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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4982/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in Santa Maria La Carità (NA) alla Parte_1
Via Polveriera n.4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rocco che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
, residente in [...]
Calabrie, n. 9/A CONVENUTO CONTUMACE E
, , , nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , rappresentati e difesi, congiuntamente e Persona_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Chiavarone e Roberto Ucci, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Francesco Saverio Mascia N.4, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E (già , in persona del suo legale Controparte_5 Controparte_6 rapp.te p.t., quale Impresa territorialmente designata per la Parte_2 alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Quirino M. Palagano, entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Gennaro Torrese in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 CONVENUTA E (già , in persona del suo legale Controparte_5 Controparte_7 rapp.te p.t., in qualità di compagnia assicurativa del responsabile civile, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14 CONVENUTA CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato del 20.9.2021 , in qualità di Parte_1 terzo trasportato, conveniva dinanzi a questo Tribunale i convenuti identificati come in epigrafe al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui vi è causa del deceduto quale conducente dell'autocarro Piaggio tg. Persona_1
BH711EN di proprietà di ed assicurato per la R.C.T. con la Controparte_1 [...]
(ora e, per l'effetto, condannarli in solido e/o Controparte_7 Controparte_5 alternativamente tra loro al risarcimento di tutti i danni scaturiti all'istante in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.6.2007, verso le ore 14,55 circa sull'Autostrada A/1 carreggiata NORD Km. 724 + 506 località Capua (CE); in subordine, nel caso in cui non vi fosse copertura della citata assicurazione in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, al fine di sentir condannare la Controparte_5 in qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S.; infine, in via ulteriormente gradata, al fine di far dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di un autocarro pirata non indentificato e, per l'effetto, condannare la in nome e per Controparte_5 conto della F.G.V.S., al risarcimento del danno. CP_8
A tal fine, l'istante premetteva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre viaggiava quale terzo trasportato a bordo del suddetto autocarro di proprietà di CP_1
, per colposa condotta del conducente ovvero, in via alternativa,
[...] Persona_1
a causa del conducente di un autocarro non identificato che, nell'effettuare manovra di sorpasso sulla sinistra, urtava il suddetto autocarro alla parte laterale e posteriore sinistra facendolo ribaltare e finire fuori strada, subiva gravi lesioni per le quali veniva trasportato con ambulanza del 118 presso l ove Controparte_9 veniva rilevato (Verbale di P.S. n. 2007032349) “Trauma toracico addominale. Trauma cranico, vasta FLC frontale e occipitale in politrauma con SLO. Ricovero Chirurgia d'urgenza”. Venivano praticati gli accertamenti clinico-strumentali del caso ed in particolare esame Radiografico del torace e dell'omero sinistro nonché TC cranio e torace che evidenziavano “frattura arco posteriore della III, IV e V costa di sx., frattura arco anteriore della I costa di sx. frattura arco ascellare della I costa di sx. ipoespanso il campo polmonare di sinistra…frattura terzo laterale di clavicola a sx. frattura pluriframmentaria diametafisaria prossimale di omero con frammenti diastasati ed affrontati con asse omerale a convessità esterna… esteso ematoma subgaleale con enfisema sottocutaneo bilateralmente…area di addensamento di tipo contusivo a carico del segmento apico- dorsale del lobo superiore e dei segmenti basali posteriori del lobo inferiore a sinistra… (polmone sx.)”. Pertanto, l'istante veniva ricoverato e sottoposto a numerosi interventi chirurgici dettagliatamente descritti in citazione. Precisava, poi, che sui luoghi dell'incidente intervenivano agenti della Polizia Stradale di , Sottosezione Caserta CP_9
Nord, i quali redigevano un rapporto di incidente versato in atti. Risultando l'autocarro in questione al momento del sinistro assicurato per la R.C.T. con la Controparte_7
(ora , inoltrava a quest'ultima richiesta di Controparte_5 Parte_1 risarcimento danni, reiterandola a fini interruttivi della prescrizione;
senonché formulava tale richiesta altresì nei confronti della (ora Controparte_10 Controparte_5
sia per l'ipotesi in cui l'autocarro non fosse assicurato sia per l'ipotesi di sinistro
[...] cagionato da veicolo non identificato, rispettivamente ex art. 283 lett a) e b) del D.lgs. 209/2005. Instaurato il contraddittorio, mentre il responsabile civile proprietario Controparte_1 dell'autocarro Piaggio tg. BH711EN, benché regolarmente citato, restava contumace, si costituivano gli eredi del deceduto conducente , proponendo ritualmente Persona_1 domanda riconvenzionale nei confronti della in qualità di F.G.V.S. Controparte_5 attraverso la quale, contestando quanto ex adverso prospettato ed instando per il rigetto della domanda attorea proposta nei loro confronti, chiedevano l'accertamento della responsabilità per il sinistro in oggetto di un autocarro pirata rimasto non identificato e, per l'effetto, la condanna della al risarcimento di tutti i danni, Controparte_5 patrimoniali e non patrimoniali, patiti da , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
, in proprio e quali eredi di , per le lesioni gravi riportate da
[...] Persona_1 quest'ultimo in conseguenza del descritto sinistro e/o per il conseguente decesso, danni determinati e quantificati come da documentazione medica allegata nonché relazione medico-legale di parte. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la nella qualità Controparte_5 di impresa designata alla gestione del F.G.V.S., la quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda principale e della domanda riconvenzionale, non avendo entrambe le parti provato di aver correttamente adempiuto all'onere imposto dall' art. 287, co. 2, D.lgs. 209/05, né avendo attivato la procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale proposta dagli eredi per violazione art. 163 co. 3 n. 3 Per_1
c.p.c.; ancora, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sia in relazione alla posizione attorea, sia in relazione alla posizione dei convenuti , Per_1 nonché la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto processuale dell'Impresa Designata sia in merito alla prospettata ipotesi ex art. 283 lett. A), sia in merito alla prospettata ipotesi ex art. 283 lett. B); contestava, nel merito, l'infondatezza, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale, instando per il loro rigetto;
infine, eccepiva, in caso di loro accoglimento, il contenimento del risarcimento entro il massimale previsto. Dichiarata la contumacia di e della in proprio, Controparte_1 Controparte_5 quale compagnia assicurativa del responsabile civile, la causa veniva rinviata al fine di intraprendere la procedura di negoziazione assistita. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa, istruita con l'escussione di testi di ambo le parti e l'esperimento di una c.t.u. medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
2. Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c., in quanto, nella stessa, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo i convenuti richiesto la Per_1 condanna della in qualità di F.G.V.S., al risarcimento dei danni Controparte_5 conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte.
Considerato che
l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015), non può dirsi sussistente nel caso di specie l'invocata nullità se risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
2.1. Ancora, in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, quanto all'eccezione spiegata in merito ad un asserito difetto di legittimazione passiva in capo alla va anch'essa rigettata in quanto generica e, in ogni caso, Controparte_5 infondata, risultando, alla luce di quanto premesso, provata la "legitimatio ad causam" sia dal lato attivo (V.si copiosa documentazione medica agli atti) che dal lato passivo, risultando, nel merito della controversia, prospettato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato.
2.2. Va, del pari, rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia resistente in merito alla prescrizione dei diritti azionati con la domanda principale e riconvenzionale, stante la prodotta prova dell'intervenuta interruzione a seguito dell'invio delle numerose missive contenenti richiesta di risarcimento del danno, allegate agli atti.
2.3. Va, infine rilevato che risulta provata alla luce della documentazione prodotta da parte attrice la copertura assicurativa al tempo del sinistro della citata compagnia, non venendo, pertanto, in rilievo il disposto dell'art. 283 lett b) d.lgs. 209/2005.
3. Tanto premesso in rito, in merito all'inquadramento giuridico della domanda risarcitoria, occorre osservare che alla luce dei recenti principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. SS. UU. civ. sent. n.384/2022 del 13.09.2022 pubb. il 30.11.2022), la domanda di risarcimento avanzata dall'attore al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo quando si trovava nella qualità di trasportata a bordo del veicolo condotto dal , non può ritenersi sussumibile Per_1 nell'ipotesi di cui all'art.141 cod. ass. atteso che l'esercizio di siffatta azione, nel cui giudizio si prescinde dall'accertamento delle colpe, presuppone che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi. Tuttavia, se la mancanza del citato requisito fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141 cod.ass., non per questo, il terzo trasportato rimane sfornito di tutela con la conseguenza che, nel caso di sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo oltre quello del vettore, l'azione diretta che spetta al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
3.1. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, all'esito dell'espletata istruttoria non può ritenersi provata, per come di seguito meglio chiarito, l'asserita presenza di altro veicolo coinvolto nel sinistro, su cui si fonda la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi del conducente , la quale, in assenza di prova di tale circostanza, va ritenuta Per_1 senz'altro infondata e va, pertanto, rigettata. Preso atto che il sinistro è avvenuto senza coinvolgimento di altro veicolo, per cui è evidente, alla stregua di quanto su illustrato, che, non si ritiene applicabile l'articolo 141 cod. ass., l'azione promossa dall'attore va, piuttosto, correttamente inquadrata nella previsione dell'art.144 cod. ass. (cfr. in tali termini anche Cass. Civ. sent. n. 17963/2021), con la conseguenza che le parti convenute (proprietario del piaggio Porter, relativa compagnia assicurativa e conducente) per essere esonerate da responsabilità, devono dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art.2054 co.1 cc. (con un onere, per la verità, non dissimile da quello previsto dall'art.141 cod. ass.). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “… Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del trasportato, l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art.141 cod. ass. Ai sensi dell'art.2054 co.1 c.c. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art.2054 co.1 c.c., in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art.141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è, dunque, quella generale prevista dall'art.144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art.2054 co.1 c.c.” (cfr. Cass. Civile sent.n.17963/2021).
3.2. Così correttamente operato l'inquadramento giuridico della fattispecie de qua, si rileva, nel merito, che la domanda attorea si valuta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati, atteso che dalla disamina del compendio probatorio versato agli atti di causa risultano dimostrati gli elementi costitutivi della domanda, ovverosia l'effettivo verificarsi del sinistro, il danno ed il relativo nesso di causalità, mentre i convenuti non hanno assolto al proprio onus probandi in punto di esimente del caso fortuito. Più precisamente, alcun fattore imprevedibile ed inevitabile, idoneo come tale ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso occorso all'attore, è emerso in maniera certa, non potendosi ritenere, conseguentemente, superata la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 codice civile. All'esito dell'espletata istruttoria non risulta provata, difatti, nel caso di specie la presenza di un ulteriore veicolo coinvolto sinistro, dal che deriva, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., tanto l'infondatezza della domanda riconvenzionale quanto dell'azione proposta in via subordinata ex art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005. In merito si osserva che sporgeva denuncia querela contro ignoti in quanto, Parte_1 come emerge dai verbali di s.i.t. in atti, il conducente prospettava la possibilità di Per_1 tamponamento da parte di un veicolo non identificato, avendo avvertito un urto alla parte posteriore del veicolo da lui condotto, mentre il terzo trasportato dormiva e si svegliava soltanto allo sbandare del veicolo per le urla del , prima che il veicolo si Per_1 ribaltasse;
motivo per il quale l'attore, nell'incertezza dell'effettiva causa scatenante il sinistro proponeva, altresì, in via alternativa, domanda di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.. Senonché, alla luce delle testimonianze rese non può dirsi provata, più che l'effettiva impossibilità di individuare il conducente dell'asserita auto pirata, della stessa presenza di un veicolo con cui il piaggio Porter si sarebbe scontrato. L'unico elemento probatorio che supporterebbe tale tesi è rappresentato dalle dichiarazioni del teste
[...]
il quale, non menzionato nel verbale redatto nell'immediatezza del fatto Testimone_1 dalle autorità intervenute, si sarebbe reso disponibile a testimoniare a distanza di 5 - 6 mesi dall'incidente, il che potrebbe apparire prima facie già inverosimile o comunque poco attendibile;
tale testimonianza, acquisita a distanza di un ampio lasso temporale, non può in ogni caso ritenersi idonea a supportare tale versione degli eventi, chiaramente confutata non soltanto dalle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_2 Tes_3
sovrintende capo della polizia stradale di Caserta Nord che intervenne subito
[...] dopo il sinistro sulla tratta autostradale, quanto, soprattutto, dal rapporto di polizia da quest'ultimo firmato redatto nell'immediatezza del fatto, che fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria. Ebbene, da tale rapporto si evince che sulla carreggiata vi era in atto uno scambio a forchetta, per lavori sulla corsia opposta (Roma – Napoli), per cui la corsia di sorpasso della carreggiata verso Roma veniva utilizzata per far defluire il traffico della carreggiata opposta;
che sul posto c'era un furgone ribaltato sulla scarpata discendente, lato dx, e non vi erano segni di altri veicoli coinvolti. A confermare integralmente le circostanze ivi contenute vengono in rilievo le dichiarazioni oltre che dello stesso firmatario del rapporto, anche del teste , il quale, Testimone_2 escusso all'udienza del 30.1.2024, precisava: “…notammo un furgoncino bianco che ci precedeva, che sbandò e si ribaltò sulla destra. Ricordo che erano in corso dei lavori, pertanto la carreggiata si restringeva, per cui vi erano solo due corsie che viaggiavano verso Roma, io mi trovavo a percorrere la corsia di destra che delimita quella di emergenza e davanti a me vi erano delle altre auto. Notai lo sbandamento e il rallentamento delle altre auto, per cui rallentai a mia volta [...] C'è stato un rallentamento ma non vi erano auto ferme, vi era solo il furgoncino che aveva sbandato ed era caduto nella scarpata. Non vi era nessun altro veicolo fermo, c'era stato solo un rallentamento, anzi mi meravigliai pensando che vi fosse stato un incidente, ma non vidi altre auto ferme sul posto…”. Il sovrintendente di P.S., escusso all'udienza del 5.10.2023, confermava in toto quanto emergente dal verbale, precisando: “…ho redatto il verbale relativo ai primi accertamenti sul luogo del sinistro. Ci trovavamo sull'autostrada A1 sulla carreggiata nord direzione Caserta/Napoli – Roma;
dagli atti risulta che il sinistro avvenne alle 14,55 circa, fummo chiamati alle 14,58, giungemmo sul posto alle 15,10 […] Abbiamo sentito, prima che venisse soccorso, il conducente del furgone, il quale ci ha dichiarato di aver visto un autocarro dietro di lui ma che poi non ricordava altro. Sulla base di tali elementi, prima ancora che il furgone uscisse dalla scarpata discendente, abbiamo cercato eventuali tracce sull'asfalto e sul veicolo che potessero testimoniare la presenza di altro veicolo, ma ciò ebbe esito negativo. Sia il conducente che il terzo trasportato a bordo di detto veicolo furono condotti dal 118 in ospedale. Se non erro, non erano in atto precipitazioni e il tempo era sereno. Quando siamo arrivati sul posto, il conducente era all'interno dell'abitacolo mentre il terzo trasportato era al di fuori del veicolo, non ricordo a che distanza. Dalle tracce rilevate sull'asfalto, l'autocarro si era trovato a viaggiare sulla corsia di emergenza e dai rilievi si è potuto constatare che prima le ruote lato dx, e successivamente quelle lato sx, hanno percorso la scarpata discendente fino al ribaltamento del mezzo;
in particolare il mezzo superava la cunetta, saliva sulla scarpata ascendente dove veniva divelta la recinzione ivi presente…”. Il contenuto delle richiamate dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, unitamente ai numerosi documenti prodotti, i rilievi fotografici dei danni al veicolo piaggio Porter, delle gravi lesioni riportate dal nonché la copiosa documentazione Pt_1 sanitaria, consentono di ritenere pienamente dimostrati i danni lamentati e la loro riconducibilità al sinistro in discorso. A supporto della sussistenza del nesso eziologico, si richiama l'espletata c.t.u. ove il perito, esprimendosi positivamente in ordine alla compatibilità delle lesioni con la descritta dinamica dell'incidente, rilevava quanto segue:
“…il caso in esame ha una sua specifica lesione dei tessuti molli pericranici che richiese intervento chirurgico di urgenza(19.30h del 26/06/2007). Ciò è desumibile dalla lettura del dato operatorio di cui alla cartella clinica N. 11646. La sintesi diagnostica desumibile da siffatto dato clinico-documentale è la seguente: vasta ferita lacero-contusa trasversale della regione sovraoribitaria con scuoiamento fino alla regione occipitale. E siffatta descrizione lascia ben intendere che attualmente di anni 69 (24/09/55), è portatore di Parte_1 un gravissimo pregiudizio estetico in quanto i tessuti molli del viso nel loro processo riparatore cicatriziale hanno cagionato una alterazione della euritmia del viso osservabile da subito ad una distanza interlocutoria senza escludere una condizione di disagio che possa arrecare nel sinistrato, sebbene sia un soggetto quasi settantenne. Ed a tal proposito è bene, nel riavvolgere il nastro, ribadire ciò che è esitato in seguito a tale trauma cranio- facciale: presenza di cicatrice infossata che con direzione da destra a sinistra, in regione frontale, risulta lunga 24-25 cm. al di sotto delle bozze frontali e lungo i margini delle arcate sopracciliari e della radice del naso. Difficoltoso l'ammiccamento sx. Ciò è la giusta osservazione della indagine tecnica espletatasi alla presenza dei rispettivi consulenti di parte. Ulteriore esito cicatriziale di cm. 16 era localizzato sulla superficie deltoidea al terzo supero-anteriore del braccio sx. Limitatamente a siffatto complesso lesivo/menomativo, il testo di riferimento della consultazione medico-legale (La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile;
, indica Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 un danno biologico oscillante tra 21% e 35%. Per la fattispecie, considerato il locus anatomico è da considerarsi equo un sincretico percentile biologico del 25%. Ma l'istante
in seguito all'incidente stradale, riportò anche una frattura Parte_1 pluriframmentaria dell'omero sx, della clavicola sx. e di multiple coste dell'emicostato sx. e del manubrio dello sterno (3^,4^,5^ e 6^). La lesività omerale fu caratterizzata dapprima da un processo pseudoartrosico e successivamente da un processo osteomielitico che, per la sua natura ed entità, ha connaturato le attuali sequele rappresentate da: movimento di elevazione della scapolo-omerale alla metà, rotazione interna estrema con mano dietro il dorso abbozzato. Anchilosi di gomito sx. con avambraccio flesso di circa 110^. E sempre in adesione al citato testo, tenuto conto che l'anchilosi di gomito in arto non dominante è valutata 12%, la lesione/menomazione è pari a 10% così come in concorrenza la valutazione del deficit della scapolo-omerale per un sincretismo del 20%. Circa le fratture costali e del manubrio dello sterno, il danno complessivo è del 5% mentre per la clavicola con callo deforme 3%. L'applicazione di formule scalari, quale quella del Per_7
(decurtazione del 10% dopo somma aritmetica delle singole menomazioni) porta a concludere che il complessivo biologico è pari a 50% (cinquanta percento), portando alla attenzione della S.V.I. che Egli è affetto da diabete mellito ed artrite reumatoide, patologie che hanno ragionevolmente condizionato la completa guarigione. Ed in effetti il consulente di parte, Dott. , ha precisato nella sua relazione tecnica che il danno Persona_8 biologico temporaneo ha questa rispondenza: ITT 200 gg., ITP al 50% gg. 300, ITP al 25% gg. 30. La sua determinazione sarebbe pari a circa due anni. Ma tutti i passaggi di prestazione della lesività ossea serialmente caratterizzata da un processo di pseudoartrosi, dalla applicazione postuma di un fissatore esterno, da un successivo impianto di chiodo bloccato T2 e da un intervento di fistolectomia prossimale e distale dell'omero sx. per osteomielite, portano a concludere che è equo ritenere, anche alla luce del dato clinico-documentale che, in compattazione cronologica, esso è in siffatto modo frazionabile: I.T.T. gg.100 (cento); I.T.P. al 50% gg. 150 (centocinquanta); I.T.P: al 25% gg. 200 (duecento)”.
4. Ciò posto in ordine alla fondatezza della domanda principale, relativamente al quantum debeatur, possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. espletata, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. Dott. ha Persona_9 evidenziato che , in seguito al denunciato sinistro, riportava: “Gravissimo Parte_1 pregiudizio estetico al viso in uno con ulteriore pregiudizio all'arto superiore sx.; Esiti di multiple fratture costali sx. e del manubrio dello sterno;
Esiti di frattura della clavicola sx.; Sub-anchilosi della scapolo-omerale sx. e del gomito omolaterale. […] Anamnesi patologica: lamenta deficit funzionale dell'arto superiore sx. e toracoalgie per fenomeni fratturativi delle coste e dello sterno;
Esame obiettivo: presenza di cicatrice infossata che con direzione da destra a sinistra, in regione frontale, risulta lunga 24-25 cm. al di sotto delle bozze frontali e lungo i margini delle arcate sopracciliari e della radice del naso. Difficoltoso l'ammiccamento sx. Ulteriore esito cicatriziale di cm. 16 sulla superficie deltoidea al terzo supero-anteriore del braccio sx. Movimento di elevazione della scapolo-omerale alla metà, rotazione interna estrema con mano dietro il dorso abbozzato. Anchilosi di gomito sx. con avambraccio flesso di circa 110^. Marcata iponomiotrofia del cingolo scapolo-omerale sx.”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 50%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 100 per ITT, giorni 150 per ITP nella misura del 50%, nonché giorni 200 nella misura del 25%. Circa la capacità lavorativa specifica, considerata l'età del soggetto, conformemente a quanto evidenziato dall'ausiliario, non si ritiene che ci possano essere ricadute che ragionevolmente potevano essere presenti dapprima con aspetti altamente usuranti nell'esercizio della sua attività qualora questa venga ad essere doviziosamente documentata, sicché alcuna voce di danno per l'asserita riduzione o perdita della sua capacità di guadagno può essere riconosciuta. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 277.568,00, per l'invalidità permanente al 50% in un soggetto leso di anni 51 al momento del sinistro ed in euro 25.875,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 303.443,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo sia alla componente dinamico relazionale, che alla componente soggettiva descritta in precedenza, non risultando specificamente dimostrata una ulteriore e più incisiva sofferenza soggettiva patita dall'intente in conseguenza delle lesioni subite, se non il pregiudizio di natura depressiva che si valuta già ricompreso nel danno alla salute come quantificato.
4.1. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.2. Nessun danno patrimoniale può essere riconosciuto mancando in atti la documentazione comprovante le spese mediche sostenute: spese che non possono liquidarsi in via presuntiva e per il futuro come sostenuto da parte attrice.
4.3. Oltre all'importo di euro 303.443,00 all'attore va attribuita l'ulteriore somma di euro 5.242,89 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, in accoglimento della domanda , Controparte_2 Controparte_3
, e la (già Controparte_4 Controparte_1 Controparte_11 CP_7
vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di dell'importo
[...] Parte_1 di euro 308.685,8973, su cui vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. L'indimostrato coinvolgimento nel sinistro dell'invocato veicolo pirata, determina il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti , Controparte_2
e , quali eredi del defunto . Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Ogni altra questione sul punto resta assorbita.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (prossima allo scaglione inferiore), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00: fase studio, 2.200,00; fase introduttiva, euro 1.600,00; fase istruttoria: euro 8.000,00; fase decisoria, euro 5.000,00), discostandosi dalla nota spese quantificata, oltre che su valori più elevati, anche comprendendo le spese stragiudiziali, relative alla fase dello svolgimento della negoziazione assistita, che non si valutano liquidabili. Sul punto va, invero, chiarito che in base agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla scrivente, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
6.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda principale;
B. per l'effetto, condanna , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e la (già in Controparte_1 Controparte_11 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di della somma di euro Parte_1
308.685,8973, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_4
D. condanna i , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
e la (già in persona
[...] Controparte_11 Controparte_7 del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 per spese vive ed euro
[...]
16.800,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute;
E. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento. Così deciso in Torre Annunziata, il 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Santa Maria La Carità (NA) alla Parte_1
Via Polveriera n.4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Rocco che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
, residente in [...]
Calabrie, n. 9/A CONVENUTO CONTUMACE E
, , , nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di , rappresentati e difesi, congiuntamente e Persona_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Chiavarone e Roberto Ucci, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Francesco Saverio Mascia N.4, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI IN RICONVENZIONALE E (già , in persona del suo legale Controparte_5 Controparte_6 rapp.te p.t., quale Impresa territorialmente designata per la Parte_2 alla Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Quirino M. Palagano, entrambi elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Gennaro Torrese in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 CONVENUTA E (già , in persona del suo legale Controparte_5 Controparte_7 rapp.te p.t., in qualità di compagnia assicurativa del responsabile civile, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14 CONVENUTA CONTUMACE
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato del 20.9.2021 , in qualità di Parte_1 terzo trasportato, conveniva dinanzi a questo Tribunale i convenuti identificati come in epigrafe al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui vi è causa del deceduto quale conducente dell'autocarro Piaggio tg. Persona_1
BH711EN di proprietà di ed assicurato per la R.C.T. con la Controparte_1 [...]
(ora e, per l'effetto, condannarli in solido e/o Controparte_7 Controparte_5 alternativamente tra loro al risarcimento di tutti i danni scaturiti all'istante in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.6.2007, verso le ore 14,55 circa sull'Autostrada A/1 carreggiata NORD Km. 724 + 506 località Capua (CE); in subordine, nel caso in cui non vi fosse copertura della citata assicurazione in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, al fine di sentir condannare la Controparte_5 in qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S.; infine, in via ulteriormente gradata, al fine di far dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente di un autocarro pirata non indentificato e, per l'effetto, condannare la in nome e per Controparte_5 conto della F.G.V.S., al risarcimento del danno. CP_8
A tal fine, l'istante premetteva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre viaggiava quale terzo trasportato a bordo del suddetto autocarro di proprietà di CP_1
, per colposa condotta del conducente ovvero, in via alternativa,
[...] Persona_1
a causa del conducente di un autocarro non identificato che, nell'effettuare manovra di sorpasso sulla sinistra, urtava il suddetto autocarro alla parte laterale e posteriore sinistra facendolo ribaltare e finire fuori strada, subiva gravi lesioni per le quali veniva trasportato con ambulanza del 118 presso l ove Controparte_9 veniva rilevato (Verbale di P.S. n. 2007032349) “Trauma toracico addominale. Trauma cranico, vasta FLC frontale e occipitale in politrauma con SLO. Ricovero Chirurgia d'urgenza”. Venivano praticati gli accertamenti clinico-strumentali del caso ed in particolare esame Radiografico del torace e dell'omero sinistro nonché TC cranio e torace che evidenziavano “frattura arco posteriore della III, IV e V costa di sx., frattura arco anteriore della I costa di sx. frattura arco ascellare della I costa di sx. ipoespanso il campo polmonare di sinistra…frattura terzo laterale di clavicola a sx. frattura pluriframmentaria diametafisaria prossimale di omero con frammenti diastasati ed affrontati con asse omerale a convessità esterna… esteso ematoma subgaleale con enfisema sottocutaneo bilateralmente…area di addensamento di tipo contusivo a carico del segmento apico- dorsale del lobo superiore e dei segmenti basali posteriori del lobo inferiore a sinistra… (polmone sx.)”. Pertanto, l'istante veniva ricoverato e sottoposto a numerosi interventi chirurgici dettagliatamente descritti in citazione. Precisava, poi, che sui luoghi dell'incidente intervenivano agenti della Polizia Stradale di , Sottosezione Caserta CP_9
Nord, i quali redigevano un rapporto di incidente versato in atti. Risultando l'autocarro in questione al momento del sinistro assicurato per la R.C.T. con la Controparte_7
(ora , inoltrava a quest'ultima richiesta di Controparte_5 Parte_1 risarcimento danni, reiterandola a fini interruttivi della prescrizione;
senonché formulava tale richiesta altresì nei confronti della (ora Controparte_10 Controparte_5
sia per l'ipotesi in cui l'autocarro non fosse assicurato sia per l'ipotesi di sinistro
[...] cagionato da veicolo non identificato, rispettivamente ex art. 283 lett a) e b) del D.lgs. 209/2005. Instaurato il contraddittorio, mentre il responsabile civile proprietario Controparte_1 dell'autocarro Piaggio tg. BH711EN, benché regolarmente citato, restava contumace, si costituivano gli eredi del deceduto conducente , proponendo ritualmente Persona_1 domanda riconvenzionale nei confronti della in qualità di F.G.V.S. Controparte_5 attraverso la quale, contestando quanto ex adverso prospettato ed instando per il rigetto della domanda attorea proposta nei loro confronti, chiedevano l'accertamento della responsabilità per il sinistro in oggetto di un autocarro pirata rimasto non identificato e, per l'effetto, la condanna della al risarcimento di tutti i danni, Controparte_5 patrimoniali e non patrimoniali, patiti da , e Controparte_3 Controparte_4 CP_2
, in proprio e quali eredi di , per le lesioni gravi riportate da
[...] Persona_1 quest'ultimo in conseguenza del descritto sinistro e/o per il conseguente decesso, danni determinati e quantificati come da documentazione medica allegata nonché relazione medico-legale di parte. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la nella qualità Controparte_5 di impresa designata alla gestione del F.G.V.S., la quale eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda principale e della domanda riconvenzionale, non avendo entrambe le parti provato di aver correttamente adempiuto all'onere imposto dall' art. 287, co. 2, D.lgs. 209/05, né avendo attivato la procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale proposta dagli eredi per violazione art. 163 co. 3 n. 3 Per_1
c.p.c.; ancora, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sia in relazione alla posizione attorea, sia in relazione alla posizione dei convenuti , Per_1 nonché la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto processuale dell'Impresa Designata sia in merito alla prospettata ipotesi ex art. 283 lett. A), sia in merito alla prospettata ipotesi ex art. 283 lett. B); contestava, nel merito, l'infondatezza, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, tanto della domanda principale quanto di quella riconvenzionale, instando per il loro rigetto;
infine, eccepiva, in caso di loro accoglimento, il contenimento del risarcimento entro il massimale previsto. Dichiarata la contumacia di e della in proprio, Controparte_1 Controparte_5 quale compagnia assicurativa del responsabile civile, la causa veniva rinviata al fine di intraprendere la procedura di negoziazione assistita. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., la causa, istruita con l'escussione di testi di ambo le parti e l'esperimento di una c.t.u. medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
2. Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c., in quanto, nella stessa, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo i convenuti richiesto la Per_1 condanna della in qualità di F.G.V.S., al risarcimento dei danni Controparte_5 conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte.
Considerato che
l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015), non può dirsi sussistente nel caso di specie l'invocata nullità se risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
2.1. Ancora, in via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di – rispettivamente - soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, quanto all'eccezione spiegata in merito ad un asserito difetto di legittimazione passiva in capo alla va anch'essa rigettata in quanto generica e, in ogni caso, Controparte_5 infondata, risultando, alla luce di quanto premesso, provata la "legitimatio ad causam" sia dal lato attivo (V.si copiosa documentazione medica agli atti) che dal lato passivo, risultando, nel merito della controversia, prospettato il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato.
2.2. Va, del pari, rigettata l'eccezione sollevata dalla compagnia resistente in merito alla prescrizione dei diritti azionati con la domanda principale e riconvenzionale, stante la prodotta prova dell'intervenuta interruzione a seguito dell'invio delle numerose missive contenenti richiesta di risarcimento del danno, allegate agli atti.
2.3. Va, infine rilevato che risulta provata alla luce della documentazione prodotta da parte attrice la copertura assicurativa al tempo del sinistro della citata compagnia, non venendo, pertanto, in rilievo il disposto dell'art. 283 lett b) d.lgs. 209/2005.
3. Tanto premesso in rito, in merito all'inquadramento giuridico della domanda risarcitoria, occorre osservare che alla luce dei recenti principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. SS. UU. civ. sent. n.384/2022 del 13.09.2022 pubb. il 30.11.2022), la domanda di risarcimento avanzata dall'attore al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo quando si trovava nella qualità di trasportata a bordo del veicolo condotto dal , non può ritenersi sussumibile Per_1 nell'ipotesi di cui all'art.141 cod. ass. atteso che l'esercizio di siffatta azione, nel cui giudizio si prescinde dall'accertamento delle colpe, presuppone che il sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate dal trasportato abbia coinvolto almeno due veicoli pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi. Tuttavia, se la mancanza del citato requisito fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141 cod.ass., non per questo, il terzo trasportato rimane sfornito di tutela con la conseguenza che, nel caso di sinistro senza coinvolgimento di altro veicolo oltre quello del vettore, l'azione diretta che spetta al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
3.1. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, all'esito dell'espletata istruttoria non può ritenersi provata, per come di seguito meglio chiarito, l'asserita presenza di altro veicolo coinvolto nel sinistro, su cui si fonda la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi del conducente , la quale, in assenza di prova di tale circostanza, va ritenuta Per_1 senz'altro infondata e va, pertanto, rigettata. Preso atto che il sinistro è avvenuto senza coinvolgimento di altro veicolo, per cui è evidente, alla stregua di quanto su illustrato, che, non si ritiene applicabile l'articolo 141 cod. ass., l'azione promossa dall'attore va, piuttosto, correttamente inquadrata nella previsione dell'art.144 cod. ass. (cfr. in tali termini anche Cass. Civ. sent. n. 17963/2021), con la conseguenza che le parti convenute (proprietario del piaggio Porter, relativa compagnia assicurativa e conducente) per essere esonerate da responsabilità, devono dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art.2054 co.1 cc. (con un onere, per la verità, non dissimile da quello previsto dall'art.141 cod. ass.). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “… Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del trasportato, l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art.141 cod. ass. Ai sensi dell'art.2054 co.1 c.c. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art.2054 co.1 c.c., in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art.141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è, dunque, quella generale prevista dall'art.144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art.2054 co.1 c.c.” (cfr. Cass. Civile sent.n.17963/2021).
3.2. Così correttamente operato l'inquadramento giuridico della fattispecie de qua, si rileva, nel merito, che la domanda attorea si valuta fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati, atteso che dalla disamina del compendio probatorio versato agli atti di causa risultano dimostrati gli elementi costitutivi della domanda, ovverosia l'effettivo verificarsi del sinistro, il danno ed il relativo nesso di causalità, mentre i convenuti non hanno assolto al proprio onus probandi in punto di esimente del caso fortuito. Più precisamente, alcun fattore imprevedibile ed inevitabile, idoneo come tale ad interrompere il nesso causale con l'evento dannoso occorso all'attore, è emerso in maniera certa, non potendosi ritenere, conseguentemente, superata la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 codice civile. All'esito dell'espletata istruttoria non risulta provata, difatti, nel caso di specie la presenza di un ulteriore veicolo coinvolto sinistro, dal che deriva, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 141 cod. ass., tanto l'infondatezza della domanda riconvenzionale quanto dell'azione proposta in via subordinata ex art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005. In merito si osserva che sporgeva denuncia querela contro ignoti in quanto, Parte_1 come emerge dai verbali di s.i.t. in atti, il conducente prospettava la possibilità di Per_1 tamponamento da parte di un veicolo non identificato, avendo avvertito un urto alla parte posteriore del veicolo da lui condotto, mentre il terzo trasportato dormiva e si svegliava soltanto allo sbandare del veicolo per le urla del , prima che il veicolo si Per_1 ribaltasse;
motivo per il quale l'attore, nell'incertezza dell'effettiva causa scatenante il sinistro proponeva, altresì, in via alternativa, domanda di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.. Senonché, alla luce delle testimonianze rese non può dirsi provata, più che l'effettiva impossibilità di individuare il conducente dell'asserita auto pirata, della stessa presenza di un veicolo con cui il piaggio Porter si sarebbe scontrato. L'unico elemento probatorio che supporterebbe tale tesi è rappresentato dalle dichiarazioni del teste
[...]
il quale, non menzionato nel verbale redatto nell'immediatezza del fatto Testimone_1 dalle autorità intervenute, si sarebbe reso disponibile a testimoniare a distanza di 5 - 6 mesi dall'incidente, il che potrebbe apparire prima facie già inverosimile o comunque poco attendibile;
tale testimonianza, acquisita a distanza di un ampio lasso temporale, non può in ogni caso ritenersi idonea a supportare tale versione degli eventi, chiaramente confutata non soltanto dalle dichiarazioni dei testimoni e Testimone_2 Tes_3
sovrintende capo della polizia stradale di Caserta Nord che intervenne subito
[...] dopo il sinistro sulla tratta autostradale, quanto, soprattutto, dal rapporto di polizia da quest'ultimo firmato redatto nell'immediatezza del fatto, che fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria. Ebbene, da tale rapporto si evince che sulla carreggiata vi era in atto uno scambio a forchetta, per lavori sulla corsia opposta (Roma – Napoli), per cui la corsia di sorpasso della carreggiata verso Roma veniva utilizzata per far defluire il traffico della carreggiata opposta;
che sul posto c'era un furgone ribaltato sulla scarpata discendente, lato dx, e non vi erano segni di altri veicoli coinvolti. A confermare integralmente le circostanze ivi contenute vengono in rilievo le dichiarazioni oltre che dello stesso firmatario del rapporto, anche del teste , il quale, Testimone_2 escusso all'udienza del 30.1.2024, precisava: “…notammo un furgoncino bianco che ci precedeva, che sbandò e si ribaltò sulla destra. Ricordo che erano in corso dei lavori, pertanto la carreggiata si restringeva, per cui vi erano solo due corsie che viaggiavano verso Roma, io mi trovavo a percorrere la corsia di destra che delimita quella di emergenza e davanti a me vi erano delle altre auto. Notai lo sbandamento e il rallentamento delle altre auto, per cui rallentai a mia volta [...] C'è stato un rallentamento ma non vi erano auto ferme, vi era solo il furgoncino che aveva sbandato ed era caduto nella scarpata. Non vi era nessun altro veicolo fermo, c'era stato solo un rallentamento, anzi mi meravigliai pensando che vi fosse stato un incidente, ma non vidi altre auto ferme sul posto…”. Il sovrintendente di P.S., escusso all'udienza del 5.10.2023, confermava in toto quanto emergente dal verbale, precisando: “…ho redatto il verbale relativo ai primi accertamenti sul luogo del sinistro. Ci trovavamo sull'autostrada A1 sulla carreggiata nord direzione Caserta/Napoli – Roma;
dagli atti risulta che il sinistro avvenne alle 14,55 circa, fummo chiamati alle 14,58, giungemmo sul posto alle 15,10 […] Abbiamo sentito, prima che venisse soccorso, il conducente del furgone, il quale ci ha dichiarato di aver visto un autocarro dietro di lui ma che poi non ricordava altro. Sulla base di tali elementi, prima ancora che il furgone uscisse dalla scarpata discendente, abbiamo cercato eventuali tracce sull'asfalto e sul veicolo che potessero testimoniare la presenza di altro veicolo, ma ciò ebbe esito negativo. Sia il conducente che il terzo trasportato a bordo di detto veicolo furono condotti dal 118 in ospedale. Se non erro, non erano in atto precipitazioni e il tempo era sereno. Quando siamo arrivati sul posto, il conducente era all'interno dell'abitacolo mentre il terzo trasportato era al di fuori del veicolo, non ricordo a che distanza. Dalle tracce rilevate sull'asfalto, l'autocarro si era trovato a viaggiare sulla corsia di emergenza e dai rilievi si è potuto constatare che prima le ruote lato dx, e successivamente quelle lato sx, hanno percorso la scarpata discendente fino al ribaltamento del mezzo;
in particolare il mezzo superava la cunetta, saliva sulla scarpata ascendente dove veniva divelta la recinzione ivi presente…”. Il contenuto delle richiamate dichiarazioni dei testi escussi nel presente giudizio, unitamente ai numerosi documenti prodotti, i rilievi fotografici dei danni al veicolo piaggio Porter, delle gravi lesioni riportate dal nonché la copiosa documentazione Pt_1 sanitaria, consentono di ritenere pienamente dimostrati i danni lamentati e la loro riconducibilità al sinistro in discorso. A supporto della sussistenza del nesso eziologico, si richiama l'espletata c.t.u. ove il perito, esprimendosi positivamente in ordine alla compatibilità delle lesioni con la descritta dinamica dell'incidente, rilevava quanto segue:
“…il caso in esame ha una sua specifica lesione dei tessuti molli pericranici che richiese intervento chirurgico di urgenza(19.30h del 26/06/2007). Ciò è desumibile dalla lettura del dato operatorio di cui alla cartella clinica N. 11646. La sintesi diagnostica desumibile da siffatto dato clinico-documentale è la seguente: vasta ferita lacero-contusa trasversale della regione sovraoribitaria con scuoiamento fino alla regione occipitale. E siffatta descrizione lascia ben intendere che attualmente di anni 69 (24/09/55), è portatore di Parte_1 un gravissimo pregiudizio estetico in quanto i tessuti molli del viso nel loro processo riparatore cicatriziale hanno cagionato una alterazione della euritmia del viso osservabile da subito ad una distanza interlocutoria senza escludere una condizione di disagio che possa arrecare nel sinistrato, sebbene sia un soggetto quasi settantenne. Ed a tal proposito è bene, nel riavvolgere il nastro, ribadire ciò che è esitato in seguito a tale trauma cranio- facciale: presenza di cicatrice infossata che con direzione da destra a sinistra, in regione frontale, risulta lunga 24-25 cm. al di sotto delle bozze frontali e lungo i margini delle arcate sopracciliari e della radice del naso. Difficoltoso l'ammiccamento sx. Ciò è la giusta osservazione della indagine tecnica espletatasi alla presenza dei rispettivi consulenti di parte. Ulteriore esito cicatriziale di cm. 16 era localizzato sulla superficie deltoidea al terzo supero-anteriore del braccio sx. Limitatamente a siffatto complesso lesivo/menomativo, il testo di riferimento della consultazione medico-legale (La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile;
, indica Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 un danno biologico oscillante tra 21% e 35%. Per la fattispecie, considerato il locus anatomico è da considerarsi equo un sincretico percentile biologico del 25%. Ma l'istante
in seguito all'incidente stradale, riportò anche una frattura Parte_1 pluriframmentaria dell'omero sx, della clavicola sx. e di multiple coste dell'emicostato sx. e del manubrio dello sterno (3^,4^,5^ e 6^). La lesività omerale fu caratterizzata dapprima da un processo pseudoartrosico e successivamente da un processo osteomielitico che, per la sua natura ed entità, ha connaturato le attuali sequele rappresentate da: movimento di elevazione della scapolo-omerale alla metà, rotazione interna estrema con mano dietro il dorso abbozzato. Anchilosi di gomito sx. con avambraccio flesso di circa 110^. E sempre in adesione al citato testo, tenuto conto che l'anchilosi di gomito in arto non dominante è valutata 12%, la lesione/menomazione è pari a 10% così come in concorrenza la valutazione del deficit della scapolo-omerale per un sincretismo del 20%. Circa le fratture costali e del manubrio dello sterno, il danno complessivo è del 5% mentre per la clavicola con callo deforme 3%. L'applicazione di formule scalari, quale quella del Per_7
(decurtazione del 10% dopo somma aritmetica delle singole menomazioni) porta a concludere che il complessivo biologico è pari a 50% (cinquanta percento), portando alla attenzione della S.V.I. che Egli è affetto da diabete mellito ed artrite reumatoide, patologie che hanno ragionevolmente condizionato la completa guarigione. Ed in effetti il consulente di parte, Dott. , ha precisato nella sua relazione tecnica che il danno Persona_8 biologico temporaneo ha questa rispondenza: ITT 200 gg., ITP al 50% gg. 300, ITP al 25% gg. 30. La sua determinazione sarebbe pari a circa due anni. Ma tutti i passaggi di prestazione della lesività ossea serialmente caratterizzata da un processo di pseudoartrosi, dalla applicazione postuma di un fissatore esterno, da un successivo impianto di chiodo bloccato T2 e da un intervento di fistolectomia prossimale e distale dell'omero sx. per osteomielite, portano a concludere che è equo ritenere, anche alla luce del dato clinico-documentale che, in compattazione cronologica, esso è in siffatto modo frazionabile: I.T.T. gg.100 (cento); I.T.P. al 50% gg. 150 (centocinquanta); I.T.P: al 25% gg. 200 (duecento)”.
4. Ciò posto in ordine alla fondatezza della domanda principale, relativamente al quantum debeatur, possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. espletata, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. Dott. ha Persona_9 evidenziato che , in seguito al denunciato sinistro, riportava: “Gravissimo Parte_1 pregiudizio estetico al viso in uno con ulteriore pregiudizio all'arto superiore sx.; Esiti di multiple fratture costali sx. e del manubrio dello sterno;
Esiti di frattura della clavicola sx.; Sub-anchilosi della scapolo-omerale sx. e del gomito omolaterale. […] Anamnesi patologica: lamenta deficit funzionale dell'arto superiore sx. e toracoalgie per fenomeni fratturativi delle coste e dello sterno;
Esame obiettivo: presenza di cicatrice infossata che con direzione da destra a sinistra, in regione frontale, risulta lunga 24-25 cm. al di sotto delle bozze frontali e lungo i margini delle arcate sopracciliari e della radice del naso. Difficoltoso l'ammiccamento sx. Ulteriore esito cicatriziale di cm. 16 sulla superficie deltoidea al terzo supero-anteriore del braccio sx. Movimento di elevazione della scapolo-omerale alla metà, rotazione interna estrema con mano dietro il dorso abbozzato. Anchilosi di gomito sx. con avambraccio flesso di circa 110^. Marcata iponomiotrofia del cingolo scapolo-omerale sx.”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 50%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 100 per ITT, giorni 150 per ITP nella misura del 50%, nonché giorni 200 nella misura del 25%. Circa la capacità lavorativa specifica, considerata l'età del soggetto, conformemente a quanto evidenziato dall'ausiliario, non si ritiene che ci possano essere ricadute che ragionevolmente potevano essere presenti dapprima con aspetti altamente usuranti nell'esercizio della sua attività qualora questa venga ad essere doviziosamente documentata, sicché alcuna voce di danno per l'asserita riduzione o perdita della sua capacità di guadagno può essere riconosciuta. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in attuali euro 277.568,00, per l'invalidità permanente al 50% in un soggetto leso di anni 51 al momento del sinistro ed in euro 25.875,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, per un totale complessivo di euro 303.443,00. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo sia alla componente dinamico relazionale, che alla componente soggettiva descritta in precedenza, non risultando specificamente dimostrata una ulteriore e più incisiva sofferenza soggettiva patita dall'intente in conseguenza delle lesioni subite, se non il pregiudizio di natura depressiva che si valuta già ricompreso nel danno alla salute come quantificato.
4.1. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11-2014). Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo l'attore allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
4.2. Nessun danno patrimoniale può essere riconosciuto mancando in atti la documentazione comprovante le spese mediche sostenute: spese che non possono liquidarsi in via presuntiva e per il futuro come sostenuto da parte attrice.
4.3. Oltre all'importo di euro 303.443,00 all'attore va attribuita l'ulteriore somma di euro 5.242,89 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, in accoglimento della domanda , Controparte_2 Controparte_3
, e la (già Controparte_4 Controparte_1 Controparte_11 CP_7
vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di dell'importo
[...] Parte_1 di euro 308.685,8973, su cui vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. L'indimostrato coinvolgimento nel sinistro dell'invocato veicolo pirata, determina il rigetto della domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti , Controparte_2
e , quali eredi del defunto . Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Ogni altra questione sul punto resta assorbita.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista tra i parametri minimi e i medi, tenuto conto del valore effettivo della controversia (prossima allo scaglione inferiore), del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00: fase studio, 2.200,00; fase introduttiva, euro 1.600,00; fase istruttoria: euro 8.000,00; fase decisoria, euro 5.000,00), discostandosi dalla nota spese quantificata, oltre che su valori più elevati, anche comprendendo le spese stragiudiziali, relative alla fase dello svolgimento della negoziazione assistita, che non si valutano liquidabili. Sul punto va, invero, chiarito che in base agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla scrivente, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di prova documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma sentenza n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
6.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda principale;
B. per l'effetto, condanna , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e la (già in Controparte_1 Controparte_11 Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di della somma di euro Parte_1
308.685,8973, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
C. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da , Controparte_2 CP_3
e ;
[...] Controparte_4
D. condanna i , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
e la (già in persona
[...] Controparte_11 Controparte_7 del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di lite, liquidate in euro 700,00 per spese vive ed euro
[...]
16.800,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute;
E. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento. Così deciso in Torre Annunziata, il 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo