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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1954/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pantaleone Moisè (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando di aver ricevuto, il 20.10.2025, l'avviso di addebito n. 343 202500014474 21 000, di importo pari a 958,92€ riferito all'indennità di disoccupazione goduta nel periodo intercorrente fra maggio e giugno 2018, indebitamente versata dall'Ente previdenziale. Parte ricorrente deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il legittimo affidamento riposto nell'operato dell'Ente di previdenza e l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria dell anche per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, annullare e dichiarare privo di ogni CP_1 effe ridico l'avviso di addebito n. 343 2025 00014474 21 000, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all a tale titolo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato CP_1 accoglimento del anda principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme
1 percepite dal Sig. a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo maggio-giugno 2018 Pt_1
e, per l'effetto, re l'impugnato avviso di addebito. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'avviso di addebito impugnato, anche in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo che, poiché l'avviso di addebito ha per oggetto l'indennità di disoccupazione non spettante, la disciplina applicabile è quella relativa alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
4. Riguardo la dedotta prescrizione, non può ravvisarsi, nel caso di specie alcuna estinzione della pretesa creditoria, poiché, stante l'applicazione del termine decennale del termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
5. Poiché, il periodo a cui l'avviso di addebito fa riferimento è maggio/giugno 2018 – data a cui ricondursi il versamento dell'indennità controversa – e poiché detto atto è stato notificato il 20.10.2025, il termine decennale di prescrizione non è utilmente decorso.
6. Peraltro, il ricorrente non ha neppure provato di avere diritto alla prestazione in contestazione.
6.1. In tal senso, infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010 ha statuito che: « In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
8. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
300,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dell CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pantaleone Moisè (PEC: Parte_1
; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando di aver ricevuto, il 20.10.2025, l'avviso di addebito n. 343 202500014474 21 000, di importo pari a 958,92€ riferito all'indennità di disoccupazione goduta nel periodo intercorrente fra maggio e giugno 2018, indebitamente versata dall'Ente previdenziale. Parte ricorrente deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, il legittimo affidamento riposto nell'operato dell'Ente di previdenza e l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria dell anche per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, annullare e dichiarare privo di ogni CP_1 effe ridico l'avviso di addebito n. 343 2025 00014474 21 000, dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all a tale titolo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato CP_1 accoglimento del anda principale, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme
1 percepite dal Sig. a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo maggio-giugno 2018 Pt_1
e, per l'effetto, re l'impugnato avviso di addebito. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'avviso di addebito impugnato, anche in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi al riguardo che, poiché l'avviso di addebito ha per oggetto l'indennità di disoccupazione non spettante, la disciplina applicabile è quella relativa alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
4. Riguardo la dedotta prescrizione, non può ravvisarsi, nel caso di specie alcuna estinzione della pretesa creditoria, poiché, stante l'applicazione del termine decennale del termine ordinario di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
5. Poiché, il periodo a cui l'avviso di addebito fa riferimento è maggio/giugno 2018 – data a cui ricondursi il versamento dell'indennità controversa – e poiché detto atto è stato notificato il 20.10.2025, il termine decennale di prescrizione non è utilmente decorso.
6. Peraltro, il ricorrente non ha neppure provato di avere diritto alla prestazione in contestazione.
6.1. In tal senso, infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010 ha statuito che: « In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione richiesta.
8. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
300,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dell CP_1
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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