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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
(C.F. ), nata ad [...], il CP_1 C.F._2
26.06.1972
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Viscò, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Alcamo, in via Monte Bonifato n. 107, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di avere Parte_2
contratto matrimonio in data 08.05.1999, in Alcamo (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 28, parte II,
Serie A, dell'anno 1999; - che dall'unione coniugale sono nati tre figli, , in data Per_1
22.08.2001, in data 20.06.2004 e , in data 08.10.2006; - che è venuta Per_2 Per_3
meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) MANTENIMENTO DEI CONIUGI: i coniugi vivranno separati. Costoro, altresì dichiarano di non essere proprietari di beni mobili o immobili in comune, rinunciando ciascuno verso l'altro a qualsiasi diritto, pretesa e mantenimento, specificando altresì che nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni e diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro;
2) CASA Contr CONIUGALE: La casa coniugale di proprietà della Sig.ra ed abitata univocamente da lei già dalla separazione di fatto, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con rinuncia del Sig. a qualsivoglia pretesa, avendo Pt_1
quest'ultimo fissato la propria dimora altrove;
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Per quanto riguarda la figlia minore , il Sig. si impegna Persona_4 Parte_1
Contr a versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento della stessa figlia la somma di €
350,00 mensili. In ordine alle spese straordinarie queste dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e suddivise nella misura del 50%.
Relativamente al figlio , maggiorenne ma non autonomo Persona_5
economicamente, risiede a Torino, ove frequenta il IV Anno della Facoltà di Medicina presso l'Università degli Studi di Torino. Ebbene, le parti concordano di dividere al
50% le spese relative al pagamento del canone di locazione dell'unità immobiliare condotta dal figlio presso la città di Torino nonché tutte le spese necessarie Per_1
per consentire il proseguimento degli studi al figlio. In ordine alle spese straordinarie, queste dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e suddivise nella misura del 50%. Lo stesso figlio torna in Sicilia per 30 giorni circa Persona_5
all'anno, in corrispondenza delle feste Natalizie, Pasquali e per il periodo feriale estivo;
in questo periodo andrà a risiedere presso l'abitazione della mamma, Sig.ra Contr
sita in Alcamo nella via Ninni Cassarà n.
6. Per tale periodo, il Sig.
[...]
Contr
si impegna a versare ulteriori €300,00 alla Sig.ra una volta l'anno per Parte_1
contribuire al mantenimento del suddetto figlio nel periodo in cui appunto lo stesso Contr rimarrà presso la residenza della madre Sig.ra fermo restando che lo stesso figlio
potrà recarsi presso la residenza del padre tutte le volte che vuole. Per quanto Per_1
concerne la figlia , poiché economicamente indipendente in quanto Persona_6
dipendente di una compagnia aerea, le parti concordano che nessun mantenimento sarà versato”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita: - pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
14.02.1972 e nata ad [...] il [...], matrimonio CP_1
celebrato in Alcamo (TP) il 08.05.1999, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Alcamo al n. 28, parte 2, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 20.1.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 706/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
(C.F. ), nata ad [...], il CP_1 C.F._2
26.06.1972
Ricorrente
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Viscò, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Alcamo, in via Monte Bonifato n. 107, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di avere Parte_2
contratto matrimonio in data 08.05.1999, in Alcamo (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 28, parte II,
Serie A, dell'anno 1999; - che dall'unione coniugale sono nati tre figli, , in data Per_1
22.08.2001, in data 20.06.2004 e , in data 08.10.2006; - che è venuta Per_2 Per_3
meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) MANTENIMENTO DEI CONIUGI: i coniugi vivranno separati. Costoro, altresì dichiarano di non essere proprietari di beni mobili o immobili in comune, rinunciando ciascuno verso l'altro a qualsiasi diritto, pretesa e mantenimento, specificando altresì che nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni e diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro;
2) CASA Contr CONIUGALE: La casa coniugale di proprietà della Sig.ra ed abitata univocamente da lei già dalla separazione di fatto, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, con rinuncia del Sig. a qualsivoglia pretesa, avendo Pt_1
quest'ultimo fissato la propria dimora altrove;
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI: Per quanto riguarda la figlia minore , il Sig. si impegna Persona_4 Parte_1
Contr a versare alla Sig.ra a titolo di mantenimento della stessa figlia la somma di €
350,00 mensili. In ordine alle spese straordinarie queste dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e suddivise nella misura del 50%.
Relativamente al figlio , maggiorenne ma non autonomo Persona_5
economicamente, risiede a Torino, ove frequenta il IV Anno della Facoltà di Medicina presso l'Università degli Studi di Torino. Ebbene, le parti concordano di dividere al
50% le spese relative al pagamento del canone di locazione dell'unità immobiliare condotta dal figlio presso la città di Torino nonché tutte le spese necessarie Per_1
per consentire il proseguimento degli studi al figlio. In ordine alle spese straordinarie, queste dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e suddivise nella misura del 50%. Lo stesso figlio torna in Sicilia per 30 giorni circa Persona_5
all'anno, in corrispondenza delle feste Natalizie, Pasquali e per il periodo feriale estivo;
in questo periodo andrà a risiedere presso l'abitazione della mamma, Sig.ra Contr
sita in Alcamo nella via Ninni Cassarà n.
6. Per tale periodo, il Sig.
[...]
Contr
si impegna a versare ulteriori €300,00 alla Sig.ra una volta l'anno per Parte_1
contribuire al mantenimento del suddetto figlio nel periodo in cui appunto lo stesso Contr rimarrà presso la residenza della madre Sig.ra fermo restando che lo stesso figlio
potrà recarsi presso la residenza del padre tutte le volte che vuole. Per quanto Per_1
concerne la figlia , poiché economicamente indipendente in quanto Persona_6
dipendente di una compagnia aerea, le parti concordano che nessun mantenimento sarà versato”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita: - pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
14.02.1972 e nata ad [...] il [...], matrimonio CP_1
celebrato in Alcamo (TP) il 08.05.1999, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Alcamo al n. 28, parte 2, serie A, dell'anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 20.1.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo