Art. 3.
La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall' art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e':
1) di lire 60 milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli;
2) di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente art. 1, n. 3);
3) di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente art. 1, n. 4).
La cauzione minima fissa di cui al precedente comma e' destinata per meta' quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all' art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive modificazioni.
La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall' art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e':
1) di lire 60 milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilita' civile per i danni causati da autoveicoli;
2) di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente art. 1, n. 3);
3) di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente art. 1, n. 4).
La cauzione minima fissa di cui al precedente comma e' destinata per meta' quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all' art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive modificazioni.