Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1957/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1957/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MAZZOLA FRANCESCO MARIA, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 16.03.2018, parte ricorrente esponeva:
di aver prestato attività lavorativa come operaio agricolo a tempo determinato per 21 giornate nel 2016 per l'azienda agricola Ortofrutticola
Grappe D'Or di Mavellia F. & C. s.a.s.;
di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi nominativi degli operai agricoli per l'anno 2016;
che in data 03/02/2017 l'istante presentava domanda all' per CP_1 ottenere la liquidazione della disoccupazione agricola;
che con raccomandata del 18/08/2017 l' accoglieva parzialmente la CP_1 domanda in quanto, a seguito di verbale ispettivo a carico dell'azienda agricola, era stata accertata l'insussistenza delle giornate lavorative riferibili a tale ditta;
1
12/09/2017 ricorso al Comitato Provinciale dell' senza sortire alcun CP_1 effetto;
che l' mediante pubblicazione telematica sul proprio sito internet a CP_1 partire dal 18/09/2017 provvedeva a disconoscere e cancellare le 21 giornate lavorate dalla parte ricorrente con l'azienda agricola
Ortofrutticola Grappe D'Or di Mavellia F. & C. s.a.s.;
che in data 19/10/2017 l'istante proponeva ricorso alla CISOA per ottenere l'annullamento del predetto provvedimento.
Tanto esposto chiedeva il riconoscimento del requisito contributivo e assicurativo di 21 giornate nel 2016 con conseguente diritto all'integrazione della già riconosciuta indennità di disoccupazione;
concludeva per la condanna dell' al pagamento dell'indennità dovuta. CP_1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. In CP_1 particolare l'Ente eccepiva l'infondatezza della domanda alla luce di quanto accertato con il verbale ispettivo relativo all'azienda agricola Ortofrutticola
Grappe D'Or di Mavellia F. & C. s.a.s..
Acquisita la documentazione, giunta per la prima volta in decisione a questo giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato e va accolto.
3) Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Si consideri, infatti, quanto previsto in materia di decadenza ex lege n. 83/70.
A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata
2 iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.)”(cfr. Cass. 27/12/2011 n. 29070).
Nel caso di specie un primo disconoscimento delle giornate è riferibile al rigetto parziale della disoccupazione di cui al provvedimento del 18.08.2017. Avverso tale provvedimento veniva proposto tempestivo ricorso amministrativo in data
12.09.2017.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 47 D.P.R. n. 639/1970 e 46, c.
6 L. n. 88/1989, «…trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria…».
Il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza decorreva, dunque, alla formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo decorsi i 90 giorni previsti dalla normativa citata.
Alla data di introduzione del giudizio (16.03.2018) il termine decadenziale non risultava, dunque, spirato.
Considerando, peraltro, la pubblicazione del provvedimento di cancellazione delle giornate intervenuta successivamente, in data 18/09/2017, non risulta a maggior ragione scaduto il termine avendo la parte ricorrente presentato anche in questo caso ricorso amministrativo, in data 19.10.2017.
4) Nel merito, la domanda è infondata.
4.1) In merito all'accertamento delle giornate lavorative è indispensabile una breve premessa di ordine ricostruttivo generale.
3 4.1.1) Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.
1133/2000) hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700
c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice;
e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria.
Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si
è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso -affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. (in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975).
Partendo, dunque, dalla prospettiva ermeneutica delineata dalla Suprema
Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento
4 di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva della documentazione prodotta, comparando da un lato l'atto finale d'iscrizione e dall'altro i verbali ispettivi, intervenendo con ulteriori mezzi istruttori (se del caso anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) solo laddove la parte resistente offra particolari spunti d'indagine (quali, a titolo esemplificativo un rapporto di parentela tra lavoratore e datore).
4.1.2) Del resto la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti.
In particolare le modalità di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Inizialmente tale accertamento si fondava su valutazioni se non proprio presuntive, ampiamente generiche ed approssimative dell'attività lavorativa svolta da ciascun soggetto: tali valutazioni, in origine affidate ad apposite
Commissioni comunali furono poi attribuite agli uffici dello . Ma l'iniziativa Pt_2 per l'iscrizione negli elenchi era rimessa, in via generale, allo stesso lavoratore.
Una radicale riforma di tale sistema di accertamento è stata attuata con le disposizioni della legge sul collocamento agricolo (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 1 marzo 1970, n. 83). In base a tale normativa, era stato demandato alle Commissioni locali per la manodopera agricola il compito di compilare, limitatamente agli operai agricoli ed in conformità ai dati del collocamento, gli elenchi nominativi.
Secondo tale procedura, l'iniziativa per l'iscrizione non incombeva più sul lavoratore ma era sostanzialmente demandata ad un soggetto che, qualificandosi come conduttore di terreni e/o allevatore di animali, richiedeva ed otteneva l'avviamento al lavoro – per il tempo indicato – da parte dell'Ufficio del collocamento della manodopera agricola di uno o più lavoratori i quali, per ciò stesso, acquisivano il diritto all'iscrizione negli elenchi, con una scarsa incidenza dei controlli.
5 Successivamente le modalità di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati
(operai) ha subito ulteriori modificazioni per effetto del citato d.lgs. 11 agosto
1993, n. 375 e successivamente ne è scaturita la soppressione dello SCAU sancita dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1955, che prevedeva anche il conseguente trasferimento di tutte le strutture, le funzioni ed il personale di tale ente all' ed all'INAIL, secondo CP_1 le rispettive competenze, in apposite nuove strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche.
Con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell' . Si tratta, infatti, di un CP_1 sistema (art 9 ter- 9 quater- 9 quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate dall' , dall'altro è vero che l' , nell'assolvimento dei suoi compiti, è CP_1 CP_1 tenuto ad un continuo controllo della procedura. Innanzitutto è lo stesso istituto che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9ter della citata legge stabilisce che “Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l' diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione CP_1 entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da CP_1 liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni
6 ed integrazioni". I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
4.1.3) Su tale sistema si innestano i controlli successivi che la legge autorizza l' ad effettuare, ma che proprio perché volti a confutare quanto CP_1 precedentemente provveduto, devono far emergere circostanze (ad esempio criminose) tali da influire sui passaggi dell'originaria procedura amministrativa seguita.
Appare, dunque, evidente che un verbale ispettivo generico, fondato su elementi meramente previsionali, non può portare al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro agricoli, sulla base della mera affermazione di una sproporzione tra giornate dichiarate e giornate necessarie a quel tipo di coltivazione.
Non può portare ad un provvedimento di cancellazione innanzitutto poiché
l'accertamento negativo non può che essere individuale e deve fornire elementi- anche presuntivi- volti a confutare l'attività del singolo;
inoltre tale tipo d'operazione appare pienamente legittima se svolta in una fase non successiva, ma parallela allo svolgersi del procedimento amministrativo
(secondo quanto sopra esposto).
4.1.4) Proprio in relazione a tale ultima precisazione si evidenzia come se da un lato è vero che il disconoscimento operato dall'istituto deve avere un valore individualizzante, è altrettanto vero che il ricorrente deve fornire in maniera precisa e rigorosa tutti gli elementi volti a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
gli elementi allegati in ricorso devono trovare conferma nella documentazione proposta. Solo una volta che la parte ha precisato tutti gli elementi sintomatici della subordinazione, il giudicante deve passare all'analisi del verbale di cancellazione che (così come il ricorso) deve svolgere un ragionamento che sia “individualizzante” rispetto al singolo disconoscimento
(non può ad esempio ritenersi l'eccesso delle giornate lavorative e procedere al sistematico disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro).
Il percorso logico argomentativo da seguire, dunque, prevede: a) l'allegazione degli elementi della subordinazione in maniera “individualizzata”; b) la prova
7 (precostituita o costituenda) delle circostanze come sopra allegate;
c) l'analisi del verbale di cancellazione.
Appare evidente che la mancanza di uno dei sopra riportati elementi determina l'esito della causa in senso sfavorevole alla parte che sia incorsa nell'omissione.
4.2) Ebbene nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato in modo adeguato la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro a fronte di accertamenti svoltisi in sede ispettiva dai quali risulta, in modo individualizzato, sebbene presuntivo, il mancato svolgimento effettivo delle giornate denunciate dal datore di lavoro.
La parte ricorrente si limita, infatti, a provare il rapporto di lavoro esclusivamente in via documentale.
In atti risulta sia la comunicazione di assunzione del 31.10.2016 effettuata dal datore di lavoro, sia la busta paga relativa al mese di novembre 2016 come anche la Certificazione Unica relativa all'anno 2016 a firma del medesimo datore di lavoro.
Nessun teste risulta ascoltato in merito allo svolgimento effettivo delle giornate denunciate alla luce della rinuncia effettuata dalla parte ricorrente stessa.
Di contro l' ha provato, anche tramite la testimonianza degli ispettori resa CP_1 all'udienza del 12.10.2021, che sebbene le giornate siano state cancellate per sproporzione tra assunzioni formali dell'azienda e fabbisogno effettivo, l'attività del ricorrente non sia stata effettivamente svolta. La prova presuntiva deriva dalla presenza di “brogliacci” relativi ai soli lavoratori effettivamente in forza presso l'azienda e proporzionati al reale fabbisogno. La validità ed effettivo utilizzo dei suddetti brogliacci risultano confermati dal datore di lavoro e dal materiale redattore degli stessi in sede ispettiva. In tali brogliacci non compare il nome della parte ricorrente.
Il ricorso va, dunque, rigettato in assenza di una valida prova di effettivo svolgimento delle 21 giornate lavorative da parte del ricorrente in favore dell'azienda agricola Ortofrutticola Grappe D'Or di Mavellia F. & C. s.a.s. per il
2016.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
8
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
b. nulla per le spese.
Trani, 15/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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