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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 4094/2025,
tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Roma, alla Via Francesco Denza n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Galletti che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ) elett.te domiciliato in Napoli, Controparte_1 C.F._1
alla Via Gomez De Ayala n.17, presso lo studio dell'Avv. Concetta Manti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
nonché
(C.F.: Controparte_2
); P.IVA_1
APPELLATA COTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli,
n.726/2025, pubblicata in data 24/03/2025 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3572/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 726/2025 del 24/03/2025 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 3572/2023.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, nell'anno 2023, veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120220068172980 contenente l'accertamento delle violazioni del
Codice della Strada da parte dell' er Controparte_3
un importo complessivo di € 28.518,54.
, quindi, adiva il Giudice di pace impugnando la suddetta cartella di Controparte_1
pagamento e lamentando: 1) la mancata notifica del verbale di accertamento;
2) l'eccessività
degli interessi indicati nella cartella;
3) l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità
della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva: 1) l'inammissibilità Parte_1
della domanda attorea per vizi dell'atto introduttivo;
2) la propria carenza di legittimazione passiva sul merito della pretesa, nonché sul calcolo degli interessi indicati in sede di ruolo;
3) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1,2,
2-bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020.
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea dichiarando la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'annullamento della cartella esattoriale impugnata, con condanna dell' al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio.
L' ha impugnato la sentenza di primo grado ed ha fondato Parte_1
le proprie censure sui medesimi motivi addotti nel giudizio di prime cure, ossia: 1)
l'inammissibilità della domanda effettuata in primo grado per vizi dell'atto introduttivo;
2)
la propria carenza di legittimazione passiva;
3) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1,2, 2-bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020.
Si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, poiché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, e di confermare la sentenza n. 726/2025, pubblicata in data
24/03/2025.
La invece, seppur ritualmente citata, non si è costituita. Ne va, pertanto, Controparte_4
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il credito oggetto della cartella esattoriale impugnata in primo grado riguarda infrazioni al
Codice della Strada. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex
art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Occorre, inoltre, tener conto che ha trovato applicazione la sospensione straordinaria 2020
per l'emergenza Covid disposta dall' art. 67 del D.l. n. 18 del 2020.
In merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha affermato che
“l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con
riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori,
si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n.
18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di
versamento dei carichi affidati all' Осcorre pertanto interpretare la Controparte_5
normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a
quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle
altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la
stessa durata della sospensione “.
Ebbene, nel caso de quo, tra la data della notifica del verbale di accertamento - quale atto più
risalente contenuto nella cartella - presumibilmente perfezionatasi il 21 marzo 2017, e la data della notifica della cartella di pagamento n. 07120220068172980, avvenuta nell'anno 2023,
sono trascorsi più di cinque anni, ancorché maggiorati di 85 giorni in seguito alla sospensione straordinaria per emergenza Covid-19. Inoltre, né in I grado, né in tale sede l'odierna appellante ha dato prova di aver posto in essere atti idonei all'interruzione dei termini di prescrizione.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4094/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano
di Napoli, n. 726/2025, pubblicata in data 24/03/2025 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3572/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_6 Controparte_1
nella misura di € 531,30 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA,
se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 4094/2025,
tra in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Roma, alla Via Francesco Denza n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Galletti che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ) elett.te domiciliato in Napoli, Controparte_1 C.F._1
alla Via Gomez De Ayala n.17, presso lo studio dell'Avv. Concetta Manti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
nonché
(C.F.: Controparte_2
); P.IVA_1
APPELLATA COTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli,
n.726/2025, pubblicata in data 24/03/2025 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3572/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 726/2025 del 24/03/2025 emessa dal
[...]
Giudice di pace di Marano di Napoli nel giudizio RG n. 3572/2023.
Emerge dagli atti di causa che all'odierno appellato, nell'anno 2023, veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120220068172980 contenente l'accertamento delle violazioni del
Codice della Strada da parte dell' er Controparte_3
un importo complessivo di € 28.518,54.
, quindi, adiva il Giudice di pace impugnando la suddetta cartella di Controparte_1
pagamento e lamentando: 1) la mancata notifica del verbale di accertamento;
2) l'eccessività
degli interessi indicati nella cartella;
3) l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981.
Pertanto, in ragione dell'estinzione dei crediti azionati, chiedeva dichiararsi l'illegittimità
della cartella di pagamento.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva: 1) l'inammissibilità Parte_1
della domanda attorea per vizi dell'atto introduttivo;
2) la propria carenza di legittimazione passiva sul merito della pretesa, nonché sul calcolo degli interessi indicati in sede di ruolo;
3) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1,2,
2-bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020.
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea dichiarando la prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e, conseguentemente, l'annullamento della cartella esattoriale impugnata, con condanna dell' al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio.
L' ha impugnato la sentenza di primo grado ed ha fondato Parte_1
le proprie censure sui medesimi motivi addotti nel giudizio di prime cure, ossia: 1)
l'inammissibilità della domanda effettuata in primo grado per vizi dell'atto introduttivo;
2)
la propria carenza di legittimazione passiva;
3) la mancata maturazione della prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale, data la sospensione del termine in virtù della disciplina emergenziale Covid, art. 68, commi 1,2, 2-bis e 4 bis del D.L. n. 18/2020.
Si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare l'appello, poiché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, e di confermare la sentenza n. 726/2025, pubblicata in data
24/03/2025.
La invece, seppur ritualmente citata, non si è costituita. Ne va, pertanto, Controparte_4
dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il credito oggetto della cartella esattoriale impugnata in primo grado riguarda infrazioni al
Codice della Strada. Pertanto, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex
art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Occorre, inoltre, tener conto che ha trovato applicazione la sospensione straordinaria 2020
per l'emergenza Covid disposta dall' art. 67 del D.l. n. 18 del 2020.
In merito, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, ha affermato che
“l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con
riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori,
si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n.
18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di
versamento dei carichi affidati all' Осcorre pertanto interpretare la Controparte_5
normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a
quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle
altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la
stessa durata della sospensione “.
Ebbene, nel caso de quo, tra la data della notifica del verbale di accertamento - quale atto più
risalente contenuto nella cartella - presumibilmente perfezionatasi il 21 marzo 2017, e la data della notifica della cartella di pagamento n. 07120220068172980, avvenuta nell'anno 2023,
sono trascorsi più di cinque anni, ancorché maggiorati di 85 giorni in seguito alla sospensione straordinaria per emergenza Covid-19. Inoltre, né in I grado, né in tale sede l'odierna appellante ha dato prova di aver posto in essere atti idonei all'interruzione dei termini di prescrizione.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4094/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano
di Napoli, n. 726/2025, pubblicata in data 24/03/2025 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3572/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_6 Controparte_1
nella misura di € 531,30 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA,
se dovute come per legge, con attribuzione.
Aversa, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione