Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
È affetta da nullità di ordine generale la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria qualora la prova oggetto dell'integrazione non sia stata acquisita.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2008, n. 37551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37551 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3755 1 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/06/2008
SENTENZA
N. 2969/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. NARDI DOMENICO PRESIDENTE
1. Dott. FERRUA GIULIANA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO 14 N. 006102/2008
3. Dott.MARASCA GENNARO
4. Dott.DIDONE ANTONIO It
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) OL NO N. IL 03/06/1957
avverso SENTENZA del 25/05/2007
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FEDERICO RAFFAELLO
R
ritiene quanto segue.
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 25.5.2007, ha confermato la sentenza del
19.10.2004 del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, con la quale OL AN era stato condannato alla pena di € 30,00 di multa per il reato di minacce, in danno dell'agente di polizia municipale Pellone Roberto che aveva provveduto al sequestro del ciclomotore della figlia, reato commesso il 16.8.2003.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente deducendo come primo motivo ex art. 606 lett. c) la nullità della sentenza perché la propria richiesta di procedere con rito abbreviato era stata subordinata all'acquisizione di tre fotografie che avrebbero dimostrato le lesioni da egli subite ed era stata accolta dal giudice, che però non aveva disposto la chiesta acquisizione. Il fatto era stato dedotto come motivo di appello ma la corte l'aveva rigettato motivando con la considerazione che lo scopo del rito abbreviato, consistente nella riduzione della pena, era stato comunque raggiunto e la richiesta era poi stata accolta nel giudizio di appello. Sostiene l'erroneità di tale motivazione perché il giudice d'appello non avrebbe potuto sostituirsi a quello di primo grado.
Come secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sul fatto che la documentazione fotografia acquisita non sarebbe stata prova decisiva.
Come terzo motivo deduce ex art. 606 lett. b) e c) per essere stata ritenuta grave la minaccia, senza tenere conto del fatto che essa era stata pronunciata in un momento d'ira e che non poteva essere presa in seria considerazione tenuto conto che proveniva da persona incensurata e non socialmente pericolosa e che era diretta ad un pubblico ufficiale, all'interno degli uffici di Polizia
Municipale ed in presenza di numerosi colleghi del minacciato. Eccepisce poi il giudicato perché il tribunale del riesame, annullando il provvedimento del GIP che gli aveva imposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva ritenuto che la minaccia non era grave e che la querela non era stata presentata.
Come quarto motivo deduce ex art. 606 lett. b) la mancata applicazione dell'esimente del fatto arbitrario del pubblico ufficiale che nel sequestrare il ciclomotore aveva assicurato che esso sarebbe stato restituito il giorno successivo;
ciò avrebbe causato il convincimento dell'arbitrarietà della mancata restituzione.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto con annullamento oltre che della sentenza impugnata anche di quella di primo grado
B Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento esime questa Corte dal dovere esaminare gli altri motivi.
"Qualora si proponga istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato condizionato, il giudice, valutata la fondatezza della domanda, se reputa l'istanza ammissibile, deve accoglierla e dare ingresso al rito;
mentre, nel caso opposto, deve rigettarla in toto, non avendo, in assenza di una diversa richiesta, il potere di modificare i termini della condizione apposta o di non tener conto della condizione medesima ed ammettere il rito abbreviato senza l'integrazione probatoria richiesta: di conseguenza, qualora il giudice disponga di procedere con il rito abbreviato cd. secco, si determina una nullità, ex art. 178 lett. e) e 180 c.p.p., di carattere generale, che resta sanata nei casi di cui all'art. 183 c.p.p. (Cass. Pen., sez. III, 4.5.2007, n. 16954; v. anche Cass. Pen. Sez.III,
19.1.2007, n. 8062; Cass. Pen., sez. I, 12.4.2005, n. 22189 che ha ritenuto abnorme il provvedimento ed altre).
La nullità non può dirsi sanata perché nella stessa udienza del 19.10.2004 il difensore ebbe ad insistere per l'acquisizione delle fotografie.
Errata è l'argomentazione della Corte d'appello per la quale alla nullità si sarebbe ovviato con l'accoglimento della richiesta in secondo grado e che lo scopo del giudizio abbreviato sarebbe quello di ottenere uno sconto di pena.
Chiedendo il giudizio abbreviato l'imputato non chiede solo la riduzione della pena e non rinuncia certo a tutte le sue difese di merito. Rilevata l'erroneità della decisione del giudice di primo grado la Corte avrebbe solo dovuto dichiararne la nullità e di tutti gli atti seguenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado con rinvio al tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 25.6.2008
Il Consigliere estensore Il presidente
Fear tomenico Nowh
DEPOSITATA IN CANCELLERIA]
addi
- OTT. 2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise