TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1342 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], quale erede di nata ad [...] Parte_1 Persona_1
BR (Cs) il 13.05.1925 e deceduta in Cosenza il 4.02.2020, rappresentata e difesa dall'avv.
LL CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza al Viale Falcone
n. 182, come da procura in calce alla memoria di costituzione ex art. 110 c.p.c. depositata il
26.11.2024;
, nato a [...] il [...], quale erede di nata ad [...] Persona_2 Persona_1
BR (Cs) il 13.05.1925 e deceduta in Cosenza il 4.02.2020, rappresentato e difeso dall'avv.
NI AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza al Viale Falcone
n. 182, come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 12.10.2023; attori
E
, nato a [...] in data [...], e nata a [...] il Controparte_1 CP_2
4.11.1956, entrambi anche nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] Persona_3
e deceduta in ON BR (Cs) il 19.05.2019, nonché anche nella qualità di Controparte_1 erede di nata ad [...] il [...] e deceduta in Cosenza il Persona_1
4.02.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Filice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Amantea - Fraz.ne OR AN NN (Cs) alla Via Umbria n. 20, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2019; convenuti
Oggetto: azione di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c..
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da e Controparte_1 CP_2
- anche nella qualità, il primo, di erede di e, entrambi, di eredi di
[...] Persona_1 CP_1
1 - e da , nella qualità di erede di stante la sostituzione ai Per_3 Parte_1 Persona_1 sensi della suddetta norma dell'udienza fissata in data 22.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 20.09.2018, ha Persona_1 evocato in giudizio il figlio , la nuora e la nipote Controparte_1 CP_2 Persona_3
(figlia degli altri due convenuti) al fine di ottenere, in via principale, la declaratoria della nullità ed inefficacia, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 5.10.2011, rep. n. 6090 - racc. n. 3658, trascritto a Cosenza il 27.10.2011 al R.G.
n. 29567 e R.P. n. 21349. In particolare, ha rilevato che, con tale contrato stipulato tra lei, CP_1
e ha trasferito a questi ultimi la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, di
[...] CP_2 alcune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Amantea alla via Umbria, ovvero un appartamento per civile abitazione (riportato in catasto al foglio 36, part. 873, sub. 3 e 11) e due locali deposito tra loro contigui (riportati in catasto al foglio 36, part. 873, sub. 6 e 8); tuttavia,
è stata circuita dal figlio e dalla nuora, i quali, approfittando dello stato di fragilità psichica in cui versava, l'hanno indotta, dapprima, a trasferire loro la nuda proprietà di detti immobili e, poi, a riversare l'importo di euro 40.826,00 (corrispostole - quale residuo del prezzo di vendita pattuito nella complessiva somma di euro 45.776,00 - dal figlio con sette assegni postali) Controparte_1 mediante l'emissione (quasi contestuale all'incasso di tali assegni) di due vaglia circolari di euro
20.826,00 e 20.000,00 in favore rispettivamente della nuora e della nipote CP_2 Per_3
versati su un conto corrente postale cointestato a tutti i convenuti;
non ricordando di
[...] aver mai ricevuto il prezzo della compravendita, è stata costretta a formulare un'istanza di accesso agli atti all'Ufficio Postale di Amantea, avendo avuto così contezza, con il rilascio della relativa documentazione, del suddetto duplice passaggio di denaro. Ravvisata, dunque, la sussistenza degli estremi per poter ritenere configurata la commissione da parte dei convenuti del reato di circonvenzione di incapace previsto dall'art. 643 c.p. (stante l'evidente fine di conseguire un profitto economico da essi perseguito e lo stato di fragilità cognitiva in cui la stessa versava al momento della stipula del contratto in questione, in quanto affetta già dal 2005 da un deficit motorio e cognitivo clinicamente documentato ed indubbiamente conosciuto dai medesimi convenuti in virtù del rapporto di parentela esistente), ha chiesto, in via principale, Persona_1 di dichiarare l'inefficacia e la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di compravendita stipulato il 5.10.2011, poiché concluso in spregio alla norma imperativa penale, con conseguente retrocessione della proprietà dei relativi beni, nonché, in via subordinata, di dichiarare la nullità dei vaglia circolari da lei emessi in favore di e , CP_2 Persona_3 con l'obbligo di riversare il relativo importo sul conto corrente a lei intestato, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 20.11.2019 si sono costituiti in giudizio i coniugi Controparte_1
e anche nella qualità di eredi della figlia , nelle more deceduta. Gli CP_2 Persona_3
2 stessi, contestando quanto ex adverso dedotto, hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione proposta, stante il decorso del termine quinquennale dalla data di stipula del contratto oggetto di causa, avvenuta il 5.10.2011, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e inconciliabilità del petitum e della causa petendi, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 della Costituzione, avendo l'attrice chiesto la nullità del contratto in via principale e la ripetizione delle somme versate in via gradata, così proponendo due domande alternative ed inconciliabili. Inoltre, nel merito, hanno rilevato l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, non rispondendo al vero che quest'ultima fosse stata circuita, né che i medesimi convenuti avessero avuto un preciso piano per portarle via la proprietà dei beni oggetto di compravendita. Invero, al riguardo hanno evidenziato che gli atti in contestazione sono stati compiuti al cospetto di pubblici ufficiali che si sarebbero dovuti astenere qualora avessero avuto percezione del deficit cognitivo ex adverso lamentato;
gli immobili oggetto del contratto di vendita tacciato di nullità sono stati, comunque, costruiti nel corso degli anni da con denaro proprio, godendo del possesso continuo, pacifico Controparte_1 ed indisturbato degli stessi per oltre 20 anni, sicché la vendita (dissimulante una donazione) è stata effettuata quale riconoscimento di ogni diritto da lui vantato;
non è stata offerta alcuna prova del deficit cognitivo lamentato dall'attrice, che, comunque, qualora effettivamente esistente (così da giustificare la declaratoria della nullità contrattuale invocata), avrebbe imposto la nomina, con un diverso procedimento, di un curatore legittimato a promuovere l'azione in questione, con la conseguente carenza di legittimazione attiva della stessa altresì, non è stata data Persona_1 dimostrazione della sussistenza di un nesso causale tra tale deficit e gli atti posti in essere dall'attrice, della consapevolezza in capo ai medesimi convenuti della compromissione delle capacità intellettive e volitive della stessa e del loro intento di approfittarsene, oltre che del concreto interesse ad agire dell'attrice in ordine all'azione proposta;
tanto, a fronte dell'assenza dei presupposti richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 643 c.p.
e, dunque, della mancata violazione di una norma imperativa, anche considerata l'assenza di una denuncia-querela sporta dall'attrice in relazione ai fatti di causa. Pertanto, e Controparte_1
anche quali eredi della figlia deceduta , hanno chiesto CP_2 Persona_3
l'accoglimento, in via preliminare, delle eccezioni proposte e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese e competenze di lite.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata acquisita la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale disposta sulla persona di nel giudizio Persona_1 di reclamo, iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 554/2019, da lei proposto avverso l'ordinanza emessa in data 21.03.2019 nel sub-procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. incardinato dalla medesima attrice ed iscritto al R.G. n. 1342-1/2018.
Essendo intervenuto il 4.02.2020 il decesso dell'attrice il convenuto Persona_1 CP_1
, in data 8.07.2022, ha depositato, nella qualità di erede legittimo della defunta madre, una
[...]
3 comparsa di costituzione e intervento volontario ex artt. 105, 110 e 267 c.p.c., così determinando la prosecuzione del giudizio, non dichiarato interrotto. Quindi, con ordinanza del 10.08.2022, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi di
[...] nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del medesimo provvedimento Per_1
(avvenuta in data 11.08.2022), ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con il rinvio, per l'effetto, della causa all'udienza del 16.03.2023. Tale udienza, poi, con provvedimento del
26.10.2022, è stata differita dal precedente Giudice istruttore (diversa persona fisica rispetto allo scrivente magistrato) alla data del 4.07.2023 (poi rinviata d'ufficio al 17.10.2023) per consentire all'avv. LL CI, già costituito nell'interesse della defunta di integrare il Persona_1 contraddittorio nei confronti di , in quanto residente in [...], citandolo in Persona_2 giudizio nel rispetto dei termini a comparire.
Quindi, a fronte della notifica del suddetto atto di citazione per integrazione del contraddittorio, con memoria depositata il 12.10.2023, si è costituito in giudizio , quale ulteriore Persona_2 erede di dichiarando di non aver alcun interesse alla definizione del giudizio e di Persona_1 non aderire ad alcuna delle posizioni processuali formalizzate in atti.
Con ordinanza del 31.05.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024, poi rinviata d'ufficio al 27.11.2024.
Con memoria ex art. 110 c.p.c. depositata il 26.11.2024, si è costituita in giudizio , Parte_1 quale ulteriore erede legittima della defunta in quanto sua figlia. La stessa ha Persona_1 rilevato di voler proseguire il giudizio subentrando nella posizione della propria dante causa, così facendo valere la domanda da lei originariamente proposta nei confronti di e Controparte_1
in proprio e nella qualità di eredi della figlia defunta . Quindi, ha CP_2 Persona_3 chiesto, in via principale, di dichiarare l'inefficacia e la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di compravendita stipulato il 5.10.2011, con conseguente retrocessione della proprietà dei relativi beni, oggetto di successione in favore di tutti gli eredi;
nonché, in via subordinata, di dichiarare la nullità dei vaglia circolari emessi dalla defunta in favore di Persona_1 [...]
e , con obbligo dei convenuti, anche nella qualità di eredi legittimi della CP_2 Persona_3 figlia deceduta , di restituire gli importi corrispondenti, riversando il relativo Persona_3 importo sul conto corrente intestato alla defunta con conseguente suddivisione Persona_1 tra tutti gli eredi in parti eguali, previa dichiarazione di successione;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo, come indicato nella memoria difensiva conclusionale depositata il 15.10.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.10.2025.
Escusso il teste , la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e Testimone_1 la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Provvedendo a tale incombente, e Controparte_1 CP_2
4 anche nelle sopraindicate qualità, e , quale erede di hanno Parte_1 Persona_1 insistito nell'accoglimento delle eccezioni e domande formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Esaminati gli atti di causa, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3,
c.p.c., stante la mancata rituale integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato.
Innanzitutto, occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza, nell'ipotesi (come nella specie) di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio e, quindi, a precludere l'effetto interruttivo con un'implicita comunicazione del relativo evento, pertanto il Giudice, avendo conoscenza processuale di tale evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eventuali eredi (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. VI del
15.12.2020 n. 28447, richiamata anche nell'ordinanza emessa il 31.05.2024, in cui la Suprema
Corte ha, tra l'altro, rilevato: “essendo l'intervento rivolto alla prosecuzione del processo, non più nei confronti del de cuius, ma nei confronti di coloro - i coeredi - che vengono a trovarsi nella stessa posizione giuridica del de cuius, implica il venir meno della ultrattività della procura rilasciata dal de cuius a favore del suo difensore, esigendo la partecipazione al giudizio degli altri coeredi, al fine di ricostruire, nella sua pienezza, la necessaria bilateralità del processo.
Quest'ultima finalità, dunque, rende ragione della natura processuale del litisconsorzio che si verifica tra i coeredi a seguito del decesso della parte, senza che, tuttavia, da tale natura possa inferirsi il venir meno della necessarietà del litisconsorzio, essendo evidente che, senza la presenza di tutti i coeredi in giudizio, la posizione processuale del de cuius non sarebbe pienamente ricostituita”; nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 26.08.2024
n. 23085).
Posta, dunque, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di in seguito all'atto di intervento depositato in data 8.07.2022 da Persona_1 Controparte_1 nella qualità di erede della defunta madre (venuta a mancare in data 4.02.2020) e considerato quanto disposto con l'ordinanza emessa il 10.08.2022, occorre rilevare che, per pacifica giurisprudenza, il termine concesso dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato, neppure su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché la mancata o irrituale integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario nel termine perentorio fissato determina l'estinzione immediata ed automatica del processo, senza possibilità di riassunzione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 18.10.1997 n. 10246, Cass. civ. sez. II del 10.04.1999 n. 3497, Cass. civ. sez. V del
05.08.2004 n. 15062, Cass. civ. sez. I del 14.01.2008 n. 625, Cass. civ. sez. II del 14.04.2015 n.
7460, Cass. civ. sez. III del 13.09.2019 n. 22866). Peraltro, giova precisare che, in caso di ordine
5 d'integrazione del contraddittorio, poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, all'incombente è onerato chiunque ha interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. e, quindi, tutti i soggetti in esso coinvolti, essendo la previa integrazione del contraddittorio funzionale alla validità della pronuncia e non anche rispondente alla tutela di un interesse particolare (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III del 13.03.2012 n. 3967). Quindi, si giustifica in tale ottica anche il principio per cui, in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio, non incombe al Giudice il dovere di indicare il soggetto tenuto a provvedervi, ma deve ritenersi onerato dell'esecuzione chiunque ha interesse ad impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (cfr. in questi termini, ex multis, Cass. civ. sez. II del 15.02.2005 n.
3019). Nello stesso senso, l'eccezione del mancato rispetto del termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio non spetta esclusivamente al litisconsorte necessario non tempestivamente evocato in giudizio, ma può essere sollevata da qualsiasi parte del processo che abbia interesse a far valere il vizio e, quindi, ad ottenere una pronuncia di estinzione del processo.
La natura perentoria del termine e la funzione di garanzia dell'integrità del contraddittorio giustificano, infatti, tale ampia legittimazione processuale, che, tra l'altro, trova conferma nella possibilità del Giudice di rilevare d'ufficio la violazione del termine e dichiarare l'estinzione del giudizio, operando la stessa di diritto ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307
c.p.c. (come modificato dalla legge n. 69 del 18.06.2009). Inoltre, se l'omessa, tardiva o irrituale integrazione del contraddittorio nel mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal Giudice determina l'estinzione automatica ed immediata del processo ex art. 307 c.p.c., la costituzione spontanea del litisconsorte necessario non può, comunque, produrre alcun effetto di sanatoria, trattandosi di un onere processuale da assolvere entro il termine perentorio fissato, in ogni caso,
(come già detto) non rinnovabile, né prorogabile ai sensi dell'art. 153 c.p.c..
Tanto premesso, nel caso di specie, di certo, non può tenersi conto, ai fini della valida integrazione del contraddittorio disposta con l'ordinanza del 10.08.2022, dell'atto di citazione notificato dall'avv. LL CI nei confronti degli altri eredi di (stante l'atto di intervento Persona_1 di , nella qualità di erede della defunta madre, depositato in data 8.07.2022), Controparte_1 ovvero nei confronti di e in virtù della procura alle liti apposta Persona_2 Parte_1 in calce all'atto introduttivo del giudizio conferita al medesimo avvocato dalla de cuius (cfr. la documentazione depositata il 16.10.2023). Infatti, come precisato nella sopracitata sentenza di legittimità n. 28447/2020, con il suddetto atto di intervento depositato da in data Controparte_1
8.07.2022 è, tra l'altro, venuta meno l'ultrattività della procura rilasciata dalla de cuius in favore del difensore costituito nel suo interesse, sicché tutti i successivi atti posti in essere dal medesimo difensore (compresa, dunque, l'integrazione del contraddittorio) sono stati compiuti in assenza di un valido ius postulandi (come già rilevato anche nell'ordinanza emessa il 31.05.2024). Il termine perentorio fissato con l'ordinanza del 10.08.2022 per ottemperare all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della defunta (ovvero 60 giorni dalla Persona_1
6 comunicazione del medesimo provvedimento, avvenuta in data 11.08.2022) è, dunque, inutilmente spirato. Così come, tra l'altro, è inutilmente decorso, senza che si sia provveduto ad una rituale integrazione del contraddittorio, l'ulteriore termine fissato dal precedente Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza depositata dall'avv. LL CI (già priva di una valida procura alle liti) in data 19.10.2022, con il provvedimento emesso il 26.10.2022 (essendo stato con esso disposto il differimento dell'udienza del 16.03.2023, già fissata con la suddetta ordinanza del 10.08.2022, al 4.07.2023, onde consentire la citazione in giudizio di , Persona_2 residente in [...], nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. applicabile ratione temporis). Né, a fronte di quanto osservato, alcuna sanatoria è, in ogni caso, potuta conseguire alla successiva tardiva costituzione dei litisconsorti necessari non ritualmente evocati in giudizio, ovvero di il 12.10.2023 e di il 26.11.2024. Invero, Persona_2 Parte_1 anche prendendo atto della costituzione spontanea di tali soggetti (non potendosi tener conto per le ragioni evidenziate dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio loro notificato), comunque, tanto è avvenuto quando ormai era ampiamente decorso il termine perentorio appositamente fissato per la loro evocazione in giudizio, ovvero quando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. già si era verificata in maniera automatica ed immediata.
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio, come, peraltro, eccepito da e Controparte_1
anche nelle sopraindicate qualità, nella memoria difensiva conclusionale depositata CP_2 il 9.10.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.10.2025; estinzione, comunque, come già rilevato, suscettibile di essere dichiarata anche d'ufficio, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
In ordine al regolamento delle spese di lite, è noto che “Il principio fissato dall'articolo 310, ultimo comma, del Cpc - secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate - non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi, infatti, riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile e, quindi, innanzitutto, il criterio della soccombenza, limitatamente - però - alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi soccombenza” (cfr. Cass. civ. sez. II del 14.07.2021 n.
20073, nonché, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. n. 533/2016, Cass. civ. n. 7943/2010,
Cass. civ. n. 13736/2005, Cass. civ. 10173/1993). Ebbene, a fronte dell'eccezione di estinzione del processo formulata da e nei sopraindicati scritti conclusionali Controparte_1 CP_2
(diversa da quella sollevata nell'istanza depositata il 25.10.2022), nulla è stato dedotto in senso contrario e argomentato da sia nella memoria difensiva depositata il 15.10.2025, Parte_1 che nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 21.10.2025, mentre alcun atto conclusionale è stato depositato da . Stante, dunque, la mancata insorgenza di un'effettiva Persona_2
7 controversia sul punto, si ritiene che, in virtù dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese di lite (comprese quelle relative al sub-procedimento iscritto al R.G. n. 1342-
1/2018 e al giudizio di reclamo iscritto al R.G. n. 554/2019), restando le stesse a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1342/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla dispone per le spese di lite.
Paola, 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
8