Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/06/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Mazza e Mariagiulia Stoppani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, largo Augusto, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto del Questore di -OMISSIS- in data 9 dicembre 2024, notificato al destinatario in data 14 dicembre 2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio di Carta di soggiorno ex art. 18, comma 4°, Accordo di recesso UE/UK, e di ogni altro atto presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza con cui il sig. -OMISSIS- - titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di una cittadina italiana - ha chiesto il rilascio di una carta di soggiorno per cittadino UK, ai sensi dell’art. 18, c. 4 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;
come prospettato alle parti nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 “ contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”;
ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri provvedimenti per motivi familiari è, dunque, sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. fra le tante, Tar Lazio, III Ter, 6 febbraio 2020, n. 1629);
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, spettando la cognizione sulla domanda proposta alla giurisdizione del giudice ordinario – come indicato anche in calce al provvedimento impugnato - davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, cod.proc.amm.;
stante la limitata attività difensiva svolta dall’avvocatura erariale, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.