TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5759/2024 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PELUSO Parte_1
VINCENZO e dall'avv. Stabilito PELUSO FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 dott.ssa TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022,
2023/2024 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
1 stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l' anno scolastico
2021/22, 2023/24 condannare il a mettere a disposizione della parte ricorrente Controparte_1 detta carta docente (o altro equipollente) per l'importo di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;[…]
Ha fatto presente di avere svolto lavoro come supplente presso istituzioni scolastiche e contesta la condotta ministeriale che he negato – per gli anni oggetto di richiesta –
l'erogazione della c.d. carta docente. Richiama giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Il , nel costituirsi, ha eccepito prescrizione del diritto e infondatezza nel merito CP_1 del ricorso.
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
2 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Inoltre per gli anni in questione nel 2021/22 ha avuto supplenze temporanee ma anche un contratto sino al 31.8.
Per l'anno 2023/24 ha avuto numerosi contratti che sommati tra loro vanno quasi senza soluzione di continuità sino al giugno 2024. Tali circostanze, da un lato, impediscono di prendere in considerazione il dl. 69/2023 che ha esteso la provvidenza alle sole supplenze dell'a.s. 23/24 sino al 31.8 e, dall'altro, consentono di non ritenere necessario attendere l'esito del rinvio pregiudiziale C-268/24.
Dati gli anni oggetto di richiesta nessuna prescrizione è all'evidenza maturata.
Il ricorso va quindi accolto in questi termini mentre le spese seguono la soccombenza (I scaglione dm 55/2014).
3
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5759/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il ad attribuire a parte ricorrente CP_1 [...]
– come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l'importo Pt_2 di € 1000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 300,00 CP_1 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4