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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAZZOCCHIN LUCIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Saltrio (VA), Via Agraria n, 6, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale di udienza del 23.9.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare la responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse dei figli minori (3.2.2017), (9.8.2018), (27.12.2013) e (5.6.2021), nati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
dalla relazione intrattenuta con e da questi riconosciuti. CP_1
Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori a sé, l'assegnazione in suo favore della casa familiare condotta in locazione sita in Viggiù, Via Castagna n. 13, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con i figli minori a fine settimana alternati, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento del 50% del suo stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale.
Ha dedotto che, a seguito di un diverbio insorto tra le parti per ragioni economiche, il resistente aveva lasciato la casa familiare senza far sapere più nulla di sé per molti mesi e senza contribuire al mantenimento della prole.
Disposto un rinvio onde consentire la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione già effettuata presso il luogo di lavoro e in seguito effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 3.12.2024.
All'udienza del 19.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 19.3.2025, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c.: CP_1
“In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori (3.2.2017), Per_1
(9.8.2018), (27.12.2013) e (5.6.2021), con collocamento e residenza Per_2 Per_3 Per_4 anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore;
pagina 2 di 7 - Assegna alla madre la casa familiare sita in Viggiù via Antonietta Castagna n. 13;
- Le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e
l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 400,00 (euro
100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unico percepito integralmente dalla madre;
2) In via istruttoria:
Richiede ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva nato a [...] il [...] CF: CP_1
residente a [...], con riferimento C.F._2 all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
In data 15.4.2025 e 6.5.2025 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, l'estratto conto previdenziale Inps e la certificazione della situazione reddituale del resistente da parte dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 23.9.2025 la parte ricorrente, alla luce della documentazione acquisita in atti, insisteva per l'accoglimento delle domande svolte in punto di mantenimento alla prole, riportandosi per il resto ai propri atti, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
pagina 3 di 7 Dalle allegazioni di cui al ricorso nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente è emerso che la figura materna rappresenta il principale punto di riferimento genitoriale, affettivo ed educativo per i figli minori , e , dei Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
quali si prende cura con costanza, anche dal punto di vista materiale;
la ricorrente, all'udienza del
23.9.2025, ha riferito che i figli non hanno più frequentazioni con il padre da ormai due anni e mezzo: “i bambini stanno bene, non vedono il papà da due anni. Prima avevano con lui un rapporto normale, mi sono sempre occupata io in via prioritaria dei bambini. I bambini adesso sono tranquilli e non sentono la mancanza del papà” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024); non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, effettuata anche CP_1
presso il luogo di lavoro, e non ha inteso contrastare le domande di parte ricorrente, né ha domandato la ripresa della relazione genitoriale con i figli minori.
In tale contesto, considerato che non sono emersi elementi atti a dubitare della capacità e della idoneità genitoriale della figura materna, tenuto conto dell'atteggiamento di disinteresse palesato dal padre e confermato dal suo comportamento processuale, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento super esclusivo di , e alla madre, con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la prole, anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Per l'effetto, deve essere altresì confermata l'assegnazione alla madre ex art. 337 sexies c.c. della casa familiare sita in Viggiù (VA), Via Antonietta Castagna n. 13.
Quanto alle frequentazioni dei minori con il padre, si ritiene che queste potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini.
2. Il mantenimento dei figli minori
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento dei figli minori, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
ha dedotto di essere disoccupata, non essendo riuscita a reperire alcuna attività Parte_1 lavorativa che possa conciliarsi con le esigenze della prole, di percepire la Naspi pari all'importo attuale di euro 900,00, importo che ogni mese va a scalare, nonché l'importo di euro 740,00 a titolo di AUU per i quattro figli minori;
vive con i figli presso la casa familiare sita in Viggiù
(VA), Via Antonietta Castagna n. 13, di cui paga l'affitto pari all'importo di euro 450,00 mensili, più le utenze idriche;
ha dedotto altresì di avere un altro figlio, avuto da una Persona_5
precedente relazione (cfr. verbale di udienza del 23.9.2025 e documentazione reddituale in atti).
Rispetto alla situazione economico patrimoniale di la ricorrente ha dedotto di CP_1
essere a conoscenza che lo stesso lavori presso la DNATA s.r.l. di Cardano Al Campo, circostanza invero confermata dalla documentazione richiesta ex art. 213 c.p.c. all'INPS; dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e depositata in atti in data 15.4.2025 risulta invero aver percepito un reddito lordo di complessivi 24.461 nel 2022, di euro 23.343,09 nel
2023 e di 38.720,42 nel 2024 che, detratta l'imposta netta e diviso per dodici mensilità porta a circa 2.450 euro mensili.
In tale contesto, tenuto conto della tenera età dei figli minori e delle esigenze fisiologicamente correlate alla loro età, considerata altresì la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale del genitore obbligato come risultante dalla documentazione da ultimo acquisita ex art. 213 c.p.c., , il Collegio stima congruo porre a carico del padre in via definitiva l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse pagina 5 di 7 dei minori da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale. L'assegno unico potrà essere integralmente percepito dalla madre, genitore collocatario.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte dalla parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, il quale non ha inteso contrastare le domande di parte ricorrente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida i figli minori (3.2.2017), (9.8.2028), Persona_6 Persona_7
27.12.2013) e (5.6.2021) in via super esclusiva alla madre, Persona_8 Persona_9 con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per i figli minori, anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
2. Assegna alla madre la casa familiare, sita in Viggiù (VA), Via Antonietta Castagna n. 13;
3. Dispone che le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
AUU integralmente pagina 6 di 7 percepito dalla madre;
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27.6.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MAZZOCCHIN LUCIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Saltrio (VA), Via Agraria n, 6, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 25.10.2024);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale di udienza del 23.9.2025.
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare la responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse dei figli minori (3.2.2017), (9.8.2018), (27.12.2013) e (5.6.2021), nati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
dalla relazione intrattenuta con e da questi riconosciuti. CP_1
Ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori a sé, l'assegnazione in suo favore della casa familiare condotta in locazione sita in Viggiù, Via Castagna n. 13, la regolamentazione delle frequentazioni paterne con i figli minori a fine settimana alternati, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con il versamento del 50% del suo stipendio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale.
Ha dedotto che, a seguito di un diverbio insorto tra le parti per ragioni economiche, il resistente aveva lasciato la casa familiare senza far sapere più nulla di sé per molti mesi e senza contribuire al mantenimento della prole.
Disposto un rinvio onde consentire la rinnovazione della notificazione nei confronti del resistente, quest'ultimo non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione già effettuata presso il luogo di lavoro e in seguito effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 3.12.2024.
All'udienza del 19.11.2024 è comparsa la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore, quindi il giudice relatore, con ordinanza del 19.3.2025, dichiarava la contumacia di e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c.: CP_1
“In via provvisoria e urgente:
- Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori (3.2.2017), Per_1
(9.8.2018), (27.12.2013) e (5.6.2021), con collocamento e residenza Per_2 Per_3 Per_4 anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la figlia minore;
pagina 2 di 7 - Assegna alla madre la casa familiare sita in Viggiù via Antonietta Castagna n. 13;
- Le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e
l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in via indiretta a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 400,00 (euro
100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
Assegno unico percepito integralmente dalla madre;
2) In via istruttoria:
Richiede ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate (Varese) informazioni in ordine alla posizione reddituale e fiscale e all'INPS (Varese) informazioni in ordine alla posizione retributiva e contributiva nato a [...] il [...] CF: CP_1
residente a [...], con riferimento C.F._2 all'ultimo triennio, invitando detti Enti a fornire le predette informazioni in forma scritta entro dieci giorni dalla fissanda udienza”.
In data 15.4.2025 e 6.5.2025 veniva versata in atti la documentazione pervenuta dagli Enti richiesti e, in particolare, l'estratto conto previdenziale Inps e la certificazione della situazione reddituale del resistente da parte dell'Agenzia delle Entrate.
All'udienza del 23.9.2025 la parte ricorrente, alla luce della documentazione acquisita in atti, insisteva per l'accoglimento delle domande svolte in punto di mantenimento alla prole, riportandosi per il resto ai propri atti, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
pagina 3 di 7 Dalle allegazioni di cui al ricorso nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dalla parte ricorrente personalmente è emerso che la figura materna rappresenta il principale punto di riferimento genitoriale, affettivo ed educativo per i figli minori , e , dei Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
quali si prende cura con costanza, anche dal punto di vista materiale;
la ricorrente, all'udienza del
23.9.2025, ha riferito che i figli non hanno più frequentazioni con il padre da ormai due anni e mezzo: “i bambini stanno bene, non vedono il papà da due anni. Prima avevano con lui un rapporto normale, mi sono sempre occupata io in via prioritaria dei bambini. I bambini adesso sono tranquilli e non sentono la mancanza del papà” (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024); non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, effettuata anche CP_1
presso il luogo di lavoro, e non ha inteso contrastare le domande di parte ricorrente, né ha domandato la ripresa della relazione genitoriale con i figli minori.
In tale contesto, considerato che non sono emersi elementi atti a dubitare della capacità e della idoneità genitoriale della figura materna, tenuto conto dell'atteggiamento di disinteresse palesato dal padre e confermato dal suo comportamento processuale, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento super esclusivo di , e alla madre, con Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per la prole, anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Per l'effetto, deve essere altresì confermata l'assegnazione alla madre ex art. 337 sexies c.c. della casa familiare sita in Viggiù (VA), Via Antonietta Castagna n. 13.
Quanto alle frequentazioni dei minori con il padre, si ritiene che queste potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini.
2. Il mantenimento dei figli minori
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda le questioni afferenti al mantenimento dei figli minori, giova osservare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione dello stesso con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
ha dedotto di essere disoccupata, non essendo riuscita a reperire alcuna attività Parte_1 lavorativa che possa conciliarsi con le esigenze della prole, di percepire la Naspi pari all'importo attuale di euro 900,00, importo che ogni mese va a scalare, nonché l'importo di euro 740,00 a titolo di AUU per i quattro figli minori;
vive con i figli presso la casa familiare sita in Viggiù
(VA), Via Antonietta Castagna n. 13, di cui paga l'affitto pari all'importo di euro 450,00 mensili, più le utenze idriche;
ha dedotto altresì di avere un altro figlio, avuto da una Persona_5
precedente relazione (cfr. verbale di udienza del 23.9.2025 e documentazione reddituale in atti).
Rispetto alla situazione economico patrimoniale di la ricorrente ha dedotto di CP_1
essere a conoscenza che lo stesso lavori presso la DNATA s.r.l. di Cardano Al Campo, circostanza invero confermata dalla documentazione richiesta ex art. 213 c.p.c. all'INPS; dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e depositata in atti in data 15.4.2025 risulta invero aver percepito un reddito lordo di complessivi 24.461 nel 2022, di euro 23.343,09 nel
2023 e di 38.720,42 nel 2024 che, detratta l'imposta netta e diviso per dodici mensilità porta a circa 2.450 euro mensili.
In tale contesto, tenuto conto della tenera età dei figli minori e delle esigenze fisiologicamente correlate alla loro età, considerata altresì la situazione economico reddituale delle parti e, in particolare, della situazione reddituale del genitore obbligato come risultante dalla documentazione da ultimo acquisita ex art. 213 c.p.c., , il Collegio stima congruo porre a carico del padre in via definitiva l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse pagina 5 di 7 dei minori da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale. L'assegno unico potrà essere integralmente percepito dalla madre, genitore collocatario.
3. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso in relazione alle domande proposte dalla parte ricorrente, tenuto conto della mancata costituzione del resistente, il quale non ha inteso contrastare le domande di parte ricorrente, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Affida i figli minori (3.2.2017), (9.8.2028), Persona_6 Persona_7
27.12.2013) e (5.6.2021) in via super esclusiva alla madre, Persona_8 Persona_9 con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione, istruzione e alle pratiche amministrative per i figli minori, anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
2. Assegna alla madre la casa familiare, sita in Viggiù (VA), Via Antonietta Castagna n. 13;
3. Dispone che le frequentazioni paterne con i figli minori potranno avvenire, a fonte di una stabile intenzione del padre di riprendere il rapporto genitoriale e tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli minori, inizialmente alla stabile presenza della madre o di altra persona di fiducia e previo accordo direttamente assunto con la stessa, fatta salva una progressiva liberalizzazione e l'introduzione del pernottamento presso il padre a fine settimana alternati, secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, ricorrendone le condizioni nell'interesse dei bambini;
4. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 600,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore da determinarsi come da Linee guida in uso avanti al Tribunale;
AUU integralmente pagina 6 di 7 percepito dalla madre;
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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