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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001372025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.7.2025 il sig.Ricorrente_1, difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna invito al pagamento del contributo unificato Prot. n. 00137/2025 notificato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia il 05.06.2025, in relazione al procedimento iscritto al RG n. 646/2024, per asserito omesso versamento del contributo unificato relativo al deposito di motivi aggiunti in quel procedimento.
Espone il ricorrente che con ricorso introduttivo notificato in data 10.09.2024 e depositato in data 13.09.2024 presso il TAR Lombardia – sede di Brescia, RG n. 646/2024, ha impugnato il decreto Ministeriale pos.
701194/A del 5.06.2024 con cui il Ministero della Difesa rigettava parzialmente la domanda di riconoscimento della causa di servizio e della correlata invalidità presentata dallo stesso. versando il contributo unificato di legge.
Con tale ricorso, il ricorrente chiedeva: a) l'annullamento, riforma e/o dichiarazione di illegittimità del suddetto decreto nella parte in cui la Direzione Generale di Roma, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, riconosceva l'infermità di "postumi soggettivi di otite baro traumatica bilaterale in normoacusia" come dipendente da causa di servizio e separatamente qualificava l'infermità di "persistente disturbo post-traumatico da stress" come non dipendente da causa di servizio, chiedendo altresì la concessione dell'equo indennizzo come da perizia di parte per un totale di Euro 15.680,52; b) l'annullamento, riforma e/o dichiarazione di illegittimità del verbale della CMO di Milano del 29 gennaio 2024, nella parte in cui giudicava separatamente le infermità e riteneva non ascrivibile a nessuna categoria la prima e ascrivibile all'8ª categoria della Tabella A la seconda;
c) l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione per violazione dell'art. 2087 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
d) l'eventuale visita medica di verifica, ex artt. 19 e 66 c.p.a., per l'accertamento dell'effettiva gravità delle patologie e la loro ascrivibilità alla giusta categoria di legge, ovvero alla 6ª categoria della Tabella
A, come da perizia medico-legale di parte.
Successivamente, in pendenza di giudizio, in data 17.04.2025 la Direzione Generale del Ministero della
Difesa ha adottato in autotutela il decreto Ministeriale (pos. 701194/B), con il quale ha riconosciuto la causa di servizio per l'infermità "persistente disturbo posttraumatico da stress", ma ha ascritto l'invalidità all'8ª categoria Tab. A e disposto la corresponsione dell'indennizzo una tantum di € 2.565,93.
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti depositati in data 14.05.2025, che, per parte ricorrente, non contengono nuove domande rispetto a quelle già formulate nel ricorso introduttivo, ma si limitano a contestare il contenuto e la legittimità del nuovo decreto nella parte in cui ha inquadrato l'invalidità in una categoria inferiore (8ª anziché 6ª Tab. A) e ha riconosciuto un indennizzo inadeguato, ribadendo contestualmente le richieste già proposte, basata sulla medesima ricostruzione dei fatti e delle responsabilità amministrative già dedotte.
Parte ricorrente sostiene che risulta, quindi, evidente la totale coincidenza tra le censure e le pretese formulate con il ricorso introduttivo e quelle riproposte con i motivi aggiunti, che si presentano come strumenti integrativi e meramente conseguenziali rispetto al ricorso già proposto e lamenta che l'invito impugnato sia illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 ed erronea qualificazione dei motivi aggiunti come atto autonomamente soggetto a contributo unificato;
per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di matrice unionale – Sentenza CGUE, causa C-61/14 “Orizzonte Salute”; per violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. –
Ingiustificata duplicazione del tributo e per la non debenza del contributo unificato per motivi aggiunti privi di nuove domande.
Conclude il ricorrente per l'annullamento dell'invito impugnato, la condanna dell'Ufficio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata e vittoria di spese, da devolvere ai difensori dichiaratisi antistatari. Resiste il TAR per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, in persona del Segretario Generale, sostenendo che, come da circolare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011, nel caso presente si è riscontrato un ampliamento del thema decidendum, ricorrendone i due requisiti: l'impugnazione di un atto “nuovo” e anche la notifica dei “motivi aggiunti”, verificandosi così le condizioni previste dalla legge per il versamento del contributo unificato.
Conclude l'Ufficio per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie. Alla pubblica udienza del 17.11.2025, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione dalla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.43 del Codice del processo amministrativo (D.L.vo 2.7.2010 n.104) al comma 1 dispone che “I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purchè connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”.
Il T.U. sulle spese di giustizia (DPR 30.5.2022 n.115, art.13 comma 6 bis) chiarisce che per ricorsi
(giurisdizionali amministrativi) da assoggettare ad imposta si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel processo.
Nel caso di specie l'impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento adottato dall'Amministrazione in autotutela non comporta la proposizione di una nuova domanda, il thema decidendum restando circoscritto al riconoscimento della causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente pubblico e alla sua misura.
L'adozione del nuovo provvedimento, che ha accolto solo in parte la domanda del ricorrente, se non tempestivamente impugnata, avrebbe comportato un sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso originario e quindi la sua impugnazione si configura come corretta coltivazione del contenzioso già proposto in origine, proseguito nei confronti del nuovo provvedimento emesso in seno al medesimo procedimento avviato con la domanda di riconoscimento dell'invalidità da parte del ricorrente.
I motivi aggiunti, nella fattispecie, si pongono quindi come “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” ai sensi dell'art.43 cpa, non introducono domande nuove e interessano un provvedimento che, per quanto nuovo, non fuoriesce dal thema decidendum del giudizio già avviato.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.
p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario;
al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause (C.Cass. Sez.V ord. 29.1.2024 n.2640; in termini, ord.21.10.2024 n.27168).
Nel caso di specie pare evidente la dipendenza dell'atto impugnato con motivi aggiunti da quello adottato in precedenza dall'Amministrazione e impugnato con il ricorso, pronunciandosi sulla medesima situazione di fatto e di diritto del dipendente per accoglierne in parte le domande, come pure che non vi sia stato alcun
“considerevole ampliamento” dell'oggetto della controversia, che al contrario è rimasto lo stesso.
Ne consegue il buon fondamento del ricorso e il suo accoglimento, con conseguente annullamento dell'invito impugnato. Deve al contrario essere respinta la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata formulata dal ricorrente, essendo mancata qualsiasi prova della sussistenza del danno di cui si chiede il ristoro come pure del fatto che l'Ufficio abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in presenza di circolari ministeriali che hanno giustificato il comportamento del TAR.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per effetto annulla l'invito impugnato.
Condanna parte resistente alle spese che liquida in complessivi euro 300 oltre accessori di legge, da devolversi ai difensori antistatari avv.Difensore_1 e avv.Nominativo_1.
Brescia, 17.11.2025
il Giudice monocratico
LO NC
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCOSPINO DANILO, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 001372025 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.7.2025 il sig.Ricorrente_1, difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, impugna invito al pagamento del contributo unificato Prot. n. 00137/2025 notificato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia il 05.06.2025, in relazione al procedimento iscritto al RG n. 646/2024, per asserito omesso versamento del contributo unificato relativo al deposito di motivi aggiunti in quel procedimento.
Espone il ricorrente che con ricorso introduttivo notificato in data 10.09.2024 e depositato in data 13.09.2024 presso il TAR Lombardia – sede di Brescia, RG n. 646/2024, ha impugnato il decreto Ministeriale pos.
701194/A del 5.06.2024 con cui il Ministero della Difesa rigettava parzialmente la domanda di riconoscimento della causa di servizio e della correlata invalidità presentata dallo stesso. versando il contributo unificato di legge.
Con tale ricorso, il ricorrente chiedeva: a) l'annullamento, riforma e/o dichiarazione di illegittimità del suddetto decreto nella parte in cui la Direzione Generale di Roma, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, riconosceva l'infermità di "postumi soggettivi di otite baro traumatica bilaterale in normoacusia" come dipendente da causa di servizio e separatamente qualificava l'infermità di "persistente disturbo post-traumatico da stress" come non dipendente da causa di servizio, chiedendo altresì la concessione dell'equo indennizzo come da perizia di parte per un totale di Euro 15.680,52; b) l'annullamento, riforma e/o dichiarazione di illegittimità del verbale della CMO di Milano del 29 gennaio 2024, nella parte in cui giudicava separatamente le infermità e riteneva non ascrivibile a nessuna categoria la prima e ascrivibile all'8ª categoria della Tabella A la seconda;
c) l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione per violazione dell'art. 2087 c.c. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
d) l'eventuale visita medica di verifica, ex artt. 19 e 66 c.p.a., per l'accertamento dell'effettiva gravità delle patologie e la loro ascrivibilità alla giusta categoria di legge, ovvero alla 6ª categoria della Tabella
A, come da perizia medico-legale di parte.
Successivamente, in pendenza di giudizio, in data 17.04.2025 la Direzione Generale del Ministero della
Difesa ha adottato in autotutela il decreto Ministeriale (pos. 701194/B), con il quale ha riconosciuto la causa di servizio per l'infermità "persistente disturbo posttraumatico da stress", ma ha ascritto l'invalidità all'8ª categoria Tab. A e disposto la corresponsione dell'indennizzo una tantum di € 2.565,93.
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti depositati in data 14.05.2025, che, per parte ricorrente, non contengono nuove domande rispetto a quelle già formulate nel ricorso introduttivo, ma si limitano a contestare il contenuto e la legittimità del nuovo decreto nella parte in cui ha inquadrato l'invalidità in una categoria inferiore (8ª anziché 6ª Tab. A) e ha riconosciuto un indennizzo inadeguato, ribadendo contestualmente le richieste già proposte, basata sulla medesima ricostruzione dei fatti e delle responsabilità amministrative già dedotte.
Parte ricorrente sostiene che risulta, quindi, evidente la totale coincidenza tra le censure e le pretese formulate con il ricorso introduttivo e quelle riproposte con i motivi aggiunti, che si presentano come strumenti integrativi e meramente conseguenziali rispetto al ricorso già proposto e lamenta che l'invito impugnato sia illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 ed erronea qualificazione dei motivi aggiunti come atto autonomamente soggetto a contributo unificato;
per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di matrice unionale – Sentenza CGUE, causa C-61/14 “Orizzonte Salute”; per violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. –
Ingiustificata duplicazione del tributo e per la non debenza del contributo unificato per motivi aggiunti privi di nuove domande.
Conclude il ricorrente per l'annullamento dell'invito impugnato, la condanna dell'Ufficio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata e vittoria di spese, da devolvere ai difensori dichiaratisi antistatari. Resiste il TAR per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, in persona del Segretario Generale, sostenendo che, come da circolare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18.10.2011, nel caso presente si è riscontrato un ampliamento del thema decidendum, ricorrendone i due requisiti: l'impugnazione di un atto “nuovo” e anche la notifica dei “motivi aggiunti”, verificandosi così le condizioni previste dalla legge per il versamento del contributo unificato.
Conclude l'Ufficio per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie. Alla pubblica udienza del 17.11.2025, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione dalla Corte in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.43 del Codice del processo amministrativo (D.L.vo 2.7.2010 n.104) al comma 1 dispone che “I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purchè connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini”.
Il T.U. sulle spese di giustizia (DPR 30.5.2022 n.115, art.13 comma 6 bis) chiarisce che per ricorsi
(giurisdizionali amministrativi) da assoggettare ad imposta si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel processo.
Nel caso di specie l'impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento adottato dall'Amministrazione in autotutela non comporta la proposizione di una nuova domanda, il thema decidendum restando circoscritto al riconoscimento della causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente pubblico e alla sua misura.
L'adozione del nuovo provvedimento, che ha accolto solo in parte la domanda del ricorrente, se non tempestivamente impugnata, avrebbe comportato un sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso originario e quindi la sua impugnazione si configura come corretta coltivazione del contenzioso già proposto in origine, proseguito nei confronti del nuovo provvedimento emesso in seno al medesimo procedimento avviato con la domanda di riconoscimento dell'invalidità da parte del ricorrente.
I motivi aggiunti, nella fattispecie, si pongono quindi come “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte” ai sensi dell'art.43 cpa, non introducono domande nuove e interessano un provvedimento che, per quanto nuovo, non fuoriesce dal thema decidendum del giudizio già avviato.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.
p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario;
al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause (C.Cass. Sez.V ord. 29.1.2024 n.2640; in termini, ord.21.10.2024 n.27168).
Nel caso di specie pare evidente la dipendenza dell'atto impugnato con motivi aggiunti da quello adottato in precedenza dall'Amministrazione e impugnato con il ricorso, pronunciandosi sulla medesima situazione di fatto e di diritto del dipendente per accoglierne in parte le domande, come pure che non vi sia stato alcun
“considerevole ampliamento” dell'oggetto della controversia, che al contrario è rimasto lo stesso.
Ne consegue il buon fondamento del ricorso e il suo accoglimento, con conseguente annullamento dell'invito impugnato. Deve al contrario essere respinta la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c. equitativamente determinata formulata dal ricorrente, essendo mancata qualsiasi prova della sussistenza del danno di cui si chiede il ristoro come pure del fatto che l'Ufficio abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in presenza di circolari ministeriali che hanno giustificato il comportamento del TAR.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e per effetto annulla l'invito impugnato.
Condanna parte resistente alle spese che liquida in complessivi euro 300 oltre accessori di legge, da devolversi ai difensori antistatari avv.Difensore_1 e avv.Nominativo_1.
Brescia, 17.11.2025
il Giudice monocratico
LO NC