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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 24.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5795 dell'R.G.A.C. anno 2019, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 celebrata con note scritte vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Amato ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio come in atti;
- Attore -
E
Avv. , C.F. rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. CP_1 C.F._2
Monica Giuliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio come in atti
NONCHE'
P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Losco ed Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 promuoveva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi a questo Tribunale, convenendo in Parte_1 giudizio l'Avv. per accertarne e dichiararne la responsabilità professionale e vederlo CP_1 condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver conferito all'Avv. l'incarico di CP_1 assisterlo in una controversia contro l' per il mancato riconoscimento dell'indennità di CP_3 disoccupazione in agricoltura, a seguito della sua attività lavorativa presso la ditta TA NN.
Il Tribunale di Salerno – Sezione lavoro, con sentenza n. 242/2013, dichiarava l'improcedibilità della domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, poiché il aveva omesso di Pt_1 presentare la previa domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c. Nel merito, la stessa sentenza rigettava la domanda, sostenendo che, pur avendo il ricorrente comprovato l'attività lavorativa, non ne aveva provato il numero di giorni lavorativi. In aggiunta, il Giudice di primo grado rilevava che la presunta datrice di lavoro, dal gennaio 2008, aveva variato l'attività prevalente in “Bar e caffetteria”, ritenendo non attendibili le dichiarazioni testimoniali relative all'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'TA.
L'Avv. su mandato di impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di CP_1 Pt_1
Salerno. Tuttavia, con sentenza del 04.07.2014, la Corte d'Appello dichiarava l'improcedibilità dell'appello in quanto l'Avv. non aveva tempestivamente notificato all'appellata l'atto di gravame con il CP_1 CP_3 decreto di fissazione dell'udienza.
pertanto, chiedeva a questo Tribunale di accertare la responsabilità professionale dell'Avv. Pt_1 per negligenza, imperizia ed imprudenza, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione CP_1
d'opera professionale per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e dichiarare che nulla è dovuto all'Avvocato a titolo di compenso professionale ex art. 1460 c.c.
Chiedeva inoltre la condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni per perdita di chances, CP_1 quantificati in via prudenziale in Euro 20.000,00, o la maggiore o minore somma da accertare tramite
C.T.U., per il mancato riconoscimento del rapporto lavorativo, la mancata reiscrizione nelle liste bracciantili, il mancato conseguimento dell'indennità di disoccupazione, degli assegni familiari, della copertura assicurativa e previdenziale per il 2008, e il riverbero sull'età pensionabile. Il ricorrente evidenziava che altri procedimenti per assistiti in condizioni simili, curati dall'Avv. avevano avuto CP_1 esito favorevole.
L'Avv. si costituiva in giudizio, contestando integralmente il ricorso e tutte le CP_1 deduzioni del ritenendole infondate in fatto e in diritto. Egli sosteneva che l'attività dell'avvocato è Pt_1 un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e che il danno da omissione è ravvisabile solo se, su base probabilistica, si accerti che senza l'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. Affermava che non vi era alcuna certezza di un esito favorevole in appello, data la sentenza di primo grado che aveva dichiarato pagina 2 di 6 non attendibili le prove testimoniali e rilevato che la datrice di lavoro aveva variato la sua attività prevalente. Quantificava l'ipotetico danno al in caso di accoglimento dell'appello in Euro 1.473,48. Pt_1
L'Avv. proponeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti del chiedendo la CP_1 Pt_1 condanna al pagamento delle competenze professionali maturate per il primo e il secondo grado, mai corrisposte, quantificate in euro 5.100,00. Deduceva che l'improcedibilità del primo grado non era a lui imputabile, essendo legata all'operato di un consulente (patronato) cui il si era rivolto per la Pt_1 domanda amministrativa.
In via subordinata, l'Avv. chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...] in virtù del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Controparte_4 professionale, polizza n. 380587348, sottoscritto nel 2006 e rinnovato di anno in anno. Questo Tribunale, con provvedimento del 30.11.2019, disponeva il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda del e Controparte_2 Pt_1 quella del chiamante in garanzia, ritenendole inammissibili, improcedibili e infondate. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancato esperimento della procedura di CP_2 mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia relativa a un contratto assicurativo. Eccepiva altresì il decorso del termine prescrizionale di due anni ex art. 2952, comma 2 c.c., poiché l'Avv. era a CP_1 conoscenza delle pretese del fin dal 2015 (con comunicazioni di messa in mora del 16.01.2015, Pt_1
25.02.2015 e 02.04.2015), mentre la denuncia di sinistro alla Compagnia è avvenuta solo il 04.11.2019. inoltre deduceva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. da parte dell'Avv. CP_2
il quale, nella compilazione del questionario assicurativo, avrebbe dichiarato di non aver ricevuto CP_1 richieste di risarcimento e di non essere a conoscenza di fatti che potessero dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi, sottacendo le pretese del Nel merito, deduceva Pt_1 CP_2
l'infondatezza della domanda del ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e che il Pt_1 non ha provato con "ragionevole certezza" che il gravame sarebbe stato accolto, specialmente alla luce Pt_1 del rigetto nel merito della domanda di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice disponeva il mutamento del rito e, su istanza dell'Avv. differiva l'udienza per consentire la chiamata in causa di CP_1 Controparte_2
Il Tribunale, accolta l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alla parte resistente termine di giorni 15 per l'invio dell'invito, cui seguiva l'attivazione della procedura, conclusasi negativamente per mancata comparizione sia della compagnia convenuta sia dell'attore.
In seguito allo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevato che le parti non hanno articolato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 24 pagina 3 di 6 settembre 2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali entro il 20 luglio 2025, in considerazione della sospensione feriale.
Così riassunti i fatti processuali, è pacifico che l'obbligazione del professionista forense rientri nella categoria delle obbligazioni di mezzi, e non di risultato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., con conseguente valutazione della diligenza in relazione alla natura dell'attività esercitata. L'incertezza sul risultato da conseguire non esonera il professionista dall'obbligo di compiere tutte le attività professionali necessarie ad assicurare al proprio assistito la migliore tutela e difesa possibile, secondo la diligenza professionale media esigibile da un avvocato.
Ebbene, nel caso di specie è evidente la negligenza dell'Avv. il quale ha omesso un'attività CP_1 materiale imprescindibile – la tempestiva notifica del ricorso in appello all' – determinando la CP_3 dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione. Tale omissione costituisce un inadempimento grave e inescusabile, rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tuttavia, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, non è sufficiente il mero inadempimento, ma occorre altresì l'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e il pregiudizio subito dal cliente, secondo un giudizio di alta probabilità logica, alla stregua del principio del “più probabile che non”.
In sostanza, incombe sul cliente, attore in giudizio, l'onere di dimostrare - ex art. 2697 c.c. - non solo l'inadempimento, ma anche che, in assenza dell'errore del difensore, l'impugnazione avrebbe avuto fondate possibilità di accoglimento, configurando una perdita di chance concretamente apprezzabile e risarcibile.
Tali principi sono da considerarsi oramai pacifici, essendo stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce, tra cui si riportano le seguenti:
Cass. sentenza n. 9917 del 26/04/2010 “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”.
Cass sentenza n. 10966 del 09/06/2004 “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.
pagina 4 di 6 Cass., sentenza n. 2638 del 05/02/2013 “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con sentenza n. 242/2013, non solo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per difetto di previo esperimento della procedura amministrativa, ma ha altresì esaminato nel merito la pretesa attorea, rigettandola.
Il giudice di primo grado ha rilevato che i testi escussi su istanza della parte ricorrente non hanno fornito elementi sufficienti a comprovare il numero di giornate lavorative effettivamente svolte dal ricorrente, rendendo pertanto priva di riscontro la durata del rapporto di lavoro dedotta in ricorso. Inoltre, ha evidenziato una modifica dell'attività svolta dalla presunta datrice di lavoro, ritenuta incompatibile con le dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili.
Pur considerando che l'atto di appello predisposto dall'Avv. conteneva articolate CP_1 argomentazioni, e che il Presidente della Corte d'Appello aveva in passato accolto ricorsi analoghi, tali elementi non possono fondare un giudizio di ragionevole certezza circa l'esito favorevole della domanda, in assenza della notificazione del gravame.
L'attore, quindi, non ha fornito prova sufficiente (ex art. 2697 c.c.) dell'esistenza di concrete e apprezzabili chances di accoglimento dell'appello, necessarie per integrare un danno risarcibile da perdita di chance.
È pertanto ragionevole concludere che, anche qualora la Corte d'Appello avesse esaminato il merito, avrebbe confermato il rigetto della domanda, considerato l'esito del giudizio di primo grado. Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da Pt_1 nei confronti dell'Avv.
[...] CP_1
Tuttavia, l'inadempimento dell'avvocato ai suoi doveri professionali è stato marchiano, evidente ed indiscutibile. Ne consegue che non avendo adempiuto in modo corretto alla sua prestazione obbligatoria, non ha diritto al pagamento dell'onorario per cui anche la sua domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore va rigettata.
Passando alla posizione della terza chiamata, il rigetto della domanda attorea ne assorbe tutte le eccezioni sulla validità della garanzia assicurativa richiesta dall'avv CP_1
pagina 5 di 6 A cagione della soccombenza reciproca le spese di lite tra e l'Avv. Parte_1 CP_1 vanno compensate integralmente ex art. 92 co 2 c.p.c. Atteso l'esito processuale, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese anche tra il convenuto e la da lui Controparte_2 evocata in giudizio in manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, così definitivamente decide:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata da nei Parte_1 confronti dell'Avv. CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv. nei confronti di di CP_1 Parte_1 pagamento delle proprie competenze professionali;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
Così deciso in Salerno,
24.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
Ud del 24.09.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5795 dell'R.G.A.C. anno 2019, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 celebrata con note scritte vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Amato ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio come in atti;
- Attore -
E
Avv. , C.F. rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. CP_1 C.F._2
Monica Giuliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio come in atti
NONCHE'
P. VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Losco ed Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 promuoveva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi a questo Tribunale, convenendo in Parte_1 giudizio l'Avv. per accertarne e dichiararne la responsabilità professionale e vederlo CP_1 condannare al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver conferito all'Avv. l'incarico di CP_1 assisterlo in una controversia contro l' per il mancato riconoscimento dell'indennità di CP_3 disoccupazione in agricoltura, a seguito della sua attività lavorativa presso la ditta TA NN.
Il Tribunale di Salerno – Sezione lavoro, con sentenza n. 242/2013, dichiarava l'improcedibilità della domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, poiché il aveva omesso di Pt_1 presentare la previa domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c. Nel merito, la stessa sentenza rigettava la domanda, sostenendo che, pur avendo il ricorrente comprovato l'attività lavorativa, non ne aveva provato il numero di giorni lavorativi. In aggiunta, il Giudice di primo grado rilevava che la presunta datrice di lavoro, dal gennaio 2008, aveva variato l'attività prevalente in “Bar e caffetteria”, ritenendo non attendibili le dichiarazioni testimoniali relative all'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'TA.
L'Avv. su mandato di impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di CP_1 Pt_1
Salerno. Tuttavia, con sentenza del 04.07.2014, la Corte d'Appello dichiarava l'improcedibilità dell'appello in quanto l'Avv. non aveva tempestivamente notificato all'appellata l'atto di gravame con il CP_1 CP_3 decreto di fissazione dell'udienza.
pertanto, chiedeva a questo Tribunale di accertare la responsabilità professionale dell'Avv. Pt_1 per negligenza, imperizia ed imprudenza, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione CP_1
d'opera professionale per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e dichiarare che nulla è dovuto all'Avvocato a titolo di compenso professionale ex art. 1460 c.c.
Chiedeva inoltre la condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni per perdita di chances, CP_1 quantificati in via prudenziale in Euro 20.000,00, o la maggiore o minore somma da accertare tramite
C.T.U., per il mancato riconoscimento del rapporto lavorativo, la mancata reiscrizione nelle liste bracciantili, il mancato conseguimento dell'indennità di disoccupazione, degli assegni familiari, della copertura assicurativa e previdenziale per il 2008, e il riverbero sull'età pensionabile. Il ricorrente evidenziava che altri procedimenti per assistiti in condizioni simili, curati dall'Avv. avevano avuto CP_1 esito favorevole.
L'Avv. si costituiva in giudizio, contestando integralmente il ricorso e tutte le CP_1 deduzioni del ritenendole infondate in fatto e in diritto. Egli sosteneva che l'attività dell'avvocato è Pt_1 un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e che il danno da omissione è ravvisabile solo se, su base probabilistica, si accerti che senza l'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. Affermava che non vi era alcuna certezza di un esito favorevole in appello, data la sentenza di primo grado che aveva dichiarato pagina 2 di 6 non attendibili le prove testimoniali e rilevato che la datrice di lavoro aveva variato la sua attività prevalente. Quantificava l'ipotetico danno al in caso di accoglimento dell'appello in Euro 1.473,48. Pt_1
L'Avv. proponeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti del chiedendo la CP_1 Pt_1 condanna al pagamento delle competenze professionali maturate per il primo e il secondo grado, mai corrisposte, quantificate in euro 5.100,00. Deduceva che l'improcedibilità del primo grado non era a lui imputabile, essendo legata all'operato di un consulente (patronato) cui il si era rivolto per la Pt_1 domanda amministrativa.
In via subordinata, l'Avv. chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di CP_1 [...] in virtù del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Controparte_4 professionale, polizza n. 380587348, sottoscritto nel 2006 e rinnovato di anno in anno. Questo Tribunale, con provvedimento del 30.11.2019, disponeva il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda del e Controparte_2 Pt_1 quella del chiamante in garanzia, ritenendole inammissibili, improcedibili e infondate. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancato esperimento della procedura di CP_2 mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia relativa a un contratto assicurativo. Eccepiva altresì il decorso del termine prescrizionale di due anni ex art. 2952, comma 2 c.c., poiché l'Avv. era a CP_1 conoscenza delle pretese del fin dal 2015 (con comunicazioni di messa in mora del 16.01.2015, Pt_1
25.02.2015 e 02.04.2015), mentre la denuncia di sinistro alla Compagnia è avvenuta solo il 04.11.2019. inoltre deduceva l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. da parte dell'Avv. CP_2
il quale, nella compilazione del questionario assicurativo, avrebbe dichiarato di non aver ricevuto CP_1 richieste di risarcimento e di non essere a conoscenza di fatti che potessero dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi, sottacendo le pretese del Nel merito, deduceva Pt_1 CP_2
l'infondatezza della domanda del ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e che il Pt_1 non ha provato con "ragionevole certezza" che il gravame sarebbe stato accolto, specialmente alla luce Pt_1 del rigetto nel merito della domanda di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice disponeva il mutamento del rito e, su istanza dell'Avv. differiva l'udienza per consentire la chiamata in causa di CP_1 Controparte_2
Il Tribunale, accolta l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alla parte resistente termine di giorni 15 per l'invio dell'invito, cui seguiva l'attivazione della procedura, conclusasi negativamente per mancata comparizione sia della compagnia convenuta sia dell'attore.
In seguito allo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevato che le parti non hanno articolato istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza del 24 pagina 3 di 6 settembre 2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note conclusionali entro il 20 luglio 2025, in considerazione della sospensione feriale.
Così riassunti i fatti processuali, è pacifico che l'obbligazione del professionista forense rientri nella categoria delle obbligazioni di mezzi, e non di risultato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., con conseguente valutazione della diligenza in relazione alla natura dell'attività esercitata. L'incertezza sul risultato da conseguire non esonera il professionista dall'obbligo di compiere tutte le attività professionali necessarie ad assicurare al proprio assistito la migliore tutela e difesa possibile, secondo la diligenza professionale media esigibile da un avvocato.
Ebbene, nel caso di specie è evidente la negligenza dell'Avv. il quale ha omesso un'attività CP_1 materiale imprescindibile – la tempestiva notifica del ricorso in appello all' – determinando la CP_3 dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione. Tale omissione costituisce un inadempimento grave e inescusabile, rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tuttavia, ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale, non è sufficiente il mero inadempimento, ma occorre altresì l'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e il pregiudizio subito dal cliente, secondo un giudizio di alta probabilità logica, alla stregua del principio del “più probabile che non”.
In sostanza, incombe sul cliente, attore in giudizio, l'onere di dimostrare - ex art. 2697 c.c. - non solo l'inadempimento, ma anche che, in assenza dell'errore del difensore, l'impugnazione avrebbe avuto fondate possibilità di accoglimento, configurando una perdita di chance concretamente apprezzabile e risarcibile.
Tali principi sono da considerarsi oramai pacifici, essendo stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce, tra cui si riportano le seguenti:
Cass. sentenza n. 9917 del 26/04/2010 “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”.
Cass sentenza n. 10966 del 09/06/2004 “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.
pagina 4 di 6 Cass., sentenza n. 2638 del 05/02/2013 “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”.
Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con sentenza n. 242/2013, non solo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per difetto di previo esperimento della procedura amministrativa, ma ha altresì esaminato nel merito la pretesa attorea, rigettandola.
Il giudice di primo grado ha rilevato che i testi escussi su istanza della parte ricorrente non hanno fornito elementi sufficienti a comprovare il numero di giornate lavorative effettivamente svolte dal ricorrente, rendendo pertanto priva di riscontro la durata del rapporto di lavoro dedotta in ricorso. Inoltre, ha evidenziato una modifica dell'attività svolta dalla presunta datrice di lavoro, ritenuta incompatibile con le dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili.
Pur considerando che l'atto di appello predisposto dall'Avv. conteneva articolate CP_1 argomentazioni, e che il Presidente della Corte d'Appello aveva in passato accolto ricorsi analoghi, tali elementi non possono fondare un giudizio di ragionevole certezza circa l'esito favorevole della domanda, in assenza della notificazione del gravame.
L'attore, quindi, non ha fornito prova sufficiente (ex art. 2697 c.c.) dell'esistenza di concrete e apprezzabili chances di accoglimento dell'appello, necessarie per integrare un danno risarcibile da perdita di chance.
È pertanto ragionevole concludere che, anche qualora la Corte d'Appello avesse esaminato il merito, avrebbe confermato il rigetto della domanda, considerato l'esito del giudizio di primo grado. Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da Pt_1 nei confronti dell'Avv.
[...] CP_1
Tuttavia, l'inadempimento dell'avvocato ai suoi doveri professionali è stato marchiano, evidente ed indiscutibile. Ne consegue che non avendo adempiuto in modo corretto alla sua prestazione obbligatoria, non ha diritto al pagamento dell'onorario per cui anche la sua domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore va rigettata.
Passando alla posizione della terza chiamata, il rigetto della domanda attorea ne assorbe tutte le eccezioni sulla validità della garanzia assicurativa richiesta dall'avv CP_1
pagina 5 di 6 A cagione della soccombenza reciproca le spese di lite tra e l'Avv. Parte_1 CP_1 vanno compensate integralmente ex art. 92 co 2 c.p.c. Atteso l'esito processuale, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese anche tra il convenuto e la da lui Controparte_2 evocata in giudizio in manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, così definitivamente decide:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale avanzata da nei Parte_1 confronti dell'Avv. CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv. nei confronti di di CP_1 Parte_1 pagamento delle proprie competenze professionali;
3. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
Così deciso in Salerno,
24.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6