TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 741
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata convocazione della conferenza dei servizi

    Il Collegio ha ritenuto fondati i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio

    Il Collegio ha ritenuto fondati i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto fondati i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione.

  • Accolto
    Conformità dell'impianto alla tutela paesaggistica

    Il Collegio ha ritenuto fondati i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione, in particolare riguardo alla necessità di approfondimenti istruttori e motivazioni specifiche sulla questione paesaggistica.

  • Accolto
    Conformità dell'impianto alla tutela degli interventi di gestione dei boschi

    Il Collegio ha ritenuto fondati i lamentati profili del difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio procedimentale alla base del provvedimento di archiviazione, in particolare riguardo alla necessità di approfondimenti istruttori e motivazioni specifiche sulla questione forestale.

  • Accolto
    Obbligo di indire la conferenza dei servizi

    Il ricorso è stato accolto nella domanda principale, con conseguente annullamento del provvedimento di archiviazione e obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull'istanza con più articolata motivazione, previa adeguata istruttoria e coinvolgimento procedimentale dell'istante.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 741
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 741
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo