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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4736/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4736/2024 vg promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIVI MILENA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
“1) Dichiarare con sentenza, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi, signor nata a [...] [...] (C.F.: CP_1
), e il signo nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
(C.F. ) a Formigine (MO) e residente a [...]
Mediterraneo n. 156, coniugi sposati con rito concordatario in Modena il 4.07.2015
(matrimonio iscritto nei registri del predetto Comune al n. 71, Parte II, Serie A, anno 2015),
ordinando alla Cancelleria di predisporre la trasmissione degli atti per gli incombenti di rito, e provvedere secondo quanto indicato in seguito.
2) La figlia minor verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione paritaria presso ciascuno di essi e con residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione, già casa familiare, sita in Modena (MO) in via Mar Mediterraneo n. 156, di proprietà della signor er 90/100 e che, conseguentemente, le viene assegnata, CP_1
essendosi il signo con il consenso della moglie, già trasferito in altra abitazione, Parte_1
portando con sé i propri beni ed effetti personali.
La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta.
3) Salvo diversi accordi tra le parti, le frequentazioni genitori-figlia avverranno secondo un calendario paritetico adeguato alle esigenze della minore, come segue:
Calendario ordinario: prima settimana:
- dal lunedì all'uscita da scuola al martedì mattina la minore starà con il padre, avendo cura lo stesso di accompagnarla a scuola;
- dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina la minore starà con la madre avendo cura la stessa di accompagnarla a scuola;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina la minore starà con il padre, avendo cura lo stesso di accompagnarla a scuola;
-- dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica la minore starà con la madre, avendo cura la stessa di accompagnarla a scuola il lunedì mattina successivo;
seconda settimana:
- dal lunedì all'uscita da scuola al martedì mattina la minore starà con il padre, avendo cura lo stesso di accompagnarla a scuola;
- dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina la minore starà con la madre avendo cura la stessa di accompagnarla a scuola;
- dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina la minore starà con il padre, avendo cura lo stesso di accompagnarla a scuola;
- dal giovedì all'uscita da scuola al venerdì mattina la minore starà con la madre, avendo cura la stessa di accompagnarla a scuola;
- dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica la minore starà con il padre, avendo cura lo stesso di accompagnarla a scuola il lunedì mattina successivo;
e così di seguito di settimana in settimana;
Vacanze natalizie e pasquali:
- le vacanze natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno,
la settimana comprensiva del Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre, e la settimana comprensiva del Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- la minore trascorrerà tre giorni durante le festività pasquali, con ciascuno dei due genitori,
comprensivi, ad anni alterni, della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
Vacanze estive
- la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà
la madre, negli anni pari deciderà il padre.
4) Il signo corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla signor a Parte_1 CP_1
titolo di assegno perequativo per il mantenimento della figli e sino all'indipendenza Per_1
economica della stessa, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico sul conto corrente indicato dalla signora
CP_1
4.1) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, così come previste e disciplinate nel Protocollo sulle spese straordinarie attualmente adottato dal
Tribunale di Modena, che le parti intendono espressamente recepire nelle presenti conclusioni, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i seguenti criteri:
spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, fisiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche da professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature b) spese di custodia
(baby sitter) c) viaggi e vacanze (laddove i minori viaggino senza l'accompagno dei genitori).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa come rappresentata dal genitore che ha formulato la richiesta. Il rimborso pro quota al genitore, che abbia anticipato talune o tutte le predette spese e che abbia fornito la relativa documentazione, dovrà essere effettuato entro il mese successivo all'esibizione.
4.2) L' Assegno Unico Universale relativo alla minore, ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole, verrà
percepito integralmente dalla signor CP_1
5) Le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non vantare reciproche pretese di carattere economico salvo quanto previsto nel presente ricorso;
rinunciano inoltre vicendevolmente alla corresponsione di contributo al mantenimento personale.
6) Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a FORMIGINE Parte_1
(MO) il 28/11/1984 e ata a MODENA il 12/01/1982 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.71, Parte II serie A) Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale