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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 218/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.PARISE Parte_1
ET
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE SANTIS ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/2/2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 23/2/1969, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
31/3/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 31/3/2025 di seguito trascritte: -
“disporre che verserà a un assegno settimanale di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di E 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente ex indici
ISTAT.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Castrovillari
(atto n.10 Parte II Serie A anno 1969) da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.PARISE Parte_1
ET
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE SANTIS ANTONIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4/2/2025 e esponevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto, in data 23/2/1969, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
31/3/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
Castrovillari.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 31/3/2025 di seguito trascritte: -
“disporre che verserà a un assegno settimanale di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di E 150,00 (centocinquanta/00), da aggiornarsi annualmente ex indici
ISTAT.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Castrovillari
(atto n.10 Parte II Serie A anno 1969) da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO