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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 18822/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Vitantonio Piemonte del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Pietro Bagetti n. 13 parte opponente
e
PA
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Paiano e Lia
Mulatero, entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Ilaria
Paiano sito in Caselette (TO) alla via Alpignano n. 149 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di vendita e fornitura di impianto fotovoltaico;
pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- richiamate tutte le difese, eccezioni ed istanze formulate nei pregressi atti difensivi, da intendersi per ritrascritti;
- dato atto che controparte ha riconosciuto che la somma di euro 3.500,00, oltre iva, non dovesse essere richiesta;
In via principale
- revocare l'avverso decreto ingiuntivo n. 5321/2023 reso dal Tribunale di Torino;
- dichiarare che nulla sia dovuto per le causali in decreto in considerazione delle pretese avanzate da parte opponente;
In ogni caso
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...] per aver determinato la perdita del PA contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS0000000936, nella misura di euro 44.600,00;
- dichiarare risolto per grave inadempimento il rapporto intercorso tra le parti quantomeno con riferimento a quello ad oggetto le prestazioni professionali di cui al “Preventivo redazione pratica e asseverazione” per l'importo di euro 3.500,00, oltre iva;
- e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pt., PA al pagamento della somma complessiva di euro 11.655,00, o veriore importo, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002;
- dichiarare tenuta e condannare PA
, in persona del legale rappresentante pt., al pagamento,
[...] a titolo di risarcimento danni, delle spese stragiudiziali, pari ad euro 1.375,85, oltre accessori ed interessi moratori, o secondo quantificazione giudiziale;
- dichiarare tenuta e condannare PA
, in persona del legale rappresentante pt., al pagamento
[...] delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, con IVA e CPA. In via istruttoria
- senza assunzione di alcun onere probatorio, ammettersi le istanze istruttorie tutte, come formulate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c., da intendersi qui per integralmente ritrascritte”.
2 Parte opposta PA
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via principale nel merito:
- respingere l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate anche in via riconvenzionale dall'opponente in quanto infondate in Parte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 5321/2023 (R.G. n. 14620/2023), emesso dal Tribunale di Torino in data 30.08.2023, pubblicato in pari data;
- in ogni caso, condannare a Parte_1 corrispondere in favore di la PA somma di € 36.795,00, quale corrispettivo dell'appalto, ovvero la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti, oltre € 50,00 per spese notarili di autentica delle scritture contabili, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza della fattura n. 215/B2B del 28.03.2023 sino al saldo effettivo, nonché competenze e spese della procedura monitoria, per i motivi esposti in atti.
- in via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 183 comma VI, n. 2, c.p.c., preceduti dalla formula “vero che”: 1) la signora e l'Arch. hanno Parte_2 Persona_1 svolto attività di consulenza in favore della società Pt_1
per la verifica della sussistenza dei requisiti
[...] soggettivi per la partecipazione al Bando “Parco Agrisolare” – finanziato nell'ambito del PNRR;
2) il giorno 27.9.2022, l'ing. inserì, nel portale GSE Parte_3 dedicato per la presentazione delle domande relative al contributo di cui al Bando “Parco Agrisolare” – finanziato nell'ambito del PNRR, i dati tecnici relativi all'impianto, ovvero quelli relativi a potenza impianto, numero pannelli fotovoltaici, producibilità attesa, consumo annuo dell'impianto, sistema di accumulo, capacità di accumulo, e così via;
3) in quella sede, l'ing. nel portale GSE Persona_2 dedicato per la presentazione delle domande relative al contributo di cui al Bando “Parco Agrisolare” – finanziato nell'ambito del PNRR, i dati societari anagrafici e fiscali della sulla base di quanto dettato e/o Parte_1 indicato dalla signora;
Parte_4
4) il sistema, una volta compilati tutti i campi, generò la domanda di partecipazione al bando stampabile, non immediatamente trasmissibile, che la sig.ra lesse e Pt_1 firmò in ogni pagina, anche digitalmente, confermando la correttezza dei dati ivi contenuti. Si indicano come testimoni, anche in prova contraria e controprova: (…)
- nel denegato caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli indicati nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c., preceduti dalla formula “vero che”: (…)
3 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e c.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 5321/2023
(R.G. n. 14620/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 36.795,00, oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta
[...]
PA
La parte opposta ha PA dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) ha sottoscritto con essa Parte_1 ricorrente il “Contratto di appalto per la realizzazione di impianto fotovoltaico” in data 23.8.2022;
2) nel contratto de quo le parti hanno pattuito un corrispettivo di € 111.500,00 oltre I.V.A., inclusi oneri di sicurezza, da versare all'appaltatrice in base agli
“Stato Avanzamento Lavori”;
3) a fronte della realizzazione dell'impianto ed alla messa in esercizio dello stesso, nonché conformemente alle
4 previsioni contrattuali, PA ha emesso le seguenti fatture:
- n. 591/B2B del 04.10.2022 dell'importo di €
22.300,00 oltre I.V.A.;
- n. 72/B2B del 30.01.2023 dell'importo di €
22.300,00 oltre I.V.A.;
- n. 151/B2B del 23.02.2023 dell'importo di €
33.450,00 oltre I.V.A.;
- n. 215/B2B del 28.03.2023 dell'importo di €
33.450,00 oltre I.V.A.;
4) ha corrisposto ad essa Parte_1 ricorrente l'importo complessivo di € 85.855,00 I.V.A. inclusa, mancando di corrispondere il saldo di quanto dovuto, pari ad € 36.795,00 portato dalla fattura n.
215/B2B del 28.3.2023;
5) pertanto, è PA attualmente creditrice nei confronti della Parte_1
della somma di € 36.795,00;
[...]
6) la fattura insoluta n. 215/B2B del 28.3.2023 è stata regolarmente registrata da PA
nelle proprie scritture contabili;
[...]
7) tale credito è certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta ai sensi dell'art. 633, 634 e s.s. c.p.c.;
8) essa ricorrente ha, altresì, diritto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 lett. c) e 5 del D.
Lgs. 231/2002, alla corresponsione degli interessi moratori dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo, nonché il diritto alla rifusione dei costi sostenuti per l'autenticazione delle scritture contabili pari ad € 50,00;
9) sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 642, II comma, c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di atteso che quest'ultima, in persona Parte_1 del suo legale rappresentante sig.ra ha Parte_4
5 espressamente riconosciuto l'esistenza, l'ammontare del credito dell'esponente e la sua debenza;
10) infatti, a seguito di comunicazione di posta elettronica ordinaria del 14.3.2023, con cui il dott.
ha segnalato alla che Parte_5 Parte_1
“[…] non ci risulta il pagamento della fattura di fine lavori del 23/02/2023 importo € 33.450+iva. Le ricordo inoltre che sarà emessa l'ultima fattura, pari al 30% dei lavori, dopo la connessione dell'impianto fotovoltaico
[…]”, la signora ha affermato che “[…] Parte_4 sono perfettamente a conoscenza dello stato pagamenti. Mi dia un po' di respiro negli stessi. Quando sottoscritto piano pagamenti non ho valutato correttamente le date. Le garantisco che non perderà neppure un centesimo. Appena possibile avrà il saldo della fattura del 23/02/2023”.
11) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso Parte_1 la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) responsabilità professionale di
[...] per omessa corretta esecuzione della PA prestazione oggetto del contratto per cui è causa, con conseguente applicazione dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile (v. pagg. da 10 a 14 dell'atto di citazione in opposizione);
2) risoluzione del contratto di consulenza professionale e diritto al risarcimento del danno (v. pagg.
14 a 15 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sono parimenti infondate le domande di parte opponente avanzate in via riconvenzionale.
E' pacifico, in quanto ritualmente ammesso e non contestato dalla parte opponente, che l'impianto fotovoltaico commissionato alla parte opposta è stato effettivamente realizzato, consegnato e messo in funzione.
Nel contratto stipulato fra le parti (denominato
“Contratto di appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico”) è stato pattuito il prezzo di € 115.000,00 oltre I.V.A. per un totale di € 122.650,00 (v. il doc. n.
A2 del fascicolo di parte opposta).
L'opponente ha corrisposto l'importo complessivo di €
85.855,00 I.V.A. inclusa.
L'azione monitoria avviata da parte opposta concerne l'ultima fattura emessa n. 215/B2b del 28 marzo 2023 di €
36.795,00 (rimasta insoluta) che parte opponente contesta in quanto – secondo la prospettazione offerta – essa non sarebbe dovuta in ragione della legittima formulazione di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile.
Ciò che parte opponente imputa Parte_1 all'opposta è di aver PA compromesso – con proprio comportamento asseritamente negligente - la possibilità di beneficiare dell'agevolazione pubblica di cui al c.d. Bando Agrisolare
(corrispondente - in concreto - ad un contributo monetario pari ad € 44.660,00).
7 Il provvedimento di esclusione dall'agevolazione in questione così recita:
8 (v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte opponente).
Secondo parte opponente l'errore commesso dalla controparte è consistito nell'aver “selezionato, nella
Domanda, la tabella 3 A, anziché la tabella 2 A, riferita alle “Imprese attive nel settoredella trasformazione di prodotti agricoli”; il che ha comportato, a cascata,
l'incongruenza di tutti gli altri campi con il codice ATECO
10.11.00 appartenente a (v. pag. 10 dell'atto di Pt_1 citazione in opposizione).
La deduzione è infondata e, pertanto, deve essere disattesa.
La documentazione prodotta in atti ha infatti provato ed evidenziato come lo studio del bando e l'individuazione dei dati identificativi societari sia in realtà avvenuta ad opera della rappresentante legale (la sig.ra Parte_4
) della parte opposta
[...] Parte_1
9 Cont Dal canto suo, invece, parte opposta
[...] si è occupata della redazione degli PA allegati tecnici da allegare alla domanda e dei dati tecnici da indicare nella predetta domanda.
Sul punto si richiama la comunicazione mail del 13 luglio 2022:
(v. il doc. n. 15 del fascicolo di parte opposta).
Tale comunicazione evidenzia come effettivamente la considerazione e valutazione del requisito soggettivo connesso al c.d. codice ATECO sia stata di per sé compiuta dalla stessa parte opponente in proprio.
L'esame del carteggio intercorso fra le parti evidenzia invero, con chiarezza, come effettivamente la verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando è stata compiuta in proprio dalla società opponente, mentre la società opposta si è occupata degli aspetti prettamente tecnici (v. i docc. da 16 a 25 del fascicolo di parte opposta).
E - d'altra parte - appare chiaro che nel contratto di appalto stipulato fra le parti non vi era alcun impegno obbligatorio gravante sulla società opposta di occuparsi della proposizione della domanda di agevolazione.
10 L'evocato articolo 10 così recita:
(v. il doc. n. A2 del fascicolo di parte opposta).
A ben vedere difetta infatti qualsivoglia impegno al conseguimento di contributi o agevolazioni fiscali e, in assenza di ulteriori specificazioni, il disposto in parola non può che interpretarsi nel senso di essere limitato alla mera parte tecnica delle pratiche (ivi genericamente citate), impegnando piuttosto la parte opposta, a tutto concedere, alla mera compilazione delle relazioni tecniche ed alla comunicazione dei dati tecnici propedeutici alla messa in funzione dell'impianto e al suo collegamento con la rete nazionale di trasmissione e scambio di energia elettrica.
Quanto poi alla mail del 20 luglio 2022 di parte opposta, più volte evocata in atti dalla Difesa opponente, essa così recita:
11 (v. il doc. n. 16 del fascicolo di parte opposta).
Anche in questo caso appare chiaro come nessuna obbligazione di risultato è stata assunta dalla parte opposta circa il buon esito della domanda di agevolazione.
L'obbligazione di mezzi assunta dalla parte opposta – poi – non comportava affatto la verifica dei requisiti soggettivi di adesione al bando, dei quali si è occupata in prima persona la stessa rappresentante legale della parte opponente (la quale ha peraltro sottoscritto in proprio la relativa domanda) (v. il doc. n. 26 del fascicolo di parte opposta), bensì il mero supporto e ausilio tecnico con redazione della documentazione meramente tecnica in qualità di soggetto attuatore dell'impianto.
12 In particolare, dell'individuazione del codice ATECO e degli altri dati societari identificativi dell'impresa, come sopra detto, si è occupata in proprio la parte opponente e, pertanto, nessuna doglianza può qui essere fondatamente rivolta nei confronti della parte opposta, il cui compito è stato limitato - nella vicenda de qua - alla predisposizione della mera documentazione tecnica afferente all'impianto fotovoltaico fornito.
Sulla base di tali considerazioni vanno dunque respinte tutte le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Va dunque altresì rigettata l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c., con conseguente conferma del d.i. opposto e sua declaratoria di esecutività.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
13 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.600,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 2.600,00
- per un totale di € 7.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5321/2023 e lo dichiara esecutivo.
14 2) Rigetta tutte le domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte opponente.
3) Condanna la parte opponente Parte_1 alla rifusione, in favore della parte opposta
[...]
delle spese di lite che liquida in € PA
7.200,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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