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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10209 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 26843/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA LL CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26843/2021
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.
NO OS (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
E
(C.F. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. Controparte_1
P. IVA ), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Daniele G.
OL (C.F. e RI AV FA (C.F. C.F._4 C.F._5
[...]
(P.IVA ), in persona del procuratore p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv.
AN TI (C.F. C.F._6
CHIAMATA IN CAUSA
VERA PROTEZIONE S.P.A. (C. F. e iscrizione nel Registro Imprese di Verona n. , P.IVA_4
Partita IVA del Gruppo n. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. AN TI (C.F. C.F._6
CHIAMATA IN
[...] [...
(già , C.F. P.IVA e, per Controparte_4 CP_4 P.IVA_6 P.IVA_7
essa, giusta procura in atti, (già C.F. Controparte_5 CP_6 P.IVA_8
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_7
procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniele G. OL (C.F.
C.F._4
TERZA INTERVENTRICE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 17.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021, con cui era stato loro ingiunto il pagamento - in favore di quale cessionaria del credito di - della somma di Controparte_7 Controparte_8
€ 41.992,53, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 52840128, stipulato in data 08.09.2015, per l'importo finanziato di € 58.534,00, con la (titolare originaria del credito, Controparte_8
fatto oggetto, poi, di successive cessioni in favore di e di Controparte_7 [...]
. Controparte_4
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la operatività della polizza stipulata con contestualmente al contratto di Controparte_2
finanziamento e a questo collegata, relativa al rischio assicurato da perdita dell'impiego; in virtù del rapporto assicurativo dedotto in causa, ha chiesto, dunque, di poter chiamare in causa la compagnia assicuratrice, al fine di essere da essa manlevata in caso di condanna.
Parte opponente ha, inoltre, eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito ad opera dell'opposta e, in ogni caso, contestato nell'an e nel quantum la pretesa creditoria azionata.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la contestando gli avversi assunti e Controparte_7
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzatane la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio le società Controparte_2
e Vera Protezione S.p.a., le quali hanno eccepito, in rito, l'improcedibilità della domanda
[...]
per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e la nullità dell'atto citazione per genericità dello stesso;
nel merito, hanno contestato la non operatività della polizza alla fattispecie, non ricorrendo in capo a la qualità di lavoratore dipendente, Parte_1
essendo stato egli rappresentante legale della società presso cui aveva svolto attività lavorativa;
in ogni caso, hanno eccepito la prescrizione del diritto azionato e contestato nel quantum le richieste attoree, di gran lunga superiori al massimale di polizza pari ad € 7.225,00.
Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda di garanzia, vinte le spese di lite.
Successivamente, con comparsa depositata il 17 aprile 2023, è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. (già , in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 Controparte_4
azionato da e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_7 Controparte_5
[...]
Trattata la causa, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 20 giugno.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che (già , a Controparte_4 Controparte_4
mezzo della mandataria ha spiegato atto di intervento volontario nel Controparte_5
presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti dell'opponente, in Controparte_7
virtù di atto di atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13.12.2022 (doc. 5 produzione interventrice) con pertanto, facendo proprie le difese e Controparte_1
le conclusioni della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Ancora preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opponente provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del 20 ottobre 2022, depositato l'8 febbraio 2023).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento, non essendo stata adeguatamente provata la titolarità del credito conteso in capo all'odierna opposta.
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n.
11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è
l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr.
Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Controparte_7
ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto
[...]
di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (parte originaria del Controparte_8
contratto di finanziamento).
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia Controparte_8
proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, è agli atti solo un estratto della proposta di “contratto di cessione di crediti” (doc. 4 produzione opposta, con allegato A “Criteri di individuazione dei crediti”, doc. 5 in produzione opposta) che avrebbe inviato ad e non anche Controparte_1 Controparte_8
l'accettazione della suddetta proposta, sicché non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (n. 89 del 30.07.2020) può Controparte_8 Controparte_1
essere, di per sé solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc.
3.2 in produzione opposta).
A ciò si aggiunga che l'identificazione del credito ceduto è stata rimessa dalla proponente ad un estratto del "Registro Inventario crediti acquistati non al nominale al 30 giugno 2021" (doc. 6 produzione opposta). E però, trattandosi di documento non sottoscritto e non univocamente riferibile al contratto al quale dovrebbe accedere, tale documento non può costituire prova idonea dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento.
D'altro canto, neppure è certo che la posizione debitoria ivi indicata sotto il nominativo di sia effettivamente riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di giudizio Parte_1
dal momento che il codice identificativo della pratica riportato sul menzionato “registro” (n.
6451694) differisce da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli odierni opponenti (n. 52840128).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.09.2021
e pubblicato il 17.09.2021.
4. L'accoglimento dell'opposizione determina, quale conseguenza logico-giuridica,
l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti delle società
e Vera Protezione S.p.a. solo per il caso di soccombenza. Controparte_2
5. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opponente come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.1. L'opposta va altresì condannata alle spese di lite in favore delle chiamate in causa, in forza del principio di causazione, per il quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda
Anch'esse vengono liquidate come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto
Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.2. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 7003/2021, iscritta al N.R.G. 26843/2021, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv.
NO OS dichiaratosi antistatario;
C) Condanna l'opposta al pagamento in favore di ciascuna delle chiamate in causa delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
D) Compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
IA LL CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 26843/2021
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.
NO OS (C.F. ) C.F._3
OPPONENTI
E
(C.F. e numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano n. Controparte_1
P. IVA ), in persona dei procuratori speciali p.t., rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Daniele G.
OL (C.F. e RI AV FA (C.F. C.F._4 C.F._5
[...]
(P.IVA ), in persona del procuratore p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv.
AN TI (C.F. C.F._6
CHIAMATA IN CAUSA
VERA PROTEZIONE S.P.A. (C. F. e iscrizione nel Registro Imprese di Verona n. , P.IVA_4
Partita IVA del Gruppo n. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_5
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. AN TI (C.F. C.F._6
CHIAMATA IN
[...] [...
(già , C.F. P.IVA e, per Controparte_4 CP_4 P.IVA_6 P.IVA_7
essa, giusta procura in atti, (già C.F. Controparte_5 CP_6 P.IVA_8
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_7
procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniele G. OL (C.F.
C.F._4
TERZA INTERVENTRICE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta rese dalle parti per l'udienza cartolare del 17.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data
16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021, con cui era stato loro ingiunto il pagamento - in favore di quale cessionaria del credito di - della somma di Controparte_7 Controparte_8
€ 41.992,53, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 52840128, stipulato in data 08.09.2015, per l'importo finanziato di € 58.534,00, con la (titolare originaria del credito, Controparte_8
fatto oggetto, poi, di successive cessioni in favore di e di Controparte_7 [...]
. Controparte_4
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la operatività della polizza stipulata con contestualmente al contratto di Controparte_2
finanziamento e a questo collegata, relativa al rischio assicurato da perdita dell'impiego; in virtù del rapporto assicurativo dedotto in causa, ha chiesto, dunque, di poter chiamare in causa la compagnia assicuratrice, al fine di essere da essa manlevata in caso di condanna.
Parte opponente ha, inoltre, eccepito il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito ad opera dell'opposta e, in ogni caso, contestato nell'an e nel quantum la pretesa creditoria azionata.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la contestando gli avversi assunti e Controparte_7
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzatane la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio le società Controparte_2
e Vera Protezione S.p.a., le quali hanno eccepito, in rito, l'improcedibilità della domanda
[...]
per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e la nullità dell'atto citazione per genericità dello stesso;
nel merito, hanno contestato la non operatività della polizza alla fattispecie, non ricorrendo in capo a la qualità di lavoratore dipendente, Parte_1
essendo stato egli rappresentante legale della società presso cui aveva svolto attività lavorativa;
in ogni caso, hanno eccepito la prescrizione del diritto azionato e contestato nel quantum le richieste attoree, di gran lunga superiori al massimale di polizza pari ad € 7.225,00.
Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda di garanzia, vinte le spese di lite.
Successivamente, con comparsa depositata il 17 aprile 2023, è intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. (già , in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 Controparte_4
azionato da e, per essa, in qualità di mandataria, la Controparte_7 Controparte_5
[...]
Trattata la causa, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. dal successivo 20 giugno.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, in rito, rileva il Tribunale che (già , a Controparte_4 Controparte_4
mezzo della mandataria ha spiegato atto di intervento volontario nel Controparte_5
presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare nel credito vantato da nei confronti dell'opponente, in Controparte_7
virtù di atto di atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13.12.2022 (doc. 5 produzione interventrice) con pertanto, facendo proprie le difese e Controparte_1
le conclusioni della cedente, ha chiesto di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice, di cui ha chiesto l'estromissione.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, pur nell'ammissibilità del predetto intervento, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione del successore nei diritti del titolare del credito, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte “nel caso di successione titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ('ad causam'), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c. del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma” (Cass. Civ. Sez. III 28/2/2020 n. 5529, che conferma Cass. Civ. Sez. III 22/1/15 n. 1200).
In altri termini, l'intervento volontario in causa del successore a titolo particolare di una delle parti del processo non comporta automaticamente l'estromissione del dante causa, potendo essa essere disposta solo se le altre parti vi acconsentano e, nel caso di specie, tale consenso non è stato espressamente dato.
Ne consegue che la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. – verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Ancora preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opponente provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice ed essendosi il procedimento concluso negativamente per impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti (cfr. verbale negativo del 20 ottobre 2022, depositato l'8 febbraio 2023).
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento, non essendo stata adeguatamente provata la titolarità del credito conteso in capo all'odierna opposta.
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n.
11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è
l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr.
Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria Controparte_7
ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto
[...]
di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di (parte originaria del Controparte_8
contratto di finanziamento).
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore, non avendo offerto adeguati elementi di prova al riguardo, con la conseguenza che non può dirsi dimostrato che il credito che assume le sia stato ceduto da sia Controparte_8
proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria.
Intanto, è agli atti solo un estratto della proposta di “contratto di cessione di crediti” (doc. 4 produzione opposta, con allegato A “Criteri di individuazione dei crediti”, doc. 5 in produzione opposta) che avrebbe inviato ad e non anche Controparte_1 Controparte_8
l'accettazione della suddetta proposta, sicché non vi è la prova del perfezionamento del contratto di cessione tra le parti (art. 1326 c.c.).
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e (n. 89 del 30.07.2020) può Controparte_8 Controparte_1
essere, di per sé solo, sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc.
3.2 in produzione opposta).
A ciò si aggiunga che l'identificazione del credito ceduto è stata rimessa dalla proponente ad un estratto del "Registro Inventario crediti acquistati non al nominale al 30 giugno 2021" (doc. 6 produzione opposta). E però, trattandosi di documento non sottoscritto e non univocamente riferibile al contratto al quale dovrebbe accedere, tale documento non può costituire prova idonea dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento.
D'altro canto, neppure è certo che la posizione debitoria ivi indicata sotto il nominativo di sia effettivamente riconducibile al rapporto contrattuale oggetto di giudizio Parte_1
dal momento che il codice identificativo della pratica riportato sul menzionato “registro” (n.
6451694) differisce da quello indicato sul contratto di finanziamento sottoscritto dagli odierni opponenti (n. 52840128).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16.09.2021
e pubblicato il 17.09.2021.
4. L'accoglimento dell'opposizione determina, quale conseguenza logico-giuridica,
l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti delle società
e Vera Protezione S.p.a. solo per il caso di soccombenza. Controparte_2
5. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opponente come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.1. L'opposta va altresì condannata alle spese di lite in favore delle chiamate in causa, in forza del principio di causazione, per il quale il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda
Anch'esse vengono liquidate come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto
Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 52.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
5.2. Tenuto conto dell'attività svolta e dell'esito della controversia, ricorrono le eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interventore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 7003/2021, iscritta al N.R.G. 26843/2021, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7003/2021, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 16.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione all'avv.
NO OS dichiaratosi antistatario;
C) Condanna l'opposta al pagamento in favore di ciascuna delle chiamate in causa delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.810,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
D) Compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e il terzo interveniente.
Così deciso in Napoli, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi