Decreto cautelare 21 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/06/2025, n. 12062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12062 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13829/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13829 del 2023, proposto da
“ Strada ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
della Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/2429/2023 prot. n. CD/138777/2023 del 11 ottobre 2023, avente ad oggetto il “ divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Via Nomentana n. 1111, dichiarata con SCIA di subingresso prot. CD/154956 del 05 dicembre 2022 nei confronti della Soc. Strada s.r.l. (…) ”, notificata alla ricorrente con nota di trasmissione prot. n. CD/142102 del 18 ottobre 2023; nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di gravame ritualmente proposto, parte ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento, meglio sopra specificato, con cui il Municipio III di Roma Capitale aveva inibito la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla medesima in forza di SCIA di subingresso, in ragione di asserite irregolarità edilizie dell’immobile presso cui l’attività in questione veniva svolta;
- Roma Capitale si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza delle pretese avversarie;
- con dichiarazione depositata agli atti di causa il 7 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente rendeva noto che, medio tempore , risultava presentata agli uffici municipali la SCIA prot. n. CD/2023/150227 del 6 novembre 2023 in forza della quale riprendeva l’attività di somministrazione e che, in ordine a tale titolo, nulla eccepiva l’amministrazione entro i termini di cui agli artt. 19, comma 3 e 21- nonies della legge n. 241/1990 di talché, dovendosi considerare la SCIA da ultimo menzionata ormai consolidata nei propri effetti, essa concludeva per l’improcedibilità del gravame in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del medesimo;
- Roma Capitale, preso atto della dichiarazione presentata da parte ricorrente, si rimetteva al Collegio in ordine alla decisione sulle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa passava quindi in decisione.
Ritenuto che:
- la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Nel processo amministrativo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso, il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ” (cfr., ex pluribus , T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 4068 del 24.2.2025), comporta l’impossibilità per questo Collegio di definire l’affare diversamente dall’adozione di una pronuncia in rito di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- quanto alle spese di lite, infine, l’assenza di statuizioni in merito (e la rinuncia di parte resistente a valutare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di soccombenza virtuale) giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO