Art. 4.
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all' art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonche' quelle previste dall' art. 2403 del Codice civile , in quanto applicabili.
Il Collegio e' richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al Comitato di sorveglianza, previste all' art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonche' quelle previste dall' art. 2403 del Codice civile , in quanto applicabili.
Il Collegio e' richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste od il commissario lo ritenga opportuno.