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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 650/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, decisa all'udienza del 11.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto Parte_1 introduttivo, dall'avv. Mirko Di Biase, presso il cui studio elettivamente domicilia in Itri (LT), alla via G. Matteotti n.136;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angela Mariani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Micozzi sito a
Cisterna di Latina (LT), alla via Santesarti, n.15D;
CONVENUTO
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo soggetto giuridico, dall'avv. Giorgio Carnevali, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, in viale B. Buozzi n.19;
ER HI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio la affinché, accertatane la responsabilità nella CP_1 causazione del sinistro, fosse condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, per la somma complessiva di €
10.697,60 o nella somma di ritenuta giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva che, il giorno 27.10.2018 alle ore 01.00 circa, nel territorio del Comune di Fondi, percorreva la SS7 Appia, allorché, giunto al Km 124,600, con direzione di marcia Fondi-Itri, a causa di una repentina ed improvvisa invasione della carreggiata da parte di un animale selvatico (cinghiale), impattava con la parte anteriore del mezzo contro il suddetto animale. A seguito di detto scontro, l'autoveicolo di proprietà dell'attore subiva danni materiali mentre il subiva danni fisici. Pt_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la chiedendo CP_1 preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Nel merito, contestava l'avversa ricostruzione CP_2 dei fatti, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo che nessun comportamento imputabile a colpa poteva essere attribuito alla stessa e che il sinistro fosse da attribuire alla condotta di guida dell'attore, se non in via esclusiva almeno in via concorrente.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la CP_2 quale deduceva preliminarmente l'insussistenza del diritto alla manleva della convenuta, in virtù della sussistenza di una franchigia contrattuale fino alla somma di € 20.000,00. Nel merito contestava le richieste attoree, chiedendo il rigetto della domanda in quanto non provata nell'an e nel quantum, sostenendo
- 2 - il difetto di legittimazione passiva della convenuta e l'imputabilità del sinistro per causa esclusiva alla condotta di guida di parte attrice.
In data 19.04.2021, spiegava intervento volontario la Controparte_2 quale nuovo soggetto giuridico legittimato nel presente
[...] giudizio, subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla originaria terza chiamata, aderendo alle difese sostenute da quest'ultima.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta la ctu, all'udienza dell'11.12.2025, la causa, all'udienza del 27.11.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Con riferimento all'invocata responsabilità della nella CP_1 causazione del sinistro e dei danni in capo all'attore, occorre richiamare l'orientamento recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 25987/2025; Cass., sez. III, 29/04/2020, n. 8385).
In punto di disciplina normativa, si rileva che con la L. 27 dicembre
1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost.
Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i
- 3 - compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).
Dall'altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la L. n. 142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”.
Nonostante l'oscillazione degli orientamenti giurisprudenziale nell'arco dell'ultimo decennio, la Corte di Cassazione ha di recente rinnovato la propria posizione chiarendo che, avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici
(precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione
- 4 - del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
La proprietà pubblica delle specie protette in uno alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alla regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali richiesta dall'art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.
Ebbene, la Corte di Cassazione individua il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le
Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).
Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle
- 5 - specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente CP_1 competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Sull'attore graverà quindi l'onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava invece sulla essa dovrà consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione CP_1 che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. La per liberarsi dalla CP_1 responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico dovrà cioè dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Alla luce della suddetta impostazione giurisprudenziale, risulta che nel caso di specie la domanda dell'attore merita accoglimento, nei termini di quanto si va ad esporre.
Difatti, l'istruttoria svolta e l'escussione dei testimoni hanno confermato la dinamica del sinistro, ossia l'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale, l'impatto dell'animale con il veicolo oggetto di giudizio, senza possibilità per il conducente di evitare il predetto impatto, con conseguente produzione di evidenti danni al veicolo nonché di danni fisici subiti dall'attore.
Ed invero, il teste , all'udienza del 24.02.2022, Testimone_1 dichiarava: “ero trasportato a bordo del veicolo e mio padre guidava la vettura di sua proprietà…Eravamo sull'appia di Fondi direzione Itri e all'improvviso ci ha impattato un cinghiale sulla parte anteriore e ci ha sbalzato sulla corsia opposta, dove fortunatamente non passavano vetture. Ci siamo fermati a poco da un albero. Non c'era illuminazione e non abbiamo visto il cinghiale. Dopo
- 6 - l'impatto si è alzato ed è andato via. C'era sangue a terra e sulla vettura. È sbucato dal lato destra verso sinistra. Sul margine non c'era guard rail ma solo alberi alternati ad erba secca. Il cinghiale si è dileguato verso il margine opposto. Era un cinghiale adulto di colore marrone. Preciso che la strada non ha alcuna illuminazione. Ai margini non ci sono abitazioni né altre attività…In particolare ha danneggiato tutta la parte anteriore e laterale destra e una piccola botta anche sul lato sinistro mentre si alzava…confermo quanto già deposto. Dopo l'urto è andato subito via”.
L'impatto tra l'animale ed il veicolo di proprietà attorea si verificava alle ore 01:00 in una strada con illuminazione mancante e dunque in scarse condizioni di visibilità, circostanza quest'ultima confermata anche dal teste
, vice sovrintendente della P.S. presso il Commissariato di Testimone_2
Fondi, escusso all'udienza del 06.06.2023 ed intervenuto sul luogo del sinistro successivamente all'impatto. Quest'ultimo dichiarava: “Siamo stati allertati dalla sala operativa e giungemmo all'1.25 sul posto per segnalazione di investimento di cinghiale con autovettura. Sul posto vi erano , Parte_1
e una donna straniera. Al nostro arrivo abbiamo cercato di Testimone_1 verificare la presenza dell'animale. Non c'è illuminazione pubblica né proveniente da abitazioni private. Ho dovuto fare luce con una torcia per capire il punto esatto del sinistro. La strada non ha guard rail, ci sono alberi.
Ai margini vi sono alberi e pezzi di terreni coltivati o incolti. Non è stato necessario l'intervento di ambulanza. Abbiamo azionato i quattro lampeggianti della vettura per maggiore visibilità alle altre vetture che sopraggiungevano anche a forte velocità. La vettura a seguito all'impatto finiva sul lato opposto della carreggiata rispetto al senso di marcia. La vettura era molto danneggiata nella parte anteriore laterale destra, tanto che la vettura non era marciante e dovuto chiamare il carro attrezzi. Non ricordo se ci fossero tracce di sangue sulla vettura. Era molto buio”.
Ancora, va evidenziato che la condotta di guida del conducente possa essere considerata scevra da censure, non essendo emerso alcun elemento,
- 7 - neppure presuntivo, nel senso di deporre per una condotta imprudente del danneggiato.
Provato il nesso di causalità materiale tra l'animale selvatico e il sinistro occorso, spettava alla convenuta dare prova del caso fortuito per CP_1 andare esente da responsabilità. Si intende per caso fortuito la prova che il fatto dannoso sia avvenuto per una causa imprevedibile e inevitabile, come l'assoluta imprevedibilità dell'attraversamento dell'animale oppure la colpa esclusiva del conducente.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che, una volta accertato che l'animale selvatico ha causato il danno, la responsabilità regionale è presunta,
e l'esonero richiede prove concrete di fortuità (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
21427/2025). In una recente pronuncia, la Suprema Corte ha ricapitolato il principio affermando che il danneggiato deve provare l'urto con l'animale, mentre la deve provare l'eventuale caso fortuito, ad esempio CP_1 dimostrando che l'attraversamento dell'animale era del tutto imprevedibile e che l'ente aveva adottato tutte le misure possibili (Cass. civ., Sez. III, ord. n.
25987/2025).
Ebbene, parte convenuta non ha fornito prove sul punto, non emergendo in atti una condotta di guida imprudente da parte dell'attore che abbia potuto costituire causa esclusiva oppure concorrente del danno. Nemmeno può essere ritenuto assolutamente eccezionale ed imprevedibile l'attraversamento dell'animale sul luogo dell'incidente, atteso che lo stesso teste Testimone_2 dichiarava che la strada teatro del sinistro “è una strada su cui spesso arrivano segnalazione di cinghiali o mucche”. Né può assumere rilevanza in tal senso quanto dedotto dalla circa l'assenza di prova della colpa di CP_1 quest'ultima nella causazione dell'evento, stante la responsabilità oggettiva alla stessa ascrivibile per tutto quanto poc'anzi esplicato, come tale escludibile unicamente laddove quest'ultima dia prova del caso fortuito.
Alla luce dell'istruttoria compiuta, e sulla base del criterio civilistico del più probabile che non, risulta quindi provato il nesso causale tra
- 8 - l'attraversamento dell'animale selvatico e il sinistro occorso a parte attrice.
In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, devono accogliersi le risultanze della ctu medico-legale espletata.
Il ctu, dott. , nelle risultanze dell'elaborato peritale ha Persona_1 accertato che l'attore il giorno 27.10.18 riportava, a seguito di un sinistro stradale, un trauma distrattivo del rachide cervicale ed un trauma contusivo lombare, trattati mediante terapie conservative.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, sono derivati esiti di totale inabilità per giorni 7, parziale inabilità al
50% per ulteriori giorni 20; sono residuati postumi a carattere permanente valutabili nella misura del 1%.
La liquidazione del danno in via equitativa può essere eseguita secondo i criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Si richiama, all'uopo, il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle
- 9 - propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n.
7513).
Nel caso di specie, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 58) della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'epoca del fatto:
€ 996,00 per danno biologico permanente nella misura del 1%
€ 805,00 per invalidità temporanea totale di gg. 7;
€ 1.150,00 per invalidità temporanea al 50% di gg 20;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente
- 10 - sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (27.10.2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 2.488,20 di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT per complessivi € 3.276,94.
Il ctu incaricato ha inoltre accertato che non sono state documentate spese mediche di diagnosi e cura e ha specificato che le spese per due certificati prodotte dall'attore non hanno finalità clinico-terapeutica, sicché non sono meritevoli di ristoro.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta CP_1
deve essere condannata al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 3.276,94 per danno non patrimoniale.
Parte attrice ha inoltre dedotto che l'impatto con l'animale causava danni materiali all'autoveicolo di sua proprietà per la somma di € 8.197,17.
A tal fine, l'attore ha prodotto in giudizio un preventivo danni dell'autocarrozzeria (cfr. doc. all. n. 15 di parte attrice). Parte_2
Ebbene, nel preventivo in questione sono riportati nel dettaglio i componenti oggetto di riparazione e/o sostituzione (pezzi di ricambio e manodopera).
Le suddette componenti, risultano pienamente compatibili con i pregiudizi subiti in via immediata e diretta dall'autovettura di proprietà attorea, atteso che le componenti da sostituire risultanti dal preventivo interessano quasi tutte la parte destra dell'autoveicolo che è risultata maggiormente coinvolta nell'impatto con l'animale.
Ciò risulta provato dalla documentazione fotografica prodotta in atti
- 11 - dall'attore (cfr. doc. all. n. 3 di parte attrice), nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi. Il teste , infatti, dichiarava: “La vettura era molto Testimone_2 danneggiata nella parte anteriore laterale destra, tanto che la vettura non era marciante e dovuto chiamare il carro attrezzi”. Invece, il teste Parte_2
titolare della carrozzeria incaricata di riparare l'autoveicolo
[...] dell'attore e intervenuto sul posto la sera del sinistro, dichiarava: “Io mi recai con la mia vettura e poi dopo aver visto lo stato del veicolo chiamai il carro attrezzi. La vettura aveva tutta la parte anteriore accartocciata ed il cofano era rientrato tanto che non marciava più. Ricordo di aver constatato dei danni alle sospensioni. Ricordo con precisione solo della parte anteriore completamente distrutta”.
Tenuto conto, quindi, dei prezzi medi di mercato per l'acquisto dei pezzi di ricambio, dei costi medi della manodopera nel settore nonché del preesistente valore commerciale del veicolo sinistrato, si reputa equo quantificare i danni subiti nella misura di euro 8.200,00, iva inclusa, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi da lucro cessante, calcolati in applicazione dei principi affermati da Cass. Civ. Sezioni Unite del 17 dicembre 1995 n. 1712.
È, infatti, consentita la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass.
2228/2012).
Quanto poi al riconoscimento dell'IVA, sulla spettanza di tale voce, la giurisprudenza di legittimità è pacifica: “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta”. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta, circostanza che non risulta nel caso di specie. (Cass. civ.,
- 12 - ordinanza n. 21739/2019, Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 14535 del 10 giugno 2013).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta CP_1
deve essere condannata al pagamento, in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 8.200,00 per danno patrimoniale.
Deve essere, infine, assorbita la domanda di manleva nei confronti della risultando dal contratto versato in atti una Controparte_2 franchigia di euro 20.00,00 per i sinistri, come risulta dal certificato di polizza n. 1904442, prodotto in atti dalla terza chiamata in giudizio (cfr. doc. all. n. 1 prodotto in atti dalla all'art. 2.3. CP_2
Pertanto, deve ritenersi che in virtù della suddetta clausola contrattuale e in virtù del fatto che l'importo dei danni accertati nel presente giudizio risulta inferiore alla somma di € 20.000,00, il risarcimento del danno dovrà rimanere a carico della . CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 5.201,01 ad euro 26.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la CP_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_1
11.476,94, di cui euro 3.276,94 per danno non patrimoniale ed euro
8.200,00 iva inclusa per danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
- 13 - b) dichiara assorbita la domanda di manleva;
c) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi euro 2.804,00 di cui euro
264,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IV e Cpa se dovute, come per legge;
d) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e Cpa se dovute, come per legge;
e) pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Latina il 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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