomenica, e
ampiamente supportati gli altri criteri, ovvero quello modale, quali-quantitativo, di
15 ammissibilità scientifica e probabilità logico-statistica, di esclusione di altre cause. È
infatti da sottolineare, che alla luce del quadro clinico cristallizzato nella
documentazione sanitaria, ciò che ha maggiormente compromesso la prognosi quad
vitam del paziente, siano state le condizioni neurologiche e respiratorie, sedi delle
lesioni ascrivibili al sinistro...
Con medesimo riferimento alla documentazione sanitaria, sarebbe possibile
ipotizzare che le condizioni pregresse del sig. abbiano inciso sui valori di Per_1
emoglobina e sui fattori coagulativi, tuttavia, stante la tempestività delle cure
somministrate e dalla stabilità del quadro emodinamico, non è possibile attribuire alle
comorbidità del de cuius il ruolo di c.d. momento acceleratore nel determinismo
dell'exitus.” (vedi pag. 31 della relazione di c.t.u.).
Passando all'esame delle pretese risarcitorie, è necessario valutare se ed in che misura siano fondate le pretese risarcitorie azionate dall'attore iure
proprio da perdita del rapporto parentale e iure hereditatis da danno biologico terminale, danno morale terminale e danno da lucro cessante.
ARtendo dal primo, giova rammentare che l'unitario pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale si compone di due profili di danno: l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale.
Costituisce invece duplicazione il riconoscimento del danno parentale e del danno esistenziale (cfr. Cass. n. 30997/2018).
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “In
tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito,
16 il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta
"iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i
parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la
mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato
minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno” (in termini la massima di Cass. n. 18284/2021.
Ora, per quanto concerne la prova del legame affettivo tra il de cuius
ed il figlio , lo stretto Persona_1 ARte_1
vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare costituisce già
di per sé – salvo che risultino circostanze ostative – prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del legame affettivo esistente tra i suoi componenti.
Non è richiesta, infatti, per la configurabilità del danno, la prova della necessaria convivenza del congiunto con la vittima.
In ogni caso, nel caso di specie, la circostanza della convivenza tra l'attore ed il de cuius risulta provata alla luce della deposizione del teste di parte attrice, , il quale ha riferito in ordine al fatto che, al Testimone_3
momento della morte del padre, e la sorella ARte_1
minore abitavano presso l'abitazione del padre.
Il teste , in particolare, ha riferito che: Tes_3
AR
“ Io sono il padre della attuale moglie di ARte_1
AR Ho conosciuto e il padre da quando mia figlia è andata a ARte_1 Per_1
convivere con all'inizio dell'anno 2015 ARte_1
17 AR Sono andati a convivere nell'abitazione di via Fondo La Manna, credo
numero civico 30
DR Questa era l'abitazione del padre Persona_1
DR Quando io l'ho conosciuto viveva a casa del padre ARte_1
AR Mia figlia e sono rimasti a casa del padre fino al sinistro e ARte_1
al decesso del padre.
DR Io non ho conosciuto la mamma di perché era già morta ARte_1
all'epoca in cui ci siamo conosciuti
AR Non so da quanto tempo fosse deceduta la madre
, oltre al padre, aveva una sorella che abitava pure con loro Persona_4
AR Non so dire la composizione di tutta la famiglia allargata. Io ho conosciuto
qualche zia di da parte del padre ARte_1
frequentava la zia sorella del padre Persona_4
AR La zia faceva da madre a perché aveva perso la madre ARte_1
AR Quando andavo a casa del padre vedevo che la zia dava un aiuto stirando e
svolgendo altri lavori domestici ma non abitava con loro che io sappia
AR La sorella era più piccola di ARte_1
, quando l'ho conosciuto, era maggiorenne e non svolgeva Persona_4
alcuna attività lavorativa
al suo sostentamento il padre ARte_6
al sinistro la situazione è rimasta questa. Il padre provvedeva a Pt_7
tutto
18 AR Ho constatato personalmente che il padre provvedeva al
sostentamento di perché quando mia figlia si è unita a ARte_1 ARte_1
il padre mi ha detto che avrebbe garantito lui per entrambi
nel periodo dall'inizio della nostra conoscenza al decesso Persona_4
del padre ha sempre vissuto a casa del padre;
non era in carcere. Mi sembra
però che avesse gli arresti domiciliari ma non posso confermare” (vedi verbale di udienza del 1.03.2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio patito dall'attore, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce,
comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e
19 della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Inoltre, con la recente sentenza n.37009/2022, la Suprema Corte ha precisato che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono
idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto
parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è
stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice")
che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti
all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla
sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione
affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di
discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da
adeguata motivazione…” (in termini la massima della Cass. n. 37009/2022).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente
20 tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
Sulla scorta di tali considerazioni, la suddetta quantificazione viene effettuata quindi alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del padre, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima primaria (18 punti per 54 anni compiuti di ), per l'età Persona_1
del congiunto (26 punti per 20 anni compiuti di ARte_1
), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti,
[...]
corrispondenti alla attribuzione del punteggio mediano), per la convivenza tra congiunti e vittima (16 punti) e per il numero di familiari appartenenti al nucleo primario (14 punti).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore di di € ARte_1
348.079,00 (€ 3.911,00 x 89 punti).
21 Quanto, poi, ai danni non patrimoniali trasmessi all'attore iure hereditatis,
in primo luogo, si osserva che risulta incontestato, e oltretutto provato, il rapporto di filiazione dell'attore con il de cuius . Persona_1
Per quanto concerne, invece, lo status giuridico di erede – contestato da controparte -, come è noto, detto status può essere desunto in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui costituisce accettazione tacita ex art.476 c.c. il promuovimento di un giudizio per fare valere diritti spettanti nella qualità di erede (come nel caso di specie).
Passando all'esame delle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisa da questo giudice, “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte
causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si
distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o
catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza
provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in
base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità
dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è
costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua
entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla
cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di
22 tempo.” (in termini la massima di Cass. n. 7923/2024; conformi Cass. n.
21837/2019, n. 23153/2019, n. 22451/2017 e n. 21060/2016).
Sotto il profilo attinente alla coscienza dell'imminente morte, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte – che si condivide -
“La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda
conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la
vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicché, in
difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in
questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle
lesioni” (vedi Cass. n. 13537/2014, conformi Cass. n. 26972/2008 e n.
26973/2008).
Nella specie, la risarcibilità del danno biologico c.d. “terminale” è da ammettersi, in quanto è trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo e il decesso (19 giorni).
Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale c.d. “catastrofale”,
essa è altresì ammissibile ricorrendo, nel caso di specie, lo stato di coscienza in capo alla vittima dell'avvicinarsi della propria morte, atteso che, come accertato dal c.t.u. nominato - a seguito dell'analisi dell'intera cartella clinica relativa alle condizioni del de cuius nei giorni che vanno dal 8.12.2016 al
20.12.2016 - il negli intervalli tra le sedazioni per la valutazione Per_1
neurologica, ha avuto periodi di piena coscienza, potendo quindi percepire il luogo nel quale si trovava e la propria condizione di salute.
23 Il c.t.u., invero, ha concluso che “I passaggi sopra menzionati consentono di
ritenere che il paziente abbia avuto periodi di piena coscienza (poiché eseguiva anche
gli ordini semplici richiesti), nel periodo intercorrente tra il sinistro e la morte,
durante le finestre di sedazione per valutazione neurologica.” (vedi relazione di c.t.u., pag. 32 e 33).
Il diritto risarcitorio del danno morale “catastrofale”, si è configurato,
quindi, come sopra illustrato, in capo al suo titolare, il paziente danneggiato,
, e si è trasmesso, con la sua morte, iure hereditatis agli Persona_1
eredi.
Orbene, ai fini della quantificazione del danno biologico terminale e catastrofale, si ritiene di far ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano del
2024, le quali prevedono la liquidazione della somma di € 35.247,00 per i primi tre giorni successivi all'evento, nonché la somma di € 17.473,00 per il periodo che va dal quarto giorno al diciannovesimo giorno successivo all'evento (importi tutti comprensivi della componente biologica temporanea e morale).
Si perviene, così, ad un importo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis in favore di per ARte_1
l'intero danno biologico terminale e morale catastrofale spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis pari ad € 52.720,00 (€ 35.247,00 per i primi 3 giorni +
€ 17.473,00 per i giorni successivi al terzo e fino al diciannovesimo).
Passando, invece, ai danni patrimoniali iure proprio patiti dall'odierno attore, deve procedersi in primo luogo all'esame del danno da lucro cessante
24 per il venir meno del contributo economico che lo stesso avrebbe percepito dal de cuius, se questi non fosse deceduto a seguito del sinistro, danno questo ormai interamente prodottosi, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso.
Ora, può ritenersi provato, alla luce della prova testimoniale espletata con il teste , nonché dei riscontri rinvenuti nelle dichiarazioni fiscali del Tes_3
de cuius relative all'anno 2016 (ultimo anno lavorativo prima del decesso), che tanto l'odierno attore, quanto la sorella minore Persona_5
convivevano con il defunto ed erano figli a carico di quest'ultimo, godendo del sostentamento derivante dall'attività lavorativa espletata dallo stesso
AR (vedi in particolare dichiarazioni testimoniali del , quali “ Tes_3
Quando io l'ho conosciuto viveva a casa del padre” “ ARte_1 Persona_4
quando l'ho conosciuto, era maggiorenne e non svolgeva alcuna attività lavorativa
al suo sostentamento il padre al sinistro la situazione è ARte_6 Pt_7
AR rimasta questa. Il padre provvedeva a tutto” Ho constatato personalmente che il
padre provvedeva al sostentamento di perché quando mia figlia si è unita a ARte_1
il padre mi ha detto che avrebbe garantito lui per entrambi”, nonché il ARte_1
riquadro dei familiari a carico delle dichiarazioni fiscali).
Può altresì ritenersi provato, in base ai precetti normativi di assistenza materiale e di contribuzione economica ai bisogni della famiglia di cui agli artt. 143 e 433 c.c e dai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza della pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume, che , in qualità di padre, destinava e avrebbe Persona_1
25 continuato a destinare ai propri figli (entrambi ancora in età di dipendenza economica dalla famiglia all'epoca della morte del padre) una parte del proprio reddito di lavoro dipendente, se fosse rimasto in vita.
Non vi è dubbio, quindi, che la morte di ha Persona_1
determinato il venir meno dell'apporto economico che questi conferiva alla famiglia, causando un danno patrimoniale da lucro cessante.
Per quanto concerne la quantificazione del detto danno, sulla base delle dichiarazioni fiscali relative all'ultimo anno di lavoro del defunto (vedi allegato n. 17 dell'atto di citazione), deve considerarsi quanto segue:
- il reddito lordo da lavoro con contratto a tempo indeterminato percepito da al 2016 ammontava ad € 22.991,38 (vedi Persona_1
pag. 27 dichiarazione dei redditi);
- le imposte lorde trattenute sul reddito lordo di cui sopra ammontavano ad € 5.607,61 (vedi pag. 28 della predetta dichiarazione);
- le detrazioni spettanti al per carico di famiglia, nonché Per_1
per “lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati”, ammontavano ad € 2.706,58
(vedi pag. 28);
- le imposte effettive (al netto delle detrazioni) devono, quindi,
calcolarsi in € 2.901,03 (€ 5.607,61 - € 2.706,58);
- il reddito netto percepito dal de cuius ammontava, dunque, ad €
20.090,00 per anno (€ 22.991,38 - € 2.901,03), cui deve essere sommato l'importo di € 960,00 percepito a titolo di bonus IRPEF, per un totale di €
21.050,00;
26 - da tale reddito netto deve scomputarsi l'importo che il de cuius
avrebbe destinato per soddisfare i propri bisogni (c.d. quota sibi), nonché
l'importo che avrebbe destinato per il sostentamento della figlia minore
(importi che possono essere quantificati, in via Persona_5
presuntiva, in 1/3 per il padre, 1/3 per la figlia ed 1/3 per l'odierno attore);
- si perviene così alla somma di € 7.016,67 (€ 21.050,00 - € 14.033,33), la quale costituisce l'importo che annualmente il de cuius avrebbe destinato per il sostentamento del figlio;
ARte_1
- tale somma deve, quindi, moltiplicarsi per il numero di anni che si presume sarebbero intercorsi prima che ARte_1
raggiungesse l'indipendenza economica dalla famiglia (età che si individua nel 23esimo anno, tenendo conto della mancata prosecuzione degli studi in ragione dello stato sociale e delle condizioni familiari);
- tenendo conto che alla morte del padre ARte_1
aveva già compiuto il ventesimo anno di età, la cifra di € 7.016,67 deve essere moltiplicata per i tre anni successivi, pervenendosi così al risultato di €
21.050,01;
Alla luce delle superiori considerazioni, il danno patrimoniale iure proprio
per lucro cessante subito da a seguito della ARte_1
morte del proprio congiunto ammonta ad € 21.050,01.
Infine, per quanto concerne il danno emergente da spese, deve riconoscersi in favore dell'attore la somma di € 1.560,00 a titolo di spese funerarie e di c.t.p. (vedi pag. 2 dell'allegato 15 dell'atto di citazione), nonché
27 l'ulteriore somma di € 300,00 a titolo di spese di c.t.p. sostenute nel presente giudizio.
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese stragiudiziali di € 24.400,00 a titolo di compensi per i legali che hanno assistito l'attore fino al conseguimento della prima offerta di € 100.000,00 corrisposta dalla HDI
(vedi, in proposito, allegato 7 e 15, atto di citazione), né tantomeno le spese stragiudiziali per i compensi spettanti all'attuale difensore di parte attrice.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta dai legali precedenti ed ha allegato, con riferimento all'attività espletata dall'attuale difensore, soltanto comunicazioni a mezzo pec dalle quali si evince che tale attività è consistita nel rendere chiarimenti circa le modalità di pagamento della seconda offerta di € 100.000,00 poi corrisposta dalla HDI, atteso che la predetta compagnia aveva già comunicato in precedenza di voler provvedere al pagamento di tale seconda offerta.
28 Ne consegue che l'attività stragiudiziale svolta può considerarsi già
remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali del presente giudizio.
Pertanto, il danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale)
iure proprio spettante a ammonta ad € 348.079,00 ARte_1
in moneta attuale, il danno patrimoniale (da perdita del contributo economico, e per spese funerarie e di c.t.p.) iure proprio ad€ 22.910,00 in
moneta alla data del 26.12.2019 (data compimento 23esimo anno di età) e l'intero danno non patrimoniale spettante al de cuius, trasmesso iure
hereditatis, ad € 52.720,00 in moneta attuale.
Si precisa, al riguardo, che l'attore non ha precisato di agire limitatamente alla propria quota ereditaria, sicché il danno iure hereditatis spettante al de
cuius gli viene attribuito anche in rappresentanza degli altri eredi (quali la sorella).
Per quanto concerne il danno da ritardo, l'attore si è limitato a chiedere nelle conclusioni dell'atto di citazione, la rivalutazione e gli interessi legali.
Ora, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice – “Nell'obbligazione risarcitoria da
fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera
rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito,
ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella
quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del
creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o
29 liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa
data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato
tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio
che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è
normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti
compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei
debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel
riconoscimento degli stessi.” (in termini la massima di Cass. n. 6351/2025;
conforme Cass. 18564/2018).
Ne consegue che, salvo che per le voci espresse già in moneta attuale,
occorrerà rivalutare la sola voce risarcitoria di € 22.910,00 espressa in moneta alla data del 26.12.2019 fino all'odierna decisione, per giungere così al risultato di € 27.194,17.
Tale importo di € 27.194,17 deve sommarsi, quindi, alle voci di danno iure
proprio già in moneta attuale (€ 348.079,00), ottenendo così l'importo complessivo per danno iure proprio patrimoniale e non patrimoniale di €
375.273,17.
Ora, al fine di scomputare gli acconti - che devono ritenersi riferibili soltanto all'odierno attore per le voci risarcitorie iure proprio (cfr.
documentazione di cui agli allegati 7, 8 e 15 dell'atto di citazione), occorrerà,
per assicurare l'omogeneità delle poste, rivalutare gli acconti dall'epoca della
30 rispettiva corresponsione alla data odierna e, quindi, scomputarli dalle voci risarcitorie iure proprio espresse in moneta attuale.
Ciò posto, risulta che l'odierno attore ha percepito dall'HDI l'importo di €
200.000,00 (tramite due offerte di € 100.000,00 ciascuna, la prima in data
19.04.2017 e la seconda in data 14.06.2018, vedi allegati 7 e 8 dell'atto di citazione) a titolo di offerte stragiudiziali di risarcimento del danno, le quali sono state accettate a titolo di mero acconto sul maggior danno e,
conseguentemente, devono essere scomputate prima della liquidazione definitiva del credito.
Procedendo conseguentemente, a partire dal danno non patrimoniale e patrimoniale iure proprio patito da sopra ARte_1
indicato in valori attuali (€ 375.273,17) si scomputa l'acconto di € 238.200,00
(rivalutato nei due acconti dalle date di rispettiva corresponsione),
pervenendo così al capitale residuo in moneta attuale di € 136.073,17.
Alla luce dei criteri che precedono, spetta a , a ARte_1
titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale iure proprio al netto dell'acconto ed in moneta attuale la somma di € 136.073,17, mentre, a titolo di capitale per l'intero danno spettante al de cuius e trasmesso iure hereditatis la somma di € 52.720,00, anch'essa in moneta attuale.
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art.1224,
primo comma, c.c. dalla presente pronuncia (in cui il debito di valore diviene debito di valuta) fino al soddisfo.
31 Da ultimo, per quanto concerne la domanda di manleva proposta da nei confronti della HDI, questa deve ritenersi Controparte_2
inammissibile.
Invero, la convenuta si è costituita tardivamente, il giorno CP_2
precedente della prima udienza di comparizione, sicché la domanda di manleva proposta nei confronti del terzo assicuratore - già convenuto in giudizio dall'attore - risulta inammissibile.
Le spese del giudizio tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 52.001 a € 260.000),
applicando, i valori medi, sulle fasi di studio ed introduttiva, e, i valori minimi, sulle fasi istruttoria e decisionale (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e la forma semplificata di decisione ex art.281 sexies c.p.c.)
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Anna
IA GA.
Le spese del giudizio tra la convenuta e la convenuta HDI, CP_2
vengono liquidate sulla base sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile di media complessità, applicando, i valori minimi su tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'impegno di difesa limitato alla domanda di manleva, con riduzione della metà, trattandosi di pronuncia in rito.
32 In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta HDI ed in le parti nei cui confronti Controparte_2
deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e al Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della ARte_1
somma di € 136.073,17 per danno non patrimoniale e patrimoniale iure
proprio, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e al Controparte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore di , della ARte_1
somma di € 52.720,00 per l'intero danno non patrimoniale subito dal de cuius
e trasmesso iure hereditatis, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
3) condanna la HDI Assicurazioni s.p.a. e , in solido, al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese di lite da ARte_1
questi sostenute che liquida in complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 (€
759,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo) per spese vive ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del
33 compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Anna IA GA;
4) dichiara inammissibile l'azione di manleva proposta dalla convenuta contro la sua compagnia assicurativa HDI Assicurazioni Controparte_2
s.p.a.;
5) condanna al pagamento in favore della HDI Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite relative alla domanda di manleva, che si liquidano in € 2.715,50 per compenso, oltre rimborso spese generali del
15%, iva e cpa come per legge;
6) in relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, si indicano nei convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito in solido.
Palermo, 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
34