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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2605/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
DI STEFANO PIERLUIGI, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7195/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - 04621640632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF50712034942024 RITENUTE ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 766/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4 S.r.l. e i Soci coobbligati, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 (con quote, rispettivamente, del 58,5%, 31,5% e 10%) ricorrono contro l'avviso di accertamento n. TF5071203494/2024 anno 2018 dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia Entrate DP 2 Napoli con il quale si procedeva a richiedere le ritenute sulla presunta distribuzione dei maggiori utili accertati alla società.
La società aveva aderito all'accertamento con provvedimento di adesione n. F5A31200005/2025 PROT.
N.21051 del 31/01/2025 , riducendo il totale dovuto ad € 261.114,87.
Rilevano i ricorrenti che l'adesione non ha comportato alcun riconoscimento di distribuzione dei maggiori utili accertati e che erroneamente l'Agenzia ha, invece, ritenuto che tale distribuzione vi sia stata, applicando una presunzione che:
non ha base normativa, essendo frutto di elaborazione giurisprudenziale;
è relativa e quindi superabile mediante prova contraria;
non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l'effettiva percezione di utili da parte dei soci.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno invece documentato che:
dal 2014 al 2023 gli utili societari sono stati accantonati a riserva o riportati a nuovo, senza alcuna delibera di distribuzione;
non esiste alcuna movimentazione bancaria riconducibile a utili distribuiti;
la società ha aderito allo schema di atto solo per evitare un contenzioso, non perché avesse conseguito utili extracontabili.
Chiedono, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce la Agenzia delle entrate che contesta la regolarità formale della proposizione del ricorso e comunque ne rileva la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
A prescindere dai profili attinenti alla regolarità formale degli atti dei ricorrenti – rispetto ai quali trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 16-bis del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, che esclude l'inammissibilità della domanda per violazioni meramente formali – deve ritenersi correttamente applicata, nel caso di specie, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società a ristretta base partecipativa, qual è quella in oggetto.
È principio consolidato che, nelle società caratterizzate da una compagine ristretta e da un vincolo di particolare coesione tra i soci, l'accertamento di utili non contabilizzati consente di presumere, in via semplice ma grave, precisa e concordante, la loro distribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria a carico di questi ultimi.
Nel caso in esame, a fronte di tale presunzione, i ricorrenti si sono limitati a generiche contestazioni, richiamando le modalità formali di gestione degli utili "ufficiali" e sottolineando l'assenza di movimenti finanziari direttamente riconducibili ai soci.
Tali deduzioni non sono idonee a superare la presunzione in parola. L'assenza di evidenze contabili o di movimentazioni bancarie formalmente intestate ai soci costituisce, infatti, evenienza del tutto fisiologica nei casi di distribuzione di utili “in nero”, che per loro natura vengono erogati con modalità non tracciate e tali da rendere difficoltoso il rinvenimento di riscontri documentali diretti.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto e specifico idoneo a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, limitandosi a contestazioni meramente assertive e non supportate da prova contraria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente
DI STEFANO PIERLUIGI, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7195/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Srl - 04621640632
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF50712034942024 RITENUTE ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 766/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4 S.r.l. e i Soci coobbligati, Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 (con quote, rispettivamente, del 58,5%, 31,5% e 10%) ricorrono contro l'avviso di accertamento n. TF5071203494/2024 anno 2018 dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia Entrate DP 2 Napoli con il quale si procedeva a richiedere le ritenute sulla presunta distribuzione dei maggiori utili accertati alla società.
La società aveva aderito all'accertamento con provvedimento di adesione n. F5A31200005/2025 PROT.
N.21051 del 31/01/2025 , riducendo il totale dovuto ad € 261.114,87.
Rilevano i ricorrenti che l'adesione non ha comportato alcun riconoscimento di distribuzione dei maggiori utili accertati e che erroneamente l'Agenzia ha, invece, ritenuto che tale distribuzione vi sia stata, applicando una presunzione che:
non ha base normativa, essendo frutto di elaborazione giurisprudenziale;
è relativa e quindi superabile mediante prova contraria;
non può operare in assenza di elementi concreti che dimostrino l'effettiva percezione di utili da parte dei soci.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno invece documentato che:
dal 2014 al 2023 gli utili societari sono stati accantonati a riserva o riportati a nuovo, senza alcuna delibera di distribuzione;
non esiste alcuna movimentazione bancaria riconducibile a utili distribuiti;
la società ha aderito allo schema di atto solo per evitare un contenzioso, non perché avesse conseguito utili extracontabili.
Chiedono, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce la Agenzia delle entrate che contesta la regolarità formale della proposizione del ricorso e comunque ne rileva la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
A prescindere dai profili attinenti alla regolarità formale degli atti dei ricorrenti – rispetto ai quali trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 16-bis del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, che esclude l'inammissibilità della domanda per violazioni meramente formali – deve ritenersi correttamente applicata, nel caso di specie, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società a ristretta base partecipativa, qual è quella in oggetto.
È principio consolidato che, nelle società caratterizzate da una compagine ristretta e da un vincolo di particolare coesione tra i soci, l'accertamento di utili non contabilizzati consente di presumere, in via semplice ma grave, precisa e concordante, la loro distribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria a carico di questi ultimi.
Nel caso in esame, a fronte di tale presunzione, i ricorrenti si sono limitati a generiche contestazioni, richiamando le modalità formali di gestione degli utili "ufficiali" e sottolineando l'assenza di movimenti finanziari direttamente riconducibili ai soci.
Tali deduzioni non sono idonee a superare la presunzione in parola. L'assenza di evidenze contabili o di movimentazioni bancarie formalmente intestate ai soci costituisce, infatti, evenienza del tutto fisiologica nei casi di distribuzione di utili “in nero”, che per loro natura vengono erogati con modalità non tracciate e tali da rendere difficoltoso il rinvenimento di riscontri documentali diretti.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto e specifico idoneo a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, limitandosi a contestazioni meramente assertive e non supportate da prova contraria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00