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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 846/2016, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di eredi di , rappresentate e difese dall'avv.to C.F._2 Persona_1
VIOLANTE Andrea, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to in Bari (FG).
APPELLANTI – APPELLATE INCIDENTALI avverso la sentenza n.1508/2016 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 17.03.2016, resa nel procedimento n.473/2007 (ivi riunito il proc. n. 7379/2007), non notificata.
CONTRO
DI (C.F.: ) e (C.F.: , DI Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: e (C.F.: ) queste Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 ultime in qualità di eredi di , nonché in persona del suo ER CP_1 rappresentante legale (già ), tutti rappresentati e difesi Controparte_2 dall'avv.to TARANTINO Gianfranco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in Bari.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[... Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato in data 27.11.2006 (R.G. n. 12450/2006)
, socio della “ ”, chiedeva l'immediata revoca CP Controparte_2 per giusta causa dell'amministratore deducendo che: Persona_1 - nel periodo 2003-2006, l'Amministratore aveva costituito in Bulgaria una società unipersonale a responsabilità limitata denominata OMA S.R.L.U., così intraprendendo un'attività del tutto autonoma e personale;
- oltre alla somiglianza della denominazione, tale società non aveva nulla a che fare con la
CP
- in coincidenza con i numerosi trasferimenti in Bulgaria, l'Amministratore aveva effettuato costanti prelevamenti in denaro dai conti intestati alla per una somma di circa CP
400.000,00 euro;
- l'Amministratore aveva quindi abusivamente e impropriamente finanziato l'attività della
O.M.A. S.R.L.U. con denaro della CP
- lo stesso da tempo aveva intrapreso una autonoma attività di commercio Persona_1 di legnami in collaborazione con altra società, con conseguente ulteriore violazione degli obblighi di cui all'art. 6 dello Statuto, attività quest'ultima anche gestita nei costi ordinari con mezzi della Controparte_3
Con compara di intervento del 20.12.2006 interveniva in tale procedimento , il ER quale aderiva al ricorso cautelare e alle conclusioni ivi formulate dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2006 si costituiva il quale Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con atto di citazione notificato in data 9-10.01.2007, accompagnato da ricorso cautelare, Per_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 473/2007) la in
[...] CP persona del medesimo , nonché i soci e , Persona_1 Controparte_2 ER proponendo formale opposizione avverso due delibere sociali adottate in data 19.12.2006 di esclusione dalla società e di revoca dalla carica di amministratore.
Nello specifico, a riguardo, egli deduceva che:
- al momento dell'assunzione delle predette delibere, non era più socio della ER in quanto in data 23.11.2006, aveva ceduto all'attore, già titolare della quota CP maggioritaria del 51%, l'intera sua quota societaria del 37% (e non solo del 36%), portandola quindi all'88%;
- la decisione di esclusione era comunque illegittima perché generica nella sua motivazione;
- la società era stata sempre da lui governata in perfetto accordo con gli altri soci.
L'attore, inoltre, chiedeva l'esclusione dalla società del figlio e del fratello Controparte_2 Per_2
(ove questi fosse stato ritenuto ancora socio), per aver il figlio svuotato la società attuando in suo danno una strategia distruttiva consistita nel prelevare, nel corso dell'anno, denaro contante dalla cassa per 85.500,00; nonché condannare e al risarcimento rei danni a vario Controparte_2 Per_2 titolo patiti e patendi dall'attore.
Il Giudice del procedimento cautelare incidentale (RG. n.473-1/2007) con decreto del 18.01.2007 sospendeva inaudita altera parte i provvedimenti di esclusione di socio e di revoca dell'amministratore. Rimasta contumace la società, si costituivano ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, e , i quali, contestando le avverse Controparte_2 Per_2 deduzioni chiedevano il rigetto dell'avversa opposizione con revoca di eventuali provvedimenti di sospensione;
nonché la conferma delle deliberata esclusione da socio di e Persona_1
l'accoglimento delle riconvenzionali con condanna dell'attore alla reintegra del patrimonio sociale e al risarcimento dei danni nella misura di euro 2.000.000,00 o di altra;
con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio, anche delle fasi cautelari ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nello specifico, i convenuti deducevano che il 23.11.2006, con atto per notar , Persona_3 Per_2
cedeva solo una quota pari al 36% dell'intero 37% della sua quota, restando quindi socio e
[...] titolare di una quota pari ad euro 5.164,57.
Con ordinanza del 06.02.2007 il Giudice disponeva CTU a mezzo del dott. allo Persona_4 scopo di accertare se le presunte irregolarità contestate specificamente nel ricorso fossero sussistenti e tali da giustificare la revoca da amministratore di . Persona_1
Espletata la CTU, all'udienza del 12.04.2007, con il consenso delle parti, veniva disposta la riunione dei procedimenti cautelari, incidentale ed antem causam e con ordinanza del 15.05.2007 emessa nel contraddittorio anche della ivi costituitasi in persona del reintegrato amministratore, il CP
Giudice così disponeva:
1) “Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , per revoca per giusta causa Controparte_2 ex art. 2259 c.c. nei confronti di da amministratore della e per Persona_1 CP
l'effetto lo revoca dalla carica;
2) revoca il proprio decreto, reso inaudita altera parte in data 18.01.2007, di sospensione del deliberato di esclusione da socio e di revoca da amministratore, adottato in data 19.12.2006 dai soci e;
Controparte_2 ER
3) rigetta il ricorso proposto da avverso la suddetta esclusione dalla Persona_1 compagine sociale;
4) dichiara nulla la delibera di revoca dell'amministratore, adottata dai due soci in data
19.12.2006, in quanto in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 2259;
5) dispone la trasmissione di copia degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari per le determinazioni di competenza;
6) fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito in relazione alla domanda ante causam svolta da ex art. 700 c.p.c.”. Controparte_2
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo , rigettato con Persona_1 provvedimento collegiale del 23.08.2007.
Chiusa la fase cautelare, il giudizio di opposizione alle due delibere di esclusione da socio e di revoca da amministratore (RG. N. 473/2007) proseguiva con un nutrito scambio di varie memorie difensive, istanze di fissazione di udienza dell'attore e note dei convenuti. Nel mentre, in ottemperanza al provvedimento cautelare ed al fine di introdurre il giudizio di merito, con atto di citazione, notificato in data15.06.2007, e convenivano in Controparte_2 Per_2 giudizio (RG. n.7379/2007) dinanzi al Tribunale di Bari con il quale chiedevano di Persona_1 confermare e convalidare il provvedimento cautelare di revoca di da Persona_1 amministratore della nonché disporre la sua revoca dalla sua carica per giusta causa e di CP Contr condannare lo stesso al “risarcimento in favore della e dei suoi soci dei danni tutte arrecati al patrimonio sociale, mediante reintegra dello stesso (…) per la somma di 1.000.000,00 di euro o per quell'altra maggiore o minore” che fosse risultata di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.09.2007 si costituiva , il quale Persona_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse con vittoria di spese.
I due giudizi così introdotti proseguivano con lo scambio delle memorie difensive nei termini ex art. 6 e 7 del D.lgs. 5/2003 al cui esito, nel giudizio RG. N.7379/2007, gli attori notificavano istanza di fissazione d'udienza a in data 19.05.2008, mentre quest'ultimo depositava nota Persona_1 di precisazione delle conclusioni in data 29.05.2008 insistendo per la riunione del procedimento con quello RG. N. 473/2007 in tema di esclusione da socio.
Quanto al giudizio RG. N. 473/2007, l'attore notificava memoria di replica ai convenuti in data
12.04.2007; i convenuti notificavano II memoria difensiva all'attore in data 14.05.2007; l'attore notificava II memoria di replica ai convenuti in data 22.06.2007; i convenuti notificavano memoria di controreplica all'attore in data 15.09.2007; l'attore notificava ai convenuti memoria di controdeduzioni alla replica in data 05.10.2007. Seguiva in data 02.11.2007 la notifica (ai due soci ma non alla della istanza di fissazione di udienza da parte di con conseguente CP Persona_1 designazione del giudice relatore.
Accolta dal Giudice relatore l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza perché notificata dall'attore prima della scadenza del termine entro cui i convenuti avevano diritto di replica, nonché rilevato il difetto di notifica alla convenuta contumace O.M.A., venivano assegnati alle parti i termini per lo scambio di ulteriori memorie.
Notificata dai convenuti ulteriore memoria di replica in data 02.05.2008, Persona_1 notificava in data 16.05.2008 una nuova istanza di fissazione di udienza, mentre e Controparte_2
, con memoria di precisazione delle conclusioni, depositata in data 6.05.2008, eccepivano Per_2
l'estinzione del processo.
Designato nuovamente il Giudice relatore e disposta dal medesimo la riunione dei due giudizi di merito, disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio RG. N. 473/2007, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito all'avversario da e e la prova testi formulata dalle Per_2 CP parti.
Prima che iniziasse l'assunzione delle prove, con ordinanza del 9-17.11.2009 disponeva la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello penale nel frattempo instauratosi a carico del su denuncia del figlio per il reato di appropriazione indebita. La Suprema Persona_1 CP Corte, su impugnazione di ex art. 42 c.p.c., con decisione del 21.12.2010, Persona_1 annullava l'ordinanza di sospensione (per difetto di identità – pregiudizialità delle rispettive fattispecie generative delle diverse responsabilità, civile e penale).
Riassunto il giudizio da , il Collegio, in data 23.10.2012 emetteva un'articolata Persona_1 ordinanza istruttoria collegiale, con cui disponeva l'assunzione dei mezzi istruttori (interrogatorio formale e prova testi) delegando il Giudice relatore all'assunzione, cui seguiva richiesta di sua revisione.
Con ordinanza del 06.05.2013, il Collegio integrava e correggeva l'ordinanza istruttoria precedente e chiedeva alle parti di discutere, alla luce dell'art. 75 c.p.p., degli effetti, nel presente giudizio, della sopravvenuta costituzione di parte civile del nel ridetto giudizio penale, considerato Controparte_2 che in quella sede era accusato degli stessi addebiti attribuitigli in sede civile. Persona_1
All'esito delle deduzioni formulate dalle parti all'udienza del 17.06.2013 sulla questione sollevata d'ufficio, il Collegio riservava la decisione.
Con ordinanza del 15-18.07.2013, il Collegio: a) rinviava al merito le questioni preliminari, tra cui quella (posta da ) degli effetti – ex art. 75 cpp – della intervenuta costituzione di Persona_1 parte civile del nel giudizio penale nei confronti del;
b) dichiarava Controparte_2 Persona_1 la nullità dell'atto di citazione del giudizio RG. N.473/2007 (opposizione all'esclusione da socio e alla revoca da amministratore) effettuata dall'attore alla in persona di sé Persona_1 CP stesso dichiaratosene legale rappresentante, per esser avvenuta in data 09.01.2007, quando costui era stato già revocato dal Collegio dalla carica con effetto dal 21.12.2006 e prima della sospensione cautelare della delibera, avvenuta in data 18.01.2007. Veniva quindi ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla convenuta rimasta contumace. CP
Rinnovata la citazione, si costituiva la divenuta nel frattempo CP Controparte_2
, quest'ultima, in persona del , aderendo e facendo proprie tutte le
[...] Controparte_2 domande ed eccezioni già formulate dai soci e , e formulando altresì le Per_2 Controparte_2 proprie richieste istruttorie.
Rigettata con ordinanza del 27.01.2014, la richiesta di revoca della disposta rinnovazione della notifica alla O.M.A. e l'eccezione di invalidità dell'atto di rinnovo, nonché confermata l'ordinanza istruttoria, il Collegio delegava il giudice relatore per l'assunzione delle prove orali (interrogatorio formale e prova testi).
Terminata l'istruttoria e rimesse le parti dal Giudice relatore all'udienza collegiale di discussione del
07.03.2016, in tale sede depositava una memoria conclusionale allegando la Persona_1 sentenza penale n.3158/2015 del 13.11.2015, depositata in data 11.02.2016 di secondo grado del giudizio penale celebrato a carico dello stesso, di conferma della sua, ed altri documenti in essa richiamati. La difesa avversa eccepiva l'inammissibilità della memoria e, per il caso di sua ritenuta utilizzabilità, depositava breve note conclusive.
All'esito, il Collegio si riservava per la decisione.
Con sentenza n.1508/2016 pubblicata in data 17.03.2016, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
1) “dichiara il giudizio n.473/2007 rg estinto ex art. 8 comma 4 d.lg.vo n.5/2003 ponendo le spese
a carico delle parti che le hanno anticipate;
2) dichiara estinto il giudizio n.7379/07 rg, per rinuncia ex art. 75 comma primo cpp, quanto alla domanda proposta nei confronti di con riferimento alla richiesta di Persona_1 reintegra del patrimonio sociale della rimettendo per competenza la regolazione CP delle relative spese al giudice penale;
3) dichiara improcedibile, per carenza di interesse degli attori, quanto alla residua domanda del proc. n. 7379/07 rg di revoca per giusta causa da amministratore della del sig. CP
e di sua esclusione dalla società e compensa le relative spese comprese Persona_1 quelle cautelari;
4) pone quelle della ctu a carico delle parti in quote uguali”.
Dichiarata l'inammissibilità delle memorie conclusive depositate dalle parti all'udienza del
07.03.2016 perché proposte al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 12 d.lgs. 5/2003, il Tribunale accoglieva l'eccezione di estinzione sollevata dai convenuti, con la memoria depositata in data
25.05.2008, del giudizio RG. N. 473/2007.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava che, considerata la notifica del 15.09.2007 della memoria di controreplica dei convenuti alla II replica dell'attore, il termine massimo di 80 giorni ex art. 7 co. 3 scadeva in data 04.12.2007 e che, conseguentemente quello perentorio massimo per la notifica dell'istanza di fissazione d'udienza a pena di estinzione scadeva in data 24.12.2007. Pertanto, essendo stata notificata solo in data 16.05.2008 l'istanza di fissazione d'udienza, il procedimento RG.
N.437/2007 doveva esser dichiarato estinto.
Inoltre, quanto al provvedimento del giudice relatore, depositato in data 09.02.2009 con cui era stata rigettata la medesima questione di estinzione, il Tribunale rilevava che questo era stato emesso da un giudice non munito dei relativi poteri decisionali, essendo il processo societario ex d.lgs. 5/03 completamente collegiale;
che nessuna norma prevedeva la possibilità di sospensione del termine massimo, come invece rilevato dallo stesso giudice relatore;
che, diversamente da quanto assunto dal suddetto provvedimento, alla data del 24.12.2007, non pendeva alcun termine di comparizione dinanzi al giudice designato per l'udienza fissata per il giorno 06.03.2008 per la risoluzione delle questioni preliminari insorte, pendenza che avrebbe impedito all'attore di rispettare la scadenza del
24.12.2007, atteso che il decreto del Giudice relatore che fissava la comparizione, sebbene datato
20.12.2007, risultava esser stato depositato in Cancelleria in data 10.01.2008.
Il Tribunale proseguiva esaminando gli effetti sul procedimento RG. N. 7379/07 della costituzione di parte civile di nel giudizio penale pendente a carico di , avviato a Controparte_2 Persona_1 seguito di una querela sporta dal primo contro il padre per appropriazione indebita, definito in primo grado con sentenza di assoluzione confermata in appello. Pertanto, dall'esame della documentazione in atti, il Tribunale, considerata l'identità dei soggetti tra cui verteva la lite nel procedimento civile ed in quello penale, riteneva che la richiesta di risarcimento del danno materiale avanzata in sede penale, in modo generico e con riserva di quantificazione, con riferimento al danno emergente costituito dalle varie somme di cui sarebbe illecitamente appropriato l'amministratore, coincideva per petitum e causa petendi con la richiesta di reintegrazione del patrimonio sociale avanzata in sede civile.
Il Tribunale, inoltre, evidenziava la sostanziale coincidenza delle appropriazioni rubricate in sede penale con quelle ascritte al in sede civile, giustificata dal fatto che la querela e la Persona_1 domanda in sede civile erano state proposte e formulate pressoché contemporaneamente.
Il primo Giudicante quindi concludeva, quanto alla domanda di reintegrazione del patrimonio sociale della nella sua automatica estinzione, ritenuto il trasferimento dell'azione civile nel CP processo penale con conseguente rinuncia agli atti del giudizio civile. Stesso discorso valeva anche per la domanda proposta da in quanto fondata sulla stessa causa petendi e ER petitum.
Quanto alla residua domanda del procedimento RG. N. 7379/2007 relativa alla revoca per giusta causa da amministratore della con conferma della sua esclusione, il Parte_7
Tribunale riteneva che i soci che avevano espulso dalla compagine sociale erano Persona_1 divenuti privi dell'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale (art. 100 c.p.c.), a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di opposizione RG. N. 473/2007 da parte delle delibere di esclusione del socio e di sua revoca da amministratore del 19.12.2006.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, compensava le spese del giudizio, ponendo quelle di CTU
a carico delle parti in parti uguali.
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2016, ha proposto appello Persona_1 avverso la suddetta sentenza per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) “riformare integralmente la sentenza di primo grado che, con riferimento al giudizio
n.473/2007 R.G. Tribunale di Bari, ha dichiarato estinto il predetto giudizio ex art. 8 comma 4,
d.lgs. n. 5/2003, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, rigettando in toto, l'eccezione di estinzione del suddetto giudizio sollevata dai convenuti.
2) Decidere nel merito il giudizio n.473/2007 R.G. su specificato, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni tutte dallo stesso appellante formulate nell'atto di citazione in opposizione alle due delibere impugnate, notificato il 9.1/10.01.2007 a tutti i convenuti e rinotificato in data 31.07.2013 alla divenuta nel frattempo “ , CP Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore , nonché in tutti gli atti Controparte_2 difensivi e verbali di udienza, tanto della fase cautelare (già acquisiti in primo grado) quanto della fase di cognizione, e nella comparsa conclusionale del 16.5.2009, voglia così provvedere:
a) Dichiarare l'illegittimità delle delibere di esclusione di da socio della Persona_1 CP
e di revoca da Amministratore;
[...]
b) Dichiarare comunque, inammissibile ed infondata la richiesta dei convenuti di revoca per giusta ausa di da amministratore, con conseguente riforma e Persona_1 annullamento del provvedimento cautela di revoca pronunciato ex art. 700 cpc in data
15.5.2007; c) Per l'effetto di tutte le precedenti statuizioni, pronunciare il ripristino dello status quo ante dell'assetto societario e quindi il ripristino della qualità di socio e di Amministratore nella persona di;
Persona_1
d) Pronunciare l'esclusione del socio e di (sempre ove fosse Controparte_2 ER ravvisata la sua qualità di socio al momento in cui ha adottato insieme con il primo le suddette due delibere impugnate) per tutte le ragioni esposte in narrativa;
e) Pronunciare ogni altro e consequenziale provvedimento, specie quello di estromissione dei
Sigg.ri e dall'azienda e dai locali della di Modugno, Controparte_2 ER CP condannandoli al rilascio in favore di;
Persona_1
f) Condannare in ogni caso di e al risarcimento di tutti danni Controparte_2 ER non patrimoniali, patiti da (a vario titolo: danno biologico, alla vita di Persona_1 relazione, da sofferenze fisiche e psichiche etc.), connessi ad una illegittima esclusione da socio, sebbene titolare di una quota di partecipazione dell'88%, causa di gravissime lesioni psicofisiche e d'immagine, nella misura richiesta nella domanda equitativamente in €
500.000,00, oltre interessi e svalutazione, tenuto conto delle sofferenze di ogni genere patite per 9 anni ed 5 mesi, sino ad oggi;
g) Rigettare in toto tutte le avverse richieste a qualsiasi titolo formulate da tutti i convenuti in via riconvenzionale nel giudizio 473/2007, del tutto infondate nell'an e nel quantum e comunque per tutte le ragioni ampiamente formulate in primo grado e reiterate in questa di appello, ed, in ogni caso non provate;
h) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3) Riformare la sentenza impugnata, con riferimento al giudizio n. 7379/2007 R.G. Tribunale di
Bari, nella parte i cui il Tribunale, dichiarando estinto il predetto giudizio per rinuncia ex art.
75, 1° comma cpp, quanto alla domanda proposta nei confronti di con Persona_1 riferimento alla richiesta di reintegra del patrimonio sociale della ha rimesso per CP competenza la regolazione delle relative spese al giudice penale, ed in accoglimento dell'appello proposto da sul capo relativo alla regolamentazione delle Persona_1 spese, condanni invece il ai sensi dell'art. 306 cpc alle spese e compensi del ER giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2016 e contestuale appello incidentale, si sono costituiti , e la Controparte_2 ER Controparte_2
in persona del suo amministratore unico e rappresentante legale , i
[...] Controparte_2 quali, contestando ed impugnando in toto l'avverso atto di appello, ne chiedevano l'integrale rigetto.
Nello specifico, gli appellati hanno chiesto di così provvedere:
1) “Principaliter, rigettare in toto l'avverso appello e tutte le domande ivi formulate, con integrarle conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
2) In subordine, rigettare comunque in toto l'avverso appello e le domande tutte ivi formulate in accoglimento: a) dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O., b) in via gradata, delle formulate eccezioni preliminari, c) in via ancor più gradata, nel merito per i motivi tutti innanzi formulati, per infondatezza in diritto e mancanza di prova;
con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
3) In estremo subordine, in denegata ipotesi di non conferma della sentenza impugnata e di accoglimento – totale o anche solo parziale – dell'avverso appello e domande, accogliere lo spiegato appello incidentale condizionato e per l'effetto: A) condannare al Persona_1 risarcimento in favore dei sigg.ri e e della di tutti i Controparte_2 ER CP danni in premessa per € 1.000.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, B) rimettere in termini la quanto meno per CP
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella propria comparsa di costituzione e risposta del
30.2.2013: a) prova testimoniale contraria e diretta articolata a pagg.40-42 con in testi ivi indicati, b) stessa CTU già richiesta dagli altri convenuti;
C) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e dei cautelari”.
Deceduto l'appellante , senza alcuna interruzione del giudizio, si sono costituite Persona_1 con comparsa di costituzione depositata in data14.05.2018, e , Parte_2 Parte_1 rispettivamente figlia e moglie del de cuius nonché eredi di quest'ultimo, le quali, impugnando e contestando la comparsa di costituzione degli appellati, eccepivano altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello incidentale;
con vittoria di spese.
La causa veniva più volte rinviata su richiesta delle parti al fine di tentare una soluzione bonaria della controversia.
All'udienza del 14.05.2024, previa dichiarazione dell'intervenuto decesso di da ER parte del suo difensore, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Gli odierni appellanti riassumevano il giudizio nei confronti degli eredi di , nelle ER persone di , e . Parte_6 Parte_4 Parte_8
[... Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2024 si sono costituite , Parte_4
e , rispettivamente figlie e moglie, nonché eredi di Parte_8 Parte_6 Per_2
, le quali, riportandosi alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta
[...] con appello incidentale del 20.09.2016, ne facevano proprie le conclusioni.
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, articolato, motivo di appello, l'appellante sostanzialmente lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'aver dichiarato l'estinzione del giudizio RG. N.473/2007 (al quale era stato riunito il giudizio RG. N.7379/2007) ai sensi dell'art. 8 co. 4 D.lgs. 5/2003.
A giudizio degli appellanti, il Tribunale avrebbe totalmente omesso ogni esame e valutazione di tutti gli atti difensivi e provvedimenti del giudice relatore, utilizzando, al contrario, solo alcuni elementi acquisiti a processo, di per sé soli, insufficienti ed irrilevanti, finendo il tal modo per incorrere nella violazione degli art. 7 co. 3 e 3 bis e dell'art. 8 co. 1 e 4 del d.lgs.5/2003, nonché nell'erronea interpretazione ed applicazione delle norme stesse. Pertanto erroneamente il Tribunale non aveva esaminato e deciso nel merito la causa. A tal proposito, quindi, gli appellanti ripropongono le medesime conclusioni formulate con atto di citazione notificato in data 09.01/10.01.2007 a tutti i convenuti e rinnovato con notificata in data 31.07.2013 alla divenuta nel frattempo CP
, respingendo, le domande riconvenzionali dei convenuti. Controparte_2
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente al procedimento RG. N.7979/2007, il Tribunale nel rimettere al giudice penale la regolazione delle spese di lite, non ha condannato, al contrario, l'altro convenuto . ER
A giudizio degli appellanti, se l'attribuzione al giudice penale, può riguardare la posizione di CP
, la stessa, invece, non può riguardare quella di , per non aver quest'ultimo
[...] ER rivestito, nel processo penale, il ruolo del querelante e di parte civile.
Gli appellati, a loro volta, hanno proposto appello incidentale condizionandolo all'accoglimento dell'appello principale e quindi alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata. Nello specifico, deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio R.G. N.7379/2007 per rinuncia ex art. 75 co. 1 c.p.p., quanto alla domanda proposta nei confronti di con riferimento alla richiesta di reintegra del patrimonio sociale della Persona_1
e nella parte in cui non ha accolto le plurime richieste di condanna al risarcimento dei CP danni tutti avanzati sia nel procedimento R.G. N.7379/2007 che nel giudizio R.G. N.473/2007 contro e le relative condanne alle spese dei giudizi. Persona_1
Con riferimento al primo motivo di appello, si tratta di individuare, nell'ambito del procedimento previsto per le controversie societarie di cui al d.lgs n.5/2003 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), il dies a quo della decorrenza del termine di venti giorni entro cui la parte interessata, nel fattispecie in esame parte attrice/odierna parte appellante, era tenuta a notificare l'istanza di fissazione d'udienza alla controparte, una volta conclusasi la fase dello scambio degli atti difensivi destinati a fissare il thema decidendum e il thema probandum della causa, termine, decorso inutilmente il quale, il processo si estingue.
Il legislatore, infatti, aveva previsto due fasi essenziali di tale rito: l'una caratterizzata dal diretto contraddittorio fra le parti, chiamate a delineare e precisare il thema decidendum e probandum;
l'altra indotta a seguito dell'istanza di fissazione di udienza spiegata dalla parte interessata, tesa invece alla discussione, istruzione e decisione della lite.
A tal riguardo, pertanto, è utile richiamare gli artt. 7 e 8 del citato d.lgs n.5/2003. Nello specifico, l'art. 7 rubricato “Repliche ulteriori” così disponeva:
1. “Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione,
3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni.
Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.
3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni;
ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate”.
Il successivo art. 8, rubricato “Istanza di fissazione di udienza”, proseguiva prevedendo che “l'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;
b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.”
Il secondo e il terzo comma si occupano della decorrenza del termine qualora siano, rispettivamente, il convenuto o l'eventuale terzo chiamato (ovvero l'intervenuto) a chiedere la fissazione dell'udienza.
Nel quarto comma, viene espressamente stabilito che “la mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte;
in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.”
A questo punto, si rende opportuno precisare, nel caso di specie, la ricostruzione dell'iter procedimentale di primo grado riguardante il procedimento RG. N.473/2007.
In particolare, successivamente all'atto di citazione e alla comparsa di risposta, le parti provvedevano a scambiarsi i seguenti atti:
- Memoria di replica dell'attore, notificata ai convenuti in data 12.04.2007;
- II Memoria difensiva dei convenuti, notificata all'attore in data 14.05.2007;
- II Replica dell'attore, notificata ai convenuti in data 22.06.2007;
- Memoria di controreplica dei convenuti, notificata all'attore in data 15.09.2007;
- Memoria di controdeduzione alla controreplica, notificata ai convenuti in data 05.10.2007.
In data 02.11.2007, l'attore notificava ai convenuti istanza per la fissazione dell'udienza, a cui faceva seguito, in data 10.11.2007, il deposito, da parte dei convenuti, di una nota di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza e di precisazioni delle conclusioni.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 20.12.2007, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 06.03.2008 per la risoluzione delle questioni preliminari e, con successiva ordinanza del
17.03.2008, dichiarava l'inammissibilità dell'omessa istanza di fissazione.
A seguito di ciò, i convenuti notificavano in data 02.05.2008 ulteriore memoria di replica, con la quale eccepivano l'estinzione già sollevata.
In data 16.05.2008, l'attore notificava ai convenuti altra istanza di fissazione di udienza, ai quali, i convenuti, eccepivano nuovamente l'estinzione del processo per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 7 co. 3 d.lgs. 5/2003 e art. 8 co.4 dello stesso d.lgs.
Orbene, è opportuno a questo punto procedere a dei chiarimenti.
Anzitutto, il co. 3 bis dell'art. 7 prevede che, nel caso in cui ci siano più parti, il termine che ciascuna delle parti assegna alle controparti per la notifica delle “ulteriori repliche”, ossia quelle che possono scambiarsi a norma del precedente co.3, può variare tra un minimo di venti e un massimo di quaranta giorni, introducendo, nei procedimenti litisconsortili, termini più ampi per il c.d. scambio delle ulteriori repliche tra le parti, senza che ciò incida in alcun modo sul termine massimo degli ottanta giorni previsto nello stesso co. 3.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'ultimo periodo del co. 3, introdotto con il d.lgs. 310/2004, che prevede la possibilità per il giudice relatore di assegnare un ulteriore termine alle parti, ove necessario al fine dell'attuazione del contraddittorio, occorre evidenziare che tale opportunità è stata introdotta al fine di impedire alla parte, che si sia vista notificare una replica della controparte nell'imminenza dello scadere del termine massimo per lo scambio di ulteriori memorie stabilito nel co. 3 dell'art. 7, di essere privata della possibilità di difendersi. Pertanto, è solo questa specifica ipotesi a cui fa riferimento la norma, ossia la possibilità di proroga del termine massimo per necessità di replica ai nova ex adverso dedotti, che comporta il superamento del limite massimo degli ottanta giorni. Al di fuori di questo caso eccezionale, il termine massimo degli ottanta giorni deve ritenersi insuperabile. Decorsi, quindi, venti giorni dalla scadenza del termine massimo, le parti, decadono dal diritto di proporre istanza di fissazione di udienza, con conseguenza estinzione ex art. 8 co. 4 d.lgs.
5/2003.
Proseguendo, l'appellante deduce l'ammissibilità della prima istanza di fissazione notificata in data
02.11.2007, perché, rispetto alla sua ultima memoria di controdeduzioni (alla controreplica), notificata ai convenuti in data 05.10.2007, erano scaduti i venti giorni successivi, senza che gli stessi avessero notificato alcuna replica.
A riguardo, dalla ricostruzione dell'iter processuale, e in considerazione di quanto fin qui detto, così come correttamente rilevato dal Giudice relatore ed implicitamente confermato dal Collegio, tale fissazione di udienza era da ritenersi inammissibile perché notificata prima della scadenza del termine dei quaranta giorni (ossia 14.11.2007), previsto dal co.3 bis. Infatti, è del tutto evidente che il termine dei quarantacinque giorni assegnato ai convenuti nella memoria di controdeduzioni dall'attore, è da ricondursi al termine massimo di quaranta giorni, così come previsto dal citato co. 3 bis.
Corretto, quindi, è l'iter motivazionale seguito dal Tribunale secondo il quale il termine massimo degli ottanta giorni decorreva dalla notifica, avvenuta in data 15.09.2007, della memoria di controreplica dei convenuti alla seconda replica dell'attore.
Pertanto, essendo stata notificata l'istanza di fissazione solo in data 16.05.2008, il procedimento non poteva che esser dichiarato estinto.
Il rigetto del primo motivo di appello preclude logicamente l'esame delle ulteriori richieste formulate da parte appellante, da intendersi implicitamente respinte.
Quanto all'ultimo motivo di appello, l'appellante, sostanzialmente, ha censurato la sentenza gravata per non aver, nel giudizio R.G. N.7379/2007, condannato alle spese del giudizio. ER
Il Tribunale, difatti, sul presupposto che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, produce, a norma dell'art. 75 co. 1 c.p.p. la rinuncia dell'attore al giudizio civile, ne faceva discendere il medesimo effetto anche nei confronti dell'altro convenuto , in quanto, in caso ER contrario, si sarebbe assistito ad un raggiro della ratio contenuta nell'art. 75 c.p.p., facendo proporre in tal modo la stessa azione da più soggetti titolari contemporaneamente in sede civile e penale.
Questa Corte, pertanto, ritiene corretto l'iter motivazionale operato dal Tribunale in quanto, la richiesta di risarcimento del danno avanzata in sede penale da , coincide Controparte_2 sostanzialmente con la richiesta di reintegrazione del patrimonio sociale avanzata in sede civile dai convenuti, e quindi anche da . ER
Pertanto, per non può dirsi operante l'art. 306 c.p.c. in quanto quest'ultimo non ER ha effettuato alcuna rinuncia, ma, al contrario, è rimasto travolto dall'estinzione ex lege di cui all'art. 75 c.p.p.
Anche quest'ultimo motivo di appello è, quindi, infondato. Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile – complessità media) nella misura di € 8.470,00= oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in qualità di eredi di , nei Parte_1 Parte_2 Persona_1 confronti di e , e , queste Controparte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_6 ultime in qualità di eredi di , nonché nei confronti della in persona ER CP_1 del suo legale rappresentante legale, avverso la sentenza n.1508/2016 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pubblicata in data 17.03.2016, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 12.156,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.07.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 846/2016, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
in qualità di eredi di , rappresentate e difese dall'avv.to C.F._2 Persona_1
VIOLANTE Andrea, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to in Bari (FG).
APPELLANTI – APPELLATE INCIDENTALI avverso la sentenza n.1508/2016 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 17.03.2016, resa nel procedimento n.473/2007 (ivi riunito il proc. n. 7379/2007), non notificata.
CONTRO
DI (C.F.: ) e (C.F.: , DI Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F.: e (C.F.: ) queste Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 ultime in qualità di eredi di , nonché in persona del suo ER CP_1 rappresentante legale (già ), tutti rappresentati e difesi Controparte_2 dall'avv.to TARANTINO Gianfranco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in Bari.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[... Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato in data 27.11.2006 (R.G. n. 12450/2006)
, socio della “ ”, chiedeva l'immediata revoca CP Controparte_2 per giusta causa dell'amministratore deducendo che: Persona_1 - nel periodo 2003-2006, l'Amministratore aveva costituito in Bulgaria una società unipersonale a responsabilità limitata denominata OMA S.R.L.U., così intraprendendo un'attività del tutto autonoma e personale;
- oltre alla somiglianza della denominazione, tale società non aveva nulla a che fare con la
CP
- in coincidenza con i numerosi trasferimenti in Bulgaria, l'Amministratore aveva effettuato costanti prelevamenti in denaro dai conti intestati alla per una somma di circa CP
400.000,00 euro;
- l'Amministratore aveva quindi abusivamente e impropriamente finanziato l'attività della
O.M.A. S.R.L.U. con denaro della CP
- lo stesso da tempo aveva intrapreso una autonoma attività di commercio Persona_1 di legnami in collaborazione con altra società, con conseguente ulteriore violazione degli obblighi di cui all'art. 6 dello Statuto, attività quest'ultima anche gestita nei costi ordinari con mezzi della Controparte_3
Con compara di intervento del 20.12.2006 interveniva in tale procedimento , il ER quale aderiva al ricorso cautelare e alle conclusioni ivi formulate dal ricorrente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2006 si costituiva il quale Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con atto di citazione notificato in data 9-10.01.2007, accompagnato da ricorso cautelare, Per_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 473/2007) la in
[...] CP persona del medesimo , nonché i soci e , Persona_1 Controparte_2 ER proponendo formale opposizione avverso due delibere sociali adottate in data 19.12.2006 di esclusione dalla società e di revoca dalla carica di amministratore.
Nello specifico, a riguardo, egli deduceva che:
- al momento dell'assunzione delle predette delibere, non era più socio della ER in quanto in data 23.11.2006, aveva ceduto all'attore, già titolare della quota CP maggioritaria del 51%, l'intera sua quota societaria del 37% (e non solo del 36%), portandola quindi all'88%;
- la decisione di esclusione era comunque illegittima perché generica nella sua motivazione;
- la società era stata sempre da lui governata in perfetto accordo con gli altri soci.
L'attore, inoltre, chiedeva l'esclusione dalla società del figlio e del fratello Controparte_2 Per_2
(ove questi fosse stato ritenuto ancora socio), per aver il figlio svuotato la società attuando in suo danno una strategia distruttiva consistita nel prelevare, nel corso dell'anno, denaro contante dalla cassa per 85.500,00; nonché condannare e al risarcimento rei danni a vario Controparte_2 Per_2 titolo patiti e patendi dall'attore.
Il Giudice del procedimento cautelare incidentale (RG. n.473-1/2007) con decreto del 18.01.2007 sospendeva inaudita altera parte i provvedimenti di esclusione di socio e di revoca dell'amministratore. Rimasta contumace la società, si costituivano ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, e , i quali, contestando le avverse Controparte_2 Per_2 deduzioni chiedevano il rigetto dell'avversa opposizione con revoca di eventuali provvedimenti di sospensione;
nonché la conferma delle deliberata esclusione da socio di e Persona_1
l'accoglimento delle riconvenzionali con condanna dell'attore alla reintegra del patrimonio sociale e al risarcimento dei danni nella misura di euro 2.000.000,00 o di altra;
con condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio, anche delle fasi cautelari ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nello specifico, i convenuti deducevano che il 23.11.2006, con atto per notar , Persona_3 Per_2
cedeva solo una quota pari al 36% dell'intero 37% della sua quota, restando quindi socio e
[...] titolare di una quota pari ad euro 5.164,57.
Con ordinanza del 06.02.2007 il Giudice disponeva CTU a mezzo del dott. allo Persona_4 scopo di accertare se le presunte irregolarità contestate specificamente nel ricorso fossero sussistenti e tali da giustificare la revoca da amministratore di . Persona_1
Espletata la CTU, all'udienza del 12.04.2007, con il consenso delle parti, veniva disposta la riunione dei procedimenti cautelari, incidentale ed antem causam e con ordinanza del 15.05.2007 emessa nel contraddittorio anche della ivi costituitasi in persona del reintegrato amministratore, il CP
Giudice così disponeva:
1) “Accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , per revoca per giusta causa Controparte_2 ex art. 2259 c.c. nei confronti di da amministratore della e per Persona_1 CP
l'effetto lo revoca dalla carica;
2) revoca il proprio decreto, reso inaudita altera parte in data 18.01.2007, di sospensione del deliberato di esclusione da socio e di revoca da amministratore, adottato in data 19.12.2006 dai soci e;
Controparte_2 ER
3) rigetta il ricorso proposto da avverso la suddetta esclusione dalla Persona_1 compagine sociale;
4) dichiara nulla la delibera di revoca dell'amministratore, adottata dai due soci in data
19.12.2006, in quanto in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 2259;
5) dispone la trasmissione di copia degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari per le determinazioni di competenza;
6) fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito in relazione alla domanda ante causam svolta da ex art. 700 c.p.c.”. Controparte_2
Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo , rigettato con Persona_1 provvedimento collegiale del 23.08.2007.
Chiusa la fase cautelare, il giudizio di opposizione alle due delibere di esclusione da socio e di revoca da amministratore (RG. N. 473/2007) proseguiva con un nutrito scambio di varie memorie difensive, istanze di fissazione di udienza dell'attore e note dei convenuti. Nel mentre, in ottemperanza al provvedimento cautelare ed al fine di introdurre il giudizio di merito, con atto di citazione, notificato in data15.06.2007, e convenivano in Controparte_2 Per_2 giudizio (RG. n.7379/2007) dinanzi al Tribunale di Bari con il quale chiedevano di Persona_1 confermare e convalidare il provvedimento cautelare di revoca di da Persona_1 amministratore della nonché disporre la sua revoca dalla sua carica per giusta causa e di CP Contr condannare lo stesso al “risarcimento in favore della e dei suoi soci dei danni tutte arrecati al patrimonio sociale, mediante reintegra dello stesso (…) per la somma di 1.000.000,00 di euro o per quell'altra maggiore o minore” che fosse risultata di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.09.2007 si costituiva , il quale Persona_1 chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse con vittoria di spese.
I due giudizi così introdotti proseguivano con lo scambio delle memorie difensive nei termini ex art. 6 e 7 del D.lgs. 5/2003 al cui esito, nel giudizio RG. N.7379/2007, gli attori notificavano istanza di fissazione d'udienza a in data 19.05.2008, mentre quest'ultimo depositava nota Persona_1 di precisazione delle conclusioni in data 29.05.2008 insistendo per la riunione del procedimento con quello RG. N. 473/2007 in tema di esclusione da socio.
Quanto al giudizio RG. N. 473/2007, l'attore notificava memoria di replica ai convenuti in data
12.04.2007; i convenuti notificavano II memoria difensiva all'attore in data 14.05.2007; l'attore notificava II memoria di replica ai convenuti in data 22.06.2007; i convenuti notificavano memoria di controreplica all'attore in data 15.09.2007; l'attore notificava ai convenuti memoria di controdeduzioni alla replica in data 05.10.2007. Seguiva in data 02.11.2007 la notifica (ai due soci ma non alla della istanza di fissazione di udienza da parte di con conseguente CP Persona_1 designazione del giudice relatore.
Accolta dal Giudice relatore l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza perché notificata dall'attore prima della scadenza del termine entro cui i convenuti avevano diritto di replica, nonché rilevato il difetto di notifica alla convenuta contumace O.M.A., venivano assegnati alle parti i termini per lo scambio di ulteriori memorie.
Notificata dai convenuti ulteriore memoria di replica in data 02.05.2008, Persona_1 notificava in data 16.05.2008 una nuova istanza di fissazione di udienza, mentre e Controparte_2
, con memoria di precisazione delle conclusioni, depositata in data 6.05.2008, eccepivano Per_2
l'estinzione del processo.
Designato nuovamente il Giudice relatore e disposta dal medesimo la riunione dei due giudizi di merito, disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio RG. N. 473/2007, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito all'avversario da e e la prova testi formulata dalle Per_2 CP parti.
Prima che iniziasse l'assunzione delle prove, con ordinanza del 9-17.11.2009 disponeva la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello penale nel frattempo instauratosi a carico del su denuncia del figlio per il reato di appropriazione indebita. La Suprema Persona_1 CP Corte, su impugnazione di ex art. 42 c.p.c., con decisione del 21.12.2010, Persona_1 annullava l'ordinanza di sospensione (per difetto di identità – pregiudizialità delle rispettive fattispecie generative delle diverse responsabilità, civile e penale).
Riassunto il giudizio da , il Collegio, in data 23.10.2012 emetteva un'articolata Persona_1 ordinanza istruttoria collegiale, con cui disponeva l'assunzione dei mezzi istruttori (interrogatorio formale e prova testi) delegando il Giudice relatore all'assunzione, cui seguiva richiesta di sua revisione.
Con ordinanza del 06.05.2013, il Collegio integrava e correggeva l'ordinanza istruttoria precedente e chiedeva alle parti di discutere, alla luce dell'art. 75 c.p.p., degli effetti, nel presente giudizio, della sopravvenuta costituzione di parte civile del nel ridetto giudizio penale, considerato Controparte_2 che in quella sede era accusato degli stessi addebiti attribuitigli in sede civile. Persona_1
All'esito delle deduzioni formulate dalle parti all'udienza del 17.06.2013 sulla questione sollevata d'ufficio, il Collegio riservava la decisione.
Con ordinanza del 15-18.07.2013, il Collegio: a) rinviava al merito le questioni preliminari, tra cui quella (posta da ) degli effetti – ex art. 75 cpp – della intervenuta costituzione di Persona_1 parte civile del nel giudizio penale nei confronti del;
b) dichiarava Controparte_2 Persona_1 la nullità dell'atto di citazione del giudizio RG. N.473/2007 (opposizione all'esclusione da socio e alla revoca da amministratore) effettuata dall'attore alla in persona di sé Persona_1 CP stesso dichiaratosene legale rappresentante, per esser avvenuta in data 09.01.2007, quando costui era stato già revocato dal Collegio dalla carica con effetto dal 21.12.2006 e prima della sospensione cautelare della delibera, avvenuta in data 18.01.2007. Veniva quindi ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione alla convenuta rimasta contumace. CP
Rinnovata la citazione, si costituiva la divenuta nel frattempo CP Controparte_2
, quest'ultima, in persona del , aderendo e facendo proprie tutte le
[...] Controparte_2 domande ed eccezioni già formulate dai soci e , e formulando altresì le Per_2 Controparte_2 proprie richieste istruttorie.
Rigettata con ordinanza del 27.01.2014, la richiesta di revoca della disposta rinnovazione della notifica alla O.M.A. e l'eccezione di invalidità dell'atto di rinnovo, nonché confermata l'ordinanza istruttoria, il Collegio delegava il giudice relatore per l'assunzione delle prove orali (interrogatorio formale e prova testi).
Terminata l'istruttoria e rimesse le parti dal Giudice relatore all'udienza collegiale di discussione del
07.03.2016, in tale sede depositava una memoria conclusionale allegando la Persona_1 sentenza penale n.3158/2015 del 13.11.2015, depositata in data 11.02.2016 di secondo grado del giudizio penale celebrato a carico dello stesso, di conferma della sua, ed altri documenti in essa richiamati. La difesa avversa eccepiva l'inammissibilità della memoria e, per il caso di sua ritenuta utilizzabilità, depositava breve note conclusive.
All'esito, il Collegio si riservava per la decisione.
Con sentenza n.1508/2016 pubblicata in data 17.03.2016, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
1) “dichiara il giudizio n.473/2007 rg estinto ex art. 8 comma 4 d.lg.vo n.5/2003 ponendo le spese
a carico delle parti che le hanno anticipate;
2) dichiara estinto il giudizio n.7379/07 rg, per rinuncia ex art. 75 comma primo cpp, quanto alla domanda proposta nei confronti di con riferimento alla richiesta di Persona_1 reintegra del patrimonio sociale della rimettendo per competenza la regolazione CP delle relative spese al giudice penale;
3) dichiara improcedibile, per carenza di interesse degli attori, quanto alla residua domanda del proc. n. 7379/07 rg di revoca per giusta causa da amministratore della del sig. CP
e di sua esclusione dalla società e compensa le relative spese comprese Persona_1 quelle cautelari;
4) pone quelle della ctu a carico delle parti in quote uguali”.
Dichiarata l'inammissibilità delle memorie conclusive depositate dalle parti all'udienza del
07.03.2016 perché proposte al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 12 d.lgs. 5/2003, il Tribunale accoglieva l'eccezione di estinzione sollevata dai convenuti, con la memoria depositata in data
25.05.2008, del giudizio RG. N. 473/2007.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava che, considerata la notifica del 15.09.2007 della memoria di controreplica dei convenuti alla II replica dell'attore, il termine massimo di 80 giorni ex art. 7 co. 3 scadeva in data 04.12.2007 e che, conseguentemente quello perentorio massimo per la notifica dell'istanza di fissazione d'udienza a pena di estinzione scadeva in data 24.12.2007. Pertanto, essendo stata notificata solo in data 16.05.2008 l'istanza di fissazione d'udienza, il procedimento RG.
N.437/2007 doveva esser dichiarato estinto.
Inoltre, quanto al provvedimento del giudice relatore, depositato in data 09.02.2009 con cui era stata rigettata la medesima questione di estinzione, il Tribunale rilevava che questo era stato emesso da un giudice non munito dei relativi poteri decisionali, essendo il processo societario ex d.lgs. 5/03 completamente collegiale;
che nessuna norma prevedeva la possibilità di sospensione del termine massimo, come invece rilevato dallo stesso giudice relatore;
che, diversamente da quanto assunto dal suddetto provvedimento, alla data del 24.12.2007, non pendeva alcun termine di comparizione dinanzi al giudice designato per l'udienza fissata per il giorno 06.03.2008 per la risoluzione delle questioni preliminari insorte, pendenza che avrebbe impedito all'attore di rispettare la scadenza del
24.12.2007, atteso che il decreto del Giudice relatore che fissava la comparizione, sebbene datato
20.12.2007, risultava esser stato depositato in Cancelleria in data 10.01.2008.
Il Tribunale proseguiva esaminando gli effetti sul procedimento RG. N. 7379/07 della costituzione di parte civile di nel giudizio penale pendente a carico di , avviato a Controparte_2 Persona_1 seguito di una querela sporta dal primo contro il padre per appropriazione indebita, definito in primo grado con sentenza di assoluzione confermata in appello. Pertanto, dall'esame della documentazione in atti, il Tribunale, considerata l'identità dei soggetti tra cui verteva la lite nel procedimento civile ed in quello penale, riteneva che la richiesta di risarcimento del danno materiale avanzata in sede penale, in modo generico e con riserva di quantificazione, con riferimento al danno emergente costituito dalle varie somme di cui sarebbe illecitamente appropriato l'amministratore, coincideva per petitum e causa petendi con la richiesta di reintegrazione del patrimonio sociale avanzata in sede civile.
Il Tribunale, inoltre, evidenziava la sostanziale coincidenza delle appropriazioni rubricate in sede penale con quelle ascritte al in sede civile, giustificata dal fatto che la querela e la Persona_1 domanda in sede civile erano state proposte e formulate pressoché contemporaneamente.
Il primo Giudicante quindi concludeva, quanto alla domanda di reintegrazione del patrimonio sociale della nella sua automatica estinzione, ritenuto il trasferimento dell'azione civile nel CP processo penale con conseguente rinuncia agli atti del giudizio civile. Stesso discorso valeva anche per la domanda proposta da in quanto fondata sulla stessa causa petendi e ER petitum.
Quanto alla residua domanda del procedimento RG. N. 7379/2007 relativa alla revoca per giusta causa da amministratore della con conferma della sua esclusione, il Parte_7
Tribunale riteneva che i soci che avevano espulso dalla compagine sociale erano Persona_1 divenuti privi dell'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale (art. 100 c.p.c.), a seguito dell'estinzione del relativo giudizio di opposizione RG. N. 473/2007 da parte delle delibere di esclusione del socio e di sua revoca da amministratore del 19.12.2006.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, compensava le spese del giudizio, ponendo quelle di CTU
a carico delle parti in parti uguali.
Con atto di citazione notificato in data 09.05.2016, ha proposto appello Persona_1 avverso la suddetta sentenza per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) “riformare integralmente la sentenza di primo grado che, con riferimento al giudizio
n.473/2007 R.G. Tribunale di Bari, ha dichiarato estinto il predetto giudizio ex art. 8 comma 4,
d.lgs. n. 5/2003, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate, rigettando in toto, l'eccezione di estinzione del suddetto giudizio sollevata dai convenuti.
2) Decidere nel merito il giudizio n.473/2007 R.G. su specificato, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni tutte dallo stesso appellante formulate nell'atto di citazione in opposizione alle due delibere impugnate, notificato il 9.1/10.01.2007 a tutti i convenuti e rinotificato in data 31.07.2013 alla divenuta nel frattempo “ , CP Controparte_2 in persona del rappresentante legale pro tempore , nonché in tutti gli atti Controparte_2 difensivi e verbali di udienza, tanto della fase cautelare (già acquisiti in primo grado) quanto della fase di cognizione, e nella comparsa conclusionale del 16.5.2009, voglia così provvedere:
a) Dichiarare l'illegittimità delle delibere di esclusione di da socio della Persona_1 CP
e di revoca da Amministratore;
[...]
b) Dichiarare comunque, inammissibile ed infondata la richiesta dei convenuti di revoca per giusta ausa di da amministratore, con conseguente riforma e Persona_1 annullamento del provvedimento cautela di revoca pronunciato ex art. 700 cpc in data
15.5.2007; c) Per l'effetto di tutte le precedenti statuizioni, pronunciare il ripristino dello status quo ante dell'assetto societario e quindi il ripristino della qualità di socio e di Amministratore nella persona di;
Persona_1
d) Pronunciare l'esclusione del socio e di (sempre ove fosse Controparte_2 ER ravvisata la sua qualità di socio al momento in cui ha adottato insieme con il primo le suddette due delibere impugnate) per tutte le ragioni esposte in narrativa;
e) Pronunciare ogni altro e consequenziale provvedimento, specie quello di estromissione dei
Sigg.ri e dall'azienda e dai locali della di Modugno, Controparte_2 ER CP condannandoli al rilascio in favore di;
Persona_1
f) Condannare in ogni caso di e al risarcimento di tutti danni Controparte_2 ER non patrimoniali, patiti da (a vario titolo: danno biologico, alla vita di Persona_1 relazione, da sofferenze fisiche e psichiche etc.), connessi ad una illegittima esclusione da socio, sebbene titolare di una quota di partecipazione dell'88%, causa di gravissime lesioni psicofisiche e d'immagine, nella misura richiesta nella domanda equitativamente in €
500.000,00, oltre interessi e svalutazione, tenuto conto delle sofferenze di ogni genere patite per 9 anni ed 5 mesi, sino ad oggi;
g) Rigettare in toto tutte le avverse richieste a qualsiasi titolo formulate da tutti i convenuti in via riconvenzionale nel giudizio 473/2007, del tutto infondate nell'an e nel quantum e comunque per tutte le ragioni ampiamente formulate in primo grado e reiterate in questa di appello, ed, in ogni caso non provate;
h) Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3) Riformare la sentenza impugnata, con riferimento al giudizio n. 7379/2007 R.G. Tribunale di
Bari, nella parte i cui il Tribunale, dichiarando estinto il predetto giudizio per rinuncia ex art.
75, 1° comma cpp, quanto alla domanda proposta nei confronti di con Persona_1 riferimento alla richiesta di reintegra del patrimonio sociale della ha rimesso per CP competenza la regolazione delle relative spese al giudice penale, ed in accoglimento dell'appello proposto da sul capo relativo alla regolamentazione delle Persona_1 spese, condanni invece il ai sensi dell'art. 306 cpc alle spese e compensi del ER giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2016 e contestuale appello incidentale, si sono costituiti , e la Controparte_2 ER Controparte_2
in persona del suo amministratore unico e rappresentante legale , i
[...] Controparte_2 quali, contestando ed impugnando in toto l'avverso atto di appello, ne chiedevano l'integrale rigetto.
Nello specifico, gli appellati hanno chiesto di così provvedere:
1) “Principaliter, rigettare in toto l'avverso appello e tutte le domande ivi formulate, con integrarle conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
2) In subordine, rigettare comunque in toto l'avverso appello e le domande tutte ivi formulate in accoglimento: a) dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'A.G.O., b) in via gradata, delle formulate eccezioni preliminari, c) in via ancor più gradata, nel merito per i motivi tutti innanzi formulati, per infondatezza in diritto e mancanza di prova;
con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
3) In estremo subordine, in denegata ipotesi di non conferma della sentenza impugnata e di accoglimento – totale o anche solo parziale – dell'avverso appello e domande, accogliere lo spiegato appello incidentale condizionato e per l'effetto: A) condannare al Persona_1 risarcimento in favore dei sigg.ri e e della di tutti i Controparte_2 ER CP danni in premessa per € 1.000.000,00 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, B) rimettere in termini la quanto meno per CP
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella propria comparsa di costituzione e risposta del
30.2.2013: a) prova testimoniale contraria e diretta articolata a pagg.40-42 con in testi ivi indicati, b) stessa CTU già richiesta dagli altri convenuti;
C) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e dei cautelari”.
Deceduto l'appellante , senza alcuna interruzione del giudizio, si sono costituite Persona_1 con comparsa di costituzione depositata in data14.05.2018, e , Parte_2 Parte_1 rispettivamente figlia e moglie del de cuius nonché eredi di quest'ultimo, le quali, impugnando e contestando la comparsa di costituzione degli appellati, eccepivano altresì l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello incidentale;
con vittoria di spese.
La causa veniva più volte rinviata su richiesta delle parti al fine di tentare una soluzione bonaria della controversia.
All'udienza del 14.05.2024, previa dichiarazione dell'intervenuto decesso di da ER parte del suo difensore, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Gli odierni appellanti riassumevano il giudizio nei confronti degli eredi di , nelle ER persone di , e . Parte_6 Parte_4 Parte_8
[... Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2024 si sono costituite , Parte_4
e , rispettivamente figlie e moglie, nonché eredi di Parte_8 Parte_6 Per_2
, le quali, riportandosi alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta
[...] con appello incidentale del 20.09.2016, ne facevano proprie le conclusioni.
All'udienza collegiale del 18.03.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, articolato, motivo di appello, l'appellante sostanzialmente lamenta l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'aver dichiarato l'estinzione del giudizio RG. N.473/2007 (al quale era stato riunito il giudizio RG. N.7379/2007) ai sensi dell'art. 8 co. 4 D.lgs. 5/2003.
A giudizio degli appellanti, il Tribunale avrebbe totalmente omesso ogni esame e valutazione di tutti gli atti difensivi e provvedimenti del giudice relatore, utilizzando, al contrario, solo alcuni elementi acquisiti a processo, di per sé soli, insufficienti ed irrilevanti, finendo il tal modo per incorrere nella violazione degli art. 7 co. 3 e 3 bis e dell'art. 8 co. 1 e 4 del d.lgs.5/2003, nonché nell'erronea interpretazione ed applicazione delle norme stesse. Pertanto erroneamente il Tribunale non aveva esaminato e deciso nel merito la causa. A tal proposito, quindi, gli appellanti ripropongono le medesime conclusioni formulate con atto di citazione notificato in data 09.01/10.01.2007 a tutti i convenuti e rinnovato con notificata in data 31.07.2013 alla divenuta nel frattempo CP
, respingendo, le domande riconvenzionali dei convenuti. Controparte_2
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, relativamente al procedimento RG. N.7979/2007, il Tribunale nel rimettere al giudice penale la regolazione delle spese di lite, non ha condannato, al contrario, l'altro convenuto . ER
A giudizio degli appellanti, se l'attribuzione al giudice penale, può riguardare la posizione di CP
, la stessa, invece, non può riguardare quella di , per non aver quest'ultimo
[...] ER rivestito, nel processo penale, il ruolo del querelante e di parte civile.
Gli appellati, a loro volta, hanno proposto appello incidentale condizionandolo all'accoglimento dell'appello principale e quindi alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata. Nello specifico, deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio R.G. N.7379/2007 per rinuncia ex art. 75 co. 1 c.p.p., quanto alla domanda proposta nei confronti di con riferimento alla richiesta di reintegra del patrimonio sociale della Persona_1
e nella parte in cui non ha accolto le plurime richieste di condanna al risarcimento dei CP danni tutti avanzati sia nel procedimento R.G. N.7379/2007 che nel giudizio R.G. N.473/2007 contro e le relative condanne alle spese dei giudizi. Persona_1
Con riferimento al primo motivo di appello, si tratta di individuare, nell'ambito del procedimento previsto per le controversie societarie di cui al d.lgs n.5/2003 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), il dies a quo della decorrenza del termine di venti giorni entro cui la parte interessata, nel fattispecie in esame parte attrice/odierna parte appellante, era tenuta a notificare l'istanza di fissazione d'udienza alla controparte, una volta conclusasi la fase dello scambio degli atti difensivi destinati a fissare il thema decidendum e il thema probandum della causa, termine, decorso inutilmente il quale, il processo si estingue.
Il legislatore, infatti, aveva previsto due fasi essenziali di tale rito: l'una caratterizzata dal diretto contraddittorio fra le parti, chiamate a delineare e precisare il thema decidendum e probandum;
l'altra indotta a seguito dell'istanza di fissazione di udienza spiegata dalla parte interessata, tesa invece alla discussione, istruzione e decisione della lite.
A tal riguardo, pertanto, è utile richiamare gli artt. 7 e 8 del citato d.lgs n.5/2003. Nello specifico, l'art. 7 rubricato “Repliche ulteriori” così disponeva:
1. “Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla notificazione,
3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto.
Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti giorni.
Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche.
3-bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non può essere inferiore a venti né superiore a quaranta giorni;
ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate”.
Il successivo art. 8, rubricato “Istanza di fissazione di udienza”, proseguiva prevedendo che “l'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;
b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa stessa;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.”
Il secondo e il terzo comma si occupano della decorrenza del termine qualora siano, rispettivamente, il convenuto o l'eventuale terzo chiamato (ovvero l'intervenuto) a chiedere la fissazione dell'udienza.
Nel quarto comma, viene espressamente stabilito che “la mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte;
in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.”
A questo punto, si rende opportuno precisare, nel caso di specie, la ricostruzione dell'iter procedimentale di primo grado riguardante il procedimento RG. N.473/2007.
In particolare, successivamente all'atto di citazione e alla comparsa di risposta, le parti provvedevano a scambiarsi i seguenti atti:
- Memoria di replica dell'attore, notificata ai convenuti in data 12.04.2007;
- II Memoria difensiva dei convenuti, notificata all'attore in data 14.05.2007;
- II Replica dell'attore, notificata ai convenuti in data 22.06.2007;
- Memoria di controreplica dei convenuti, notificata all'attore in data 15.09.2007;
- Memoria di controdeduzione alla controreplica, notificata ai convenuti in data 05.10.2007.
In data 02.11.2007, l'attore notificava ai convenuti istanza per la fissazione dell'udienza, a cui faceva seguito, in data 10.11.2007, il deposito, da parte dei convenuti, di una nota di inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza e di precisazioni delle conclusioni.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 20.12.2007, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 06.03.2008 per la risoluzione delle questioni preliminari e, con successiva ordinanza del
17.03.2008, dichiarava l'inammissibilità dell'omessa istanza di fissazione.
A seguito di ciò, i convenuti notificavano in data 02.05.2008 ulteriore memoria di replica, con la quale eccepivano l'estinzione già sollevata.
In data 16.05.2008, l'attore notificava ai convenuti altra istanza di fissazione di udienza, ai quali, i convenuti, eccepivano nuovamente l'estinzione del processo per decorrenza del termine massimo di cui all'art. 7 co. 3 d.lgs. 5/2003 e art. 8 co.4 dello stesso d.lgs.
Orbene, è opportuno a questo punto procedere a dei chiarimenti.
Anzitutto, il co. 3 bis dell'art. 7 prevede che, nel caso in cui ci siano più parti, il termine che ciascuna delle parti assegna alle controparti per la notifica delle “ulteriori repliche”, ossia quelle che possono scambiarsi a norma del precedente co.3, può variare tra un minimo di venti e un massimo di quaranta giorni, introducendo, nei procedimenti litisconsortili, termini più ampi per il c.d. scambio delle ulteriori repliche tra le parti, senza che ciò incida in alcun modo sul termine massimo degli ottanta giorni previsto nello stesso co. 3.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'ultimo periodo del co. 3, introdotto con il d.lgs. 310/2004, che prevede la possibilità per il giudice relatore di assegnare un ulteriore termine alle parti, ove necessario al fine dell'attuazione del contraddittorio, occorre evidenziare che tale opportunità è stata introdotta al fine di impedire alla parte, che si sia vista notificare una replica della controparte nell'imminenza dello scadere del termine massimo per lo scambio di ulteriori memorie stabilito nel co. 3 dell'art. 7, di essere privata della possibilità di difendersi. Pertanto, è solo questa specifica ipotesi a cui fa riferimento la norma, ossia la possibilità di proroga del termine massimo per necessità di replica ai nova ex adverso dedotti, che comporta il superamento del limite massimo degli ottanta giorni. Al di fuori di questo caso eccezionale, il termine massimo degli ottanta giorni deve ritenersi insuperabile. Decorsi, quindi, venti giorni dalla scadenza del termine massimo, le parti, decadono dal diritto di proporre istanza di fissazione di udienza, con conseguenza estinzione ex art. 8 co. 4 d.lgs.
5/2003.
Proseguendo, l'appellante deduce l'ammissibilità della prima istanza di fissazione notificata in data
02.11.2007, perché, rispetto alla sua ultima memoria di controdeduzioni (alla controreplica), notificata ai convenuti in data 05.10.2007, erano scaduti i venti giorni successivi, senza che gli stessi avessero notificato alcuna replica.
A riguardo, dalla ricostruzione dell'iter processuale, e in considerazione di quanto fin qui detto, così come correttamente rilevato dal Giudice relatore ed implicitamente confermato dal Collegio, tale fissazione di udienza era da ritenersi inammissibile perché notificata prima della scadenza del termine dei quaranta giorni (ossia 14.11.2007), previsto dal co.3 bis. Infatti, è del tutto evidente che il termine dei quarantacinque giorni assegnato ai convenuti nella memoria di controdeduzioni dall'attore, è da ricondursi al termine massimo di quaranta giorni, così come previsto dal citato co. 3 bis.
Corretto, quindi, è l'iter motivazionale seguito dal Tribunale secondo il quale il termine massimo degli ottanta giorni decorreva dalla notifica, avvenuta in data 15.09.2007, della memoria di controreplica dei convenuti alla seconda replica dell'attore.
Pertanto, essendo stata notificata l'istanza di fissazione solo in data 16.05.2008, il procedimento non poteva che esser dichiarato estinto.
Il rigetto del primo motivo di appello preclude logicamente l'esame delle ulteriori richieste formulate da parte appellante, da intendersi implicitamente respinte.
Quanto all'ultimo motivo di appello, l'appellante, sostanzialmente, ha censurato la sentenza gravata per non aver, nel giudizio R.G. N.7379/2007, condannato alle spese del giudizio. ER
Il Tribunale, difatti, sul presupposto che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, produce, a norma dell'art. 75 co. 1 c.p.p. la rinuncia dell'attore al giudizio civile, ne faceva discendere il medesimo effetto anche nei confronti dell'altro convenuto , in quanto, in caso ER contrario, si sarebbe assistito ad un raggiro della ratio contenuta nell'art. 75 c.p.p., facendo proporre in tal modo la stessa azione da più soggetti titolari contemporaneamente in sede civile e penale.
Questa Corte, pertanto, ritiene corretto l'iter motivazionale operato dal Tribunale in quanto, la richiesta di risarcimento del danno avanzata in sede penale da , coincide Controparte_2 sostanzialmente con la richiesta di reintegrazione del patrimonio sociale avanzata in sede civile dai convenuti, e quindi anche da . ER
Pertanto, per non può dirsi operante l'art. 306 c.p.c. in quanto quest'ultimo non ER ha effettuato alcuna rinuncia, ma, al contrario, è rimasto travolto dall'estinzione ex lege di cui all'art. 75 c.p.p.
Anche quest'ultimo motivo di appello è, quindi, infondato. Alla luce di quanto detto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dai quali è emersa, pertanto, la correttezza della stessa pronuncia di primo grado.
Per questi motivi
l'appello va respinto. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile – complessità media) nella misura di € 8.470,00= oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in qualità di eredi di , nei Parte_1 Parte_2 Persona_1 confronti di e , e , queste Controparte_2 Parte_4 Parte_8 Parte_6 ultime in qualità di eredi di , nonché nei confronti della in persona ER CP_1 del suo legale rappresentante legale, avverso la sentenza n.1508/2016 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pubblicata in data 17.03.2016, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 12.156,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.07.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola