Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/02/2026, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2026, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Tullio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via del Giordano n. 30;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione in via cautelare,
del Decreto della Questura di Roma dell'11 novembre 2025, notificato il 13 novembre 2025, con il quale veniva revocata al Signor -OMISSIS-la licenza di porto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del Decreto della Questura di Roma dell’11 novembre 2025, notificato il 13 novembre 2025, con il quale gli è stata revocata la licenza diporto di fucile per uso sportivo n. -OMISSIS-rilasciata il 14 marzo 2022 dal VIII Distretto di P.S. Tor Carbone.
2. Rappresenta in punto di fatto il ricorrente:
- di essere cittadino incensurato e titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo (tiro a volo) sin dall'anno 2003, rinnovata senza soluzione di continuità nel corso degli anni, con cadenza quinquennale, sulla base di reiterate verifiche dei requisiti di affidabilità, diligenza e buona condotta richiesti dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.;
- che in data 17 aprile 2025 si trovava per ragioni lavorative presso l’Aeroporto di Palermo, in procinto di rientrare a Roma. Ivi, nel corso di un controllo di routine effettuato dai militari della Guardia di Finanza, a richiesta degli operanti, consegnava spontaneamente una quantità di 1,38 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, con principio attivo pari al 12,7% (pari a 175milligrammi), dichiarandone il mero possesso. In ragione di detto episodio il ricorrente veniva segnalato ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90 quale assuntore di stupefacenti, in contrasto col D.M. 1998. L’episodio, pacificamente isolato e di modestissima entità, non risultava accompagnato da alcun ulteriore elemento sintomatico di abitualità, occasionalità, pericolosità o collegamento con l’uso delle armi;
- all’esito del procedimento, il Prefetto disponeva con decreto, notificato il 19 luglio 2025, la sospensione della licenza di porto d’armi per la durata di tre mesi ex art. 75, DPR n. 309/1990; sospensione che veniva integralmente scontata dal ricorrente;
- sempre in data 19 luglio 2025 la Questura di Roma procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal Signor -OMISSIS-;
- previa comunicazione di avvio di un autonomo procedimento, con decreto dell’11 novembre 2025, notificato il 13 novembre 2025, la Questura di Roma, qualificando il Signor -OMISSIS-come soggetto non più affidabile e ritenendo insussistenti le condizioni per il mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi, sulla base dei medesimi fatti alla base del citato provvedimento di sospensione della licenza adottato dal Prefetto, disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo;
- a conferma del carattere del tutto occasionale dell’accaduto, di essersi sottoposto ad analisi cliniche (esame delle urine), il cui esito negativo esclude qualsiasi abitualità nell’assunzione di sostanze stupefacenti.
3. Tanto premesso, avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile oggetto del gravame il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere in varie declinazioni.
4. In data 20 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando in data 2 febbraio 2026 documentazione relativa al procedimento di causa.
5. In vista della trattazione dell’istanza cautelare, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, tra cui l’esito delle ulteriori analisi cliniche effettuate in data 29 gennaio 2026, a comprova del fatto di non essere assuntore di sostanze stupefacenti.
6. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ritiene, in particolare, il Collegio che il decreto di revoca gravato sia affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, oltre che da difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che la sospensione della licenza di porto d’armi di cui all’art. 75, co. 1, lett. b), del d.p.r. 309/1990 a carico di chi detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’autorità di pubblica sicurezza – come evidenziato dall’Amministrazione resistente in sede difensiva - l’esercizio del generale potere di vietare o di revocare la licenza di porto d’armi ai sensi degli artt. 1, 5, 11 e 43 del TULPS, in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall'indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione di vietare e di revocare la licenza di porto d’armi e dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni (la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle), così come è vero che il carattere isolato ed episodico della segnalazione di polizia ex art. 75 d.p.r. 309/1990 ed ex art. 1 del D.M. 28/04/1998, che disciplina i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione dal porto di fucile a uso di caccia, non esclude ab imis il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento ablativo, ivi inclusa la revoca del titolo autorizzativo rilasciato in precedenza, è anche vero però che in detto ultimo caso (la revoca) in capo all’Amministrazione si accentua l’onere istruttorio e motivazionale, a fronte dell’attenuata valenza indiziante dell’illecito rispetto all’inaffidabilità del privato (sul punto TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 151/2019).
8. In questa prospettiva, ritiene il Collegio che sia fondata la doglianza con la quale il ricorrente, con riguardo al singolo episodio oggetto della segnalazione del 17 aprile 2025, lamenta di aver dapprima subito la sospensione prefettizia di tre mesi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, e successivamente, sulla base dello stesso fatto e senza alcuna ulteriore istruttoria, la revoca definitiva disposta dalla Questura di Roma; ciò, senza che nel frattempo siano emersi a carico del ricorrente nuovi elementi fattuali o sopravvenienze istruttorie idonei a giustificare detta rinnovata valutazione da parte dell’Amministrazione, per l’effetto determinando la dedotta irragionevole duplicazione degli effetti sfavorevoli a carico del ricorrente per il medesimo singolo episodio oggetto della segnalazione.
9. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo nella misura in cui l’amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento di revoca della licenza la sola sussistenza del citato episodio di detenzione per uso personale di una modica quantità di sostanze stupefacenti, per il quale il ricorrente ha già subito la sanzione prefettizia della sospensione della licenza per tre mesi e in assenza di ulteriori elementi istruttori che, in una complessiva valutazione discrezionale della condotta del ricorrente, consentano di verificare, sotto tale profilo, l'inaffidabilità del ricorrente (Tar Brescia, sez. II, sentenza n. 49/2018).
Tanto più che, dalle analisi cliniche alle quali il ricorrente si è ripetutamente sottoposto, il ricorrente è risultato negativo all’esame che misura la presenza di sostanze stupefacenti nel corpo.
10. L’assorbente fondatezza di tali censure impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
11. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | IE DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.