Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2025 REG.RIC.
N. 01801/2025 REG.RIC.
N. 01802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2025, proposto da
IC EB, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2025, proposto da
PA GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2025, proposto da
SA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1797 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025, pubblicata il 31.05.2025.
quanto al ricorso n. 1801 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025, pubblicata il 31.05.2025.
quanto al ricorso n. 1802 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025, pubblicata il 31.05.2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso R.G. n. 1797/2025 la professoressa EB IC agisce per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025 pubblicata il 31.05.2025, per la parte che la riguarda.
Con ricorso R.G. n. 1801/2025 la professoressa GL PA agisce per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025 pubblicata il 31.05.2025, per la parte che la riguarda.
Con ricorso R.G. n. 1802/2025 il professore SA LA agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 577/2025 pubblicata il 31.05.2025, per la parte che la riguarda.
La sentenza ottemperanda ha riconosciuto a una pluralità di docenti, tra cui le odierne ricorrenti il diritto a percepire la cd. “Carta Docente” per una pluralità di annualità, ivi specificate.
In nessuno dei giudizi il Ministero resistente, benché ritualmente evocato, si è costituito.
All’udienza camerale del 26 marzo 2026 le tre cause sono state introitate.
Trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza va disposta la riunione dei tre ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva.
Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, tardivamente rispetto ai termini di legge, nei tre ricorsi, il difensore ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del bonus “Carta del docente” per gli anni indicati nei tre ricorsi ed ha, quindi, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c. 5 c. p. a., per tutti i ricorsi.
Preso atto della sopravvenienza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per i ricorsi 1797 e 1801 e 1802 del 2025, in epigrafe indicati.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, in conformità all’orientamento della Sezione (si veda, tra le tante, la sentenza n. 258/2026) per il caso di ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza), avendo il difensore determinato una moltiplicazione di giudizi per ottemperare alla medesima sentenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sui ricorsi in epigrafe indicati così statuisce:
a) riunisce i ricorsi R.G. n. 1797/2025, n. 1801/2025 e n. 1802/2025;
b) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai i ricorsi R.G. n. 1797/2025, n. 1801/2025 e n. 1802/2025;
c1) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 900,00 (novecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di ET |
IL SEGRETARIO