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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANCIANO Parte_1 C.F._1 SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), nella persona della Dott.ssa , Capo dell' P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_1
di Catanzaro-Crotone ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 150/2011, in combinato disposto
[...] con l'art. 22 della l. 689/81, rappresentato e difeso, come da delega in calce alla presente, dallo stesso dirigente congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa funzionario Controparte_3 responsabile Processo legale, e alla dr.ssa , funzionario delegato alla difesa Controparte_4 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 1.2.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza-ingiunzione n. 139/2022 prot. 11368 del 20.12.2022, notificata in data 2.1.2023, per il complessivo importo di € 4.796,15, emessa dall' di Controparte_1 CP_1
La sanzione traeva origine da un procedimento ispettivo avviato a seguito di istanza di intervento presentata da due ex lavoratori, e i quali denunciavano Persona_1 Persona_2 irregolarità nel rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola del ricorrente tra febbraio 2018 e aprile 2021.
L'opponente fondava la propria opposizione sui seguenti motivi: - difetto di notificazione della contestazione del 16.5.2022 e della richiesta del 12.4.2022 inviata alla CIA;
- decadenza ex art. 14 L. 689/81, sostenendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dalla prima richiesta documentale del 10.2.2022; - eccesso di potere e difetto di istruttoria, evidenziando l'incongruenza dell'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui le violazioni troverebbero fondamento in dichiarazioni di lavoratori “trovati intenti al lavoro” senza che vi fosse stato alcun accesso in azienda;
- insussistenza della violazione, giacché i lavoratori erano stati regolarmente assunti e retribuiti secondo il CCNL, come risultava dalla documentazione depositata.
1).1 Si costituiva l impugnando integralmente l'opposizione e Controparte_1 producendo la documentazione relativa alle richieste documentali e alla contestazione dell'illecito. La convenuta sosteneva la legittimità della contestazione per impedimento all'attività di vigilanza ai sensi della L. n. 638/1983, richiamando la nota del Ministero prot. n. 12065/2012 oltre a CP_1 giurisprudenza di legittimità. Evidenziava il rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/81, dovendo il termine di 90 giorni decorrere dal 22.5.2022, ossia sette giorni dalla ricezione della terza richiesta documentale del 16.5.2022, sicché la contestazione del 9.6.2022 sarebbe stata tempestiva. Sosteneva la correttezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, effettuata per relationem mediante rinvio al verbale di contestazione, nonché la regolarità della determinazione della sanzione secondo i criteri di cui all'art. 11 L. 689/81. L' precisava che l'indicazione della data del 16.5.2022 contenuta CP_1 nell'ordinanza-ingiunzione quale data di notificazione del verbale di accertamento costituiva un errore materiale, dovendo invece intendersi che la notifica era avvenuta in data 14.6.2022.
1).2 Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare la composizione bonaria della controversia, all'udienza del 26.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e la causa veniva rinviata, per la discussione, all'udienza del 6.02.2025.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa perveniva all'odierna udienza - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
2) L'opposizione proposta da deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione Parte_1 relativa alla mancata prova del rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che l' ha prodotto quale CP_1 documento n. 2 una cartolina di avviso di ricevimento datata 16.5.2022. Tale cartolina è stata allegata per provare sia la ricezione del verbale di accertamento dell'illecito (doc. 2), sia la ricezione della terza richiesta documentale prot. 3447 del 12.4.2022 (doc. 9).
Tanto premesso, il verbale di accertamento risulta redatto in data 9.6.2022, come inequivocabilmente pagina 2 di 4 risulta dalla documentazione in atti (doc. 2). Non è quindi materialmente possibile che tale verbale, redatto il 9.6.2022, sia stato ricevuto dal destinatario in data 16.5.2022, ossia in data antecedente alla sua redazione. Ne consegue che la cartolina del 16.5.2022 si riferisce esclusivamente alla ricezione della terza richiesta documentale e non al verbale di accertamento.
Deve altresì rilevarsi che nell'ordinanza-ingiunzione opposta si fa riferimento ad una notificazione del verbale di accertamento avvenuta in data 16.5.2022. Tale indicazione è manifestamente erronea, poiché il verbale reca data 9.6.2022 e non può essere stato notificato anteriormente alla sua redazione. L' ha riconosciuto trattarsi di un refuso, indicando come data corretta della ricezione il CP_1 14.6.2022. Tuttavia, agli atti non è stata prodotta alcuna prova documentale della notificazione e ricezione del verbale di accertamento in tale data, né risulta versata in atti alcuna cartolina di avviso di ricevimento o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, ivi compreso il rispetto dei termini procedimentali. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 689/81, la contestazione dell'illecito deve essere notificata entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento può ritenersi completato, a pena di decadenza.
Secondo la stessa ricostruzione dell'amministrazione, il termine di 90 giorni avrebbe dovuto decorrere dal 22.5.2022, ovvero sette giorni dalla ricezione della richiesta documentale del 16 maggio 2022 (v. comparsa di costituzione, p. 6). Per il rispetto del termine l'amministrazione avrebbe dovuto provare che il verbale di accertamento del 9.6.2022 è stato notificato e ricevuto entro il 21.8.2022. Tale prova non è stata fornita.
In assenza di prova dell'avvenuta notificazione nei termini di legge, deve ritenersi che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 14, comma 2, L. 689/81, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione.
3) Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 98,00 per esborsi, € 1.276,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 3 di 4 Crotone, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANCIANO Parte_1 C.F._1 SALVATORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), nella persona della Dott.ssa , Capo dell' P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_1
di Catanzaro-Crotone ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 150/2011, in combinato disposto
[...] con l'art. 22 della l. 689/81, rappresentato e difeso, come da delega in calce alla presente, dallo stesso dirigente congiuntamente e disgiuntamente alla dr.ssa funzionario Controparte_3 responsabile Processo legale, e alla dr.ssa , funzionario delegato alla difesa Controparte_4 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 1.2.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1 l'ordinanza-ingiunzione n. 139/2022 prot. 11368 del 20.12.2022, notificata in data 2.1.2023, per il complessivo importo di € 4.796,15, emessa dall' di Controparte_1 CP_1
La sanzione traeva origine da un procedimento ispettivo avviato a seguito di istanza di intervento presentata da due ex lavoratori, e i quali denunciavano Persona_1 Persona_2 irregolarità nel rapporto di lavoro svolto presso l'azienda agricola del ricorrente tra febbraio 2018 e aprile 2021.
L'opponente fondava la propria opposizione sui seguenti motivi: - difetto di notificazione della contestazione del 16.5.2022 e della richiesta del 12.4.2022 inviata alla CIA;
- decadenza ex art. 14 L. 689/81, sostenendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dalla prima richiesta documentale del 10.2.2022; - eccesso di potere e difetto di istruttoria, evidenziando l'incongruenza dell'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui le violazioni troverebbero fondamento in dichiarazioni di lavoratori “trovati intenti al lavoro” senza che vi fosse stato alcun accesso in azienda;
- insussistenza della violazione, giacché i lavoratori erano stati regolarmente assunti e retribuiti secondo il CCNL, come risultava dalla documentazione depositata.
1).1 Si costituiva l impugnando integralmente l'opposizione e Controparte_1 producendo la documentazione relativa alle richieste documentali e alla contestazione dell'illecito. La convenuta sosteneva la legittimità della contestazione per impedimento all'attività di vigilanza ai sensi della L. n. 638/1983, richiamando la nota del Ministero prot. n. 12065/2012 oltre a CP_1 giurisprudenza di legittimità. Evidenziava il rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. 689/81, dovendo il termine di 90 giorni decorrere dal 22.5.2022, ossia sette giorni dalla ricezione della terza richiesta documentale del 16.5.2022, sicché la contestazione del 9.6.2022 sarebbe stata tempestiva. Sosteneva la correttezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, effettuata per relationem mediante rinvio al verbale di contestazione, nonché la regolarità della determinazione della sanzione secondo i criteri di cui all'art. 11 L. 689/81. L' precisava che l'indicazione della data del 16.5.2022 contenuta CP_1 nell'ordinanza-ingiunzione quale data di notificazione del verbale di accertamento costituiva un errore materiale, dovendo invece intendersi che la notifica era avvenuta in data 14.6.2022.
1).2 Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per tentare la composizione bonaria della controversia, all'udienza del 26.09.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e la causa veniva rinviata, per la discussione, all'udienza del 6.02.2025.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa perveniva all'odierna udienza - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. - per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
2) L'opposizione proposta da deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione Parte_1 relativa alla mancata prova del rispetto dei termini di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che l' ha prodotto quale CP_1 documento n. 2 una cartolina di avviso di ricevimento datata 16.5.2022. Tale cartolina è stata allegata per provare sia la ricezione del verbale di accertamento dell'illecito (doc. 2), sia la ricezione della terza richiesta documentale prot. 3447 del 12.4.2022 (doc. 9).
Tanto premesso, il verbale di accertamento risulta redatto in data 9.6.2022, come inequivocabilmente pagina 2 di 4 risulta dalla documentazione in atti (doc. 2). Non è quindi materialmente possibile che tale verbale, redatto il 9.6.2022, sia stato ricevuto dal destinatario in data 16.5.2022, ossia in data antecedente alla sua redazione. Ne consegue che la cartolina del 16.5.2022 si riferisce esclusivamente alla ricezione della terza richiesta documentale e non al verbale di accertamento.
Deve altresì rilevarsi che nell'ordinanza-ingiunzione opposta si fa riferimento ad una notificazione del verbale di accertamento avvenuta in data 16.5.2022. Tale indicazione è manifestamente erronea, poiché il verbale reca data 9.6.2022 e non può essere stato notificato anteriormente alla sua redazione. L' ha riconosciuto trattarsi di un refuso, indicando come data corretta della ricezione il CP_1 14.6.2022. Tuttavia, agli atti non è stata prodotta alcuna prova documentale della notificazione e ricezione del verbale di accertamento in tale data, né risulta versata in atti alcuna cartolina di avviso di ricevimento o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa, ivi compreso il rispetto dei termini procedimentali. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 689/81, la contestazione dell'illecito deve essere notificata entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento può ritenersi completato, a pena di decadenza.
Secondo la stessa ricostruzione dell'amministrazione, il termine di 90 giorni avrebbe dovuto decorrere dal 22.5.2022, ovvero sette giorni dalla ricezione della richiesta documentale del 16 maggio 2022 (v. comparsa di costituzione, p. 6). Per il rispetto del termine l'amministrazione avrebbe dovuto provare che il verbale di accertamento del 9.6.2022 è stato notificato e ricevuto entro il 21.8.2022. Tale prova non è stata fornita.
In assenza di prova dell'avvenuta notificazione nei termini di legge, deve ritenersi che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 14, comma 2, L. 689/81, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione.
3) Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi ed operata la riduzione del 50% stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e l'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in € 98,00 per esborsi, € 1.276,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
pagina 3 di 4 Crotone, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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