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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/11/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2901/2022 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. MAGGINI FEDERICO e CP_1 CP_2 dell'avv. SAMORI' GIANPIERO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in
VIA SANT'ORSOLA N. 36, MODENA;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. GRISENDI MAURO, elettivamente domiciliato CP_3 presso lo studio del predetto difensore, in VIA BORSELLINO N. 22, IO EM;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in data 07/07/2025.
Il convenuto ha precisato le conclusioni come note di precisazione delle conclusioni depositate in data
30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 5 luglio 2022 ed iscritto a ruolo il 12 luglio 2022,
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il CP_1 CP_2 fratello , domandando di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra CP_3 le parti in causa a seguito della morte del loro padre, , deceduto ab intestato in data Persona_1
17/12/2010.
pagina 1 di 17 Gli attori deducevano che, avendo la coniuge del de cuius, , rinunciato all'eredità del CP_4 marito, i coeredi di erano rimasti i tre figli , e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3
[...]
Gli attori esponevano inoltre che i beni compresi nell'asse ereditario erano: le unità immobiliari elencate ai punti da 1. a 21 dell'atto di citazione;
l'impresa individuale con sede in Persona_1
Reggio Emilia, via Manzotti nr. 35, esercente attività agricola (p.i. ); il saldo attivo del P.IVA_1 conto corrente n. 1221 presso Banca Popolare di Verona;
il dossier titoli nr. 551/398847/002 presso
Banca Popolare di Verona;
il saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00; il deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00; i buoni postali pari ad € 5.018,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/12/2022, si costituiva in giudizio il convenuto
, il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.; CP_3 nel merito, osservava che i terreni agricoli indicati ai punti da 12 a 18 dell'atto di citazione (censiti al catasto terreni di Reggio Emilia al Foglio 246 mappali 138-139-140-172-173-174-259), nonché le unità immobiliari indicate ai punti da 4. a 7. dell'atto di citazione (site in Reggio Emilia, Via della Pace n.
34), non rientravano nella massa ereditaria, bensì erano oggetto di comunione ordinaria tra le parti in causa.
Quanto invece all'impresa agricola " citata da controparte, il convenuto sosteneva che Persona_1 la comunione ereditaria non comprendesse alcuna “impresa individuale ”, atteso che Persona_1
l'impresa gestita in vita da non aveva natura di impresa individuale, bensì era da Persona_1 qualificare come “impresa familiare coltivatrice”, partecipata al 50% dal de cuius e per il restante 50% dal figlio impresa di natura collettiva che si era poi sciolta al momento della morte di CP_3 Per_1
e che non ricadeva nell'asse ereditario.
[...]
Il convenuto sosteneva inoltre di aver già liquidato agli eredi la quota del socio defunto (il padre
, e di aver diritto di incassare e trattenere il prezzo del foraggio alienato, pari ad € 22.540,45. Per_1
Rivendicava altresì la proprietà esclusiva del saldo attivo del conto corrente n. 1221 presso Banca
Popolare di Verona, del saldo attivo del C/C n. 2765 presso NC BPM, nonché del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso Banca Popolare di Verona, affermando che tali beni rientrassero nelle proprietà esclusive dell'impresa familiare coltivatrice.
chiedeva infine di tener conto, nella ricostruzione dei debiti dell'asse ereditario, della CP_3 somma di € 1.597,00 da lui pagata per la lapide funeraria del padre, ed affermava di aver sostenuto una serie di anticipazioni, che rivendicava quali crediti pro quota nei confronti dei due fratelli e CP_1
CP_2
pagina 2 di 17 Infine, deduceva che rientrassero nella comunione i proventi dell'affitto degli immobili comuni affittati a terzi dagli altri due coeredi e con lui non condivisi, ed a tal titolo il convenuto CP_1 CP_2 formulava nei confronti degli attori domanda di condanna al pagamento di 1/3 dei canoni di affitto da questi ultimi incassati.
Alla prima udienza di comparizione del 21/02/2023, il Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione, osservando che nell'atto di citazione risultava omessa l'indicazione:
- del saldo a credito del C/C n. 055100001221 al momento della morte di (deceduto il Persona_1
17/12/2010);
- del valore del dossier titoli nr. 551/398847/002 al momento della morte di . Persona_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., il Giudice ordinava l'integrazione della domanda entro un termine perentorio, e gli attori integravano la domanda nel termine prescritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita tramite C.T.U. del Geom. e veniva trattenuta in decisione all'udienza del Persona_2
10/07/2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria (a seguito della morte del padre dei tre fratelli in causa, deceduto in data 17/12/2010) e della comunione Persona_1 ordinaria tra i tre fratelli e CP_1 CP_2 CP_3
E' pacifico che, per quanto riguarda i beni comuni, ciascuno sia titolare della quota di un terzo.
Vi è accordo tra le parti nel procedere alla divisione formando una “massa unica” fra i beni in comunione ordinaria ed i beni in comunione ereditaria.
Sugli immobili in comunione “ordinaria” (ossia quelli indicati al paragrafo 2.a della comparsa di costituzione e risposta del convenuto), non sussistono contestazioni.
In linea generale, per quanto riguarda tutti gli immobili in comunione (sia ordinaria che ereditaria), non vi sono contestazioni, e dunque sul progetto di divisione immobiliare predisposto dal TU (sul quale v. infra), vi è un sostanziale accordo.
Non vi è invece accordo tra le parti sulle seguenti questioni.
pagina 3 di 17 3.
Il primo punto di contrasto riguarda la natura giuridica assunta dall'impresa agricola nella quale lavorava, in vita, impresa esercente l'attività di allevamento di bovini da latte e di Persona_1 bovini da carne, coltivazione di foraggere e coltivazione di cereali (cfr. visura camerale in atti).
Secondo la tesi degli attori, l'attività agricola del de cuius era stata svolta come Persona_1
“impresa individuale”; di conseguenza, affermandone la natura di impresa individuale, gli attori hanno sostenuto che la stessa fosse ricaduta in comunione ereditaria e facesse parte come tale dell'asse ereditario.
Di contro il convenuto ha sostenuto che l'attività agricola era stata svolta tramite una “impresa famigliare coltivatrice”, avente come tale natura non già di impresa individuale ma collettiva, composta dal padre e dall'odierno convenuto ciascuno con la quota Persona_1 CP_3 del 50%.
Ciò posto, ritiene questo Giudice condivisibile la qualificazione giuridica come impresa familiare coltivatrice data dal convenuto.
Vi sono plurimi elementi presuntivi che portano ad una tale conclusione.
Il primo è rappresentato dal contenuto della scrittura privata del 12 maggio 2010, sottoscritta anche dagli attori e da funzionari di fiducia della dalla quale si desume la natura di attività agricola CP_5 esercitata dall'impresa, e nella quale si dà atto della partecipazione dell'odierno convenuto CP_3 all'impresa familiare, riconoscendogli in particolare la spettanza di una quota del 50% del
[...] patrimonio sociale (doc. 2 di parte convenuta).
In secondo luogo, nella visura camerale storica dell'impresa , pur essendo indicati Persona_1 come forma giuridica “impresa individuale” e come titolare di “impresa individuale” Persona_1
(ma l'indicazione non è vincolante dovendosi dare prevalenza agli elementi sostanziali descritti), risulta confermata la tipologia di attività esercitata (allevamento bovini da latte, allevamento bovini da carne, coltivazione di foraggere e coltivazione di cereali); il titolare risulta iscritto come “coltivatore diretto”,
e risultano come familiari partecipi all'attività dell'impresa la moglie ed il figlio CP_4 CP_3
anch'essi indicati come “coltivatore diretto” (si veda la sezione della visura camerale dedicata
[...] al “lavoro prestato da terzi e famigliari partecipi all'attività dell'impresa”, ove il figlio il cui CP_3 codice fiscale corrisponde al suo nome, risulta invece erroneamente indicato C.F._1 con il nome di ”). Per_3
Il terzo significativo elemento è rappresentato dal fatto che ha continuato ad esercitare la CP_3 medesima attività di impresa anche dopo la morte del padre. In particolare, è pacifico e documentalmente provato che, alla morte del padre (17/12/2010), il figlio ha CP_3
pagina 4 di 17 sostanzialmente continuato la stessa attività del padre sotto forma di impresa individuale, come si evince dalla visura camerale prodotta dagli attori al documento n. 5, da cui risulta come data di inizio dell'attività il 17/12/2010, coincidente con la data di morte di . Persona_1
Un ulteriore riscontro è rappresentato dal fatto che , dopo la morte del padre, esercitando CP_3 la facoltà di cui all'art. 49 L. 203 del 1982, ha continuato la coltivazione e la conduzione del fondo, corrispondendo a ciascuno dei due fratelli e un canone di affitto di € 57.947,00 (si CP_1 CP_2 rimanda ai documenti 19-19bis-20-21-22 di parte convenuta).
Tutti questi elementi, se valutati complessivamente, portano quindi a qualificare l'impresa che era esercitata dal de cuius quando era in vita, non già come mera impresa individuale, bensì come impresa familiare coltivatrice di natura collettiva.
L'impresa familiare coltivatrice è prevista dalla L. n. 203 del 1982, art. 48, ed è una specie del più ampio genus dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c.; norma quest'ultima richiamata infatti nella sopra citata scrittura privata del 12/05/2010, a pag. 2 (documento n. 2 convenuto).
La giurisprudenza di legittimità riconduce l'impresa familiare coltivatrice all'impresa di natura collettiva finalizzata all'esercizio in comune dell'impresa agricola, e la rende equiparabile alla forma più elementare di impresa collettiva, ossia alla società semplice.
Riconoscendo dunque natura collettiva all' impresa familiare coltivatrice, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato che devono essere applicate all'impresa familiare coltivatrice le norme in materia di società semplice (in tal senso Cass. Sez. lavoro n. 22732 del
04/10/2013).
Ne consegue che, nel caso concreto, il motivo di contrasto tra le parti, relativo alla natura giuridica dell'impresa (secondo gli attori impresa individuale rientrante come tale nell'asse ereditario, e secondo parte convenuta impresa familiare coltivatrice esclusa dall'asse ereditario), debba essere risolto affermando la natura collettiva della impresa familiare coltivatrice, discendendo da tale conclusione che il patrimonio della stessa non possa considerarsi ricompreso nella massa ereditaria del de cuius
. Persona_1
In altri termini, al momento della morte di l'impresa in questione non apparteneva Persona_1 solo al suo titolare e come tale non è ricaduta per intero nell'asse ereditario;
è corretto pertanto escludere il patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice dalla massa ereditaria, patrimonio che non entrerà quindi a far parte del progetto divisionale (v. infra).
Al contrario, va applicato innanzitutto l'art. 2272 n. 4) cod. civ., e quindi l'impresa familiare coltivatrice, composta dai due soci e , a seguito della morte di uno dei Persona_1 CP_3
pagina 5 di 17 due ( ), si è sciolta essendo venuta a mancare la pluralità dei soci, non ricostituita nel Persona_1 termine di sei mesi previsto dalla norma.
In secondo luogo, trova applicazione l'art. 2284 cod. civ. (“…in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi …”), e dunque la quota del familiare consorziato defunto
( va liquidata agli eredi, id est confluisce nell'asse ereditario del defunto, al valore che Persona_1 aveva al momento dell'apertura della successione (17/12/2010).
Al fine di stabilire il valore delle consistenze aziendali alla data dello scioglimento, l'unico documento attendibile a cui poter fare riferimento, è rappresentato dalla relazione tecnico-estimativa del dr. del 19/05/2011 prodotta dal convenuto al documento n. 16, e ciò sia perché i valori ivi indicati Per_4 non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli attori, sia perché la relazione del dr.
è stata prodotta da entrambe le parti, quindi anche da parte attrice (cfr. documento A della Per_4 memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e documento n. 16 convenuto). Non sono invece aggiornati al momento dello scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, i valori indicati nella scrittura privata del 12/05/2010 (documento n. 2 convenuto), in quanto valorizzano la situazione aziendale alla data del 31 marzo 2010, mentre il de cuius è deceduto il 17 dicembre Persona_1
2010.
Ebbene, dalla relazione estimativa del dr. si ricava un valore complessivo di € 234.040,00, Per_4 così composto:
- scorte vive (bestiame bovino) € 80.100,00;
- macchine e attrezzi agricoli € 110.650,00;
- prodotti di scorta (fieno, mais, paglia): € 43.290,00
Tot. = 234.040,00.
A quest'ultima somma, occorre aggiungere il saldo attivo del conto corrente n. 055100001221 presso la che al momento della morte era pari ad € 1.859,74 (cfr. Controparte_6 comunicazione della Banca Popolare di Verona S.AN e S.SP depositata dagli attori con deposito telematico del 17/03/2023). La riconducibilità e l'appartenenza all'impresa familiare coltivatrice delle somme presenti su quest'ultimo conto, è dimostrata dall' espresso richiamo del conto corrente stesso contenuto nella scrittura privata del 12/05/2010, ove tra i CREDITI/DEBITI si trova indicato “DA CORRENTE 1221” (pag. 6 degli allegati del documento n. 2 convenuto). Per_5
Sulla base della relazione estimativa in atti (documento n. 16 convenuto), il valore delle consistenze aziendali al momento dello scioglimento della società, ammontava quindi ad un totale di € 235.899,74
(80.100,00 + 110.650,00 + 43.290,00 + 1.859,74).
pagina 6 di 17 La quota della metà spettante al de cuius al momento dello scioglimento, può essere Persona_1 pertanto stimata nella misura di € 117.949,87 (€ 235.899,74 : 2 = € 117.949,87).
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, non sono invece computabili nell'attivo i crediti indicati nella scrittura privata del 12/05/2010, vantati a titolo di prestito erogato a e CP_1 CP_2 CP_3
(per ciascuno pari ad € 50.000,00), per un totale di € 150.000,00, e ciò in quanto, a seguito della morte del padre , tale credito deve ritenersi estinto per confusione ai sensi dell'art. 1253 cod. Persona_1 civ.
Si riserva al prosieguo della motivazione la trattazione in merito alle proprietà del saldo attivo giacente sul conto corrente n. 2765 presso NC S. AN e S. SP e del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso la Controparte_6
Queste valutazioni in ordine al valore che la quota sociale del de cuius aveva al momento dello scioglimento della società, si sono rese necessarie, poiché il convenuto ha domandato nelle sue conclusioni di accertare che la quota dell'impresa famigliare coltivatrice imputabile a Persona_1
(quota del 50%), era già stata liquidata in favore degli eredi (ex art. 2284 cod. civ.) prima dell'introduzione del presente giudizio, ed in particolare, al punto 4) delle sue conclusioni depositate in data 30/06/2025, il convenuto ha chiesto di “riconoscere e dichiarare che all'interno della massa ereditaria del sig. anche tramite la corresponsione diretta ai coeredi, è già stata Persona_1 riversata l'intera quota di liquidazione dell'Impresa famigliare coltivatrice del sig. ”. Persona_1
La domanda è fondata.
Si evince infatti dal documento n. 4 di parte convenuta, che i macchinari e le attrezzature agricole siano state vendute al prezzo di € 65.000,00 dai tre fratelli i quali hanno già incassato pro quota Per_1
l'importo di € 65.000,00, già confluito pertanto nella massa ereditaria e già suddiviso in parti eguali tra i condividenti.
In secondo luogo, nel mese di novembre 2016, i tre fratelli hanno venduto il bestiame, Per_1 realizzando dalla vendita un prezzo complessivo di € 70.000,00 (€ 30.000 + 40.000), che essi hanno depositato sul conto corrente comune n. 2765 presso NC S. AN e S. SP cointestato ai tre fratelli , e (documenti n. 24 e 25 del convenuto). CP_1 CP_3 CP_2
Il versamento sul conto comune delle due somme di € 30.000,00 e di € 40.000,00 risulta anche dall'estratto conto del conto n. 2765 (data disposizione 9 e 10 novembre 2016), prodotto dal convenuto al documento n. 30.
Risulta altresì documentato che ciascuno dei tre fratelli abbia ricevuto il valore di realizzo della Per_1 quota sociale Unipeg, pari a complessivi euro 19.877,10: in particolare e CP_1 CP_2 CP_3 hanno ricevuto a tal titolo, ciascuno, la somma di € 6.625,70 (doc. n. 3 di parte convenuta). pagina 7 di 17 Ebbene, è già confluito nella massa ereditaria un importo di € 135.000,00, in parte già diviso tra i coeredi (€ 65.000,00), ed in parte rimasto sul conto corrente cointestato n. 2765 presso NC S.
AN e S. SP (€ 70.000,00), quindi maggiore del valore della quota di partecipazione all'impresa familiare coltivatrice del de cuius come sopra stimato nella misura di Persona_1 circa € 118.000,00.
Essendo la quota di partecipazione sociale del de cuius già stata ampiamente liquidata agli eredi, il convenuto , come da quest'ultimo domandato, ha diritto a vedersi riconosciuto, quale CP_3 socio “superstite”, il corrispettivo della vendita dei balloni di fieno e dei balloni di paglia alienati alla come da ricevuta n. 01 del 31/12/2017 prodotta dal convenuto Controparte_7 stesso al doc. 26, pari ad € 22.540,45.
Non può invece accogliersi la domanda del convenuto di vedersi riconosciuto “il corrispettivo di ogni altro cespite aziendale che verrà venduto”, in quanto domanda generica, e come tale inammissibile.
4.
ha inoltre domandato di accertare che il saldo attivo del conto corrente n. 1221 acceso CP_3 presso al 17/12/2010 pari ad € 1.859,74, nonché i titoli presenti sul Controparte_6 dossier titoli nr. 551/398847/002 di controvalore pari ad € 38.548,40, fossero di sua proprietà esclusiva quale collaboratore dell'impresa familiare.
Come si è già osservato più sopra, la prova della riconducibilità all'impresa familiare coltivatrice del conto n. 1221, è data dal preciso richiamo del conto corrente n. 1221, contenuto nella scrittura privata del 12/05/2010 (documento n. 2 convenuto), ove tra i CREDITI/DEBITI si trova indicato “DA CONTO
CORRENTE 1221” (pag. 6 degli allegati della scrittura privata del 12/05/2010).
Pertanto, la domanda del convenuto, limitatamente al saldo attivo c/c n. 1221 pari ad € 1.859,74, è fondata.
Non è invece fondata la domanda del convenuto che rivendica la proprietà esclusiva del dossier titoli nr. 551/398847/002, il cui controvalore, al momento dell'apertura della successione (17/12/2010), ammontava ad € 38.548,40, e ciò in quanto non vi è prova che tali titoli fossero di proprietà esclusiva dell'ente collettivo impresa familiare coltivatrice, da considerare alla stregua di una società semplice;
prova che non può essere ricavata dalla citata scrittura privata del 12/05/2010, ove risulta richiamato, genericamente, un “saldo conto deposito-azioni” di € 56.526,00, senza ulteriori specificazioni, e senza quindi la possibilità di identificare i titoli in questione e che si trattasse del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso la composto da n. 330 azioni Generali, n. Controparte_6
pagina 8 di 17 4.000 azioni Intesa San Paolo, n.
6.000 azioni Saras Spa, n.
2.000 azioni Banca Popolare Sondrio, n.
1.000 azioni Banca Popolare S.C.
Parimenti, non vi è prova che la somma di denaro giacente sul conto corrente n. 2765 presso NC S.
AN e S. SP, fosse di proprietà esclusiva dell'impresa familiare coltivatrice (e quindi poi divenuta di proprietà esclusiva del convenuto), non essendo dimostrato l'assunto di parte convenuta, secondo cui la provvista con la quale è stato acceso il conto n. 2765, cointestato ai fratelli , CP_2 CP_1
e provenisse in via esclusiva dal conto dell'impresa famigliare coltivatrice. CP_3
La circostanza della proprietà esclusiva di detto saldo attivo in capo al , contrariamente a CP_3 quanto sostenuto dal convenuto nella memoria di replica, non può ritenersi non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
In relazione alla specifica allegazione svolta dal convenuto per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, secondo cui la provvista presente sul conto n. 2765 deriverebbe, quanto ad € 120.000,00, dal trasferimento, in data 07/12/2010, dal conto corrente dell'impresa familiare alla sig.ra CP_4
e da quest'ultima versati sul conto n. 2765 cointestato ai tre fratelli non può ritenersi operante Per_1 il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., trattandosi di allegazione specificamente dedotta dal convenuto, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale.
Nel merito di tale ultima allegazione, rileva questo Giudice che, pur risultando provato, dall'estratto di conto corrente n. 1221 prodotto dal convenuto al documento n. 18, che dal conto stesso, riconducibile all'impresa, furono bonificati, in data 07/12/2010, 120.000,00 euro in favore di , non CP_4 risulta invece provato che quella stessa somma sia stata poi girata da , nella stessa data, CP_4 sul conto n. 2765.
Ciò che risulta provato è invero, unicamente, un bonifico proveniente da che CP_4 quest'ultima effettuò sul conto n. 2765, pari ad € 125.000,00, in data 31/03/2011 (v. documento n. 30 convenuto), non potendosi quindi escludere che tale bonifico sia stato effettuato, in tutto o in parte, con denaro personale della CP_4
Pertanto, esclusa la prova della proprietà esclusiva in capo al convenuto del dossier titoli nr.
551/398847/002, di controvalore complessivo pari ad € 38.548,40, e del saldo attivo del conto corrente n. 2765 presso NC BPM NC S.AN e S.SP, che al 31.12.2022 era pari ad €
197.728,64 (documento n. 30 fasc. convenuto), tali beni devono considerarsi come parte integrante dell'asse ereditario, e rientrano come tali nel progetto divisionale.
Nulla quaestio, infine, sul saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00, sul deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00, e sui buoni postali pari ad €
5.018,00, pacificamente rientranti nella massa ereditaria da dividere. pagina 9 di 17 5.
Traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, rientrano nell'attivo ereditario, quali valori mobiliari (denaro e titoli):
- il dossier titoli nr. 551/398847/002, di valore complessivo pari ad € 38.548,40 (cfr. comunicazione della Banca Popolare di Verona S.AN e S.SP depositata dagli attori con deposito telematico del 17/03/2023);
- il saldo attivo del C/C n. 2765 presso NC BPM, al 31.12.2022 pari ad € 197.728,64
(documento n. 30 fasc. convenuto);
- il saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00, il deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00, ed i buoni postali pari ad € 5.018,00.
Viene invece escluso dalla massa ereditaria da dividere il saldo attivo presente sul conto corrente n.
1221 acceso presso NC BPM già in quanto, per le ragioni sopra Controparte_6 esposte, da considerarsi di proprietà esclusiva del convenuto . CP_3
6.
Venendo alle passività, occorre tener conto, nella formazione della massa ereditaria da dividere, dei pagamenti documentati dal convenuto con i suoi documenti da n. 5 al n. 7, ammontanti, CP_3 rispettivamente, ad € 1.417,40, ad € 280,60, ad € 209,00, nonché del pagamento delle imposte eseguito dall'attore , pari ad € 14.250,99 (fasc. parte attrice, documento A). CP_1
7.
Per quanto riguarda i beni immobili, il C.T.U. Geom. ha formato i seguenti tre lotti, secondo Per_2 criteri di omogeneità, tenendo conto altresì del loro utilizzo di fatto da parte dei tre fratelli condividenti.
Sugli immobili, sulla formazione dei tre lotti e sulla loro assegnazione, le parti sono d'accordo.
LOTTO 1: trattasi, quanto ai fabbricati, dell'immobile sito in Reggio Emilia, via della Pace 32, abitato dall'attore , censito al Foglio 246, mappale 213, sub. 1 e 2 (abitazione ed autorimessa). CP_1
pagina 10 di 17
LOTTO 2: trattasi, quanto ai fabbricati, dell'immobile sito in Reggio Emilia, via della Pace 34, abitato dal convenuto , censito al Foglio 246, mappale 213, sub. 3 e 4: CP_3
A tale ultimo proposito, con riguardo alla servitù di passaggio in favore della particella 496, non vi è alcuna specifica ragione dedotta che consenta di discostarsi dalle indicazioni del TU e di estendere, come preteso dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, la servitù di passaggio in questione anche in favore dei mappali 172, 173 e 140.
LOTTO 3: trattasi dell'immobile sito in Reggio Emilia, via Walter Manzotti n. 35, abitato dalla parte attrice , censito al Foglio 245 mappale 322 sub 1 e 2 (abitazione e magazzino), oltre ai CP_2 fabbricati agricoli che si sviluppano a sud rispetto all'abitazione.
Beni assegnati con il lotto 3: pagina 11 di 17
LOTTO 4 : trattasi di appezzamento di terreno privo di fabbricati, inserito in zona agricola ad alta vocazione produttiva, sito in Reggio Emilia e confinante con la strada comunale via della Tromba, così censito:
LOTTO 5: trattasi di appezzamento di terreno privo di fabbricati inserito in zona agricola ad alta vocazione produttiva, sito in Reggio Emilia e con accesso su via della Pace, così censito:
Le particelle 494, 497 e 498 sono sottoposte a servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente a favore delle particelle 493 e 495 (lotto 1) e 496 (lotto 2).
pagina 12 di 17 8.
Si procede quindi al progetto divisionale, prendendo come punto di partenza il progetto divisionale predisposto dal TU, peraltro condiviso dalle parti con riguardo alla parte relativa agli immobili.
Il progetto divisionale immobiliare del TU merita condivisione per molteplici ragioni, trattandosi di progetto razionale che, se da un lato riduce al minimo i conguagli in denaro, dall'altro ha il pregio di salvaguardare l'attuale situazione abitativa delle parti, nonché di rispecchiare l'attuale utilizzo delle unità immobiliari in comunione fra i tre fratelli in causa, consolidando in tal modo una situazione di fatto già esistente da diverso tempo;
in definitiva, il progetto divisionale del Geom. ha il Per_2 pregio, da un lato, di tenere in debita considerazione lo stato di occupazione degli immobili, e dall'altro limita l'entità dei conguagli in denaro.
Rispetto al progetto divisionale n. 1 predisposto dal TU, “in relazione al quesito 4.1.) e 6)”, alle pagine 45 e 46 dell'elaborato peritale depositato in data 29/05/2025, occorre apportare la seguente modifica: occorre togliere il saldo attivo del conto corrente n. 1221 di € 1.859,74, in quanto di proprietà esclusiva del convenuto . Da qui il seguente CP_3
Progetto divisionale
Attivo immobiliare
n. Descrizione Valutazione
1 lotto immobiliare 1 via Pace 32 € 447.500,00
2 lotto immobiliare 2 via Pace 34 € 447.500,00
3 lotto immobiliare 3 € 222.700,00
4 lotto immobiliare 4 € 132.000,00
5 lotto immobiliare 5 € 345.200,00
sommano valore immobiliare € 1.594.900,00
massa ereditaria: denaro e titoli - meno passività
7 dossier titoli nr. 551/398847/002 € 38.548,40
8 saldo attivo banco BPM cc 2765 € 197.728,64
9 saldo acredito libetto postale 18556321 € 9.200,00
10 deposito titoli poste italiana 2117247 € 10.000,00
11 buoni postali € 5.018,00
12 pagamento doc. 5 geom. arte convenuta -€ 1.417,40 CP_8
13 pagamento doc. 6 ditta Barchi -€ 280,60
14 pagamento doc. 7 impresa verde -€ 209,00
15 pagamento imposte doc. A parte attrice -€ 14.250,99
sommano € 244.337,05
immobili + denaro e titoli – passività ereditarie € 1.839.237,05
quota per ciascuno dei tre condividenti (1/3 ciascuno) € 613.079,00
pagina 13 di 17 Quanto poi agli ASSEGNI n. 1, n. 2 e n. 3 riportati alle pagg. 45 e 46 della TU depositata in data
29/05/2025, occorre effettuare, già all'interno dei singoli assegni, le operazioni di conguaglio in denaro riguardanti gli anticipi delle passività ereditarie indicate dallo stesso TU a pag. 46 (v. riquadro “Ulteriori conguagli” a pag. 46 della relazione peritale depositata in data 29/05/2025); operazioni di conguaglio che andranno pertanto ad incidere (in aggiunta e in detrazione) sulle rispettive “quote di denaro e titoli” spettanti a ciascuno dei tre condividenti;
e ciò nei seguenti termini:
- dovranno togliersi a le somme di € 635,66 (da aggiungere in favore di CP_2 CP_3
e di € 4.750,33 (da aggiungere in favore di );
[...] CP_1
- inoltre, dovrà togliersi a la somma di € 4.114,66 (da aggiungere in favore di CP_3
). CP_1
Da cui la formazione dei seguenti tre assegni:
ASSEGNO 1: CP_1
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 1 (via Pace 32) 447.500,00
2 terreno mapp. 387, Foglio 259, del lotto immobiliare 4 66.000,00
3 quota denaro e titoli 99.579,00
4 operazioni di conguaglio in denaro + 4.750,33 + 4.114,66
Totale denaro e titoli € 108.443,99
Totale immobili € 513.500,00
TOTALE € 621.943,99
ASSEGNO 2: CP_3
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 1 (via Pace 34) 447.500,00 terreno mapp. 330 e 388, Foglio 259, del lotto
2 immobiliare 4 66.000,00
3 quota denaro e titoli 99.579,00
4 operazioni di conguaglio in denaro + 635,66 - 4.114,66
Totale denaro e titoli € 96.100,00
Totale immobili € 513.500,00
TOTALE € 609.600,00
pagina 14 di 17 ASSEGNO 3: CP_2
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 3 222.700,00
2 lotto immobiliare 5 345.200,00
3 quota denaro e titoli 45.179,00
4 operazioni di conguaglio in denaro - 635,66 - 4.750,33
Totale denaro e titoli € 39.793,00
Totale immobili € 567.900,00
TOTALE € 607.693,34
9.
Va infine accolta la domanda del convenuto di condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 22.890,00, quantificata dal TU Geom. in risposta al Per_2 quesito n. 5, e pari alla quota di 1/3 (spettante a ) dei frutti civili tratti dagli altri CP_3 due coeredi e dall'affitto a terzi di beni immobili in comunione. CP_1 CP_2
Giova infatti, a tal proposito, richiamare il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione
"ipso iure"), tratti dal bene goduto” (Cassazione civile, sez. II, 08 Giugno 2022, n. 18548).
10.
Restano da regolare le spese di lite e di C.T.U.
L'esito del giudizio è caratterizzato da una reciproca soccombenza, e già questo giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. Un ulteriore motivo di compensazione delle spese di lite è ricavabile dal costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in merito alle spese nel giudizio di divisione, in base al quale vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006).
Quanto alle spese di C.T.U., nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la pagina 15 di 17 prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 9813 del 13/05/2015).
Nel caso di specie, pertanto, nei rapporti interni fra i tre condividenti, che hanno ciascuno la quota di
1/3, l'obbligo di pagamento delle spese di C.T.U., così come già liquidate con i separati decreti del 29 maggio 2024 e del 30 maggio 2025, va ripartito in via definitiva in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla massa comune;
quindi vanno poste a carico dei tre condividenti in parti eguali, ciascuno per la quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa.
2) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata CP_1
“ASSEGNO 1: ”, e quindi: CP_1
- l'immobile sito in via della Pace n. 32, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particella 213, sub 1 e sub 2, nonché i terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 493 e 495, disponendo che le
Particelle 493 e 495 avranno servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente sulle
Particelle 494, 497 e 498 del Foglio 246 assegnate a;
CP_2
- il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 259, Particella 387;
- una quota di denaro e titoli pari ad € 108.443,99.
3) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata CP_3
“ASSEGNO 2: ”, e quindi: CP_3
- l'immobile sito in via della Pace n. 34, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particella 213, sub 3 e sub 4, nonché i terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 140, 172, 173 e 496, disponendo che la Particella 496 avrà servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente sulle
Particelle 494, 497 e 498 del Foglio 246 assegnate a;
CP_2
- il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 259, Particelle 330
e 388;
- una quota di denaro e titoli pari ad € 96.100,00.
4) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata “ASSEGNO CP_2
3: ”, e quindi: CP_2
pagina 16 di 17 - l'immobile sito in via Walter Manzotti n. 35, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Reggio Emilia al Foglio 245, Particella 322, sub 1 e sub 2, e al Foglio 245,
Particella 361, nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al
Foglio 245, Particelle 61, 79 e 360;
- i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 174,
259, 494, 497 e 498, disponendo che le particelle 494, 497 e 498 sono sottoposte a servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente a favore delle particelle 493 e 495 (assegnate a
) e 496 (assegnata a ) del Foglio 246; CP_1 CP_3
- una quota di denaro e titoli pari ad € 39.793,00.
5) Accerta e dichiara che il saldo attivo del conto corrente n. 055100001221 acceso presso NC BPM, già pari ad € 1.859,74, è di proprietà esclusiva di . Controparte_6 CP_3
6) Respinge la domanda con la quale il convenuto ha chiesto di accertare che le somme presenti sul conto corrente n. 2765 presso NC BPM ed i titoli presenti sul dossier titoli 551/398847/002 siano di sua proprietà esclusiva.
7) Accerta e dichiara che il corrispettivo della vendita di foraggio alienato alla Controparte_7
come da ricevuta n. 01 del 31/12/2017 prodotta dal convenuto al documento n. 26, pari
[...] ad € 22.540,45, spetta in via esclusiva a . CP_3
8) Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore del convenuto, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 22.890,00.
9) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
10) Dichiara compensate le spese di lite.
11) Pone in via definitiva le spese di TU, già liquidate con i separati decreti del 29 maggio 2024 e del
30 maggio 2025, per un terzo a carico di , per un terzo a carico di e per un CP_1 CP_2 terzo a carico di . CP_3
Reggio Emilia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO EM
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2901/2022 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. MAGGINI FEDERICO e CP_1 CP_2 dell'avv. SAMORI' GIANPIERO, elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in
VIA SANT'ORSOLA N. 36, MODENA;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. GRISENDI MAURO, elettivamente domiciliato CP_3 presso lo studio del predetto difensore, in VIA BORSELLINO N. 22, IO EM;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in data 07/07/2025.
Il convenuto ha precisato le conclusioni come note di precisazione delle conclusioni depositate in data
30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 5 luglio 2022 ed iscritto a ruolo il 12 luglio 2022,
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il CP_1 CP_2 fratello , domandando di disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra CP_3 le parti in causa a seguito della morte del loro padre, , deceduto ab intestato in data Persona_1
17/12/2010.
pagina 1 di 17 Gli attori deducevano che, avendo la coniuge del de cuius, , rinunciato all'eredità del CP_4 marito, i coeredi di erano rimasti i tre figli , e Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3
[...]
Gli attori esponevano inoltre che i beni compresi nell'asse ereditario erano: le unità immobiliari elencate ai punti da 1. a 21 dell'atto di citazione;
l'impresa individuale con sede in Persona_1
Reggio Emilia, via Manzotti nr. 35, esercente attività agricola (p.i. ); il saldo attivo del P.IVA_1 conto corrente n. 1221 presso Banca Popolare di Verona;
il dossier titoli nr. 551/398847/002 presso
Banca Popolare di Verona;
il saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00; il deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00; i buoni postali pari ad € 5.018,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/12/2022, si costituiva in giudizio il convenuto
, il quale, preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.; CP_3 nel merito, osservava che i terreni agricoli indicati ai punti da 12 a 18 dell'atto di citazione (censiti al catasto terreni di Reggio Emilia al Foglio 246 mappali 138-139-140-172-173-174-259), nonché le unità immobiliari indicate ai punti da 4. a 7. dell'atto di citazione (site in Reggio Emilia, Via della Pace n.
34), non rientravano nella massa ereditaria, bensì erano oggetto di comunione ordinaria tra le parti in causa.
Quanto invece all'impresa agricola " citata da controparte, il convenuto sosteneva che Persona_1 la comunione ereditaria non comprendesse alcuna “impresa individuale ”, atteso che Persona_1
l'impresa gestita in vita da non aveva natura di impresa individuale, bensì era da Persona_1 qualificare come “impresa familiare coltivatrice”, partecipata al 50% dal de cuius e per il restante 50% dal figlio impresa di natura collettiva che si era poi sciolta al momento della morte di CP_3 Per_1
e che non ricadeva nell'asse ereditario.
[...]
Il convenuto sosteneva inoltre di aver già liquidato agli eredi la quota del socio defunto (il padre
, e di aver diritto di incassare e trattenere il prezzo del foraggio alienato, pari ad € 22.540,45. Per_1
Rivendicava altresì la proprietà esclusiva del saldo attivo del conto corrente n. 1221 presso Banca
Popolare di Verona, del saldo attivo del C/C n. 2765 presso NC BPM, nonché del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso Banca Popolare di Verona, affermando che tali beni rientrassero nelle proprietà esclusive dell'impresa familiare coltivatrice.
chiedeva infine di tener conto, nella ricostruzione dei debiti dell'asse ereditario, della CP_3 somma di € 1.597,00 da lui pagata per la lapide funeraria del padre, ed affermava di aver sostenuto una serie di anticipazioni, che rivendicava quali crediti pro quota nei confronti dei due fratelli e CP_1
CP_2
pagina 2 di 17 Infine, deduceva che rientrassero nella comunione i proventi dell'affitto degli immobili comuni affittati a terzi dagli altri due coeredi e con lui non condivisi, ed a tal titolo il convenuto CP_1 CP_2 formulava nei confronti degli attori domanda di condanna al pagamento di 1/3 dei canoni di affitto da questi ultimi incassati.
Alla prima udienza di comparizione del 21/02/2023, il Giudice rilevava la nullità dell'atto di citazione, osservando che nell'atto di citazione risultava omessa l'indicazione:
- del saldo a credito del C/C n. 055100001221 al momento della morte di (deceduto il Persona_1
17/12/2010);
- del valore del dossier titoli nr. 551/398847/002 al momento della morte di . Persona_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., il Giudice ordinava l'integrazione della domanda entro un termine perentorio, e gli attori integravano la domanda nel termine prescritto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie, la causa veniva istruita tramite C.T.U. del Geom. e veniva trattenuta in decisione all'udienza del Persona_2
10/07/2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, si esamina la fattispecie in decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria (a seguito della morte del padre dei tre fratelli in causa, deceduto in data 17/12/2010) e della comunione Persona_1 ordinaria tra i tre fratelli e CP_1 CP_2 CP_3
E' pacifico che, per quanto riguarda i beni comuni, ciascuno sia titolare della quota di un terzo.
Vi è accordo tra le parti nel procedere alla divisione formando una “massa unica” fra i beni in comunione ordinaria ed i beni in comunione ereditaria.
Sugli immobili in comunione “ordinaria” (ossia quelli indicati al paragrafo 2.a della comparsa di costituzione e risposta del convenuto), non sussistono contestazioni.
In linea generale, per quanto riguarda tutti gli immobili in comunione (sia ordinaria che ereditaria), non vi sono contestazioni, e dunque sul progetto di divisione immobiliare predisposto dal TU (sul quale v. infra), vi è un sostanziale accordo.
Non vi è invece accordo tra le parti sulle seguenti questioni.
pagina 3 di 17 3.
Il primo punto di contrasto riguarda la natura giuridica assunta dall'impresa agricola nella quale lavorava, in vita, impresa esercente l'attività di allevamento di bovini da latte e di Persona_1 bovini da carne, coltivazione di foraggere e coltivazione di cereali (cfr. visura camerale in atti).
Secondo la tesi degli attori, l'attività agricola del de cuius era stata svolta come Persona_1
“impresa individuale”; di conseguenza, affermandone la natura di impresa individuale, gli attori hanno sostenuto che la stessa fosse ricaduta in comunione ereditaria e facesse parte come tale dell'asse ereditario.
Di contro il convenuto ha sostenuto che l'attività agricola era stata svolta tramite una “impresa famigliare coltivatrice”, avente come tale natura non già di impresa individuale ma collettiva, composta dal padre e dall'odierno convenuto ciascuno con la quota Persona_1 CP_3 del 50%.
Ciò posto, ritiene questo Giudice condivisibile la qualificazione giuridica come impresa familiare coltivatrice data dal convenuto.
Vi sono plurimi elementi presuntivi che portano ad una tale conclusione.
Il primo è rappresentato dal contenuto della scrittura privata del 12 maggio 2010, sottoscritta anche dagli attori e da funzionari di fiducia della dalla quale si desume la natura di attività agricola CP_5 esercitata dall'impresa, e nella quale si dà atto della partecipazione dell'odierno convenuto CP_3 all'impresa familiare, riconoscendogli in particolare la spettanza di una quota del 50% del
[...] patrimonio sociale (doc. 2 di parte convenuta).
In secondo luogo, nella visura camerale storica dell'impresa , pur essendo indicati Persona_1 come forma giuridica “impresa individuale” e come titolare di “impresa individuale” Persona_1
(ma l'indicazione non è vincolante dovendosi dare prevalenza agli elementi sostanziali descritti), risulta confermata la tipologia di attività esercitata (allevamento bovini da latte, allevamento bovini da carne, coltivazione di foraggere e coltivazione di cereali); il titolare risulta iscritto come “coltivatore diretto”,
e risultano come familiari partecipi all'attività dell'impresa la moglie ed il figlio CP_4 CP_3
anch'essi indicati come “coltivatore diretto” (si veda la sezione della visura camerale dedicata
[...] al “lavoro prestato da terzi e famigliari partecipi all'attività dell'impresa”, ove il figlio il cui CP_3 codice fiscale corrisponde al suo nome, risulta invece erroneamente indicato C.F._1 con il nome di ”). Per_3
Il terzo significativo elemento è rappresentato dal fatto che ha continuato ad esercitare la CP_3 medesima attività di impresa anche dopo la morte del padre. In particolare, è pacifico e documentalmente provato che, alla morte del padre (17/12/2010), il figlio ha CP_3
pagina 4 di 17 sostanzialmente continuato la stessa attività del padre sotto forma di impresa individuale, come si evince dalla visura camerale prodotta dagli attori al documento n. 5, da cui risulta come data di inizio dell'attività il 17/12/2010, coincidente con la data di morte di . Persona_1
Un ulteriore riscontro è rappresentato dal fatto che , dopo la morte del padre, esercitando CP_3 la facoltà di cui all'art. 49 L. 203 del 1982, ha continuato la coltivazione e la conduzione del fondo, corrispondendo a ciascuno dei due fratelli e un canone di affitto di € 57.947,00 (si CP_1 CP_2 rimanda ai documenti 19-19bis-20-21-22 di parte convenuta).
Tutti questi elementi, se valutati complessivamente, portano quindi a qualificare l'impresa che era esercitata dal de cuius quando era in vita, non già come mera impresa individuale, bensì come impresa familiare coltivatrice di natura collettiva.
L'impresa familiare coltivatrice è prevista dalla L. n. 203 del 1982, art. 48, ed è una specie del più ampio genus dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c.; norma quest'ultima richiamata infatti nella sopra citata scrittura privata del 12/05/2010, a pag. 2 (documento n. 2 convenuto).
La giurisprudenza di legittimità riconduce l'impresa familiare coltivatrice all'impresa di natura collettiva finalizzata all'esercizio in comune dell'impresa agricola, e la rende equiparabile alla forma più elementare di impresa collettiva, ossia alla società semplice.
Riconoscendo dunque natura collettiva all' impresa familiare coltivatrice, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato che devono essere applicate all'impresa familiare coltivatrice le norme in materia di società semplice (in tal senso Cass. Sez. lavoro n. 22732 del
04/10/2013).
Ne consegue che, nel caso concreto, il motivo di contrasto tra le parti, relativo alla natura giuridica dell'impresa (secondo gli attori impresa individuale rientrante come tale nell'asse ereditario, e secondo parte convenuta impresa familiare coltivatrice esclusa dall'asse ereditario), debba essere risolto affermando la natura collettiva della impresa familiare coltivatrice, discendendo da tale conclusione che il patrimonio della stessa non possa considerarsi ricompreso nella massa ereditaria del de cuius
. Persona_1
In altri termini, al momento della morte di l'impresa in questione non apparteneva Persona_1 solo al suo titolare e come tale non è ricaduta per intero nell'asse ereditario;
è corretto pertanto escludere il patrimonio dell'impresa familiare coltivatrice dalla massa ereditaria, patrimonio che non entrerà quindi a far parte del progetto divisionale (v. infra).
Al contrario, va applicato innanzitutto l'art. 2272 n. 4) cod. civ., e quindi l'impresa familiare coltivatrice, composta dai due soci e , a seguito della morte di uno dei Persona_1 CP_3
pagina 5 di 17 due ( ), si è sciolta essendo venuta a mancare la pluralità dei soci, non ricostituita nel Persona_1 termine di sei mesi previsto dalla norma.
In secondo luogo, trova applicazione l'art. 2284 cod. civ. (“…in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi …”), e dunque la quota del familiare consorziato defunto
( va liquidata agli eredi, id est confluisce nell'asse ereditario del defunto, al valore che Persona_1 aveva al momento dell'apertura della successione (17/12/2010).
Al fine di stabilire il valore delle consistenze aziendali alla data dello scioglimento, l'unico documento attendibile a cui poter fare riferimento, è rappresentato dalla relazione tecnico-estimativa del dr. del 19/05/2011 prodotta dal convenuto al documento n. 16, e ciò sia perché i valori ivi indicati Per_4 non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte degli attori, sia perché la relazione del dr.
è stata prodotta da entrambe le parti, quindi anche da parte attrice (cfr. documento A della Per_4 memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e documento n. 16 convenuto). Non sono invece aggiornati al momento dello scioglimento dell'impresa familiare coltivatrice, i valori indicati nella scrittura privata del 12/05/2010 (documento n. 2 convenuto), in quanto valorizzano la situazione aziendale alla data del 31 marzo 2010, mentre il de cuius è deceduto il 17 dicembre Persona_1
2010.
Ebbene, dalla relazione estimativa del dr. si ricava un valore complessivo di € 234.040,00, Per_4 così composto:
- scorte vive (bestiame bovino) € 80.100,00;
- macchine e attrezzi agricoli € 110.650,00;
- prodotti di scorta (fieno, mais, paglia): € 43.290,00
Tot. = 234.040,00.
A quest'ultima somma, occorre aggiungere il saldo attivo del conto corrente n. 055100001221 presso la che al momento della morte era pari ad € 1.859,74 (cfr. Controparte_6 comunicazione della Banca Popolare di Verona S.AN e S.SP depositata dagli attori con deposito telematico del 17/03/2023). La riconducibilità e l'appartenenza all'impresa familiare coltivatrice delle somme presenti su quest'ultimo conto, è dimostrata dall' espresso richiamo del conto corrente stesso contenuto nella scrittura privata del 12/05/2010, ove tra i CREDITI/DEBITI si trova indicato “DA CORRENTE 1221” (pag. 6 degli allegati del documento n. 2 convenuto). Per_5
Sulla base della relazione estimativa in atti (documento n. 16 convenuto), il valore delle consistenze aziendali al momento dello scioglimento della società, ammontava quindi ad un totale di € 235.899,74
(80.100,00 + 110.650,00 + 43.290,00 + 1.859,74).
pagina 6 di 17 La quota della metà spettante al de cuius al momento dello scioglimento, può essere Persona_1 pertanto stimata nella misura di € 117.949,87 (€ 235.899,74 : 2 = € 117.949,87).
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, non sono invece computabili nell'attivo i crediti indicati nella scrittura privata del 12/05/2010, vantati a titolo di prestito erogato a e CP_1 CP_2 CP_3
(per ciascuno pari ad € 50.000,00), per un totale di € 150.000,00, e ciò in quanto, a seguito della morte del padre , tale credito deve ritenersi estinto per confusione ai sensi dell'art. 1253 cod. Persona_1 civ.
Si riserva al prosieguo della motivazione la trattazione in merito alle proprietà del saldo attivo giacente sul conto corrente n. 2765 presso NC S. AN e S. SP e del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso la Controparte_6
Queste valutazioni in ordine al valore che la quota sociale del de cuius aveva al momento dello scioglimento della società, si sono rese necessarie, poiché il convenuto ha domandato nelle sue conclusioni di accertare che la quota dell'impresa famigliare coltivatrice imputabile a Persona_1
(quota del 50%), era già stata liquidata in favore degli eredi (ex art. 2284 cod. civ.) prima dell'introduzione del presente giudizio, ed in particolare, al punto 4) delle sue conclusioni depositate in data 30/06/2025, il convenuto ha chiesto di “riconoscere e dichiarare che all'interno della massa ereditaria del sig. anche tramite la corresponsione diretta ai coeredi, è già stata Persona_1 riversata l'intera quota di liquidazione dell'Impresa famigliare coltivatrice del sig. ”. Persona_1
La domanda è fondata.
Si evince infatti dal documento n. 4 di parte convenuta, che i macchinari e le attrezzature agricole siano state vendute al prezzo di € 65.000,00 dai tre fratelli i quali hanno già incassato pro quota Per_1
l'importo di € 65.000,00, già confluito pertanto nella massa ereditaria e già suddiviso in parti eguali tra i condividenti.
In secondo luogo, nel mese di novembre 2016, i tre fratelli hanno venduto il bestiame, Per_1 realizzando dalla vendita un prezzo complessivo di € 70.000,00 (€ 30.000 + 40.000), che essi hanno depositato sul conto corrente comune n. 2765 presso NC S. AN e S. SP cointestato ai tre fratelli , e (documenti n. 24 e 25 del convenuto). CP_1 CP_3 CP_2
Il versamento sul conto comune delle due somme di € 30.000,00 e di € 40.000,00 risulta anche dall'estratto conto del conto n. 2765 (data disposizione 9 e 10 novembre 2016), prodotto dal convenuto al documento n. 30.
Risulta altresì documentato che ciascuno dei tre fratelli abbia ricevuto il valore di realizzo della Per_1 quota sociale Unipeg, pari a complessivi euro 19.877,10: in particolare e CP_1 CP_2 CP_3 hanno ricevuto a tal titolo, ciascuno, la somma di € 6.625,70 (doc. n. 3 di parte convenuta). pagina 7 di 17 Ebbene, è già confluito nella massa ereditaria un importo di € 135.000,00, in parte già diviso tra i coeredi (€ 65.000,00), ed in parte rimasto sul conto corrente cointestato n. 2765 presso NC S.
AN e S. SP (€ 70.000,00), quindi maggiore del valore della quota di partecipazione all'impresa familiare coltivatrice del de cuius come sopra stimato nella misura di Persona_1 circa € 118.000,00.
Essendo la quota di partecipazione sociale del de cuius già stata ampiamente liquidata agli eredi, il convenuto , come da quest'ultimo domandato, ha diritto a vedersi riconosciuto, quale CP_3 socio “superstite”, il corrispettivo della vendita dei balloni di fieno e dei balloni di paglia alienati alla come da ricevuta n. 01 del 31/12/2017 prodotta dal convenuto Controparte_7 stesso al doc. 26, pari ad € 22.540,45.
Non può invece accogliersi la domanda del convenuto di vedersi riconosciuto “il corrispettivo di ogni altro cespite aziendale che verrà venduto”, in quanto domanda generica, e come tale inammissibile.
4.
ha inoltre domandato di accertare che il saldo attivo del conto corrente n. 1221 acceso CP_3 presso al 17/12/2010 pari ad € 1.859,74, nonché i titoli presenti sul Controparte_6 dossier titoli nr. 551/398847/002 di controvalore pari ad € 38.548,40, fossero di sua proprietà esclusiva quale collaboratore dell'impresa familiare.
Come si è già osservato più sopra, la prova della riconducibilità all'impresa familiare coltivatrice del conto n. 1221, è data dal preciso richiamo del conto corrente n. 1221, contenuto nella scrittura privata del 12/05/2010 (documento n. 2 convenuto), ove tra i CREDITI/DEBITI si trova indicato “DA CONTO
CORRENTE 1221” (pag. 6 degli allegati della scrittura privata del 12/05/2010).
Pertanto, la domanda del convenuto, limitatamente al saldo attivo c/c n. 1221 pari ad € 1.859,74, è fondata.
Non è invece fondata la domanda del convenuto che rivendica la proprietà esclusiva del dossier titoli nr. 551/398847/002, il cui controvalore, al momento dell'apertura della successione (17/12/2010), ammontava ad € 38.548,40, e ciò in quanto non vi è prova che tali titoli fossero di proprietà esclusiva dell'ente collettivo impresa familiare coltivatrice, da considerare alla stregua di una società semplice;
prova che non può essere ricavata dalla citata scrittura privata del 12/05/2010, ove risulta richiamato, genericamente, un “saldo conto deposito-azioni” di € 56.526,00, senza ulteriori specificazioni, e senza quindi la possibilità di identificare i titoli in questione e che si trattasse del dossier titoli nr.
551/398847/002 presso la composto da n. 330 azioni Generali, n. Controparte_6
pagina 8 di 17 4.000 azioni Intesa San Paolo, n.
6.000 azioni Saras Spa, n.
2.000 azioni Banca Popolare Sondrio, n.
1.000 azioni Banca Popolare S.C.
Parimenti, non vi è prova che la somma di denaro giacente sul conto corrente n. 2765 presso NC S.
AN e S. SP, fosse di proprietà esclusiva dell'impresa familiare coltivatrice (e quindi poi divenuta di proprietà esclusiva del convenuto), non essendo dimostrato l'assunto di parte convenuta, secondo cui la provvista con la quale è stato acceso il conto n. 2765, cointestato ai fratelli , CP_2 CP_1
e provenisse in via esclusiva dal conto dell'impresa famigliare coltivatrice. CP_3
La circostanza della proprietà esclusiva di detto saldo attivo in capo al , contrariamente a CP_3 quanto sostenuto dal convenuto nella memoria di replica, non può ritenersi non contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
In relazione alla specifica allegazione svolta dal convenuto per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, secondo cui la provvista presente sul conto n. 2765 deriverebbe, quanto ad € 120.000,00, dal trasferimento, in data 07/12/2010, dal conto corrente dell'impresa familiare alla sig.ra CP_4
e da quest'ultima versati sul conto n. 2765 cointestato ai tre fratelli non può ritenersi operante Per_1 il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., trattandosi di allegazione specificamente dedotta dal convenuto, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale.
Nel merito di tale ultima allegazione, rileva questo Giudice che, pur risultando provato, dall'estratto di conto corrente n. 1221 prodotto dal convenuto al documento n. 18, che dal conto stesso, riconducibile all'impresa, furono bonificati, in data 07/12/2010, 120.000,00 euro in favore di , non CP_4 risulta invece provato che quella stessa somma sia stata poi girata da , nella stessa data, CP_4 sul conto n. 2765.
Ciò che risulta provato è invero, unicamente, un bonifico proveniente da che CP_4 quest'ultima effettuò sul conto n. 2765, pari ad € 125.000,00, in data 31/03/2011 (v. documento n. 30 convenuto), non potendosi quindi escludere che tale bonifico sia stato effettuato, in tutto o in parte, con denaro personale della CP_4
Pertanto, esclusa la prova della proprietà esclusiva in capo al convenuto del dossier titoli nr.
551/398847/002, di controvalore complessivo pari ad € 38.548,40, e del saldo attivo del conto corrente n. 2765 presso NC BPM NC S.AN e S.SP, che al 31.12.2022 era pari ad €
197.728,64 (documento n. 30 fasc. convenuto), tali beni devono considerarsi come parte integrante dell'asse ereditario, e rientrano come tali nel progetto divisionale.
Nulla quaestio, infine, sul saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00, sul deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00, e sui buoni postali pari ad €
5.018,00, pacificamente rientranti nella massa ereditaria da dividere. pagina 9 di 17 5.
Traendo le conclusioni dalle superiori considerazioni, rientrano nell'attivo ereditario, quali valori mobiliari (denaro e titoli):
- il dossier titoli nr. 551/398847/002, di valore complessivo pari ad € 38.548,40 (cfr. comunicazione della Banca Popolare di Verona S.AN e S.SP depositata dagli attori con deposito telematico del 17/03/2023);
- il saldo attivo del C/C n. 2765 presso NC BPM, al 31.12.2022 pari ad € 197.728,64
(documento n. 30 fasc. convenuto);
- il saldo a credito del libretto postale n. 18556321 pari ad € 9.200,00, il deposito titoli presso poste italiane n. 2117247 pari ad € 10.000,00, ed i buoni postali pari ad € 5.018,00.
Viene invece escluso dalla massa ereditaria da dividere il saldo attivo presente sul conto corrente n.
1221 acceso presso NC BPM già in quanto, per le ragioni sopra Controparte_6 esposte, da considerarsi di proprietà esclusiva del convenuto . CP_3
6.
Venendo alle passività, occorre tener conto, nella formazione della massa ereditaria da dividere, dei pagamenti documentati dal convenuto con i suoi documenti da n. 5 al n. 7, ammontanti, CP_3 rispettivamente, ad € 1.417,40, ad € 280,60, ad € 209,00, nonché del pagamento delle imposte eseguito dall'attore , pari ad € 14.250,99 (fasc. parte attrice, documento A). CP_1
7.
Per quanto riguarda i beni immobili, il C.T.U. Geom. ha formato i seguenti tre lotti, secondo Per_2 criteri di omogeneità, tenendo conto altresì del loro utilizzo di fatto da parte dei tre fratelli condividenti.
Sugli immobili, sulla formazione dei tre lotti e sulla loro assegnazione, le parti sono d'accordo.
LOTTO 1: trattasi, quanto ai fabbricati, dell'immobile sito in Reggio Emilia, via della Pace 32, abitato dall'attore , censito al Foglio 246, mappale 213, sub. 1 e 2 (abitazione ed autorimessa). CP_1
pagina 10 di 17
LOTTO 2: trattasi, quanto ai fabbricati, dell'immobile sito in Reggio Emilia, via della Pace 34, abitato dal convenuto , censito al Foglio 246, mappale 213, sub. 3 e 4: CP_3
A tale ultimo proposito, con riguardo alla servitù di passaggio in favore della particella 496, non vi è alcuna specifica ragione dedotta che consenta di discostarsi dalle indicazioni del TU e di estendere, come preteso dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, la servitù di passaggio in questione anche in favore dei mappali 172, 173 e 140.
LOTTO 3: trattasi dell'immobile sito in Reggio Emilia, via Walter Manzotti n. 35, abitato dalla parte attrice , censito al Foglio 245 mappale 322 sub 1 e 2 (abitazione e magazzino), oltre ai CP_2 fabbricati agricoli che si sviluppano a sud rispetto all'abitazione.
Beni assegnati con il lotto 3: pagina 11 di 17
LOTTO 4 : trattasi di appezzamento di terreno privo di fabbricati, inserito in zona agricola ad alta vocazione produttiva, sito in Reggio Emilia e confinante con la strada comunale via della Tromba, così censito:
LOTTO 5: trattasi di appezzamento di terreno privo di fabbricati inserito in zona agricola ad alta vocazione produttiva, sito in Reggio Emilia e con accesso su via della Pace, così censito:
Le particelle 494, 497 e 498 sono sottoposte a servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente a favore delle particelle 493 e 495 (lotto 1) e 496 (lotto 2).
pagina 12 di 17 8.
Si procede quindi al progetto divisionale, prendendo come punto di partenza il progetto divisionale predisposto dal TU, peraltro condiviso dalle parti con riguardo alla parte relativa agli immobili.
Il progetto divisionale immobiliare del TU merita condivisione per molteplici ragioni, trattandosi di progetto razionale che, se da un lato riduce al minimo i conguagli in denaro, dall'altro ha il pregio di salvaguardare l'attuale situazione abitativa delle parti, nonché di rispecchiare l'attuale utilizzo delle unità immobiliari in comunione fra i tre fratelli in causa, consolidando in tal modo una situazione di fatto già esistente da diverso tempo;
in definitiva, il progetto divisionale del Geom. ha il Per_2 pregio, da un lato, di tenere in debita considerazione lo stato di occupazione degli immobili, e dall'altro limita l'entità dei conguagli in denaro.
Rispetto al progetto divisionale n. 1 predisposto dal TU, “in relazione al quesito 4.1.) e 6)”, alle pagine 45 e 46 dell'elaborato peritale depositato in data 29/05/2025, occorre apportare la seguente modifica: occorre togliere il saldo attivo del conto corrente n. 1221 di € 1.859,74, in quanto di proprietà esclusiva del convenuto . Da qui il seguente CP_3
Progetto divisionale
Attivo immobiliare
n. Descrizione Valutazione
1 lotto immobiliare 1 via Pace 32 € 447.500,00
2 lotto immobiliare 2 via Pace 34 € 447.500,00
3 lotto immobiliare 3 € 222.700,00
4 lotto immobiliare 4 € 132.000,00
5 lotto immobiliare 5 € 345.200,00
sommano valore immobiliare € 1.594.900,00
massa ereditaria: denaro e titoli - meno passività
7 dossier titoli nr. 551/398847/002 € 38.548,40
8 saldo attivo banco BPM cc 2765 € 197.728,64
9 saldo acredito libetto postale 18556321 € 9.200,00
10 deposito titoli poste italiana 2117247 € 10.000,00
11 buoni postali € 5.018,00
12 pagamento doc. 5 geom. arte convenuta -€ 1.417,40 CP_8
13 pagamento doc. 6 ditta Barchi -€ 280,60
14 pagamento doc. 7 impresa verde -€ 209,00
15 pagamento imposte doc. A parte attrice -€ 14.250,99
sommano € 244.337,05
immobili + denaro e titoli – passività ereditarie € 1.839.237,05
quota per ciascuno dei tre condividenti (1/3 ciascuno) € 613.079,00
pagina 13 di 17 Quanto poi agli ASSEGNI n. 1, n. 2 e n. 3 riportati alle pagg. 45 e 46 della TU depositata in data
29/05/2025, occorre effettuare, già all'interno dei singoli assegni, le operazioni di conguaglio in denaro riguardanti gli anticipi delle passività ereditarie indicate dallo stesso TU a pag. 46 (v. riquadro “Ulteriori conguagli” a pag. 46 della relazione peritale depositata in data 29/05/2025); operazioni di conguaglio che andranno pertanto ad incidere (in aggiunta e in detrazione) sulle rispettive “quote di denaro e titoli” spettanti a ciascuno dei tre condividenti;
e ciò nei seguenti termini:
- dovranno togliersi a le somme di € 635,66 (da aggiungere in favore di CP_2 CP_3
e di € 4.750,33 (da aggiungere in favore di );
[...] CP_1
- inoltre, dovrà togliersi a la somma di € 4.114,66 (da aggiungere in favore di CP_3
). CP_1
Da cui la formazione dei seguenti tre assegni:
ASSEGNO 1: CP_1
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 1 (via Pace 32) 447.500,00
2 terreno mapp. 387, Foglio 259, del lotto immobiliare 4 66.000,00
3 quota denaro e titoli 99.579,00
4 operazioni di conguaglio in denaro + 4.750,33 + 4.114,66
Totale denaro e titoli € 108.443,99
Totale immobili € 513.500,00
TOTALE € 621.943,99
ASSEGNO 2: CP_3
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 1 (via Pace 34) 447.500,00 terreno mapp. 330 e 388, Foglio 259, del lotto
2 immobiliare 4 66.000,00
3 quota denaro e titoli 99.579,00
4 operazioni di conguaglio in denaro + 635,66 - 4.114,66
Totale denaro e titoli € 96.100,00
Totale immobili € 513.500,00
TOTALE € 609.600,00
pagina 14 di 17 ASSEGNO 3: CP_2
n. descrizione Valutazione €
1 lotto immobiliare 3 222.700,00
2 lotto immobiliare 5 345.200,00
3 quota denaro e titoli 45.179,00
4 operazioni di conguaglio in denaro - 635,66 - 4.750,33
Totale denaro e titoli € 39.793,00
Totale immobili € 567.900,00
TOTALE € 607.693,34
9.
Va infine accolta la domanda del convenuto di condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 22.890,00, quantificata dal TU Geom. in risposta al Per_2 quesito n. 5, e pari alla quota di 1/3 (spettante a ) dei frutti civili tratti dagli altri CP_3 due coeredi e dall'affitto a terzi di beni immobili in comunione. CP_1 CP_2
Giova infatti, a tal proposito, richiamare il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione
"ipso iure"), tratti dal bene goduto” (Cassazione civile, sez. II, 08 Giugno 2022, n. 18548).
10.
Restano da regolare le spese di lite e di C.T.U.
L'esito del giudizio è caratterizzato da una reciproca soccombenza, e già questo giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. Un ulteriore motivo di compensazione delle spese di lite è ricavabile dal costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in merito alle spese nel giudizio di divisione, in base al quale vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7059 del 15/05/2002; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006).
Quanto alle spese di C.T.U., nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la pagina 15 di 17 prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 9813 del 13/05/2015).
Nel caso di specie, pertanto, nei rapporti interni fra i tre condividenti, che hanno ciascuno la quota di
1/3, l'obbligo di pagamento delle spese di C.T.U., così come già liquidate con i separati decreti del 29 maggio 2024 e del 30 maggio 2025, va ripartito in via definitiva in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla massa comune;
quindi vanno poste a carico dei tre condividenti in parti eguali, ciascuno per la quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra le parti in causa.
2) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata CP_1
“ASSEGNO 1: ”, e quindi: CP_1
- l'immobile sito in via della Pace n. 32, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particella 213, sub 1 e sub 2, nonché i terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 493 e 495, disponendo che le
Particelle 493 e 495 avranno servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente sulle
Particelle 494, 497 e 498 del Foglio 246 assegnate a;
CP_2
- il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 259, Particella 387;
- una quota di denaro e titoli pari ad € 108.443,99.
3) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata CP_3
“ASSEGNO 2: ”, e quindi: CP_3
- l'immobile sito in via della Pace n. 34, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particella 213, sub 3 e sub 4, nonché i terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 140, 172, 173 e 496, disponendo che la Particella 496 avrà servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente sulle
Particelle 494, 497 e 498 del Foglio 246 assegnate a;
CP_2
- il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 259, Particelle 330
e 388;
- una quota di denaro e titoli pari ad € 96.100,00.
4) Assegna a i beni indicati nella tabella riportata in parte motiva denominata “ASSEGNO CP_2
3: ”, e quindi: CP_2
pagina 16 di 17 - l'immobile sito in via Walter Manzotti n. 35, Reggio Emilia, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Reggio Emilia al Foglio 245, Particella 322, sub 1 e sub 2, e al Foglio 245,
Particella 361, nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al
Foglio 245, Particelle 61, 79 e 360;
- i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Reggio Emilia al Foglio 246, Particelle 174,
259, 494, 497 e 498, disponendo che le particelle 494, 497 e 498 sono sottoposte a servitù di passaggio con ogni mezzo sulla carraia esistente a favore delle particelle 493 e 495 (assegnate a
) e 496 (assegnata a ) del Foglio 246; CP_1 CP_3
- una quota di denaro e titoli pari ad € 39.793,00.
5) Accerta e dichiara che il saldo attivo del conto corrente n. 055100001221 acceso presso NC BPM, già pari ad € 1.859,74, è di proprietà esclusiva di . Controparte_6 CP_3
6) Respinge la domanda con la quale il convenuto ha chiesto di accertare che le somme presenti sul conto corrente n. 2765 presso NC BPM ed i titoli presenti sul dossier titoli 551/398847/002 siano di sua proprietà esclusiva.
7) Accerta e dichiara che il corrispettivo della vendita di foraggio alienato alla Controparte_7
come da ricevuta n. 01 del 31/12/2017 prodotta dal convenuto al documento n. 26, pari
[...] ad € 22.540,45, spetta in via esclusiva a . CP_3
8) Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore del convenuto, per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 22.890,00.
9) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
10) Dichiara compensate le spese di lite.
11) Pone in via definitiva le spese di TU, già liquidate con i separati decreti del 29 maggio 2024 e del
30 maggio 2025, per un terzo a carico di , per un terzo a carico di e per un CP_1 CP_2 terzo a carico di . CP_3
Reggio Emilia, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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