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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3811/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N.51,
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N.51,
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO SALVATORE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 14 ottobre
2006 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 agosto 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e senza che il proprio comportamento possa arrecare danno alcuno all'altro coniuge;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale sita in Capaci (PA), Via Paolo Borsellino n. 1, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimarrà in uso alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia.
4) La figlia minore resterè affidate in maniera condivisa ad entrambi i PE genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulle stesse, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Nell'attuazione del superiore intento ed al fine dell'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa, relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie.
6) Per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili.
7) Tenuto conto dell'età della minore, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile, gli stessi convengono che il sig. potrà vedere CP_1
e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo acordo telefonico PE con la sig.ra Parte_1
8) In caso di disaccordo tra i coniugi interverrano, automaticamente e senza alcuna necessità di comunicazione scritta, le seguenti condizioni: PE trascorrerà con il padre il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore
2 20,30, compresa la cena con onere per il padre di riaccompagnarla presso la residenza materna entro e non oltre l'orario indicato.
9) Nei periodi di personale accudimento della figlia, il sig. si CP_1 occuperà di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività PE extrascolastische già programmate.
10) Festività Natalizie – trascorrerà ad anni alterni e seguendo il PE criterio della alternanza e della rotazione annuale, tre giorni consecutivi, comprendenti un anno la vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno di
Natale, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il 1° dell'anno. A partire dalle prossime festività Natalizie e di fine anno trascorrerà con il padre PE dalle ore 11 del 25 dicembre alle ore 20,00 del giorno 27dicembre e dalle 11 del 29 dicembre dalle ore 20 del 31 dicembre . trascorrerà con la madre PE il 22\23\24 dicembre ed i giorni 1\2\3 gennaio.
11) Festività Pasquali – la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro, dalle ore 10,00 alle ore
20 del giorno festivo. Quanto stabilito seguirà il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Per le ulteriori festività civili e religiose, si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori con prelievo dalla casa materna alle ore 10,00 e con rientro alle ore 20,00 prima di cena.
12) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con ognuno dei PE genitori un periodo esclusivo e continuativo di 15 giorni consecutivi. Entrambi
i genitori comunicheranno all'altro le date dei giorni consecutivi che intende trascorrere con la figlia.
13) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare la figlia.
14) I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con , a prescindere dall'ordinario PE schema di accudimento.
15) Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze della minore e ad eventuali improrogabili impegni lavorativi dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . PE
16) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento di in misura PE
3 proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze della minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, della cura da ciascun genitore prestata, il Sig. verserà alla moglie, quale contributo CP_1 al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
150,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa.
17) I genitori convengono, altresì, di condividere, al 50%, le spese straordinarie necessarie per secondo le indicazioni del Protocollo in uso PE presso il Tribunale Civile di Palermo: - Spese extra-assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori - Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
18) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati
4 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) - spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
19) Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a
5 rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
20) Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro un termine di 15 giorni dalla presentazione delle ricevute. Si producono i seguenti documenti: 1) Copia atto di matrimonio;
2) Certificato di residenza di entrambe le parti;
3) Certificato di Stato di famiglia delle parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3811/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 agosto 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 140, p.
II, serie A, dell'anno 2006).
6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3811/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N.51,
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE N.51,
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO SALVATORE, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 14 ottobre
2006 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 agosto 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e senza che il proprio comportamento possa arrecare danno alcuno all'altro coniuge;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) La casa coniugale sita in Capaci (PA), Via Paolo Borsellino n. 1, con tutti gli arredi ivi esistenti, rimarrà in uso alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia.
4) La figlia minore resterè affidate in maniera condivisa ad entrambi i PE genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulle stesse, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché le minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Nell'attuazione del superiore intento ed al fine dell'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa, relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie.
6) Per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori saranno separatamente responsabili.
7) Tenuto conto dell'età della minore, salvo diverso accordo tra i coniugi, sempre possibile, gli stessi convengono che il sig. potrà vedere CP_1
e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo acordo telefonico PE con la sig.ra Parte_1
8) In caso di disaccordo tra i coniugi interverrano, automaticamente e senza alcuna necessità di comunicazione scritta, le seguenti condizioni: PE trascorrerà con il padre il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore
2 20,30, compresa la cena con onere per il padre di riaccompagnarla presso la residenza materna entro e non oltre l'orario indicato.
9) Nei periodi di personale accudimento della figlia, il sig. si CP_1 occuperà di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività PE extrascolastische già programmate.
10) Festività Natalizie – trascorrerà ad anni alterni e seguendo il PE criterio della alternanza e della rotazione annuale, tre giorni consecutivi, comprendenti un anno la vigilia di Natale e l'anno successivo il giorno di
Natale, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il 1° dell'anno. A partire dalle prossime festività Natalizie e di fine anno trascorrerà con il padre PE dalle ore 11 del 25 dicembre alle ore 20,00 del giorno 27dicembre e dalle 11 del 29 dicembre dalle ore 20 del 31 dicembre . trascorrerà con la madre PE il 22\23\24 dicembre ed i giorni 1\2\3 gennaio.
11) Festività Pasquali – la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro, dalle ore 10,00 alle ore
20 del giorno festivo. Quanto stabilito seguirà il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Per le ulteriori festività civili e religiose, si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori con prelievo dalla casa materna alle ore 10,00 e con rientro alle ore 20,00 prima di cena.
12) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con ognuno dei PE genitori un periodo esclusivo e continuativo di 15 giorni consecutivi. Entrambi
i genitori comunicheranno all'altro le date dei giorni consecutivi che intende trascorrere con la figlia.
13) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare la figlia.
14) I genitori concordano che nel giorno del rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con , a prescindere dall'ordinario PE schema di accudimento.
15) Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze della minore e ad eventuali improrogabili impegni lavorativi dei genitori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di . PE
16) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento di in misura PE
3 proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze della minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, della cura da ciascun genitore prestata, il Sig. verserà alla moglie, quale contributo CP_1 al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
150,00 che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa.
17) I genitori convengono, altresì, di condividere, al 50%, le spese straordinarie necessarie per secondo le indicazioni del Protocollo in uso PE presso il Tribunale Civile di Palermo: - Spese extra-assegno rimborsabili
(limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori - Spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
18) Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati
4 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) - spese extra- scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
19) Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a
5 rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
20) Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa entro un termine di 15 giorni dalla presentazione delle ricevute. Si producono i seguenti documenti: 1) Copia atto di matrimonio;
2) Certificato di residenza di entrambe le parti;
3) Certificato di Stato di famiglia delle parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 3811/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 agosto 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 140, p.
II, serie A, dell'anno 2006).
6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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