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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 23-1,2,3/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott. Laura Pastacaldi Giudice
dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'omologa del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto all'R.G.P.U. n. 23-1,2/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto dalla
Procura della Repubblica di Pisa
- Ricorrente -
per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(C.F.: ), con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1
IU RM (PI) alla Via Giosuè Carducci, in persona del legale rappresentante,
l'Amministratore Unico, Sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura allegata al ricorso per concordato preventivo ed alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Urti del foro di Pisa (C.F. : ) presso il cui studio C.F._1
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 1 di 9 e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San Miniato alla Via XXV Aprile n.4 ed alla PEC: Email_1
- Convenuta per la liquidazione giudiziale e ricorrente per la domanda di concordato preventivo-
1. Con domanda del 9/2/2024 - anteriormente alla prima udienza del già instaurato giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale (fissata il 20/3/2024) – Controparte_3
(d'ora in avanti anche ) ha depositato domanda di concordato preventivo ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt., 40, 10° co, e 44, 1° co. CCI, riservandosi di presentare la proposta ed il piano di concordato nel termine concesso dal Tribunale.
Questo, quindi, con decreto del 7/3/2024 ha assegnato al debitore il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta e del piano, nominando a tal fine, in qualità di
Commissario Giudiziale, il Dott. Persona_1
In data 9/4/2025 il ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato entro il termine giudizialmente fissato. Il Tribunale, pertanto, ha richiesto al Commissario
Giudiziale il parere ex art. 47 CCI in merito alla proposta ed al piano di concordato, riversato agli atti della procedura il 2/5/2024.
Il Tribunale con provvedimento del 3/7/2024 ha domandato al ricorrente chiarimenti sia in ordine alle criticità sollevate dal Commissario con il già richiamato parere sia in merito alla quantificazione dell'esatto valore di liquidazione non essendo state enucleate le azioni eventualmente esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
In data 21/10/2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di concordato. Il Tribunale pertanto , riservandosi la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, ha disposto la fissazione dell'udienza del 20/3/2025 per l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, successivamente rinviata al
18/6/2025 ed al 9/10/2025, in considerazione del fatto che l'originaria domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da era stata Parte_1
rinunciata in data 11/3/2025 ma che il 23/4/2025 era stata proposta ulteriore domanda
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 2 di 9 di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Sig. , Persona_2
anch'essa rinunciata il 9/7/2025.
All'udienza del 9/10/2025 la della Repubblica, nella persona del Dott. Pt_2 CP_4
preso atto dello stato d'insolvenza della società ha chiesto l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale, il resistente da parte sua, riconoscendo il proprio stato d'insolvenza, ha dichiarato di condividere la domanda della Procura e di instare anch'esso per l'apertura della propria liquidazione giudiziale.
2. Si deve ora passare a delibare le domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il contraddittorio risulta instaurato nei confronti della convenuta, la quale è stata ritualmente convenuta a norma dell'art. 40, co. 5, CCII, mediante la notificazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese. Ad ogni buon conto, come detto, la debitrice si è costituita nel procedimento unitario, da una parte, rappresentando la pendenza del giudizio per l'apertura del concordato preventivo, e prendendo posizione in merito alle domande di liquidazione giudiziale via via presentate ed infine aderendo alla domanda di apertura della propria liquidazione giudiziale.
3. Deve ritenersi la competenza del presente Tribunale. Difatti, ha sede legale in San IU RM (PI) alla CP_1
Via Giosuè Carducci.
4. Nel corso del giudizio sono state depositate plurime domande di apertura della liquidazione giudiziale, tutte rinunciate ad eccezione di quella presentata da parte della . Parte_3
L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare la pendenza di debiti contributivi nei confronti di per € 31.561,12, oltre i debiti CP_5
riconosciuti dalla società con la domanda di concordato preventivo.
È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 3 di 9 5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 4 di 9 Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art. 2.
CCII.
A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, ex multis, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente;
che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
5.3. Nel caso di specie, il superamento delle soglie dimensionali previste per l'apertura della liquidazione giudiziale emerge in modo palmare dalla stessa documentazione allegata dalla Società convenuta alla domanda di concordato preventivo prima con riserva e poi con la proposta ed il piano.
5.4 Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta già chiaramente dall'inadempimento degli obblighi di cui ai successivi ricorsi rinunciati solo in corso di procedura, ed è stata successivamente riconosciuto dallo stesso debitore, il quale ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla Procura.
Tanto restituisce un quadro di totale incapacità dell'impresa di far fronte ai costi di esercizio. Non si tratta, in altri termini, di inadempimenti occasionali, bensì di indici di quella strutturale e definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte alle proprie
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 5 di 9 obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi di pagamento e di continuare ad operare proficuamente sul mercato, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, che connota e qualifica, secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, lo stato di insolvenza. (cfr., tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. Civ, Sez. I, Ordinanza
n. 30284 del 14/10/2022).
6. Conclusivamente sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
7. Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.,
DICHIARA
L'improcedibilità della domanda di concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Bientina (PI) a Via Controparte_6
Achille NI n. 126/D, (C.F.: P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna;
NOMINA
Curatore il Dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione di Persona_1
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina;
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 6 di 9 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 7 di 9 ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39;
FISSA il giorno 12/3/2025 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 8 di 9 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott. Laura Pastacaldi Giudice
dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'omologa del concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto all'R.G.P.U. n. 23-1,2/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto dalla
Procura della Repubblica di Pisa
- Ricorrente -
per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(C.F.: ), con sede legale in San Controparte_1 P.IVA_1
IU RM (PI) alla Via Giosuè Carducci, in persona del legale rappresentante,
l'Amministratore Unico, Sig. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
procura allegata al ricorso per concordato preventivo ed alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Urti del foro di Pisa (C.F. : ) presso il cui studio C.F._1
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 1 di 9 e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in San Miniato alla Via XXV Aprile n.4 ed alla PEC: Email_1
- Convenuta per la liquidazione giudiziale e ricorrente per la domanda di concordato preventivo-
1. Con domanda del 9/2/2024 - anteriormente alla prima udienza del già instaurato giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale (fissata il 20/3/2024) – Controparte_3
(d'ora in avanti anche ) ha depositato domanda di concordato preventivo ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt., 40, 10° co, e 44, 1° co. CCI, riservandosi di presentare la proposta ed il piano di concordato nel termine concesso dal Tribunale.
Questo, quindi, con decreto del 7/3/2024 ha assegnato al debitore il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta e del piano, nominando a tal fine, in qualità di
Commissario Giudiziale, il Dott. Persona_1
In data 9/4/2025 il ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato entro il termine giudizialmente fissato. Il Tribunale, pertanto, ha richiesto al Commissario
Giudiziale il parere ex art. 47 CCI in merito alla proposta ed al piano di concordato, riversato agli atti della procedura il 2/5/2024.
Il Tribunale con provvedimento del 3/7/2024 ha domandato al ricorrente chiarimenti sia in ordine alle criticità sollevate dal Commissario con il già richiamato parere sia in merito alla quantificazione dell'esatto valore di liquidazione non essendo state enucleate le azioni eventualmente esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
In data 21/10/2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di concordato. Il Tribunale pertanto , riservandosi la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, ha disposto la fissazione dell'udienza del 20/3/2025 per l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, successivamente rinviata al
18/6/2025 ed al 9/10/2025, in considerazione del fatto che l'originaria domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da era stata Parte_1
rinunciata in data 11/3/2025 ma che il 23/4/2025 era stata proposta ulteriore domanda
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 2 di 9 di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Sig. , Persona_2
anch'essa rinunciata il 9/7/2025.
All'udienza del 9/10/2025 la della Repubblica, nella persona del Dott. Pt_2 CP_4
preso atto dello stato d'insolvenza della società ha chiesto l'apertura della
[...]
liquidazione giudiziale, il resistente da parte sua, riconoscendo il proprio stato d'insolvenza, ha dichiarato di condividere la domanda della Procura e di instare anch'esso per l'apertura della propria liquidazione giudiziale.
2. Si deve ora passare a delibare le domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Il contraddittorio risulta instaurato nei confronti della convenuta, la quale è stata ritualmente convenuta a norma dell'art. 40, co. 5, CCII, mediante la notificazione da parte della Cancelleria del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese. Ad ogni buon conto, come detto, la debitrice si è costituita nel procedimento unitario, da una parte, rappresentando la pendenza del giudizio per l'apertura del concordato preventivo, e prendendo posizione in merito alle domande di liquidazione giudiziale via via presentate ed infine aderendo alla domanda di apertura della propria liquidazione giudiziale.
3. Deve ritenersi la competenza del presente Tribunale. Difatti, ha sede legale in San IU RM (PI) alla CP_1
Via Giosuè Carducci.
4. Nel corso del giudizio sono state depositate plurime domande di apertura della liquidazione giudiziale, tutte rinunciate ad eccezione di quella presentata da parte della . Parte_3
L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare la pendenza di debiti contributivi nei confronti di per € 31.561,12, oltre i debiti CP_5
riconosciuti dalla società con la domanda di concordato preventivo.
È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 3 di 9 5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 4 di 9 Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art. 2.
CCII.
A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, ex multis, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente;
che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
5.3. Nel caso di specie, il superamento delle soglie dimensionali previste per l'apertura della liquidazione giudiziale emerge in modo palmare dalla stessa documentazione allegata dalla Società convenuta alla domanda di concordato preventivo prima con riserva e poi con la proposta ed il piano.
5.4 Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta già chiaramente dall'inadempimento degli obblighi di cui ai successivi ricorsi rinunciati solo in corso di procedura, ed è stata successivamente riconosciuto dallo stesso debitore, il quale ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla Procura.
Tanto restituisce un quadro di totale incapacità dell'impresa di far fronte ai costi di esercizio. Non si tratta, in altri termini, di inadempimenti occasionali, bensì di indici di quella strutturale e definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte alle proprie
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 5 di 9 obbligazioni attraverso gli ordinari mezzi di pagamento e di continuare ad operare proficuamente sul mercato, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, che connota e qualifica, secondo il costante insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, lo stato di insolvenza. (cfr., tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. Civ, Sez. I, Ordinanza
n. 30284 del 14/10/2022).
6. Conclusivamente sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
7. Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356 CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.,
DICHIARA
L'improcedibilità della domanda di concordato preventivo e l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Bientina (PI) a Via Controparte_6
Achille NI n. 126/D, (C.F.: P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna;
NOMINA
Curatore il Dott. il quale appare in possesso di un'organizzazione di Persona_1
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina;
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 6 di 9 AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 7 di 9 ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39;
FISSA il giorno 12/3/2025 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA
R.G.P.U. N. 23-1,2.3/2024 Pagina 8 di 9 la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
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